Sentenza 22 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/03/2002, n. 4111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4111 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2002 |
Testo completo
C.C. 66999 IN NOME DEL POPOL04.1 1 1 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria omposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Giovanni OLLA - Presidente R.G.N. 19499/99 Rel. Consigliere 22878/99 Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron.9702 Dott. MA CICALA Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Ud.25/10/01 ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: IMP EDILE FLLI LA PISCOPIA SDF, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ANTONELLI CAMPOSARCUNO, che la difende unitamente all'avvocato ENRICO ALLEGRO, giusta procura in calce;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato e sul 2° ricorso n° 22878/99 proposto da: 2001 2091 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro -1- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO presso STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente incidentale - nonchè
contro
IMP EDILI FLLI LA PISCOPIA SDF;
- intimato avverso la sentenza n. 243/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 10/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ANTONELLI, che ha chiesto 1'accoglimento del ricorso principale;
il rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il l'accoglimento del rigetto del ricorso principale;
ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con avviso di rettifica notificato il 16 ottobre 1995 l'Ufficio I.V.A. di Milano richiedeva alla società Impresa Edile F.LL La OP sdf la somma di L.102.890.000 a titolo di debito di imposta, pene pecuniarie ed interessi, relativi all'anno 1988, asserendo che la società aveva violato l'art. 19 DPR 633/1972 per avere detratto indebitamente le imposte relative a fatture inesistenti per L.40.596.000. Analoga contestazione veniva fatta per l'anno 1989. La società contribuente impugnava gli avvisi di rettifica dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, eccependo la nuLLtà dell'atto per mancanza assoluta di motivazione. Secondo la ricorrente l'accertamento si sarebbe basato esclusivamente su di un altro accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza a carico di tale società EA (accusata, a sua volta, di avere emesso numerose fatture per operazioni inesistenti). La ricorrente produceva inoltre un carteggio epistolare tra l'amministratore della EA signor NO ER e la stessa società La OP sdf, carteggio nel quale il NO chiedeva a quest'ultima sovvenzioni in denaro per riuscire a reclutare manodopera a cui fare eseguire lavori “in nero”, e 1 8 0 7 sosteneva che tali operazioni erano state effettivamente effettuate. Con sentenza del 29 ottobre 1996 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano riuniva i due ricorsi paralleli relativi agli anni 1988 e 1989 e li respingeva. La società ricorrente presentava, rispettivamente il 9 maggio 1997 ed il 3 ottobre dello stesso anno, due distinti atti di appello alla Commissione Regionale della Lombardia, il primo sul merito, e quello successivo, riferito al solo anno 1989, sulla condanna alle spese;
con quest'ultimo comunicava inoltre che nelle more del giudizio si era avvalsa della possibilità di definizione delle liti pendenti prevista dall'art.9 bis del D.L. n.79 del 1997, e chiedeva perciò una pronunzia di cessazione della materia del contendere. Con sentenza in data 28 ottobre / 10 novembre 1998 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia confermava la sentenza di primo grado relativamente all'anno 1988; dichiarava inammissibile l'appello della società relativo alle spese di giudizio liquidate in primo grado, dichiarava cessata la materia del contendere per quanto concerneva l'anno di imposta 1989 a seguito della definizione della lite, condannava l'appellante alle spese del giudizio di appello.
