Sentenza 6 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2002, n. 4948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4948 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 4 8/ 02 REPUBBLIC ITAL0 4 IN NOME DEL P POLO ITALIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G. N. 18922/01 Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere 21153/01 Consigliere Cron.11267 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Dott. Guido VIDIRI - Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 08/01/02Dott. GI CELLERINO ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: CO PI, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO MARCO DI SOMMA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COMPAGNIA TRASPORTI PUBBLICI S.p.A. NAPOLI;
- intimato e sul 2° ricorso n° 21153/01 proposto da: COMPAGNIA TRASPORTI PUBBLICI NAPOLI SPA, in persona 2002 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE 2 -1- SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PASQUALE LITTERIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
CO PI, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO MARCO DI SOMMA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 430/01 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 03/04/01 R. G. N. 1255/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato DI SOMMA;
udito l'Avvocato LITTERIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GI OL che ha concluso per il rigetto sia del ricorso principale che dell'incidentale. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - previa declaratoria di tardività (ai sensi dell'art. 83 ter disp. att. C.p.c.) dell'eccezione dell'appellante concernente la ripartizione di compiti tra sede principale e sezione distaccata confermava la sentenza del Giudice unico ل p م del Tribunale della stessa sede - sezione distaccata di Caserta in data 1 luglio ا 1999, che aveva rigettato la domanda proposta da IE RO contro l'Azienda consortile trasporti pubblici di AP (ora Compagnia trasporti pubblici s.p.a.), sua datrice di lavoro, per sentirla condannare al pagamento di D a quanto dovuto, a titolo di indennità di straordinario forfettizzato, dal 1° ottobre 1989 al dicembre 1995 – a ciò premettendo che il diritto a tale indennità gli era - stato già riconosciuto, con autorità di giudicato (da sentenze del Pretore di Caserta, confermate in appello ed in cassazione), fino al 30 settembre 1989 - in base al rilievo che il giudicato si era formato, appunto, con riferimento ad un periodo precedente del dedotto rapporto di lavoro e, peraltro, non erano stati dedotti altri elementi a sostegno della pretesa, contestualmente confermando anche il rigetto della domanda riconvenzionale dell'Azienda volta ad ottenere la ripetizione di asseriti indebiti. Avverso la sentenza d'appello, il soccombente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi ed illustrato da memoria. L'intimata resiste con controricorso e propone, contestualmente, ricorso incidentale. 1 Motivi della decisione 1. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti separatamente contro la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Con il primo motivo del ricorso principale denunciando (ai sensi dell'art.360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (345 c.p.c.) - IE RO censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale omesso di considerare che controparte aveva proposto domande ed eccezioni nuove in appello. -Con il secondo motivo dello stesso ricorso denunciando (ai sensi dell'art.360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (2909 C.C., 324 c.p.c.) si censura la sentenza impugnata per avere negato - all'attuale ricorrente principale il diritto all'indennità di straordinario forfettizzato, sebbene gli fosse stato già riconosciuto, con autorità di giudicato, per un diverso periodo dello stesso rapporto di lavoro. . -denunciando violazione e falsa applicazione di norme Con il terzo motivo di diritto (art.2909 c.c.) nonché vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 3e 5, c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata, sotto il profilo del vizio di - motivazione, per violazione della res iudicata e per avere assimilato "l'indennità, di cui alla disposizione dell'1/11/1962, con quelle degli accordi (del) 1975". Con il quarto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.15 decreto legislativo n.51 del 1998, 83 ter disp.att.c.p.c.) nonché vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 3e 5, c.p.c.) – si censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale omesso di considerare che questo processo é iniziato nel 1995 e, perciò, é stato possibile proporre, solo con l'appello, l'eccezione concernente la ripartizione di compiti tra sede principale e sezioni distaccate. 2 Con il quinto motivo - denunciando (ai sensi dell'art.360, n.3, c.p.c.) violazione falsa applicazione di norme di diritto (art.2697 c.c.) – si censura la - sentenza impugnata per avere posto a carico dell'attuale ricorrente principale l'onere di provare che la regolamentazione del dedotto rapporto di lavoro non aveva subito modificazioni, rispetto a quella in vigore nel momento al quale si riferisce il giudicato, anziché porre a carico della sua datrice di lavoro la prova contraria. Con il ricorso incidentale, la Compagnia trasporti pubblici s.p.a. censura la sentenza impugnata per avere rigettato il proprio appello incidentale, ritenendo carente la motivazione della sentenza impugnata e riproponendo "le eccezioni svolte nei precedenti gradi di giudizio" ed "insistendo sui motivi posti a base dell'appello incidentale". Entrambi i ricorsi vanno rigettati.
