Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2001, n. 10132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10132 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
013 2 01 REPUBBLICA ITALIANA INN ME EL LA COR E SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto responsability SEZIONE TERZA CIVILE civile Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7674/98 DUVA Presidente Dott. Vittorio 8436/98 VITTORIA Consigliere Dott. Paolo Cron.22740 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rep. 3385 Rel. Consigliere - Ud. 31/01/01 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Bruno DURANTE © Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: NE TR, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che lo difende, giusta delega in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE atti;
Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE
- ricorrente -
per diritti L./20 ... contro 2001 IL CANCELLIERE pro tempore,INAIL, in persona del Presidente E VARIE DEV elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso la sede legale dell'Istituto, difeso 2001 dall'avvocato MARCELLO BRITTI, giusta procura speciale 197 per Notar Carlo Federico Tuccari di Roma del 29.04/98 DF021874 DF021848 1 DF021849 rep. n. 48649; - resistente -
contro
COMUNE DI ROMA, FLLI PANCI SRL;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 08436/98 proposto da: COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore On. Francesco RUTELLI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI MOGLIAZZA che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato SCOTTO GABRIELE, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
INAIL, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso la sede legale dell'Istituto, difeso dall'avvocato MARCELLO BRITTI e ANDREA ROSSI, giusta delega in atti - controricorrente al ricorso incidentale - nonchè
contro
NE TR, FLLI PANCI SRL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1758/97 della Corte d'Appello di ROMA, Sez. I Civile, emessa il 21/03/97 e depositata il 2 26/05/97 (R.G. 2430/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Marcello BRITTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso previa riunione dei giudizi per l'inammissibilità ○ in subordine il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del motivo B e il rigetto del motivo A competenza per il ricorso limitatamente alla incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RM ET conveniva in giudizio il Comune di Roma, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni conseguiti alle lesioni riportate per un infortu- nio sul lavoro, e, più precisamente, per essere stato travolto dal cancello posto all'ingresso dell'ufficio circoscrizionale presso il quale prestava servizio. L'amministrazione comunale eccepiva "in limine" il difetto di giurisdizione del giudice adito, deducendo che la controversia si apparteneva al giudice ammini- strativo, stante la natura pubblica del rapporto di la- voro intercorrente col RM, e in subordine l'incompetenza del tribunale per essere competente il 3 pretore, in funzione di giudice del lavoro, essendo l'infortunio accaduto a causa di servizio. Nel merito contestava la domanda. Chiamato in causa dal Comune per l'accertamento dell'esistenza ovvero dell'adempimento al suo obbligo assicurativo, 1'INAIL dichiarava di aver versato al RM lire 13.000.000 per l'invalidità temporanea e di aver costituito in suo favore una rendita commisu- rata all'invalidità permanente residuatagli. In via ri- convenzionale, chiedeva la condanna del Comune al rim- borso delle somme erogate. Il Comune, per essere garantito, chiamava altresì in causa la srl Panci, titolare del contratto di appal- to per la manutenzione ordinaria dello stabile ove si era verificato il sinistro. La domanda di rimborso veniva proposta dall'INAIL anche nei confronti di tale società. A sua volta il RM estendeva la domanda nei confronti della ridetta società, la