Sentenza 20 aprile 2005
Massime • 1
In tema di diffamazione, sussiste l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative - allorché le espressioni offensive siano contenute in due note inviate, dalla lavoratrice, alla Commissione provinciale di conciliazione prevista dall'art. 410 cod. proc. civ., in quanto l'attività svolta dinanzi a detta Commissione - cui è demandato dalla legge il compito di svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie di lavoro - costituisce un'attività strumentale e, quindi, paragiudiziale e propedeutica a quella giudiziaria, posto che deve essere obbligatoriamente esperita a pena di improcedibilità dell'azione giudiziaria dinanzi al giudice del lavoro; inoltre la Commmissione in questione è organo istituito dal Ministero del Lavoro, con la conseguenza che detta attività si svolge dinanzi ad una autorità amministrativa; infine, le suddette espressioni offensive, in quanto descrittive della condotta di "mobbing" del datore di lavoro, concernono in modo diretto ed immediato l'oggetto della controversia ed hanno rilevanza funzionale per l'accoglimento della domanda per la quale si è richiesto l'intervento della Commissione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2005, n. 33656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33656 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 20/04/2005
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 885
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 026845/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TU TA N. IL 21/05/1945;
avverso SENTENZA del 03/03/2003 TRIBUNALE di FERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Udito il difensore dell'imputato avvocato Monconi Antonio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
NT TA era imputata della violazione degli articoli 594 e 595 c.p. per la valenza offensiva di alcune frasi contenute in due note identiche inviate alla Commissione provinciale di conciliazione ex articolo 410 c.p.c. ed al datore di lavoro Giuseppe Michetti. In particolare la NT nelle due note citate sosteneva che il suo licenziamento non era giustificato perché in realtà era stata vittima di molestie;
nella sostanza accusava il suo datore di lavoro di mobbing.
Il Giudice di Pace di Fermo, con sentenza emessa in data 4 ottobre 2002, condannava per tali fatti la NT, anche al risarcimento dei danni patiti dalla parte lesa costituitasi parte civile, perché ritenuta colpevole dei delitti di ingiuria e diffamazione. Il Tribunale di Fermo, quale giudice di appello, con sentenza emessa in data 3 marzo 2003, escludeva che nella fattispecie in esame fossero ravvisabili le esimenti di cui agli articoli 51 e 598 c.p. e confermava la decisione di primo grado.
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione TA NT, che, tramite il suo difensore di fiducia, deduceva la violazione dell'articolo 598 c.p. perché la commissione di conciliazione ex articolo 410 c.p.c., norma che prevede il tentativo di conciliazione obbligatorio tra lavoratore e datore di lavoro prima che si dia inizio ad una vertenza di lavoro, è parificabile ad una Autorità giudiziaria o amministrativa ai sensi dell'articolo 598 c.p. citato. L'attività svolta dinanzi alla Commissione di conciliazione sarebbe, in effetti, una attività strumentale a quella giudiziaria. La ricorrente chiedeva, inoltre, che ai sensi dell'articolo 541 c.p.p. la Corte di Cassazione condannasse il querelante al pagamento delle spese processuali sostenute dalla NT, oltre che, ritenuta la colpa grave del Michetti, al pagamento delle spese di difesa penale sostenute dall'imputata nonché al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente.
Il motivo di impugnazione è fondato, mentre non possono essere accolte le domande accessorie.
Come è noto l'articolo 410 c.p.c. prevedeva quando entrò in vigore il codice di procedura civile la obbligatorietà del tentativo di conciliazione delle controversie di lavoro.
Successivamente, con la soppressione dell'ordinamento corporativo del quale l'articolo 410 c.p.c. era espressione, venne meno tale obbligatorietà.
