Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2005, n. 33656
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Sentenza 20 aprile 2005

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In tema di diffamazione, sussiste l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative - allorché le espressioni offensive siano contenute in due note inviate, dalla lavoratrice, alla Commissione provinciale di conciliazione prevista dall'art. 410 cod. proc. civ., in quanto l'attività svolta dinanzi a detta Commissione - cui è demandato dalla legge il compito di svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie di lavoro - costituisce un'attività strumentale e, quindi, paragiudiziale e propedeutica a quella giudiziaria, posto che deve essere obbligatoriamente esperita a pena di improcedibilità dell'azione giudiziaria dinanzi al giudice del lavoro; inoltre la Commmissione in questione è organo istituito dal Ministero del Lavoro, con la conseguenza che detta attività si svolge dinanzi ad una autorità amministrativa; infine, le suddette espressioni offensive, in quanto descrittive della condotta di "mobbing" del datore di lavoro, concernono in modo diretto ed immediato l'oggetto della controversia ed hanno rilevanza funzionale per l'accoglimento della domanda per la quale si è richiesto l'intervento della Commissione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2005, n. 33656
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33656
    Data del deposito : 20 aprile 2005

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