CASS
Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 11288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11288 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi rispettivamente proposti da 1. RO IO TE, nato a [...] il [...], rappresentato ed assistito dall'avv. Andrea Affidi, di fiducia 2. SC EN, nato a [...] il [...], rappresentato ed assistito dall'avv. Alessandro Mager, di fiducia avverso la sentenza n. 348/22 in data 10/06/2022 della Corte di appello di Genova, prima sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Fulvio Baldi, ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibili i ricorsi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 11288 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 03/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 10/06/2022, la Corte di appello di Genova, giudicando in sede di rinvio come disposto dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 33251 del 26/05/2021 della sesta sezione penale, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia in data 27/03/2019, impugnata dagli imputati IO TE RO ed EN SC, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., riduceva la pena nei confronti del RO a mesi otto di reclusione e nei confronti dello SC a mesi cinque e giorni dieci di reclusione, in relazione al reato di corruzione impropria per l'esercizio della funzione. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di IO TE RO e di EN SC, sono stati proposti distinti ricorsi per cessazione, per lamentare i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso di IO TE RO. Primo motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. La Corte territoriale, dopo aver dato rilievo in concreto esclusivamente ad elementi favorevoli al ricorrente caratterizzanti l'intera fattispecie, non ha utilizzato detti elementi per concedere allo stesso anche le circostanze attenuanti generiche: ne discende, pertanto, che la negazione del beneficio è derivato esclusivamente dall'assenza di confessione e/o collaborazione con l'autorità giudiziaria. Secondo motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'onere della prova. Il giudicante, qualora non avesse voluto assolvere l'imputato, avrebbe almeno dovuto tenere in considerazione i dati pacifici rilevati dalle intercettazioni, che si sono sostanziati in un unico contatto tra il ricorrente e lo SC, oltre che tutti gli elementi forniti dalla difesa che hanno messo in dubbio la tesi della pubblica accusa, per assolvere l'imputato quantomeno ai sensi dell'art. 530 cpv. cod. proc. pen., o in subordine concedergli le circostanze attenuanti generiche e conseguentemente procedere alla rideterminazione della pena. Terzo motivo: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La dazione di denaro emersa dalle riprese audio-video non prova in alcun modo la causa illecita della stessa e non sono emersi elementi tali per cui il pagamento si possa qualificare come atto corruttivo, ben potendo lo stesso riguardare diversi rapporti leciti o illeciti tra i due. 2 Quarto motivo: violazione di legge in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. Non è stato superato il criterio di giudizio del "ragionevole dubbio". 4. Ricorso di EN SC. Unico motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Una volta accertata la responsabilità penale, la Corte territoriale ha ravvisato, in concreto, esclusivamente la sussistenza di elementi favorevoli al ricorrente che connotavano l'intera fattispecie, presupposto necessario per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., senza tener conto dei medesimi elementi anche ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.: di tal che, non può negarsi come il diniego di queste ultime sia stato giustificato solo dal mancato effettivo ravvedimento del reo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Ricorso di IO TE RO. 2.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. La Corte territoriale ha negato all'imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenendo non sufficiente lo stato di incensuratezza, evidenziando altresì come lo stesso non avesse mostrato resipiscenza per la deplorevole condotta illecita, che ha integrato il mercimonio della funzione pubblica idonea a minare la fiducia nella pubblica amministrazione. Si afferma in giurisprudenza che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419) anche allorquando - come nella fattispecie - il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Nei confronti del RO, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, come elemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno del proprio decisum, oltre ai suindicati indici di valutazione negativa, la sostanziale assenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimento dell'ulteriore beneficio (da 3 ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125). 2.2. Manifestamente infondati sono sia il secondo che il (collegato) terzo motivo. Gli stessi sono sostanzialmente orientati a riprodurre una serie di deduzioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle correlative risultanze processuali, poiché imperniati sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Sotto tali profili, dunque, gli indicati motivi di ricorso non sono volti a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu ocull percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei temi d'accusa enucleati con riferimento alle condotte oggetto dei rispettivi capi d'imputazione in narrativa richiamati. Si è dinanzi, in definitiva, ad un quadro argomentativo logicamente articolato nelle premesse e nelle relative conclusioni, esulando, come è noto, dai poteri di questa Suprema Corte quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali dal ricorrente ritenute più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). La Corte di legittimità, infatti, non può sostituire una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, dovendo saggiare la tenuta logica della pronuncia sottoposta alla sua cognizione senza oltrepassare i limiti di un accertamento della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, accertamento che deve necessariamente condursi alla stregua degli stessi parametri valutativi che geneticamente le danno corpo, ancorché questi siano, in ipotesi, sostituibili da altri. L'indagine sul discorso giustificativo della decisione impugnata, pertanto, ha un orizzonte percettivo delimitato al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari temi ivi apprezzati, non potendosi mai sovrapporre nella verifica dell'adeguatezza 4 delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è giovato per sostenere il suo convincimento o della loro rispondenza alle acquisizioni processuali. 