Sentenza 25 febbraio 2009
Massime • 1
È legittimo il decreto del pubblico ministero che disponga in via d'urgenza l'intercettazione dei colloqui con i familiari di alcuni detenuti senza indicare specificamente il luogo della intercettazione, che è sufficientemente individuabile nel riferimento alle sale colloqui della casa circondariale di detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2009, n. 11506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11506 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 25/02/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 811
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 041816/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MO AN, N. IL 28/03/1990;
avverso ORDINANZA del 28/08/2008 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'AMBROSIO Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sentiti gli Avv.ti difensori: GAITO A. e MANAGÒ A., che hanno chiesto accogliersi il ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1. Con ordinanza del 1 settembre 2008 il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, rigettando il relativo gravame confermava l'ordinanza emessa in data 8.08.2008 dal G.I.P. dello stesso tribunale, che in danno di MO TO aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere con l'imputazione di cui all'art. 416 bis c.p. giacché accusato, quale componente organico della cosca malavitosa dei MO, operante nel territorio della piana di Gioia Tauro, di aver svolto funzioni di tramite delle comunicazioni tra i congiunti detenuti e altri associati liberi, in tal modo partecipando attivamente alla vita del sodalizio. A sostegno della decisione impugnata il giudice territoriale richiamava, in primo luogo, una serie di vicende giudiziarie che hanno interessato l'organizzazione criminale facente capo alla famiglia MO, operante da tempo nella zona di Gioia Tauro, dapprima alleata dell'altro gruppo criminale facente capo alla famiglia LL, e poi con questa in disaccordo dopo l'alleanza dei LL col gruppo degli RO e la forte contrapposizione dei due gruppi malavitosi per il controllo della cooperativa All Service, società ritenuta di notevole interesse economico nell'ambito delle attività svolte presso il porto di Gioia Tauro, ormai considerato tra i più importanti porti internazionali per il trasporto di containers e da tempo oggetto di attenzioni malavitose. A carico del ricorrente, quindi, il Tribunale esprimeva piena condivisione delle motivazioni illustrate dal giudice di prime cure, volte a sostenere la sussistenza di una adeguato apparato indiziario comprovante la sua affiliazione al gruppo detto. I giudici di merito valorizzavano e richiamavano, in particolare, il contenuto del colloquio avuto dall'imputato con il padre IC in data 7.6.2008, colloquio dal quale emergerebbe chiaramente ed inequivocabilmente, secondo tesi accusatoria, la reiterata adesione del ricorrente al pactum sceleris e l'affectio societatis espressa attraverso il proprio contributo alla vita del sodalizio. Dal citato colloquio emergerebbe:
1) la conoscenza da parte del MO di tutte le vicende dell'associazione e la discussione con il padre sui modi con i quali il cugino AN IC stava ricoprendo il ruolo di luogotenente del gruppo, tanto da denunciarne l'inadeguatezza anche per non aver vendicato l'omicidio dello zio nonostante conoscesse il nome dell'assassino e da perorarne la sostituzione trattandone anche con altri sodali come BA TO;
2) l'estorsione consumata (e confessata al padre) per lucrare la somma di Euro 2000,00, al fine di poter realizzare i colloqui in carcere, ai danni di una p.l. che lo informa di essere stato preceduto nel prelievo dal cugino AN, come detto, luogotenente del gruppo perché detenuti tutti i vertici dell'organizzazione;
3) la elaborazione proposta al padre, e comunque con questi discussa, di una strategia di risposta al clan avversario, articolata attraverso il commento circa la avventatezza della scelta di uccidere solo TO LL (cl. 71) e la considerazione della necessità di una azione congiunta anche nei confronti degli anziani NO ed TO LL.
2. Ricorre per l'annullamento dell'impugnata ordinanza MO TO con un duplice ricorso e con l'assistenza dei suoi difensori di fiducia, denunciando, a sostegno del proposto gravame, violazione di legge nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione articolata dal giudice del riesame circa la configurabilità del reato contestato, nonché, infine, la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento alle intercettazioni ambientali utilizzate a sostegno delle tesi accusatorie.
Oppone in particolare il ricorrente:
2.1 la violazione, a mente dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), degli artt. 266 e 271 c.p.p. perché il decreto di urgenza n. 1856/07 R.I.T. si appaleserebbe generico nella indicazione del luogo della intercettazione, in quanto indicato esso in quello in cui MO MO e MO IC avrebbero tenuto colloqui con i propri familiari, di guisa che nel caso di specie ricorrerebbe, ai sensi dell'art. 191 c.p.p., una ipotesi di inutilizzabilità delle intercettazioni stesse.
