Sentenza 3 luglio 1999
Massime • 2
È escluso "l'animus novandi", necessario per la configurabilità della novazione, se le parti, nel sostituire l'oggetto dell'obbligo precedente, richiamano tutti gli altri patti già stipulati, in tal modo consentendo la coesistenza tra la nuova e l'originaria obbligazione, come nel caso in cui un preliminare di cessione di azienda tra una società in accomandita semplice ed un terzo, stipulato dal socio accomandatario nella qualità e in proprio, quale garante degli obblighi della società, sia sostituito da un preliminare di cessione di quote sociali dello stesso accomandatario al medesimo promissario acquirente, perché il trasferimento di quote sociali non implica il trasferimento del patrimonio sociale, di cui anche le società di persone conservano l'autonomia, con conseguente separazione dei rapporti sociali da quelli dei soci sia tra loro, sia con i terzi.
Non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato la condanna del soccombente alle spese - liquidabili anche di ufficio - ancorché la parte da esso chiamata in garanzia le abbia chieste nei confronti dell'attore, vittorioso, non essendo ravvisabile, in tale erronea richiesta, nessuna rinuncia al diritto al rimborso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/07/1999, n. 6893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6893 |
| Data del deposito : | 3 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO -rel. Consigliere -
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 95, presso lo studio dell'avvocato BIANCA EPIFANI, che lo difende unitamente all'avvocato ALDO PETRELLI, giusta delega in atti;
-ricorrente-
contro
ME NA IA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA STAFFA, difesa dall'avvocato MUSIO SALE NINO, giusta delega in atti;
-controricorrente-
nonché contro
FE IA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato NADALINI GIUSEPPE M., giusta delega in atti;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 868/96 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 31/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/99 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato MUSIO SALE, difensore della resistente ME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto
Con atto notificato il 30/3/1990 RA NA MA conveniva in giudizio ER OC esponendo che quest'ultimo, con contratto 17/3/1989 stipulato in proprio e quale socio accomandatario della "AR s.a.s." di ER OC, aveva promesso di vendere l'azienda costituita dal Bar Superalcolici TO sito in Genova alla via XX settembre 132. Il contratto era stato eseguito, mediante pagamento dei pattuiti corrispettivi, da parte di essa compratrice- cessionaria che era stata immessa nel possesso dell'azienda. Con rogito notarile del 6/6/1989 era stata formalizzata l'acquisizione in capo ad essa esponente della maggioranza delle quote del capitale della detta s.a.s. nonché dell'amministrazione della società quale socia accomandataria. Senonché essa attrice era stata diffidata dal comune di Genova a demolire la veranda (parte integrante dell'azienda ceduta) perché abusivamente costruita su suolo pubblico. La RA, quindi, chiedeva sia la declaratoria dell'inadempimento da parte del ER agli obblighi assunti con il contratto per la cessione dell'azienda, sia la condanna del convenuto all'adempimento ed al risarcimento dei danni.
Il ER, costituitosi, contestava la fondatezza della domanda sostenendo, tra l'altro, che l'originario compromesso era stato modificato dal successivo patto dell'1/6/1989 avente natura novativa quanto all'oggetto ed ai soggetti. Il convenuto inoltre, deducendo di aver acquistato l'azienda da tale ER MA, chiedeva - ed otteneva - di chiamare in giudizio quest'ultima dalla quale intendeva essere manlevato.
La ER si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda di manleva.
L'adito Tribunale di Genova, con sentenza del 13/5/1994, rigettava la domanda della RA ed assolveva ER MA dall'istanza di manleva.
Avverso la detta sentenza la RA proponeva appello al quale resisteva il ER che, in caso di sua soccombenza, insisteva in ordine alla domanda di manleva nei confronti della ER. Anche quest'ultima resisteva al gravame.