quale, costituita- si, chiedeva il rigetto delle avverse domande. Con sentenza del 1° luglio 1994 l'adito Tribunale di Roma rigettava la domanda di risarcimento del Germa- nelli contro il Comune (pur ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 2053 c.c.), in quanto le somme erogate dall'Istituto assicuratore costituivano un ristoro di 4 gran lunga superiore a quello dovuto in seguito all'accertamento giudiziale svolto, nonché la domanda proposta contro la società Panci, non essendo stata ac- certata alcuna sua responsabilità nell'incidente. Con- dannava il Comune al rimborso, in favore dell'Istituto, delle somme erogate al RM. Respingeva le altre domande. Appellava il RM, chiedendo che fosse accer- tata la responsabilità diretta ed esclusiva del Comune di Roma e che lo stesso fosse condannato al risarcimen- to del danno biologico e morale subito dall'istante, nell'importo da determinare in corso di causa, da rite- nersi comunque distinto, in quanto derivante da altro titolo, da quello già liquidatogli con l'indennizzo as- sicurativo;
e che gli fossero altresì liquidate le spe- se mediche sostenute, nella misura da provare in corso di causa. Il Comune spiegava appello incidentale, reiterando l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice or- dinario in favore del giudice amministrativo e di in- competenza per materia del tribunale in favore del pre- tore giudice del lavoro. Nel merito deduceva l'assenza di ogni sua responsabilità nel sinistro, avvenuto per forza maggiore o caso fortuito, e chiedeva che la pre- tesa dell'INAIL fosse ridotta a lire 13.767.570 ○ CO- 5 munque а non più di lire 35.000.000, esclusa l'eccedenza perché non provata. L'Istituto, nulla deducendo relativamente all'appello principale del RM, eccepiva la nul- lità di quello incidentale del Comune relativamente al- la propria posizione, instando, a sua volta, in via in- cidentale, per ottenere dal Comune il rimborso delle maggiorazioni disposte "ex lege" circa la rendita CO- stituita a favore del RM. Restava contumace la società Panci. Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 26 maggio 1997, la Corte capitolina ha dichiarato inammissibili i gravami incidentali reciprocamente proposti dall'Istituto e dal Comune;
ha rigettato le eccezioni di difetto di giurisdizione e, in subordine, di incom- petenza proposte dal Comune, respingendone, nel resto, l'appello; ha rigettato il gravame del RM con- tro il Comune;
ha compensato tra tutte le parti le spe- se del grado. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono in via principale il RM e in via incidentale il Comune di Roma, sulla base, rispettivamente, di quattro e due motivi. Resiste con controricorso 1'INAIL, mentre non ha svolto difese la società Panci. Con sentenza n. 620 del 1° settembre 1999 le Sezio- 6 ni Unite di questa Corte Suprema, disposta la riunione dei ricorsi, hanno rigettato il primo motivo del ricor- so incidentale, dichiarando la giurisdizione del giudi- ce ordinario;
dopo di che i ricorsi sono stati assegna- ti a questa Sezione per i restanti motivi di sua compe- tenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo, denunciando vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) e violazione dell'art. 2043 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), il ricorrente principale si duole del mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno biologico verso il Comune di Roma, sull'erroneo presup- posto dell'avvenuta percezione, da parte di esso Germa- nelli, dell'indennizzo assicurativo, sotto forma di rendita. Tuttavia, osserva, non può e non deve confon- dersi l'indennizzo dovuto in forza della copertura as- sicurativa con le somme dovute a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 2043 C.C., anche perché l'ordinamento si muove verso una sempre maggiore tutela del diritto alla salute, garantito dall'art. 32 della Costituzione, e verso una sempre minore interferenza tra responsabilità civile e