2.2 L'eccezione è palesemente infondata dappoiché non è generica l'indicazione del luogo ove i colloqui dovranno essere svolti senza la precisa indicazione degli stessi, in quanto ignoti in quel momento e per questo semplicemente indicati con riferimento alle sale colloqui delle case circondariali ove essi avranno svolgimento, non potendosi pretendere, nell'ambito del giusto bilanciamento tra esigenze difensive ed esigenze investigative per l'accertamento di gravi reati, che nella ipotesi in cui le parti da intercettare potranno concretamente colloquiare in sale carcerarie diverse ed allo stato non ipotizzabili, si debba provvedere di volta in volta alla emissione dei relativi decreti, con inopportuno ed inutile spreco di attività preparatoria privo di apprezzabile rilevanza difensiva.
3.1 La violazione, ancora a mente dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), dell'art. 268 c.p.p., comma 3 e art. 271 c.p.p., perché non motivata l'autorizzazione all'uso di impianti esterni e non indicate le ragioni di eccezionale urgenza per tale uso, con riferimento espresso alla mancata adozione del meccanismo della cd. "remotizzazione", che avrebbe consentito la captazione in loco e la traslazione dei dati captati presso gli impianti in dotazione alla procura.
Il ricorrente denuncia altresì l'errore di diritto in cui sarebbe incorso il G.I.P., là dove, correggendo la motivazione del decreto del P.M., si sarebbe ad esso sostituito.
3.2 Anche in questo caso trattasi di eccezione manifestamente infondata, dappoiché la inidoneità ed insufficienza degli impianti presso la procura della repubblica di Reggio Calabria risulta motivata con la necessità di collocare apparecchiature tecniche audiovisive in prossimità dei luoghi ove sarebbero avvenute le comunicazioni da intercettare, ne' può inferirsi un obbligo giuridico in capo all'inquirente di utilizzare uno strumento di captazione particolare, quale ad esempio quello che renda possibile la ed remotizzazione, rispetto ad un altro che tale particolare processo di traslazione dei dati captati non renda possibile, rientrando nella discrezionalità degli inquirenti la scelta dello strumento più adatto a corrispondere alle esigenze investigative, tenuto conto della efficacia della captazione ovvero semplicemente della disponibilità della strumentazione ovvero, ancora, delle esigenze di tempestività dell'intervento.
Del pari presente è la illustrazione delle ragioni dell'utilizzo esterno della strumentazione di captazione con riferimento alle ragioni di eccezionale urgenza, in parte indicati nell'accertamento di attività illecite in itinere volte a concretizzare le finalità, gli scopi, gli affari della cosca in osservazione ed in parte individuati nella necessità di eventuale immediata predisposizione di interventi di contrasto e di adeguamento dell'azione di polizia rispetto agli esiti dell'intercettazione.
A parte ciò giova altresì richiamare Cass. Sez. 6, 19.5.2005, n. 32469, Rv. 232220, che ha affermato il principio, pienamente condiviso da questo Collegio, secondo cui i "casi di urgenza" che abilitano il P.M., a norma dell'art. 267 c.p.p., comma 2, ad emettere il decreto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, comprendono di norma le "eccezionali ragioni di urgenza" che legittimano, a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 3, l'esecuzione delle operazioni mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria qualora quelli installati nella Procura della Repubblica risultino insufficienti o inidonei. Ne consegue che la motivazione circa la sussistenza dell'"urgenza" ex art. 267 c.p.p., comma 2, assorbe quella circa la sussistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" ex art. 268 c.p.p., comma 3, ove le ragioni addotte ai fini dell'esigenza di attivare immediatamente le operazioni di intercettazione appaiano incompatibili sia con la normale procedura di "richiesta/autorizzazione" stabilita in via ordinaria dall'art.267 c.p.p., comma 1, sia con l'attesa del realizzarsi di una condizione di sufficienza o idoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica. Pertanto, se il decreto d'urgenza del P.M. è convalidato dal giudice, non può più farsi questione della sussistenza dei requisiti d'urgenza ai fini sia dell'art. 267 c.p.p., comma 2, sia dell'art. 268 c.p.p., comma 3, (conformi: Cass.,
Sez. 6, 21/11/2006, n. 775; Cass., Sez. 6, 11/04/2005, n. 27852;
Cass., Sez. 6, 17/11/2004, n. 2563).