2. Propone ricorso per cassazione l'impresa Edile F.LL La OP sdf, ormai cessata, e per essa il rappresentante pro tempore La OP MA, esponendo tre motivi di impugnazione e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. Con un primo motivo la ricorrente eccepisce il vizio di violazione e falsa applicazione degli art.2967 c.c. e 115 c.p.c. in materia di onere della prova, nonché il difetto di motivazione. Sostiene che la condanna a proprio carico si sarebbe basata su mere congetture, tratte dalle dichiarazioni dell'imputato NO di non aver effettuato le prestazioni indicate in fattura. Ribadisce al contrario che quelle prestazioni erano state effettuate veramente. Con un secondo motivo la ricorrente eccepisce un differente profilo di illegittimità riconducibile ai medesimi vizi. Le presunzioni utilizzate non risponderebbero ai necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza. Con un terzo motivo la ricorrente lamenta, infine, i vizi di assoluta carenza di motivazione e manifesta illogicità per quanto concerne il mancato accoglimento del secondo appello del contribuente. Si riferisce in proposito al secondo atto di appello proposto contro la decisione di primo grado, quello in cui aveva eccepito l'erronea condanna alle spese del giudizio di primo grado, nonché l'intervenuta definizione della lite fiscale pendente per il relativo periodo di imposta. а Sostiene che quest'appello non sarebbe inammissibile (come ritenuto dal giudice d'appello), ma tempestivo in quanto proposto entro il termine di impugnazione di un anno e 46 giorni.
3.1. L'Amministrazione finanziaria si è costituita presentando a sua volta controricorso, con unito ricorso incidentale basato su due motivi. In merito al primo motivo sostiene innanzi tutto come esso debba considerarsi inammissibile "in quanto, pur se presentato nella forma ... di violazione del principio dell'onere della prova, nella sostanza si risolve nella contestazione del modo di valutazione delle prove operata dal giudice di secondo grado e, dunque, verte su questioni di fatto non proponibili in sede di legittimità." Sostiene, inoltre, che il motivo era infondato nel merito, in quanto di fronte alla prova che la società che aveva emesso le fatture contestate non era in grado di fornire le prestazioni indicate nelle fatture stesse sarebbe stato onere della contribuente provare la dedotta veridicità delle dichiarazioni del terzo.
3.2. Secondo l'Amministrazione resistente sarebbe infondato anche il secondo motivo di impugnazione contenuto nel ricorso principale avversario. L'Ufficio accertatore non avrebbe fatto uso di presunzioni, ma di prove piene, mai smentite dalla controparte, e costituite dalle dichiarazioni del preteso fornitore di non avere effettuato la prestazione.
3.3. La resistente deduce l'infondatezza anche del terzo mezzo di impugnazione, diretto contro la statuizione con cui il giudice di secondo grado da un lato aveva dichiarato inammissibile l'appello sul punto relativo alla condanna alle spese del giudizio di primo grado, e, dall'altro lato, aveva accolto la richiesta, contenuta nello stesso atto di appello, di declaratoria della cessazione della materia del contendere per avvenuta definizione della lite. Il mezzo sarebbe infondato in quanto diretto a rimuovere la statuizione di inammissibilità dell'appello. Era fondato, invece, il secondo rilievo sull'illogicità della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma questo non poteva portare all'accoglimento dell'appello. Secondo la resistente il secondo appello proposto dalla controparte società La OP sarebbe stato tardivo, e perciò inammissibile, in quanto la società stessa era a conoscenza della decisione di primo grado quanto meno fin dall'ottobre 1997, quando aveva presentato il suo primo atto di appello, e che questo valeva a far decorrere anche nei confronti della stessa parte soccombente i termini per l'impugnazione. Inoltre con la presentazione del suo primo appello la parte aveva consumato il proprio diritto di impugnazione.
3.4. Secondo l'Amministrazione resistente la sentenza impugnata merita conferma per tutti i profili oggetto d'impugnazione avversaria. Al contrario la sentenza stessa sarebbe infondata (e avrebbe dovuto essere annulllata) nella parte in cui aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per avvenuta definizione della lite pendente. A questo proposito l'Amministrazione propone a sua volta controricorso articolato su due motivi. Con il primo motivo l'Amministrazione resistente lamenta la violazione dell'art.51 del D. L.vo n.546 del 1992, quella del principio dell'unicità dell'impugnazione, ed il difetto di motivazione. Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto riconoscere l'inammissibilità del secondo appello e farla valere relativamente a tutto il contenuto di esso. Sarebbe stata violata la norma che fissa in sessanta giorni dalla notificazione della sentenza il termine (breve) per l'impugnazione. La proposizione dell'impugnazione precedente (anche se parziale) dimostrerebbe, infatti, che la parte aveva fin da allora piena conoscenza della sentenza impugnata, ed equivarrebbe, perciò, alla notificazione della sentenza ai fini dell'impugnazione. La controricorrente affermava, inoltre, che il secondo appello non avrebbe potuto essere considerato pendente, e avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile con effetto sin dal momento della proposizione del primo appello, per avvenuta consumazione del diritto all'impugnazione.