previdenza sociale, anche per effetto di diverse pronunce della Corte costituzio- nale, non ultima la sentenza n. 87 del 15 febbraio 7 1991, secondo cui "il danno biologico, in sé considera- to, deve ritenersi risarcibile da parte del datore di lavoro secondo le regole che governano la responsabili- tà civile di quest'ultimo". Il ricorrente passa poi ad illustrare i criteri in base ai quali la Corte avrebbe dovuto liquidargli il danno biologico. Il motivo è solo parzialmente fondato. La Corte, per rigettare l'appello principale sulla mancata liquidazione del danno biologico, rileva che "esiste (...) un elemento ostativo all'accoglimento delle doglianze mosse dal RM di carattere oggettivo, rappresentato dall'entità dell'indennizzo ricevuto (...) da parte dell'INAIL, sicuramente e di gran lunga supe- riore a quello determinato nel corso del giudizio di primo grado (...), in base alle risultanze della consu- lenza tecnica ivi svolta (...)". La Corte prende atto "che il RM ha proposto un'azione tesa a ottenere il risarcimento del danno ul- teriore rispetto a quello liquidato dall'INAIL a titolo di indennità per danni di natura permanente incidenti sulla sua capacità lavorativa in base al rapporto di assicurazione obbligatoria", e ricorda altresì che, do- po gli interventi della Corte Costituzionale, "il di- ritto di surroga dell'istituto assicuratore non può sa- 8 crificare il diritto dell'assicurato all'integrale ri- sarcimento del danno e non può quindi essere esteso a quelle componenti di questo che non sono coperte dalla garanzia assicurativa", con speciale riferimento al danno biologico. Pur dichiarando di condividere tale principio, il quale consente, in generale, "la risarci- bilità, in favore dell'infortunato, delle suddette com- ponenti ulteriori da parte del responsabile dell'evento", Osserva nondimeno che, qualora il danno accertato in giudizio non superi quello coperto dall'assicurazione sociale, e cioè quello patrimoniale derivante dai postumi incidenti sulla capacità lavora- tiva, e addirittura sia esclusa, in contrasto con l'accertamento amministrativo svolto dall'ente, l'esistenza di questo, riconoscendosi il solo danno al- la salute, 1'autonoma e astratta risarcibilità delle varie componenti del danno non può essere spinta fino ad accordare una liquidazione aggiuntiva, se non a pat- to di violare il principio "secondo il quale il risar- cimento, se inteso come riparazione di un danno subito, non può superarne il valore, trascendendo i limiti del- la perdita effettivamente subita e sfociando nell'indebito arricchimento". Orbene, non c'è dubbio che questa motivazione offra il fianco alla censura racchiusa nella prima parte del 9 crificare il diritto dell'assicurato all'integrale ri- sarcimento del danno e non può quindi essere esteso a quelle componenti di questo che non sono coperte dalla garanzia assicurativa", con speciale riferimento al danno biologico. Pur dichiarando di condividere tale principio, il quale consente, in generale, "la risarci- bilità, in favore dell'infortunato, delle suddette com- ponenti ulteriori da parte del responsabile dell'evento", Osserva nondimeno che, qualora il danno accertato in giudizio non superi quello coperto dall'assicurazione sociale, e cioè quello patrimoniale derivante dai postumi incidenti sulla capacità lavora- tiva, e addirittura sia esclusa, in contrasto con l'accertamento amministrativo svolto dall'ente, l'esistenza di questo, riconoscendosi il solo danno al- la salute, l'autonoma e astratta risarcibilità delle varie componenti del danno non può essere spinta fino ad accordare una liquidazione aggiuntiva, se non a pat- to di violare il principio "secondo il quale il risar- cimento, se inteso come riparazione di un danno subito, non può superarne il valore, trascendendo i limiti del- la perdita effettivamente subita e sfociando nell'indebito arricchimento". Orbene, non c'è dubbio che questa motivazione offra il fianco alla censura racchiusa nella