Cass. civ., sez. II, sentenza 03/07/1999, n. 6893
CASS
Sentenza 3 luglio 1999

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È escluso "l'animus novandi", necessario per la configurabilità della novazione, se le parti, nel sostituire l'oggetto dell'obbligo precedente, richiamano tutti gli altri patti già stipulati, in tal modo consentendo la coesistenza tra la nuova e l'originaria obbligazione, come nel caso in cui un preliminare di cessione di azienda tra una società in accomandita semplice ed un terzo, stipulato dal socio accomandatario nella qualità e in proprio, quale garante degli obblighi della società, sia sostituito da un preliminare di cessione di quote sociali dello stesso accomandatario al medesimo promissario acquirente, perché il trasferimento di quote sociali non implica il trasferimento del patrimonio sociale, di cui anche le società di persone conservano l'autonomia, con conseguente separazione dei rapporti sociali da quelli dei soci sia tra loro, sia con i terzi.

Non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato la condanna del soccombente alle spese - liquidabili anche di ufficio - ancorché la parte da esso chiamata in garanzia le abbia chieste nei confronti dell'attore, vittorioso, non essendo ravvisabile, in tale erronea richiesta, nessuna rinuncia al diritto al rimborso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 03/07/1999, n. 6893
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6893
    Data del deposito : 3 luglio 1999

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