4.1 La violazione, a mente dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), dell'art. 273 c.p.p. e art. 416 bis c.p., giacché le vicende connesse al controllo della All Service non apparrebbero di per sè indicative della operatività di gruppi mafiosi, ne' le vicende giudiziarie pregresse per fatti risalenti, al massi no, al 2000, possono provare l'attualità dei sodalizio malavitoso che si pretende di accreditare.
Inoltre:
- un unico sparuto colloquio non può essere considerato elemento di prova a sostegno di una imputazione tanto grave quale quella contestata al ricorrente;
- l'essere a conoscenza delle vicende dell'associazione non implica adesione e partecipazione alla stessa;
- lo stesso fatto di sangue che ha interessato MO OC non è provato sia riferibile alla operatività di un sodalizio malavitoso;
- la richiesta di Euro 2000,00 per il viaggio necessario ai colloqui con il padre in assenza di prove circa le modalità estorsive della richiesta non può essere trasformato in estorsione, ne' priva di rilievo può essere considerata la circostanza che nessuna azione penale risulta promossa per tale episodio, difensivamente giudicato irrilevante;
- le espressioni relative ad una reazione armata all'omicidio di MO OC, di per sè sono insufficienti a sostenere la deduzione accusatoria della operatività di un sodalizio mafioso e della partecipazione ad essa dell'interlocutore.
4.2 La doglianza non appare meritevole di consenso.
Nel caso in esame alla motivazione impugnata non può certo negarsi scrupolo giuridico, correttezza argomentativa, logicità delle conclusioni assunte, con riferimento alla nozione di "gravi indizi di colpevolezza".
Giova sul punto osservare che in ordine all'applicazione della disciplina portata dall'art. 273 c.p.p., per gravi indizi di colpevolezza devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sè a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (principio ampiamente consolidato;
tra le tante: Cass., Sez. 6, 06/07/2004, n. 35671). Orbene, alla logica ricostruzione operata dai giudici territoriali il ricorrente oppone essenzialmente doglianze di merito, offrendo letture diverse di fatti ed episodi evocati dalla motivazione impugnata e lamentando l'omessa considerazione di argomenti difensivi e deduzioni di parte.
Quanto al primo profilo giova qui ribadire che la funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici, di guisa che ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un'altra, ancorché altrettanto logica (Cass.
5.12.02 Schiavone;
Cass.
6.05.03 Curcillo). È pur vero, e siamo all'ulteriore profilo di censura, che l'ordinanza impugnata non si fa carico di tutte le deduzioni difensive opposte dal ricorrente, ma ciò non inficia la motivazione in esame giacché esse deduzioni, in quanto comunque non decisive nella rottura del sillogismo logico prescelto dal tribunale, risultano assorbite dalle argomentazioni illustrate a sostegno della decisione assunta dappoiché privilegiate altre letture dei fatti di causa (Cass., Sez. 2, 19.5.2004, n. 29434, rv. 229229).
5.1 La difesa del ricorrente ha altresì illustrato motivi aggiunti con memoria difensiva depositata ritualmente, con essi più ampiamente li lustrando le ragioni già innanzi sintetizzate e ad esse aggiungendo l'eccezione relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni richiamate nel provvedimento impugnato in seguito alla incostituzionalità dell'art. 268 c.p.p. dichiarata dal giudice delle leggi nella parte in cui detta norma non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su mastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate ed utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare.
5.2 L'eccezione non può trovare ingresso in questa sede e nella presente fase processuale.
Il ricorrente infatti non può dolersi oggi, in sede di giudizio di legittimità relativo alla impugnata misura cautelare adottata a suo carico, di non aver conseguito un risultato istruttorio mai richiesto, neppure nelle forme che in ogni caso la norma già consentiva anche anteriormente alla lettura datane dalla Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto di rafforzare una pronuncia eminentemente di natura interpretativa, con una decisione dichiarativa di incostituzionalità in parte qua, per di più invocando una sanzione di inutilizzabilità comunque priva di sostegno normativo con riferimento alla specifica ipotesi delibata, I ricorsi vanno pertanto rigettati con la conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. DISPONE trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2009