Sentenza 19 gennaio 2007
Massime • 1
Integra il più grave delitto di cui all'art. 12, comma quinto D.Lgs. n. 286 del 1998, e non il reato di cui all'art. 1, comma nono, D.L. n. 195 del 2002, convertito nella legge n. 222 del 2002, la condotta criminosa consistente nella presentazione di false dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare e che sia sorretta anche dallo specifico e ulteriore fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/2007, n. 9822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9822 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 19/01/2007
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 121
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 012003/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ AR, N. IL 28/06/1948;
2) ZI PATRIZIA, N. IL 09/03/1962;
avverso SENTENZA del 18/04/2005 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. IACOVIELLO F. M., che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1.- La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 18/4/2005, confermava quella del G.u.p. del locale Tribunale, che aveva dichiarato RL ZO e IZ UR colpevoli del delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5, e art. 81 c.p. per avere, al fine di trarre ingiusto profitto dalla condizione d'illegalità degli stranieri, compiuto attività diretta a favorire la permanenza nel territorio dello Stato di numerosi cittadini extracomunitari (consistita nell'illegale regolarizzazione degli stessi mediante operazioni elusive della procedura di emersione del lavoro irregolare, simulandone l'assunzione e il rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta di volantinaggio ETNT, in realtà inesistente, e presentando false dichiarazioni di emersione, dietro corrispettivo dei contributi forfettari sulle somme dovute a titolo di retribuzione e di una percentuale sulle ore fittiziamente lavorate), condannandoli alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa e, rispettivamente, di mesi 6 di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa.
La Corte distrettuale, dopo avere disatteso l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omesso deposito dei decreti di autorizzazione e dei verbali di registrazione delle intercettazioni telefoniche e degli atti di indagine eseguiti in altro procedimento dal P.M. di Trento, siccome utilizzati dal P.M. di Brescia solo come fonte della notizia di reato e non quali prove dell'illecito, indicava quali elementi di prova, seri e convergenti, di responsabilità a carico degli imputati i risultati delle intercettazioni telefoniche e dei servizi investigativi di pedinamento e controllo, oltre gli esiti delle verifiche documentali;
quanto alla UR, convivente del ZO, ne sottolineava il pieno coinvolgimento e interessamento nelle descritte operazioni illegali, mediante la redazione e la stampa dei falsi documenti diretti alla regolarizzazione. La complessa condotta degli imputati dettata dal fine di lucro e diretta a favorire la permanenza illegale degli stranieri sul territorio nazionale non poteva, d'altra parte, inquadrarsi nel reato meno grave di false dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare.
2.- Il ZO ha proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza, ribadendo l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omesso deposito integrale degli atti di indagine, con particolare riguardo ai verbali delle intercettazioni disposte in altro procedimento pendente davanti all'A.G. di Trento, che avevano giustificato l'esecuzione delle intercettazioni disposte dall'A.G. bresciana, di conseguenza a loro volta inutilizzabili;
nonché denunziando violazione di legge per l'erronea qualificazione giuridica del fatto come delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5, anziché come reato di cui al D.L. n. 195 del 2002, art. 1, comma 9 conv. in L. n. 222 del 2002, integrato dalla fittizietà del rapporto di lavoro e dalla falsità della dichiarazione di emersione, la quale sarebbe stata comunque idonea a giustificare la permanenza dello straniero in Italia in attesa dell'esito della procedura di regolarizzazione.
Ha presentato ricorso anche la UR, la quale, oltre ad articolare motivi di gravame praticamente sovrapponibili a quelli del coimputato, ha sottolineato l'estraneità della sua condotta alle operazioni di regolarizzazione degli stranieri mediante falsa documentazione.
3.- L'eccezione, in rito, di inutilizzabilità ex art. 270 c.p.p. delle intercettazioni disposte in altro procedimento pendente davanti all'A.G. di Trento, i cui verbali non sarebbero stati integralmente depositati nel presente procedimento, risulta manifestamente infondata, poiché i risultati delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni disposte in altro procedimento non sono stati affatto valutati come prova nel presente processo, bensì sono stati utilizzati come mera notitia criminis di un diverso illecito penale, punto di partenza per le relative indagini e per l'acquisizione di nuovi elementi di prova, anche mediante intercettazioni debitamente autorizzate sulla scorta dei gravi indizi di reato da quella notizia emergenti (Cass., Sez. 6^, 21/6/1996, P.M. in proc. Sindoni, rv. 205859; Sez. 1^, 12/11/1997, P.M. in proc. Cuomo, rv. 210184; Sez. 6^, 26/11/2002, Chiarenza, rv. 225709). Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, contestata dai ricorrenti, appare invece assolutamente corretta la configurazione, condivisa da entrambi i giudici di merito, del più grave delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5, anziché del reato di cui al D.L. n. 195 del 2002, art. 1, comma 9, conv. in L. n. 222 del 2002 (recante appunto la clausola finale di riserva "salvo che il fatto non costituisca più grave reato"), atteso che la condotta criminosa degli imputati, pur avviata sulla base di false dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare ed essendo diretta a favorire la permanenza illegale degli stranieri sul territorio nazionale mediante fittizi rapporti di lavoro, era sorretta dallo specifico ed ulteriore fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero.
Passando all'esame del motivo del ricorso, con il quale la UR contesta il ragionamento probatorio circa il ritenuto compimento di concrete attività intese a favorire l'illegale permanenza di stranieri nel territorio dello Stato per fine di lucro, osserva il Collegio che le asserite carenze argomentative circa la ricostruzione fattuale della vicenda sono prive di pregio, avendo i giudici di merito puntualmente valorizzato come gravi, precisi e concordanti i decisivi atti delle indagini, che sottolinevano anche per la stessa, convivente del ZO, il pieno coinvolgimento e interessamento nelle descritte operazioni illegali, mediante la redazione e la stampa dei falsi documenti diretti alla regolarizzazione. Di talché, considerato che la ricorrente non critica la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì postula un preteso travisamento del fatto, chiedendo la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito della decisione, deve necessariamente pervenirsi alla conclusione di infondatezza del motivo di ricorso. Entrambi i ricorsi vanno dunque rigettati con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2007