2.3. Manifestamente infondato è il quarto motivo. Apodittico e meramente assertivo è il richiamo alla pretesa violazione della regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio". Si osserva al riguardo come il significato da attribuire a tale locuzione, presente nel testo novellato dell'art. 533 cod. proc. pen. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, trovi il proprio fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, evidenziato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il «ragionevole dubbio» sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139 - e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 cod. proc. pen.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Sez. 2, n. 19575 del 21/04/2006, Serino, Rv. 233785; Sez. 2, n. 16357 del 02/04/2008, Crisiglione, Rv. 239795). In argomento, si è successivamente affermato che "la previsione normativa della regola di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato" (Sez. 2, n. 7035 del 09/11/2012, dep. 2013, De Bartolomei, Rv. 254025). Fermo quanto precede, è da escludersi che nella fattispecie si sia in presenza di una pronuncia che abbia violato detta regola di giudizio alla luce delle del tutto coerenti ed ampiamente condivisibili argomentazioni poste a sostegno del decisum. 3. Ricorso di EN SC. 3.1. Manifestamente infondato è l'unico motivo. 5 Ricorre l'attenuante speciale di cui all'art. 323-bis cod. pen. quando il reato, valutato nella sua globalità, presenta una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato (Sez. 6, n. 8295 del 09/11/2018, dep. 2019, Santimone). Tuttavia, quando altre circostanze, diverse da quella relativa alla scarsa entità del danno patrimoniale, connotino di particolare tenuità il fatto criminoso posto in essere dall'agente, è ammissibile il concorso delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. con quella di cui all'art. 323-bis, comma 1, cod. pen. Nella fattispecie, la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica, ha valorizzato nei confronti del reo - ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323- bis cod. pen. - il solo profilo della scarsa entità del danno patrimoniale, unico rilevato: la circostanza, impedisce di ritenere l'esistenza di ulteriori e diversi fattori di condotta meritevoli di lettura e conseguenze favorevoli per il reo che, pertanto, non può beneficiare due volte (una prima volta con l'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. e una secondo volta con le attenuanti generiche) di uno sconto di pena in presenza di una sola ed unica causale giustificativa. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/02/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Fulvio Baldi, ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibili i ricorsi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 11288 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 03/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 10/06/2022, la Corte di appello di Genova, giudicando in sede di rinvio come disposto dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 33251 del 26/05/2021 della sesta sezione penale, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia in data 27/03/2019, impugnata dagli imputati IO TE RO ed EN SC, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., riduceva la pena nei confronti del RO a mesi otto di reclusione e nei confronti dello SC a mesi cinque e giorni dieci di reclusione, in relazione al reato di corruzione impropria per l'esercizio della funzione. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di IO TE RO e di EN SC, sono stati proposti distinti ricorsi per cessazione, per lamentare i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso di IO TE RO. Primo motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. La Corte territoriale, dopo aver dato rilievo in concreto esclusivamente ad elementi favorevoli al ricorrente caratterizzanti l'intera fattispecie, non ha utilizzato detti elementi per concedere allo stesso anche le circostanze attenuanti generiche: ne discende, pertanto, che la negazione del beneficio è derivato esclusivamente dall'assenza di confessione e/o collaborazione con l'autorità giudiziaria. Secondo motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'onere della prova. Il giudicante, qualora non avesse voluto assolvere l'imputato, avrebbe almeno dovuto tenere in considerazione i dati pacifici rilevati dalle intercettazioni, che si sono sostanziati in un unico contatto tra il ricorrente e lo SC, oltre che tutti gli elementi forniti dalla difesa che hanno messo in dubbio la tesi della pubblica accusa, per assolvere l'imputato quantomeno ai sensi dell'art. 530 cpv. cod. proc. pen., o in subordine concedergli le circostanze attenuanti generiche e conseguentemente procedere alla rideterminazione della pena. Terzo motivo: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La dazione di denaro emersa dalle riprese audio-video non prova in alcun modo la causa illecita della stessa e non sono emersi elementi tali per cui il pagamento si possa qualificare come atto corruttivo, ben potendo lo stesso riguardare diversi rapporti leciti o illeciti tra i due. 2 Quarto motivo: violazione di legge in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. Non è stato superato il criterio di giudizio del "ragionevole dubbio". 