2. E' ben vero, infatti, che le controversie in materia di lavoro sono trattate esclusivamente nella sede principale del Tribunale (ai sensi dell'art. 15, sesto comma, decreto legislativo del 19 febbraio 1998, recante Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, e con effetto dal 2 giugno 1999, a norma dell'art.247 dello stesso decreto legislativo, come modificato dall'art. 1, della legge 16 giugno 1998, n. 188), mentre, in questo processo, la sentenza di primo grado é stata pronunciata all'udienza del 1° luglio 1999 - e, perciò, nel regime della disciplina testè ricordata dal giudice unico nella sezione - distaccata di Caserta, anziché nella sede principale, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Tuttavia la prospettata ripartizione degli affari giurisdizionali tra sede centrale e sezioni distaccate del medesimo tribunale, non involge problemi di competenza "stricto sensu", bensì afferisce a questioni di distribuzione delle controversie, nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario, sulle quali, eccepite dalle parti o rilevate "ex officio" non oltre l'udienza di prima comparizione, 3 provvede (ai sensi dell'art. 83, ter disp. att. c.p.c.), semprechè non manifestamente infondate, il Presidente del Tribunale con decreto non impugnabile (vedi Cass. n. 8025/2001). Del resto, con riferimento all'analoga distribuzione del lavoro fra pretura circondariale e sue sezioni distaccate, risulta parimenti enunciato dalla - giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 1374/94 delle sezioni unite e n. 10243/2000, 9824, 431/99, 9582 97, 2688/93, 988/93 delle sezioni semplici) - il principio di diritto, secondo cui anche quei rapporti, nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario, non si pongono in termini di competenza territoriale, ma di organizzazione interna dell'unico ufficio sulla base di disposizioni, la cui violazione appartiene alla tipologia delle invalidità concernenti la costituzione del giudice, ma a differenza di quanto previsto - dal codice di rito per la nullità insanabile e rilevabile d'ufficio, "derivante dalla costituzione del giudice" (art. 158 c.p.c.) - danno luogo soltanto a vizi da accertarsi in limine litis mediante un sub-procedimento, che sfocia in una pronuncia ordinatoria, non impugnabile autonomamente con i mezzi ordinari e nemmeno suscettibile di regolamento di competenza. Alla luce del principio di diritto enunciato, il quarto motivo di ricorso principale é inammissibile. Parimenti vanno rigettati, perche infondati, gli altri motivi dello stesso ricorso. che si risolve in un3. All'esito dell'interpretazione della domanda giudiziale tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito (in tal senso é la giurisprudenza consolidata di questa Corte: vedi, per tutte, Cass. 3094, 3016/2001, 15907, 11010/2000, 11861, 4064, 3678, 719/99, 10101/98, 9314, 6100/97) e censurabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione, al quale possono essere ricondotte eventuali violazioni di canoni ermeneutici (quali le disposizioni degli articoli 1362 e seguenti c.c., in 4 quanto compatibili: vedi Cass. 719/99, cit.) - il Tribunale é pervenuto al conclusione che la domanda stessa si fonda esclusivamente sul giudicat esterno, che in ordine alla spettanza della stessa indennità di straordinar forfettizzato, pretesa nel presente giudizio - si é formato, tra le mede parti, con riferimento ad un diverso periodo del dedotto rapporto di lavoro. Ora, con riguardo a più controversie tra le stesse parti - aventi ad og pretese retributive identiche, ma relative a periodi diversi del medesi rapporto di lavoro - il giudicato, che si formi su una di tali controversie, fa stato nelle altre - limitatamente all'esistenza del rapporto, che ne risulti accertato - mentre la scia impregiudicate le questioni concernenti le pretese retributive identiche, appunto, ma relative ad un periodo diverso del rapporto (in tal senso, vedi Cass. 3230/2001, 4725/99, 10196/97). -Alla luce del principio di diritto enunciato – che questa Corte intende ribadire la sentenza impugnata non merita neanche le censure che le vengono mosse dal ricorrente principale con il primo, secondo, terzo e quinto motivo del ricorso principale.
4.Inammissibile é, invece, il ricorso incidentale, con il quale si lamenta il rigetto della domanda riconvenzionale e si richiamano, a sostegno, le difese svolte nei giudizi di merito.
5. Previa riunione, quindi, entrambi i ricorsi vanno rigettati. Tuttavia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
Spese compensate. Così deciso in Roma, 1'8 gennaio 2002. IL CANCEL. Cedunteer, Jaylin Il Consigliere estensore Il Presidente Deposi ts Cancelleria De oggi, -6 APR. 2009 IL CELLIER 5