prima parte del 9 regole che governano la responsabilità civile. Conclusioni queste che la stessa sentenza impugna- ta, in linea di principio, del resto, ben si guarda dal rimettere in discussione, limitandosi tuttavia ad elu- derle con l'assoggettarle, nel caso concreto, a un'arbitraria limitazione. Basterà pertanto ricordare l'insegnamento ormai co- stante di questa Corte di legittimità, secondo cui, in seguito alle sentenze della Corte costituzionale n. 87, 356 e 485 del 1991, l'esonero del datore di lavoro dal- la responsabilità civile per i danni subiti dal lavora- tore infortunato e la limitazione dell'azione risarci- toria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale non riguardano quelle componenti del danno che non for- mano oggetto della copertura assicurativa, quali il danno alla salute o biologico e il danno morale di cui all'art. 2059 c.c., l'integrale risarcimento dei quali può sempre essere richiesto autonomamente, e non a ti- tolo di danno differenziale, indipendentemente dall'entità, dell'indennizzo assicurativo, a nulla ri- levando che quest'ultimo, in conseguenza dei peculiari criteri di determinazione sulla base di coefficienti predeterminati, superi il risarcimento astrattamente ottenibile secondo i criteri civilistici di liquidazio- ne del danno patrimoniale, e restando esclusa, per la 11 diversità del titolo e dei soggetti debitori, qualunque compensazione tra le somme dovute per l'uno о per l'altro dei titoli suddetti (Cass. 15 settembre 1995 n. 9761; 14 dicembre 1993 n. 12333; 8 luglio 1992 n. 8325; conf. Cass. 20 ottobre 1998 n. 10405). Da ciò discende che non può negarsi al RM il risarcimento del danno biologico, in presenza della colpa del datore di lavoro, solo perché, applicando la speciale normativa del settore, l'Istituto ha liquidato al lavoratore infortunato, per un titolo diverso (l'assicurazione obbligatoria) e per una diversa voce m di danno (la riduzione dell'attitudine al lavoro), un indennizzo maggiore di quello spettante per l'unica vo- ce (proprio il danno biologico ancora in controversia) sussistente nel giudizio civile;
non es- riconosciuta consentita, come si è detto, nessuna forma di sendo compensazione. La seconda parte del motivo resta naturalmente as- sorbita, essendo i criteri di liquidazione del danno biologico demandati al giudice di rinvio. Col secondo mezzo, denunciando la violazione degli artt. 2043, 2059 e 2053 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), il ricorrente si duole della mancata liquidazione del dan- no morale, sebbene nel fatto dannoso sussistessero tut- ti gli estremi del reato di lesioni colpose (art. 582 12 c.p.), accertabile "incidenter tantum" dal giudice ci- nella denuncia vile. Il Comune ha ammesso, con confessione stragiudiziale irretrat- all'Istituto, tabile, il fatto storico come rappresentato dall'attore fin dal primo grado del giudizio. Peraltro è indubita- bile che il Comune si sia reso inadempiente all'obbligo di manutenzione del cancello d'ingresso dell'ufficio purpresso il quale il RM prestava servizio, rappresentando esso un oggetto pericoloso, e non abbia quindi osservato le regole di prudenza e diligenza di è espressione il principio del "neminem laedere". cui il ricorrente che tantomeno l'ente si è m Deduce, ancora, premurato di afornire la prova liberatoria posta suo carico. Il motivo è infondato. La Corte (oltre ad estendere al danno morale le considerazioni già svolte a proposito del danno biolo- gico e che il RM, per questa parte, non sotto- pone a censura), ha negato la voce di danno per la prioritaria ed essenziale ragione che nella specie la responsabilità del Comune è stata affermata non in se- guito all'accertamento di una colpa in concreto, ma in forza della presunzione di cui all'art. 2053 C.C., per danni cagionati dalla rovina di edifici (previsione nella quale è stato ricondotto l'incidente "de quo"); 13 interpretazione, precisa la Corte, "che l'appellante non ha sottoposto a