3.5. Con il secondo motivo del controricorso l'Amministrazione lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art.9 bis del decreto legge n.79/1997, convertito in legge n.140 del 1997. La lite, infatti, avrebbe potuto essere definita soltanto con il pagamento delle somme di denaro indicate nello stesso art.9 bis. La società non poteva limitarsi a presentare copia dell'istanza di definizione;
avrebbe dovuto presentare anche le attestazioni dei versamenti effettuati. In mancanza di essa la richiesta di definizione doveva essere respinta. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due ricorsi contrapposti, quello principale e quello incidentale, proposti dalle due parti contro la medesima sentenza, debbono essere riuniti ai sensi dell'art.335 c.p.c. k Entrambi risultano infondati e non possono trovare accoglimento. Il primo motivo di impugnazione proposto dalla società La OP concerne l'asserito vizio di carenza di motivazione e di falsa applicazione delle norme in materia di onere della prova e di disponibilità delle prove, e specificamente degli artt.2697 c.c. e 115 c.p.c. Come giustamente osservato dalla resistente, il motivo, pur se presentato nella forma di violazione del principio dell'onere della prova, nella sostanza si risolve nella contestazione del modo di valutazione delle prove operato dal giudice dell'appello, e pertanto in una contestazione di elementi di fatto, non ammissibile in questa sede di legittimità. Gli argomenti svolti dalla Commissione Regionale come motivazione a sostegno della propria convinzione su questo punto sono invece completi e razionali, ben concatenati tra loro, privi di errori logici o giuridici. Non sussiste perciò difetto o carenza di motivazione, e neppure falsa o erronea applicazione delle norme in materia di onere della prova e di disponibilità delle prove.
2. Analoghe considerazioni valgono, in realtà, anche per il secondo motivo del ricorso principale della società La OP, quello secondo cui le presunzioni utilizzate nella pronunzia k impugnata non risponderebbero ai necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza. Anche sotto questo profilo la Corte viene investita di una questione di fatto, su cui non può entrare, e riservata piuttosto al giudice del merito. Anche per quanto concerne la valutazione delle prove vale la medesima osservazione che le argomentazioni della pronunzia impugnata sono complete e razionali, solidamente legate tra loro, prive di errori logici o giuridici. Va sottolineato, infine, che la pronunzia della Commissione regionale si basa su prove in senso proprio, liberamente e razionalmente valutate dai giudicanti, e non su semplici indizi o presunzioni. Anche sotto questo secondo profilo, perciò, non sussiste difetto o carenza di motivazione, e neppure violazione o erronea applicazione di norme.
3. Il terzo motivo di impugnazione contenuto nel ricorso principale concerne il punto relativo al rigetto del secondo appello presentato dalla società il 3 ottobre 1997 per il solo anno 1989. Con questa nuova impugnazione l'appellante aveva impugnato la condanna alle spese di giudizio di primo grado, ed aveva inteso far valere in giudizio il fatto nuovo costituito dalla intervenuta definizione della lite fiscale per l'anno 1989. 么 La Commissione regionale, decidendo in sede di appello, aveva dichiarato inammissibile il secondo appello per quanto concerneva il punto relativo alla condanna alle spese, ed aveva invece accolto la richiesta, contenuta nello stesso atto, di definizione della lite fiscale pendente. La società ricorrente sostiene che la dichiarazione di inammissibilità era errata perché basata sull'erronea affermazione che il nuovo appello sarebbe stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione di primo grado. Anche questo motivo è infondato. Non è esatto, per la verità, che il secondo appello presentato dalla società La OP sia intempestivo perché presentato - come si legge nella pronunzia di appello oltre il termine di - sessanta giorni dalla notificazione della decisione di primo grado. Ciò non significa però che quell'appello (il secondo) non fosse ugualmente intempestivo ed inammissibile, ma in forza di considerazioni differenti.
