Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/03/2017, n. 16140
CASS
Sentenza 16 marzo 2017

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In tema di colpa medica, l'intervenuta abrogazione dell'art.3, legge n.189 del 2012, ad opera dell'art. 6, comma secondo, legge 8 marzo 2017, n. 24, che ha introdotto una nuova disciplina in tema di responsabilità, per i reati di omicidio e lesioni colpose, del sanitario che abbia rispettato le linee guida o le buone pratiche clinico - assistenziali, comporta che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, da celebrarsi successivamente alla data di entrata in vigore della novella, il giudice, in applicazione dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., deve procedere alla individuazione della legge ritenuta più favorevole, tra quelle succedutesi nel tempo, da applicare al caso esaminato.

Commentari3

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  • 2La legge Gelli-Bianco approda in Cassazione: prove di diritto
    Cristiano Cupelli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza n. 16140/2017, clicca sopra su "visualizza allegato". 1. Come era agevole prevedere, la Cassazione inizia ad occuparsi della legge Gelli-Bianco e del nuovo statuto penale della colpa medica. In attesa delle prime sentenze, si ha per il momento a disposizione solo una preliminare ‘notizia di decisione' (la n. 3 del 2017), nella quale viene riportata la questione di diritto esaminata dalla Quarta sezione penale (Presidente Blaiotta, Relatore Montagni) nell'udienza pubblica del 20 aprile 2017 (R.G. n. 7115/2017). Questo il testo del comunicato: “La legge n. 24 del 2017 ha introdotto, all'art. 5, un nuovo statuto disciplinare delle prestazioni sanitarie, …

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  • 3le leggi Balduzzi e Gelli-Bianco a confronto
    Cavaliere Armando · https://www.diritto.it/ · 13 dicembre 2017

    La Legge Gelli-Bianco È stata pubblicata in G.U. il 17 marzo 2017. Segue la dibattuta c.d. L. Balduzzi n. 189/2012 (di conversione del D.L. n. 158/2012) al fine di adeguare i profili di responsabilità civile e penale degli operatori del settore medico e sanitario. Vige dall'1 aprile 2017 con la conseguenza che trova applicazione per tutto il contenzioso introdotto da questa data. La precisazione è importante, oltre che per il principio della irretroattività e successione della legge nel tempo in campo civilistico[1] anche per quello del favor rei in ambito penale[2] alla luce dell'art. 25, comma 2, cost. a mente del quale “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/03/2017, n. 16140
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16140
Data del deposito : 16 marzo 2017

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