critiche nella formulazione dei mo- tivi a sostegno del gravame proposto e che, quindi, non è modificabile in questa sede". Questa “ratio decidendi" il ricorrente non impugna in modo specifico, ma unicamente si dilunga (pur non senza qualche contraddittorio cenno a una prova libera- toria non assolta) ad esporre le ragioni per le quali, a suo giudizio, la Corte avrebbe dovuto ravvisare la colpa in concreto del Comune e, con essa, la sussisten- za del reato da cui far discendere la liquidazione del danno morale. т Non v'è chi non veda l'inammissibilità di tali do- glianze di mero fatto, laddove la Corte di merito, nel constatare la definitività del titolo della responsabi- lità, altro non poteva fare se non ricavarne la neces- saria conseguenza della irrisarcibilità del danno non patrimoniale, atteso il consolidato principio che tale danno non ristorabile quando la responsabilità dell'autore dell'illecito sia stata affermata non in seguito a un accertamento concreto della colpa, ma in base а una presunzione legale (Cass. 25 settembre 1998 n. 9598; 6 novembre 1997 n. 10923). Col terzo mezzo il ricorrente denuncia che la Cor- senza motivazione alcuna, ha rifiutato di disporre te, 14 una nuova consulenza tecnica, richiesta dall'appellante allo scopo di determinare con esattezza il maggior dan- nota lui subito (art. 360 n. 5 c.p.c.). Anche questo motivo è infondato. Non è esatto che la Corte d'appello abbia immotiva- tamente rifiutato una nuova consulenza tecnica. Infatti ha spiegato di non poter ripetere l'elaborato, già ri- tenuto del tutto condivisibile dal giudice di primo grado, "dato che il RM, pur chiedendone il rin- novo, non ha fornito alcun elemento critico idoneo a Salutarne il contenuto e a metterne in discussione le M conclusioni". La doglianza cade quindi col cadere del suo presup- posto fattuale (che cioè la sentenza impugnata non si sarebbe "affatto pronunciata sul punto"), avendo al contrario il giudice di seconde cure puntualmente e adeguatamente adempiuto all'obbligo di motivare il di- niego. Col quarto motivo infine, denunciando vizio di mo- tivazione (art. 360 n. 3 c.p.c.), il RM lamenta la mancata attribuzione del rimborso delle spese medi- che, per un totale di lire 3.556.090, sebbene fossero state documentate già nel giudizio di primo grado, esa- minate e giudicate congrue dall'ausiliare e richieste anche in grado di appello. 15 Nemmeno quest'ultimo motivo merita accoglimento. La Corte di merito ha rifiutato il rimborso delle spese mediche non già perché, come mostra di credere il RM, esse non fossero sufficientemente o ritual- mente documentate, ma per una ragione ben diversa, sfuggita al ricorrente, la stessa che ha ispirato la negazione del danno biologico: che cioè l'indennizzo ricevuto con la rendita liquidata dall'Istituto è “di gran lunga superiore a quello determinato nel corso del giudizio di primo grado (anche se maggiorato delle spe- se mediche, il cui rimborso ha costituito oggetto di M doglianza da parte del RM"). In sostanza la Corte ha escluso detta voce di danno in quanto, di fatto, già ristorata con l'indennità li- quidata, e dunque negando un autonomo diritto al rim- borso delle spese mediche nei confronti del datore di lavoro, come voce aggiuntiva rispetto all'indennità. La censura non coglie pertanto nel segno, sia per- chè rileva un inesistente difetto di motivazione, sia perché, in definitiva, non si appunta contro l'autentica "ratio decidendi"; ciò che ne determina l'inammissibilità. Col primo motivo del ricorso incidentale il Comune di Roma, denunciando la violazione degli artt. 409 e 442 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), reitera l'eccezione 16 di incompetenza per materia del tribunale civile, per essere competente il pretore giudice del lavoro, osser- vando, a sostegno, che parte del giudizio è l'INAIL e comunque si controverte della misura del risarcimento rispetto a un'indennità assicurativa versata dall'ente; e che pure le cause promosse