Sentenza 18 febbraio 1988
Massime • 1
Il conseguimento illecito dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è idoneo a cagionare al comune del luogo in cui l'alloggio stesso si trova un danno civilisticamente apprezzabile, consistente sia nella lesione dell'interesse generale - del quale l'ente autarchico territoriale è portatore e custode - ad una perfetta conduzione del patrimonio pubblico, sia nel pregiudizio all'interesse di una corretta gestione sociale di tale patrimonio, sia nel diritto al recupero delle spese sopportate dalla P.a. Prima per l'assegnazione non legittima e dopo per la revoca di tale assegnazione. Ne deriva che nel procedimento per truffa a carico di persona risultata assegnataria, grazie ad artifici e raggiri, di alloggio di edilizia residenziale pubblica, il comune della località in cui si trova l'alloggio è legittimato a costituirsi parte civile. Non risultano precedenti.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/1988, n. 10958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10958 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1988 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 18.2.1988
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE SENTENZA 2"
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 417
Dott. Presidente SEBASTIO ALFREDO
1. Dott. VINCENZO Consigliere REGISTRO GENERALE ADAMI
2. » VITTORIO PALMISANO
-> N. 2408/86
3. » ITALICO LIBERO TROYA
4. >> CA LUIGI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TT VI, n. a Carbonara il 13.9.1942
R avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di
Bari 1'11.10.1985, la quale confermava la sentenza e messa dal Tribunale di Bari il 23.11.1984
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Italico L T2018 Mod. 82 A. Spinos Roma - 2 = 1
1
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Lombardo
che ha concluso per Il rigetto del ricorsa -
Udit i difensor
RITENUTO IN FATTO Con sentenza, emessa il 23 novembre 1984.
il Tribunale di Bari dichiarava OT VI col pevole del reato di truffa aggravata (art. 640 cpv.
n.1 c.p.), e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sull'aggravante, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione 3
e f. 200.000= di multa, ed al risarcimento dei dan ni, da liquidarsi in separata sede, in favore del
Comune di Bari, costituitosi parte civile;
- dichia
rava, inoltre, di non doversi peocedere nei suoi confronti per il reato di falsità ex-artt.483 e 61
n.2 c.p essendo estinto per intervenuta amnistia.
A carico del HI si era instaurato procedimento penale a seguito di un esposto 1 quere la, presentato da tale IL NI, il qua-
le aveva denunziato che il primo aveva conseguito l'assegnazione in locazione di un alloggio di edi-
lizia residenziale pubblica. (Istituto Autonomo Case
POpolari), in mancanza di prescritti requisiti e grazie ad artifici e raggiri posti in essere. Da
successivi accertamenti era emerso che il Chiotto-
ne, utilmente inserito nella graduatoria al N.76
con 15 punti, il 10 settembre 1980 aveva stipulato con l'IACP contratto di locazione relativo ad un ap partamento;
che, in tale frangente, aveva sottoscrit to una dichiarazione attestante di non essere pro-
prietario di fabbricato e terreni in Bari ea qual-
siasi altra località del territorio della Repubbli
ca ed aveva esibito a dimostrazione di tale impossi denza un certificato della conservatoria dei regi-
stri immobiliari, malgrado avesse acquistato, inve - 4
- ce in data 15 febbraio 1980, due appartamenti, po.
sti in Bari e regolarmente trascritti, da una cura
tela fallimentare.
Sulla base di tali emergenze, il primo giu dice affermava la colpevolezza dell'imputato in or dine al reato di truffa contestato, ponendo nel com tempo a suo carico l'obbligazione risarcitoria del-
la parte civile costituita,
Avverso la sentenza proponeva gravame lo imputato. La Corte di Appello di Bari, con senten- za di un procedimento nel quale interveniva anche la parte civile, confermava la decisione del primo giudice sia in ordine all'affermazionz di responsa bilità dell'imputato sia in ordine alla legittima-
zione del Comune di Bari a costituirsi parte civile nel presente procedimento penale.