Tale nuova situazione comportò, con riferimento al problema penale di cui si discute, la pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale con la soppressione dell'ordinamento corporativo, venuta meno la obbligatorietà del tentativo di conciliazione delle controversie di lavoro, l'immunità - ovviamente quella prevista dall'articolo 598c.p. - non copre le offese pronunciate dinanzi ai rappresentanti di categorie concernenti l'oggetto della controversia (Cass. 1 febbraio 1952, De Felice, in Giust. Pen. 1952, 534). Tale indirizzo giurisprudenziale concernente anche gli atti introduttivi della vertenza dinanzi agli organi di conciliazione è rimasto costante per numerosi anni.
Senonché la legislazione è nuovamente mutata nel senso che è stata introdotta, quale strumento deflattivo delle controversie civili, la obbligatorietà del tentativo di conciliazione delle controversie di lavoro;
l'esperimento del tentativo è considerato oggi dal legislatore una vera e propria condizione di procedibilità dell'azione civile contro il datore di lavoro.
Naturalmente il mutamento della legislazione non può che comportare anche un mutamento della giurisprudenza nella materia considerata, come meglio si dirà.
Per risolvere correttamente la questione in discussione è bene riepilogare brevemente i fatti salienti del processo. La NT, dipendente del Michetti, nel 2002 inviava una raccomandata alla Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Fermo per esperire l'obbligatorio tentativo di conciliazione prima di dare inizio ad una azione civile contro il suo datore di lavoro che la aveva licenziata.
Nella nota la donna affermava che la vicenda che aveva dato luogo al licenziamento costituiva soltanto un pretesto, dal momento che - sosteneva la NT - la causa reale del licenziamento doveva ravvisarsi nel fatto che sottoposta a particolari attenzioni da parte del Michetti ella aveva negato la propria disponibilità a corrispondere tali attenzioni.
In effetti la NT riteneva - e, quindi, sosteneva - di essere stata vittima di molestie e di una azione di mobbing.
La raccomandata, di analogo tenore, spedita al suo datore di lavoro tramite il suo difensore aveva proprio lo scopo di invitarlo dinanzi alla Commissione di conciliazione per comporre la vertenza. Ora è fuori dubbio che la attribuzione ad una persona di comportamenti, come quelli indicati, certamente censurabili ed infamanti costituisca fatto gravemente offensivo, come hanno giustamente ritenuto i giudici di merito con motivazione che non merita censure sotto il profilo della legittimità; discutere ancora sul punto sarebbe, quindi, un fuor d'opera.
Il problema consiste, invece, nel verificare se tali frasi offensive erano o meno necessitate per introdurre la lite giudiziaria e se sono scriminate ai sensi dell'articolo 598 c.p.. Ebbene non vi può essere alcun dubbio che la indicazione nelle due note incriminate della condotta che sarebbe stata tenuta dal datore di lavoro concerna, per dirla con la Suprema Corte (Cass. 23 settembre 1998, Lamendala, in Cass, Pen. 2000, 1225), in modo diretto ed immediato l'oggetto della controversia ed abbia rilevanza funzionale per l'accoglimento della domanda giudiziale. Invero se si vuole sostenere, come ha fatto la NT, di essere stata vittima di una azione di mobbing e/o di molestie, non si può fare a meno di indicare con sufficiente precisione e chiarezza i comportamenti attribuiti al datore di lavoro.
Nel caso di specie la NT, con toni pacati ed in modo molto conciso, si è limitata ad indicare i comportamenti del datore di lavoro che riteneva meritevoli di censura senza eccedere nella descrizione di particolari sovrabbondanti e forse superflui ai fini della decisione.
D'altra parte se si chiede l'intervento della commissione di conciliazione non si può fare a meno di indicare, anche se sinteticamente, con precisione le ragioni che hanno indotto il ricorrente ad iniziare una vertenza.
Quindi sotto tale profilo certamente quanto riportato dalla NT dalle due note rientra nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 598 c.p.. Altra questione da affrontare è se la Commissione di conciliazione ex articolo 410 c.p.c. possa essere considerata Autorità giudiziaria o amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 598 c.p.. Come si è già accennato il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 c.p.c. è oggi obbligatorio, nel senso che non è possibile dare inizio ad una controversia di lavoro dinanzi al giudice ordinario se non venga prima esperito il tentativo di conciliazione.