Con sentenza depositata il 31/10/1996 la Corte di Appello di Genova:
1) in riforma dell'impugnata decisione condannava il ER a risarcire alla RA i danni dalla stessa subiti;
2) respingeva la domanda di manleva e condannava il ER al pagamento in favore della ER delle spese del giudizio di gravame. Osservava la corte di merito: che il ER aveva sottoscritto il primo contratto del 17/3/1989 non solo quale legale rappresentante della s.a.s. AR, ma anche "per sè" il che significava quale garante dell'adempimento del contratto;
che il ER, inoltre, aveva sottoscritto il secondo contratto in proprio e non quale rappresentante della s.a.s. AR la quale in quel contratto non compariva come parte;
che le obbligazioni nascenti dal contratto del 17/3/1989 non erano state novate dal patto 1/6/1989 in quanto le parti di quest'ultimo avevano espressamente manifestato la volontà di non novare;
che la cessione di azienda comprendeva anche l'annesso "chiosco-veranda" e la garanzia della sua conformità a legge;
ossia alla normativa edilizia;
che, infatti, pur se il contratto non aveva fatto espressa menzione del chiosco, la cessione di azienda importava il trasferimento di tutti gli elementi costituenti l'universitas, senza la necessità di una specifica pattuizione;
che nella specie il chiosco, essendo un importante elemento dell'azienda, andava ritenuto promesso in vendita come si ricavava anche dal tenore delle clausole 2 e 3 del contratto;
che il ER aveva l'obbligo di comunicare alla RA la situazione di illegittimità della veranda perché si trattava di situazione non facilmente riconoscibile ex articolo 1491 c.c.; che la mancata disponibilità del detto bene aveva provocato un grave pregiudizio per la RA da imputare al non esatto adempimento dell'obbligazione principale di consegna di un'azienda comprensiva del chiosco;
che, quindi, il ER andava condannato a risarcire alla RA tutti i danni alla stessa procurati per la mancata disponibilità della veranda, danni da liquidare in separata sede;
che la domanda di manleva nei confronti della ER non era fondata in quanto il ER aveva invocato a fondamento di tale pretesa il contratto del 28/3/1988 con il quale la ER aveva ceduto l'azienda in questione alla società AR (che non era parte nel giudizio) e non al ER che in proprio non aveva acquistato alcun bene con il detto contratto;
che il ER era tenuto a rimborsare alla ER le spese del giudizio di gravame. La Cassazione della sentenza della corte di appello di Genova è stata chiesta da ER OC con ricorso, fondato su cinque motivi, al quale la RA e la ER hanno resistito con separati controricorsi. La RA ha depositato memoria illustrativa Diritto
Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1230, 1231 1235 c.c.. Deduce il ricorrente che, al contrario di quanto ritenuto dalla corte di appello, l'accordo 1/6/1989 ha modificato le obbligazioni nascenti dal contratto 17/3/1989 avendo le parti mutato il nucleo essenziale dell'oggetto del contratto (da cessione di azienda a cessione di quote) con la conseguente estinzione delle originarie obbligazioni contenute nella prima convenzione anche per la cessazione di ogni rapporto tra esso ER e la s.a.s AR in virtù della cessione delle quote della detta società alla RA. Le parti, quindi, hanno realizzato una novazione reale risultando in modo non equivoco la volontà di novare. La corte territoriale, inoltre, non ha tenuto conto della sostituzione, alla originaria s.a.s. AR, dei portatori delle quote della stessa società e della volontà di questi ultimi, manifestata nel ricevere il prezzo pattuito per le quote cedute, di costituire un nuovo rapporto diverso da quello risultante dal compromesso per cessione di azienda. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'accertamento del giudice del merito in ordine agli elementi che caratterizzano la novazione oggettiva del rapporto obbligatorio - "aliquid novi", "animus novandi" (inteso come manifestazione inequivoca dell'intento novativo) e "causa novandi" (intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo) - è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato (sentenze 15/11/1997 n. 11330; 9/12/1996 n. 10937; 8/11/1996 n. 10937; 13/9/1996 n. 8264). In particolare la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare sia che la modifica dell'oggetto del contratto integra novazione solo quando dà luogo ad una nuova obbligazione incompatibile con il persistere di quella originaria (sentenza 22/5/1998 n. 5117), sia che non importa novazione la modifica limitata al prezzo della compravendita e, in genere, alle modalità di esecuzione del contratto (sentenza 9/7/1998 n. 6680). Nella specie la corte di appello ha applicato in modo corretto i detti principi ed ha coerentemente ritenuto - con motivazione adeguata e congrua oltre che immune da vizi logici o da errori di diritto - di dover escludere la novazione delle obbligazioni nascenti dal contratto del 17/3/1989 per effetto del patto dell'1/6/1989 "non solo perché le parti di quest'ultimo non hanno manifestato in modo non equivoco la volontà novativa come prescrive l'articolo 1230, 2^ comma, c.c., ma soprattutto perché hanno manifestato espressamente la volontà di non novare".