contro il datore di lavoro per responsabilità extracontrattuale ricadono nell'ambito di competenza pretorile, in quanto tutte riconducibili all'obbligo del datore di lavoro di tute- ai sensi dell'art. lare la sicurezza del prestatore, 2087 c.c. Col secondo motivo, denunciando la violazione Cip.c. (art. 360 m. 3 dell'art. 334 c.p.c.), il Comune si duole che sia stato dichiarato inammissibile per tardività, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., il proprio gravame incidentale diretto contro la condanna a rimborsare all'INAIL le somme pagate al RM, per una presunta scindibi- lità della causa promossa dal Comune contro l'INAIL ri- spetto alla causa principale di risarcimento del danno al RM. Questa scindibilità, ad avviso del ri- corrente, non sussiste, per la semplice ragione che la condanna del Comune discende dal fatto storico dedotto dal RM e dalle lesioni da lui riportate;
e pe- raltro l'art. 334 c.p.c., nella sua lettera, non pone alcun limite all'ammissibilità dell'impugnazione inci- 17 dentale, anche quando sia decorso il termine per quella principale. E' preliminare l'esame del secondo motivo, di cui va dichiarata l'infondatezza. L'appello incidentale in questione è quello propo- sto dal Comune il 9 novembre 1995, a termine annuale scaduto (dati pacifici), allo scopo di ottenere almeno una riduzione del rimborso dovuto all'INAIL. Essendo stato denunciato un "error in procedendo", il Collegio deve soltanto verificare, quale giudice an- che del fatto processuale, l'esattezza ○ meno del ri- sultato cui è pervenuta la sentenza impugnata, a pre- scindere dalle argomentazioni che tale risultato sor- reggono. Ebbene, in proposito il Collegio condivide quell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la parte chiamata a contraddire rispetto all'impugnazione prin- cipale può proporre impugnazione incidentale tardiva nei riguardi di una parte del giudizio di primo grado diversa dall'impugnante principale solo a condizione che a quel diverso soggetto la causa sia comune per in- scindibilità o che egli sia parte di un rapporto dipen- dente da quello investito dall'impugnazione principale (Cass. 19 luglio 2000 n. 9497; 12 giugno 1996 n. 5409). Poiché sulla esclusione del rapporto di dipendenza 18 la sentenza impugnata reca solo fuggevoli cenni (limi- tandosi ad affermare che le ragioni del gravame inci- dentale sono del tutto scisse ed autonome rispetto ai motivi proposti con l'appello principale e che pertanto trattasi di 'cause tra loro indipendenti perché fondate su titoli diversi"), occorre ribadire che con l'appello principale il RM tendeva ad ottenere, dal dato- re di lavoro, previo l'accertamento della sua colpa di- retta ed esclusiva, il risarcimento del danno biologico e del danno morale nonché il rimborso delle spese medi- che;
mentre col gravame incidentale proposto contro il coappellato INAIL il Comune si riprometteva di conse- guire almeno una riduzione a non oltre 35 milioni dell'importo dovuto, a titolo di rivalsa, al medesimo 7 Istituto. Ricorre la dipendenza quando più cause, riunite e trattate in un unico processo, devono essere decise in- sieme anche in sede d'impugnazione, perché la decisione dell'una costituisce il presupposto logico giuridico della decisione dell'altra. Questo rapporto non si ravvisa, a giudizio del Col- legio, tra le opposte pretese introdotte con l'appello principale dal RM e col gravame incidentale dal Comune: il primo concernente voci di danno richieste al datore di lavoro in base ai comuni criteri della re- 19 sponsabilità civile, in quanto non comprese nella Co- pertura assicurativa;