Sotto tale profilo quella esperita ai sensi dell'articolo 410 c.p.c. è, quindi, una attività strumentale a quella giudiziaria vera e propria, che deve obbligatoriamente essere esperita a pena di improcedibilità dell'azione giudiziaria dinanzi al magistrato del lavoro.
Si tratta di attività procedimentalizzata che ha la funzione di deflazionare le cause di lavoro ed è, quindi, anche sul piano sistematico strettamente collegata alla attività giurisdizionale. Il procedimento prevede che le parti, che saranno tali dinanzi al giudice del lavoro, siano convocate dalla Commissione alla quale deve essere illustrato il thema della questione.
Se tutto ciò è vero, come è vero, pur non potendo l'attività svolta dinanzi alla Commissione di conciliazione essere qualificata giudiziaria, deve essere considerata attività paragiudiziale propedeutica a quella giudiziaria vera e propria.
Si tratta di una attività rigidamente procedimentalizzata che si svolge dinanzi ad una Autorità amministrativa, essendo la Commissione di conciliazione un organo istituito dal Ministero del Lavoro e deputato alla soluzione di controversie di lavoro attraverso lo strumento conciliativo.
È allora evidente che la esimente di cui all'articolo 598 c.p. non può non applicarsi alle attività espletate dinanzi alla Commissione di conciliazione più volte richiamata.
È, infine, opportuno ricordare che la sentenza De Felice del 1952 in precedenza richiamata aveva escluso l'applicabilità della esimente dinanzi alle commissioni di conciliazione proprio perché tale attività conciliativa non era più obbligatoria;
ciò significa che anche secondo tale giurisprudenza, una volta reintrodotta la obbligatorietà della procedura di conciliazione la conseguenza non può non essere quella della applicazione della esimente considerata (sul problema vedi anche Cass. 3 dicembre 2001, Luongo).
Resta, infine, il problema che le frasi offensive in discussione erano contenute nelle note inviate alla Commissione ed alla controparte parificabili, quanto meno la seconda non diretta all'Autorità amministrativa ma alla parte, agli atti introduttivi della lite, come l'atto di citazione.
Ora è vero che la giurisprudenza ha più volte ritenuto che alle offese contenute nell'atto di citazione non è applicabile la esimente di cui all'articolo 598 c.p. (vedi ex multis Cass. 5 luglio 1977, Franciosi, in Cass. Pen. Mass. Ann. 1978, 1324), ma è pure vero che nell'atto introduttivo della lite debbono essere indicati con precisione il petitum e la causa petendi, ovvero le ragioni poste a sostegno della domanda.
Tutto ciò deve essere indicato con precisione e chiarezza a pena di improcedibilità della domanda.
Di conseguenza anche la indicazione di fatti sgradevoli e con valenza offensiva non possono non essere indicati con la dovuta chiarezza e precisione.
Ciò comporta che, se non vengano utilizzate espressioni e frasi incontinenti e non funzionali all'oggetto della causa ed utilizzate, quindi, soltanto allo scopo di aggredire la controparte come persona, anche fatti oggettivamente offensivi contenuti in tali atti siano scriminati per effetto della disposizione di cui all'articolo 598 c.p.. Per tutte le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato non essendo l'imputata punibile ai sensi dell'articolo 598 c.p.. Non possono, invece, essere accolte le altre richieste della ricorrente formulate ai sensi dell'articolo 541 comma 2^ c.p.p.. L'assenza di una giurisprudenza di legittimità consolidata sulla applicabilità della esimente di cui all'articolo 598 c.p. anche alle attività compiute dinanzi alla Commissione di conciliazione, ed anzi la presenza di giurisprudenza di segno contrario, anche se risalente nel tempo, non solo esclude la colpa grave della parte civile querelante necessaria per una eventuale condanna al risarcimento dei danni subiti dall'imputata, ma legittimano a ritenere sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese processuali conseguenti all'esercizio dell'azione civile.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2005