La corte di merito è pervenuta alla detta conclusione pur dando atto che le parti, con il secondo contratto avevano stabilito di modificare l'oggetto del compromesso da cessione di azienda (di cui al primo preliminare) a cessione di quote della società titolare dell'azienda. Malgrado tale clausola la corte territoriale, pur tenendo conto dell'elemento di novità introdotto con il secondo contratto in ordine all'oggetto del compromesso, ha escluso la volontà novativa dando esauriente ragione del proprio convincimento e, in particolare, richiamando essenzialmente la clausola del secondo contratto secondo la quale, con riferimento alla prima convenzione "restano invariati gli altri patti contrattuali".
Il ragionamento della corte distrettuale è comprensibile ed ineccepibile dovendosi logicamente escludere la volontà novativa del rapporto laddove le parti, pur dichiarando di voler sostituire ad un obbligo precedente uno nuovo avente oggetto o titolo diverso, costituiscono nuove obbligazioni contenenti espliciti riferimenti ai precedenti e confermati impegni che, quindi, non possono ritenersi estinti per l'insussistenza sia dell'"animus novandi" sia della incompatibilità della nuova obbligazione con il persistere di quella originaria. Le parti, infatti, richiamando e confermando quest'ultima, manifestano in modo inequivoco la volontà di mantenerla in vita in quanto compatibile con la nuova obbligazione. Ciò è tanto più vero nel caso in esame ove si considera che - come puntualmente evidenziato nell'impugnata sentenza - il secondo contratto è stato sottoscritto dal ER "in proprio e non quale rappresentante della s.a.s. AR che di quel contratto non compariva come parte", dopo aver (anche) in proprio sottoscritto il primo.
Infine, a conferma delle conclusioni cui è pervenuta la corte di appello occorre rilevare che il richiamo ai confermati patti concordati con il contratto preliminare di cessione di azienda non avrebbe avuto senso in un compromesso avente ad oggetto la cessione di quote sociali se non nell'ipotesi della consapevole prospettiva, da parte dei contraenti, dell'aggiunta degli obblighi nascenti dal primo a quelli autonomi e diversi derivanti dal secondo. Infatti, come affermato da questa Corte, il trasferimento delle quote sociali non implica il trasferimento del patrimonio sociale, del quale rimane proprietaria la società (sentenza 20/3/1997 n. 2465). Inoltre le società di persone, pur essendo sfornite di personalità giuridica, sono caratterizzate da una propria autonomia patrimoniale che determina la separazione del patrimonio dei soci da quello della società, per cui le due sfere giuridiche restano separate consentendo rapporti giuridici distinti sia della società, come centro della loro imputazione, nei confronti dei terzi, sia della società stessa nei confronti dei soci e di questi ultimi separatamente nei confronti dei terzi.
Nella specie, come sopra osservato la corte di appello ha appunto evidenziato che nel secondo contratto - relativo alla cessione delle quote sociali - non risulta la spendita della ragione sociale: in tale secondo contratto il ER, in proprio, ha assunto in modo esplicito l'impegno di cedere le quote sociali, senza contraddire quello preso quale legale rappresentante della s.a.s. AR, di cedere l'azienda del quale si era reso "garante" (come di seguito rilevato nell'esame del secondo motivo) e ciò proprio al fine di tenere fede all'originaria obbligazione personale tesa a realizzare il trasferimento dell'intera azienda sociale.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 100 c.p.c., nonché contraddittorietà di motivazione in punto legittimazione attiva e passiva. Sostiene il ricorrente che la corte di merito ha errato sia nell'attribuire alle parole "per sè", contenute nel primo contratto, il significato di garante dell'adempimento del terzo, sia nell'affermare contraddittoriamente che esso ER aveva sottoscritto il secondo contratto in proprio e non quale rappresentante della s.a.s. AR. Invece di tale secondo contratto, secondo il testo dello stesso, devono ritenersi "parti" solo la promittente venditrice s.a.s. AR (di cui esso ER era garante ex articolo 2313 c.c.) e la promittente acquirente RA.
Il motivo non è fondato.