il secondo tendente invece a re- sistere all'azione di regresso promossa contro il dato- re di lavoro dall'INAIL, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.PR.. n. 1124 del 1965, facendo valere anche il limite quantitativo costituito dal risarcimento dovuto dal responsabile all'infortunato secondo le norme gene- rali sui danni da fatto illecito (cfr. Cass. 20 agosto 1996 n. 7669); a resistere cioè a un'azione volta al rimborso di somme erogate in forza del rapporto assicu- rativo e limitatamente ai soli danni coperti dalla re- lativa garanzia, subordinata a presupposti suoi propri ("in primis", l'esistenza di un fatto costituente reato perseguibile d'ufficio, commesso dal datore di lavoro dai dipendenti di cui debba rispondere a norma dell'art. 2049 C.C.: cfr. Cass. S.U. 8 luglio 1996 n. 6229). Nessun reciproco rapporto dunque di necessaria in- terdipendenza tra i due gravami: non potendo il danno biologico e il danno morale formare oggetto di regresso a favore dell'Istituto, queste voci potevano essere in- differentemente riconosciute ○ negate senza che ciò comportasse necessariamente l'esclusione o la riduzione del debito di regresso, correlato а tutt'altra specie di danno e quindi dipendente dall'esistenza ○ meno di 2 020 quest'ultimo (oltre che dalle altre condizioni). Correttamente, per concludere, l'appello incidenta- le del Comune fu dichiarato inammissibile per tardivi- tà. Per effetto di questa inammissibilità, e della coe- va inammissibilità, non impugnata, del reciproco appel- lo incidentale dell'Istituto, teso ad ottenere la riva- lutazione della rendita, non avrebbe mai potuto la Cor- te di merito rilevare, nemmeno d'ufficio, l'eventuale incompetenza per materia del tribunale а favore del pretore giudice del lavoro, atteso il giudicato forma- tosi sul rapporto processuale di regresso tra l'INAIL e il Comune. Di qui la preclusione, in questa sede, della stessa questione di competenza riproposta col primo motivo del ricorso incidentale. Resta un ulteriore profilo di competenza, quello relativo alla domanda del RM contro il Comune, esulante, ad avviso della Corte d'appello, dalla compe- tenza funzionale del pretore del lavoro;
profilo pari- menti riproposto nel medesimo motivo. : Prescindendo dalla soppressione, con l'introduzione del giudice unico di primo grado, dell'ufficio del pre- tore, a decorrere dal 2 giugno 1999, con l'attribuzione al tribunale delle competenze già del pretore in fun- 21 zione di giudice del lavoro (art. 413 c.p.c.), ciò che determinerebbe la sopravvenuta inammissibilità di una questione di competenza (Cass. 8 novembre 1999 n. 12436); sta di fatto che, avendo il RM esperi- to, contro il Comune datore di lavoro, unicamente l'azione di responsabilità extracontrattuale dell'ente (come hanno ritenuto le Sezioni Unite nel decidere sul riparto della giurisdizione), la competenza spettava al M tribunale e non al pretore (Cass. 12 dicembre 1996 n. 9874), onde l'infondatezza anche di questa residua cen- sura. All'accoglimento, per quanto di ragione, del primo motivo del ricorso principale consegue la cassazione della sentenza impugnata, col rinvio, anche per le spe- se del presente giudizio, nei rapporti tra il Germanel- li e il Comune di Roma, a un giudice di pari grado, de- signato nel dispositivo. Definendo la presente sentenza il giudizio tra il Comune di Roma e l'INAIL, nei rapporti tra queste due parti stimasi equa la compensazione delle spese di que- sta fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso prin- cipale per quanto di ragione, rigetta gli altri motivi del ricorso principale e rigetta altresì il ricorso in- 2 2 222 cidentale;
cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del presente giudizio nei rapporti tra il RM e il Comune di Roma, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma;
compensa le spese del presente giudizio nei rappor- ti tra il Comune di Roma e l'INAIL. Così deciso a Roma, addì 31 gennaio 2001. 109T 250.000 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Q u e talen • Vitoria s 456T 120000 тот. 37000d IL CANCELLIERE C1 OV MB Depositata in Cancelleria oggi, lì 25 LUG. 2001 E IL CANCELLIERE C1 R P AF MB O N I INTRATE ROMA 2 UFFICIO 20 SET. 2001 4. 4156 Regis 370-000 The centrestant F. (D.c MIER DIVILIPPON Responsable Service Alti Gludiziari (Dr. M. PAGE 23