Sentenza 19 giugno 2013
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È valida la rinuncia al ricorso per cassazione effettuata personalmente dall'imputato e ritualmente trasmessa alla cancelleria della Corte di Cassazione dall'ufficio matricola della casa circondariale ove questi è ristretto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2013, n. 32155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32155 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 19/06/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 2270
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 44045/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA NI ST n. il 30 gennaio 1964;
avverso l'ordinanza 26 giugno 2012 - Corte di Appello di Milano;
sentita la relazione svolte dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza deliberata in data 26 giugno 2012, depositata in cancelleria il 16 luglio 2012, la Corte di Appello di Milano rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di PA NI ST volta a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p., in relazione alle condanne ivi Indicate ai punti 4 e 5 del provvedimento di unificazione pene emesso dalla Procura generale di Milano in data 13 febbraio 2009.
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso.
2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione PA NI ST chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile per rinuncia.
La rinuncia all'impugnazione è invero una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci;
Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi;
Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti;
Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero). È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dai soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti.
Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente da parte del PA NI ST con specifica indicazione del provvedimento cui ineriva ed è stata ritualmente trasmessa alla cancelleria di questa Corte (ove è pervenuto in data 21 febbraio 2013) dall'Ufficio matricola del carcere di Opera ove il PA è attualmente ristretto. Ne consegue che si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d) precludendo così, di fatto, la valutazione del ricorso.
4. - Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 500,00 (cinquecento) alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 500,00 (cinquecento) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2013