Costituisce ormai principio comunemente recepito nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la questione relativa alla concreta titolarità del rapporto sostanziale dedotta in giudizio - che non riguarda la regolarità del contraddittorio e, quindi, la legittimazione processuale come potere di promuovere l'azione o dovere di subirla - attiene al merito della controversia sicché può costituire oggetto, in cassazione, solo del normale controllo di legittimità, con la conseguenza che l'accertamento del giudice del merito sull'appartenenza soggettiva all'attore del diritto controverso o sulla titolarità passiva del rapporto in lite si risolve in un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici (sentenze 8/4/1998 n. 3639;
5/11/1997 n. 19843; 24/7/1997 n. 6916).
Nella specie la corte di appello ha ritenuto che legittimato a contraddire alla pretesa della RA fosse il ER per aver questi sottoscritto il primo contratto di promessa di cessione di azienda non solo quale legale rappresentante della società promittente alienante (ossia della s.a.s. AR), ma anche "per sè" e, cioè, come garante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società con il contratto preliminare. La corte di merito ha altresì evidenziato che il secondo contratto - relativo alle cessioni di quote e firmato dal ER in proprio e non quale legale rappresentante della società che non compariva come parte - ha convalidato le obbligazioni nascenti dal primo in virtù della clausola concernente la conferma "degli altri patti contrattuali", ivi compreso, quindi, quello concernente la garanzia prestata dal ER in proprio. Da ciò l'irrilevanza della dichiarazione delle parti di voler modificare l'oggetto del primo, atteso che le stesse parti hanno anche precisato di voler lasciare invariati gli altri patti contrattuali incluso quello relativo all'obbligo assunto "per sè" (ossia in proprio con impegno personale e diretto) dal ER come garante dell'adempimento delle obbligazioni nascenti a carico della società AR dal contratto preliminare di cessione di azienda.
La conclusione cui è pervenuto il giudice di secondo grado circa la titolarità in capo al ricorrente del rapporto in contestazione quale garante della s.a.s. AR (con conseguente sussistenza dell'interesse della RA ad agire nei confronti del ER) è pertanto sorretta da adeguata e congrua motivazione, immune dall'asserita contraddizione nonché da vizi logici e giuridici. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2558, 823, 1362 e seguenti c.c.. Il ER deduce che la corte territoriale ha ritenuto compresa nella cessione di azienda anche l'annessa veranda (con la garanzia della sua conformità a legge) in virtù di un errato richiamo giurisprudenziale e di un errata interpretazione della clausola n. 2 del preliminare. Infatti, se è pacifico che in tema di cessione di azienda vi è trasferimento al cessionario di tutti gli elementi che ne costituiscono l'universitas, è del pari pacifico che secondo l'articolo 2553 c.c. sono fatte salve le deroghe previste dalla legge o dalle parti. Nella specie, appunto, le parti, non inserendo nel preliminare la veranda hanno inteso non includerla nella promessa di venderla a differenza di quanto concordato tra la ER e la società AR con il contratto del 28/3/1988. Inoltre la deroga è, nel caso in esame, determinata dalla legge, e, cioè dagli articoli 823 e 824 c.c. atteso che le parti devono espressamente specificare nell'atto la cessione della concessione amministrativa per la precarietà, l'eccezionalità e la revocabilità dell'uso del bene demaniale. Anche questo motivo, al pari di quelli precedenti, è privo di fondamento.
È ben noto il principio, pacifico nella giurisprudenza di legittimittà, secondo cui l'interpretazione dei contratti e delle singole clausole contrattuali è riservata al giudice del merito in quanto l'accertamento della volontà dei contraenti con riferimento al contenuto del negozio - se rispettati i canoni di ermeneutica - si traduce in un'indagine di fatto, censurabile in cassazione solo in ipotesi di incongruità, incoerenza o inadeguatezza della motivazione sì da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione (sentenze 18/3/1997 n. 2354; 9/1/1 997 n. 99;
2/8/1996 n. 70001).