4. Ricorso di EN SC. Unico motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Una volta accertata la responsabilità penale, la Corte territoriale ha ravvisato, in concreto, esclusivamente la sussistenza di elementi favorevoli al ricorrente che connotavano l'intera fattispecie, presupposto necessario per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., senza tener conto dei medesimi elementi anche ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.: di tal che, non può negarsi come il diniego di queste ultime sia stato giustificato solo dal mancato effettivo ravvedimento del reo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Ricorso di IO TE RO. 2.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. La Corte territoriale ha negato all'imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenendo non sufficiente lo stato di incensuratezza, evidenziando altresì come lo stesso non avesse mostrato resipiscenza per la deplorevole condotta illecita, che ha integrato il mercimonio della funzione pubblica idonea a minare la fiducia nella pubblica amministrazione. Si afferma in giurisprudenza che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419) anche allorquando - come nella fattispecie - il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Nei confronti del RO, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, come elemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno del proprio decisum, oltre ai suindicati indici di valutazione negativa, la sostanziale assenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimento dell'ulteriore beneficio (da 3 ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125). 2.2. Manifestamente infondati sono sia il secondo che il (collegato) terzo motivo. Gli stessi sono sostanzialmente orientati a riprodurre una serie di deduzioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle correlative risultanze processuali, poiché imperniati sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Sotto tali profili, dunque, gli indicati motivi di ricorso non sono volti a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu ocull percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei temi d'accusa enucleati con riferimento alle condotte oggetto dei rispettivi capi d'imputazione in narrativa richiamati. Si è dinanzi, in definitiva, ad un quadro argomentativo logicamente articolato nelle premesse e nelle relative conclusioni, esulando, come è noto, dai poteri di questa Suprema Corte quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali dal ricorrente ritenute più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). La Corte di legittimità, infatti, non può sostituire una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, dovendo saggiare la tenuta logica della pronuncia sottoposta alla sua cognizione senza oltrepassare i limiti di un accertamento della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, accertamento che deve necessariamente condursi alla stregua degli stessi parametri valutativi che geneticamente le danno corpo, ancorché questi siano, in ipotesi, sostituibili da altri. L'indagine sul discorso giustificativo della decisione impugnata, pertanto, ha un orizzonte percettivo delimitato al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari temi ivi apprezzati, non potendosi mai sovrapporre nella verifica dell'adeguatezza 4 delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è giovato per sostenere il suo convincimento o della loro rispondenza alle acquisizioni processuali. 2.3. Manifestamente infondato è il quarto motivo. Apodittico e meramente assertivo è il richiamo alla pretesa violazione della regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio". Si osserva al riguardo come il significato da attribuire a tale locuzione, presente nel testo novellato dell'art. 533 cod. proc. pen. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, trovi il proprio fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, evidenziato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il «ragionevole dubbio» sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139 - e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 cod. proc. pen.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Sez. 2, n. 19575 del 21/04/2006, Serino, Rv. 233785; Sez. 2, n. 16357 del 02/04/2008, Crisiglione, Rv. 239795). In argomento, si è successivamente affermato che "la previsione normativa della regola di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato" (Sez. 2, n. 7035 del 09/11/2012, dep. 2013, De Bartolomei, Rv. 254025). Fermo quanto precede, è da escludersi che nella fattispecie si sia in presenza di una pronuncia che abbia violato detta regola di giudizio alla luce delle del tutto coerenti ed ampiamente condivisibili argomentazioni poste a sostegno del decisum. 3. Ricorso di EN SC. 3.1. Manifestamente infondato è l'unico motivo. 5 Ricorre l'attenuante speciale di cui all'art. 323-bis cod. pen. quando il reato, valutato nella sua globalità, presenta una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato (Sez. 6, n. 8295 del 09/11/2018, dep. 2019, Santimone). Tuttavia, quando altre circostanze, diverse da quella relativa alla scarsa entità del danno patrimoniale, connotino di particolare tenuità il fatto criminoso posto in essere dall'agente, è ammissibile il concorso delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. con quella di cui all'art. 323-bis, comma 1, cod. pen. Nella fattispecie, la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica, ha valorizzato nei confronti del reo - ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323- bis cod. pen. - il solo profilo della scarsa entità del danno patrimoniale, unico rilevato: la circostanza, impedisce di ritenere l'esistenza di ulteriori e diversi fattori di condotta meritevoli di lettura e conseguenze favorevoli per il reo che, pertanto, non può beneficiare due volte (una prima volta con l'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. e una secondo volta con le attenuanti generiche) di uno sconto di pena in presenza di una sola ed unica causale giustificativa. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/02/2023.