4. Come è pacifico la società La OP ha presentato un secondo atto di appello dopo averne depositato già uno in precedenza. Ma questo secondo atto era già di per se inammissibile in forza del chiaro disposto dell'ultimo comma dell'art.329 c.p.c., secondo cui "l'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate." A sua volta il primo comma dello stesso articolo chiarisce che l'acquiescenza preclude la proponibilità dell'impugnazione. Ciò significa che con il primo atto di appello la ricorrente aveva ormai consumato il proprio potere di impugnazione in quella fase e che era ormai preclusa la proposizione di un secondo atto di appello su punti in precedenza non impugnati. Questa considerazione vale a dimostrare l'inammissibilità di quel secondo appello, ed assorbe le altre che pure potrebbero farsi nello stesso senso, in particolare quella secondo cui con la proposizione di un primo atto di appello la società aveva dimostrato di avere piena conoscenza della pronunzia di primo grado, con l'effetto di far decorrere il termine breve per l'impugnazione (in questo senso, ma con riferimento alla ipotesi specifica della proposizione del ricorso per cassazione dopo quello per revocazione, - Cass.civ., sez. II, 22 luglio 1999, n.7896, Rossillo c.CareLL). Su questo punto della inammissibilità del secondo atto di appello proposto a suo tempo dalla società ricorrente la sentenza d'appello deve essere confermata ma correggendone la motivazione in applicazione del secondo comma dell'art.384 c.p.c.
5. Neppure il ricorso incidentale può trovare accoglimento. 丕 Il primo motivo del ricorso incidentale viene assorbito, infatti, dalla reiezione del terzo motivo del ricorso principale;
valgono in proposito, ancorché a contrario, le medesime considerazioni già svolte a proposito di quest'ultimo. incidentale6. Con il secondo motivo del ricorso l'Amministrazione resistente sostiene che la Commissione Regionale avrebbe errato nell'accogliere la richiesta avversaria di declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione della lite. Sottolinea in proposito che la lite avrebbe potuto essere definita soltanto con il pagamento delle somme indicate dalla legge, e che perciò la controparte avrebbe dovuto presentare le attestazioni dei versamenti effettuati, e non soltanto la copia dell'istanza di definizione. Il motivo è infondato, perché smentito dall'accertamento di fatto contenuto nella pronunzia impugnata, accertamento che avrebbe potuto essere contestato, in ipotesi, soltanto attraverso un procedimento revocatorio, e non in questa sede di legittimità. La Commissione Regionale della Lombardia sottolinea, infatti, espressamente che la contribuente aveva effettuato il dovuto pagamento, precisato in L.3.513.000, ed arriva ad indicare il numero di bollettario e quello di quietanza (rispettivamente, n.7134 e n.1425769). 12 Anche il ricorso incidentale deve perciò essere respinto.
7. Concludendo, dunque, i due ricorsi, quello principale e quello incidentale, debbono essere riuniti, e respinti entrambi. Tenuto conto della reciproca soccombenza e delle circostanze della fattispecie sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa le spese. Così deciso in Roma il 25 ottobre 2001. Consigliere estensore Il Presidente (dr. Giovanni Olla) (dr. fano Monaci) Ph IL CANCELLIERE C1 Amaido Gasang A l Q 22. MAR. 2002 Amold Gree 13