Nella specie la corte di appello ha proceduto, attraverso un attento e puntuale esame comparativo e coordinato delle varie clausole contrattuali all'interpretazione del complessivo regolamento di interessi così raggiungendo il convincimento - espresso in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili - dell'inclusione nella cessione di azienda anche del "chiosco-veranda" (annesso al bar) con la garanzia della sua conformità a legge (ossia alla normativa edilizia ed a quella sull'occupazione del suolo pubblico). La corte di merito è pervenuta alla detta conclusione facendo anche coerente riferimento: a) al carattere unitario della cessione di azienda ed al conseguente normale trasferimento (salvo specifici patti contrari) di tutti gli elementi costituenti l'"universitas" (nel caso in esame, appunto, la veranda in questione); b) alle clausole contrattuali 2) e 3) ed al loro contenuto così ampio da non permettere di considerare il chiosco escluso dalla cessione di azienda;
c) al prezzo della cessione superiore a quello pagato dalla cedente appena un anno prima (da ciò, quindi, la logica presunzione della non riduzione dell'entità dell'azienda oggetto della successiva cessione). La Corte distrettuale ha quindi interpretato le clausole contrattuali in questione in modo corretto e logico oltre che nel pieno rispetto delle regole ermeneutiche dettate dagli articoli 1362 e seguenti c.c.. Ciò rende manifesto che il ricorrente, pur se con il motivo in esame sostiene la violazione delle dette regole ermeneutiche, ha inteso essenzialmente investire il "risultato" interpretativo raggiunto, il che è inammissibile in questa sede.
È appena il caso di osservare in fine che è del tutto irrilevante che il contratto di cessione in questione non contenga il richiamo, espresso ed esplicito, alla concessione amministrativa relativa alla veranda ubicata su suolo pubblico. Premesso che lo stesso ricorrente non allega il carattere pubblico della concessione quale ostacolo alla costituzione di un valido ed efficace rapporto di natura privatistica, tra il concessionario ed il terzo, avente ad oggetto i diritti e le facoltà derivanti dal provvedimento amministrativo, non è nemmeno indispensabile che nel contratto di cessione dell'azienda in cui favore è stata rilasciata la concessione si faccia di questa espressa menzione purché dal contesto generale della convenzione risulti chiara - come appunto accertato nella specie dalla corte di appello - la volontà di contraenti di includere nella vendita anche la concessione amministrativa.
Con il quarto motivo, denunciando omesso esame di documenti e vizio di motivazione su punti decisivi della controversia nonché contraddittoria motivazione, il ricorrente deduce che in calce al contratto 1/6/1989, sottoscritto da esso ER e dalla RA, vi è la dichiarazione firmata anche da ER LO e AL GE contenente la ricevuta a saldo del prezzo indicato nel detto contratto ed inferiore rispetto a quello pattuito con il compromesso del 17/3/1989. Dall'esame di tale documento vi è l'ulteriore prova - non essendo stato pagato il prezzo alla promittente venditrice s.a.s. AR - della novazione soggettiva ed oggettiva. La corte di merito, inoltre, non ha preso in esame l'esibito rapporto - contenente "relazione a norma delle legge 24/11/1981 n. 689 notificata il 23/5/1989" - dal quale si evidenzia che la RA aveva installato nella veranda in questione il banco frigorifero per la conservazione e la vendita di gelati. Pertanto la veranda è stata demolita (dopo oltre due anni dalla vendita) perché trasformata dalla RA in distinta ed autonoma azienda per la conservazione e la vendita diretta al pubblico di gelati. È altresì
contraddittoria la motivazione della corte di appello con la quale è stata ritenuta infondata la domanda di manleva sul presupposto che esso ER nel contratto del 28/3/1938 stipulato con la ER aveva agito non come acquirente ma quale legale rappresentante della s.a.s. AR e che tale società non era parte del giudizio nel quale esso ricorrente era stato convenuto ed aveva agito in proprio e non come garante. La corte genovese, però, non ha chiarito come esso ER (non più socio accomandatario e legale rappresentante della società AR a seguito del trasferimento delle quote sociali alla RA) avrebbe potuto agire contro la ER. Le argomentazioni addotte dalla corte territoriale, quindi, non consentono di identificare il procedimento logico giuridico posto a base della decisione di rigetto della domanda di manleva. Le dette censure sono destituite di fondamento.
Per quanto riguarda la dichiarazione senza data, apposta in calce al secondo contratto stipulato l'1/6/1989, sottoscritto dai soci della s.a.s. AR e contenente la ricevuta a saldo del prezzo indicato nel compromesso del 17/3/1989, è sufficiente richiamare - per rilevare l'ininfluenza di detta dichiarazione - le considerazioni che precedono relative alla esclusione della novazione delle obbligazioni nascenti dal detto contratto preliminare posto a base delle richieste avanzate dalla RA e ciò per effetto dell'espresso riferimento, nella convenzione dell'1/6/1989, ai confermati patti del primo contratto, ivi compreso quello concernente l'impegno assunto dal ER in proprio e non quale legale rappresentante della s.a.s. AR.
