Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2003, n. 4789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4789 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano! 04789 /03 Composta dai Magistrati: -R.G.19125/01 Ettore Mercuric Presidente -Cron. 10149 Bruno Battimiello -Rel. Consigliere -Rep. Florindo Minichiello -Ud.29.11.02 Gabriella Coletti " Oggetto: NI AM Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da conGALEOTTI IG, difeso dall'avv. Maria C. Alessandrini domicilio eletto in Roma, via Cesare Federici . 2, come da procura speciale a margine del ricorso 4960 ricorrente
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. (già Ferrovie dello Stato S.p.A.), in persona del procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, in virtù di procura speciale del 23 febbraio 1999 per atto Notaio Paclo Castellini di Roma Iep. n. 56911, elett.te dom.ta in Roma, via di Ripetta n. 22 presso l'avv. I Gerardo Vesci che la difende giusta procura speciale a mar- gine del controricorso controricorrente 。per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n 26676/00 in data 27 giugno/28 agosto 2000 (R.G. 41452/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 novembre 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Gerardo Vesci;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ri- COISO. Rilevato in fatto che il lavoratore indicato in cpigrafe, ex dipendente della sp.a. Ferrovie T dello Stato, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma in epigrafe specificata, la quale, accogliendo l'appello della società avverso la decisione di primo grado, ne ha rigettato la domanda volta a conseguire la computabilità, ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita, degli aumenti stipendiali previsti dal citato contratto con scadenze successive al suv pensionamento, avvenuto nel periodo di vigenza dello stesso contratto;
che la società intimata ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria (per Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. già Ferrovie dello Stato s.p.a.); Considerato in diritto che il ricorrente deduce l'erroneità della sentenza di appello, denunciando violazione ed errata interpretazione ed applicazione degli artt. 96, 37 e 38 del contratto collettivo per i ferrovieri 1990/1992, violazione dei principi e dei criteri di ennencutica contrattuale (artt. 1362, 1363, 1366 e 1338 cod. civ.), violazione, falsa ed crrata applicazione dell'art. 12 Preleggi e delle norme e dei principi vigenti in materia nonché dell'art. 14 della legge n.829 del 1973 e di altre norme, oltre che vizi di motivazione ed omesso esame di atti e documenti;
che l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, prima erogata dall'Opafs e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera ai sensi della legge n. 537 del 1993, dalle stesse Ferrovie, deve essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del qualc sono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione;
con la 3 conseguenza della non computabilità nell'indennità degli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto sui quali non furono versati i contributi;
che, nel caso controverso, la disciplina legale di riferimento, come dettata dagli art. 14 e 36 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, è rimasta inalterata sia a seguito della vicenda ed. di "privatizzazione" del rapporto di lavoro dei dipendenti delle ferrovie statali, ai sensi dell'art. 21, comma quarto, della legge 17 maggio 1985 n. 210, (istituzione dell'ente ferrovie dello Stato), sia a seguito dell'ulteriore vicenda della soppressione dell'Opafs, disposta dall'art. 1, comma 43, L. n. 537 del 1993, c dell'assunzione dell'obbligo di corrispondere l'indennità da parte delle Ferrovie dello Stato s.p.a. vicenda, quest'ultima, che ha solo comportato la trasformazione della natura dell'indennità da previdenziale a retributiva, senza peraltro minimamente incidere sull'essenza esclusivamente legale dell'istituto, onde va condivisa la tesi della società nel senso della necessaria applicazione dell'art. 14 L. n. 829/1973, nel suo riferimento all'ultimo stipendio mensile quale base di calcolo per l'indennità; - che, quanto alla previsione contrattuale dello scaglionamento" nel tempo degli aumenti retributivi mediante il riferimento alle diverse date di attribuzione di una parte di essi fino a giungere al cd. regime definitivo (latero importo), la stessa concreta non una "rateizzazione" in senso tecnico o una dilazione dell'adempimento dell'obbligazione retributiva se così fosse, l'aumento "a regime" comporterebbe la corresponsione degli arretrati a tutti i dipendenti interessati, in modo da colmare la differenza tra meri "anticipi" ed il saldo spettante ma una regolamentazione diretta a - produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi e la nascita della corrispondente obbligazione retributiva del datore di lavoro;
- che perciò il dipendente che cessa dal servizio durante il periodo di vigenza contrattuale ha diritto alla retribuzione prevista dalla regolamentazione del suo 4 rapporto di lavoro come spettante a tale data, non ceno al pagamento delle somme corrispondenti agli scaglioni non ancora operativi;
che ciò -senza necessità di ulteriori indagini dirette a verificare l'intenzione delle parti stipulanti il patto collettivo, attesa l'impossibilità dell'autonomia privata di incidere validamente sulla disciplina dettata dall'art. 14 legge 1973/m.829 applicabile nella specie- è sufficiente per ritenere la pretesa infondata (v., fra le tante, Cass. 18 aprile 2000 n 5042, 23 giugno 2000 n.8588, 4 ottobre 2000 n.13222, 6 dicembre 2001 n.15433, 11 febbraio 2002 n.1918, 14 maggio 2002 n.7010); che, rigettando il ricorso alla stregua dei citati precedenti (cui possono aggiungersi -benché espressivi di una linea argomentativa fondata più sui dati negoziali che sulla regolamentazione legislativa dell'istituto- Cass. 20 ottobre 1998 n.10400, 29 gennaio 2001 n.1210, 25 maggio 2001 n.7173), il Collegio stima equo compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione, atteso l'altemo esito delle 8C9 'N EL-R-I1 39931 V120 CITY.7 0 CNTS IV OLIN O fasi di merito;
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P.Q. M.
Ja '07708 IG VISOKU VA MUNIST la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 29 novembre 2002 Il Consigliere est. вета Масный Вино Важнитель Bottimell Il Presidente IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria 28 MAR. 2803 Mocgl, IL CANCELLIERE zau.co