È evidente poi la genericità della doglianza circa l'asserita carenza di motivazione sul punto decisivo relativo all'omesso esame del documento contenente il "rapporto di relazione ai sensi della legge 24/11/1981 n. 689 notificata il 23/5/1990". Per poter configurare il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. In particolare nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie, ha l'onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare le prove (da trascrivere integralmente) non o mal valutate, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse. Solo in tal modo è consentito alla Corte di cassazione valutare - sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione e la decisività delle prove documentali o testimoniali non considerate o erroneamente valutate.
Il ricorrente non ha precisato il contenuto specifico della prova documentale in questione che non sarebbe stata valutata e considerata, ne' ha illustrato la decisività della detta risultanza istruttoria in quanto afferente a circostanza tale da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata. Peraltro nell'impugnata sentenza non si fa alcun cenno ne' del detto documento ne' della circostanza in fatto dedotta dal ricorrente relativa all'asserita abusiva trasformazione della veranda e della conseguente creazione, da parte della RA, della "distinta ed autonoma azienda per la conservazione e la vendita al pubblico di gelati". In proposito il ER non ha neanche precisato in quale fase processuale sarebbe stato prodotto il documento in questione e in quali atti processuali sarebbe stato dibattuto tra le parti la detta circostanza di fatto.
È infine del tutto insussistente l'asserita contraddittorietà della motivazione dell'impugnata sentenza con riferimento alla parte con la quale è stata rigettata la domanda di manleva proposta dal ER nei confronti della ER tenuto conto di quanto innanzi osservato in ordine all'obbligazione assunta in proprio dal ER e quindi al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio contro di lui promosso dalla RA. La corte di appello, in ordine all'altro rapporto, ha ineccepibilmente rilevato che il contratto tra la ER e la s.a.s. AR era stato stipulato e firmato dal ER solo come legale rappresentante della società e non anche "per sè", per cui il ricorrente in proprio non aveva acquistato alcun bene dalla ER e, di conseguenza, non poteva agire nei confronti di quest'ultima invocando esclusivamente, come titolo posto a base della domanda di manleva, l'atto di acquisizione di un bene in favore ed in capo solo alla detta società. Nei confronti della ER avrebbe potuto agire solo la controparte contrattuale, ossia la s.a.s. AR e non il ER con il quale la prima non ha mai avuto alcun diretto rapporto contrattuale, per cui la sua domanda diretta nei confronti della ER correttamente è stata rigettata dalla corte territoriale per difetto di legittimazione attiva. Con il quinto motivo, denunciando violazione dell'articolo 112 c.p.c., il ricorrente deduce che la corte di merito ha condannato esso ER al pagamento delle spese del giudizio di gravame in favore della ER pur avendo quest'ultima rivolto nei confronti di altra parte del processo la richiesta di rimborso delle spese processuali;
la corte di appello, quindi, è incorsa nel vizio di ultra o extra petizione.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
La decisione impugnata è pienamente conforme al costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale il regolamento delle spese è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio per cui la condanna al pagamento delle spese di lite - in difetto di un'esplicita dichiarazione di volontà della parte risultata vittoriosa diretta a rinunziarvi - legittimamente può essere emessa dal giudice anche di ufficio in mancanza di una specifica richiesta di parte (sentenze 10/10/1997 n. 9859; 10/6/1997 n. 5174). Nella specie, appunto, non è stata espressamente manifestata la volontà della parte risultata vittoriosa diretta a rinunciare alle spese del giudizio. La ER ha solo errato nell'individuare il soggetto tenuto a tale rimborso: da tale errore non può di certo ravvisarsi un'esplicita rinuncia alla richiesta di condanna della parte effettivamente obbligata, in quanto soccombente, al pagamento delle spese processuali.
In definitiva, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo in favore delle singole resistenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida, in favore di RA NA, in complessive lire 131.650 oltre lire 5.000.000 a titolo di onorari e, in favore di ER MA, in complessive lire 132.800 oltre lire 4.000.000 a titolo di onorari. Così deciso in Roma, il 26 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 1999