Ha proposto ricorso per cassazione il Chiot
tone, il quale ha presentato due motivi a sostegno di esso. Col primo motivo, denunziando erronea ap-
plicazione degli artt. 185 c.p. e 22 c.p.p. in re-
lazione all'art.524 n.1 c. p.P., deduce che la com-
petenza per la questione della procedura per l'asse gnazione in locazione di un alloggio di edilizia re)
sidenziale pubblica è attribuita esclusivamente al - л
с
cembre 1972 n.1035, mentre al Comune spetta soltan-
to la facoltà di procedere alla revoca o all'annul-
lamento del provvedimento finale dell'intera proce-
dura per i motivi di legge. Deduce, inoltre, che il
- -
Comune di Bari non ha ricevuto alcun danno dal fat-
to, avendo il G iottone pagato puntualmente canoni ed accessori. Col secondo motivo, denunziando vizio di motivazione sotto la specie della contradditto-
rietà, deduce che la decisione, pur avendo ricono-
sciuto fondato il rilievo che una della condizioni essenziali per conseguire l'assegnazione di un ap-
partamento è quella di non essere proprietari di "un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, non ha poi accolto l'istanza di ispezio-
ne dei luoghi e di accertamento peritale, con ordi nanza specificamente impugnata, al fine di dimostra re l'inadeguatezza dell'alloggio alle esigenze fa-
miliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
IL ricorso, proposto da HI VIto, non
merita accoglimento, poichè sono infondati e debbo no essere disattesi entrambi i motivi presentati a
sostegno di esso.
Per quanto attiene, alla violazione di leg-
ge, denunziata col primo motivo, la Corte di merito 6 =
confermando la costituzione di parte civile, fattal dal Comune di Bari nel procedimento penale, e la conseguente condanna dell'imputato all'obbligazio ne risarcitoria derivante dall'illecito accertato,
ha fatto buon governo e corretta applicazione del-
le norme penali, formali e sostantive (segnatamente dagli artt. 185 c.p. e 22 c.p.p.) e dei principi in terpretativi elaborati al riguardo dalla giurispru denza di questa Suprema Corte. Come opportunamente e correttamente ha osservato la decisione impugna ta, il D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 e la legge 5
agosto 1978 n.457 assegnano ai comuni la gestione dei concorsi e l'amministrazione degli alloggi as segnati, al fine della realizzazione della edili-
zia residenziale pubblica, lasciando all'istituto autonomo per le case popolari di svolgere le sue mansioni, in поте e per conto dei comuni anzidetti
L'art.95 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 dispone,
infatti, testualmente che le funzioni amministrati ve, concernenti l'assegnazione di edilizia residen ziale pubblica, sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di al loggi da distribuire a dipendenti civili e milita-
ri dello stato per esigenze di servizio. L'art.55
della ulteriore legge 5 agosto 1978 n.497, concer- - 7 =
nente norme per l'edilizia residenziale, dispone,
altresì, che, fino alla emanazione dei criteri pre-
visti dal precedente art. 3 lettera g) (criteri suc-
cessivamente approvati dal CIPE 11 19 novembre 1981),
all'assegnazione degli alloggi di edilizia residen ziale pubblica provvede, sulla base della graduato ria dalla commissione prevista dall'art. 6 del D.P..
R. 30 dicembre 1972 n.1035, il comune nel cui terri
torio gli alloggi sono stati realizzati. Circa la contestazione del danno derivato dall'attività cri-] minosa al comune di Bari costituitosi parte civile nel procedimento penale, sono stati giustamente se-
gnalati dal secondo giudice sia il pregiudizio, e la conseguente lesione, prodotti all'interesse ge-
nerale, del quale, l'ente autarchico anzidetto è cu stode e gerente, ad una perfetta conduzione del pa-1
trimonio pubblico, sia il pregiudizio all'interesse di una corretta gestione sociale di tale patrimonio.
Interessi codesti, ai quali bisogna aggiungere an-
che quello ulteriore della pubblica amministrazio- ne, al recupero delle spesesoppordateper un'asse-
gnazione non meritata prima, e per la revoca di ta-
le assegnazione dopo.
Per quanto attiene al vizio di motivazione,
denunziato dal ricorrente col secondo motivo in ordine ad 8 =|
|
-=
uno degli elementi richiesti per l'assegnazione del l'alloggio di ediliza popolare, la decisione impu-
gnata sul punto oggetto della censura, oltre a fan re corretta applicazione delle norme giuridiche, ha adempiuto pienamente l'obbligo della motivazione,
imposto dagli artt. 474 e 475 c.p.P., sotto tutti i
profili logico-giuridici, e segnatamente sotto quel lo della logicità (o coerenza) denunziato. La Cor-
te di merito, lingi dal consacrare una contraddi-
zione nelle argomentazioni addotte al riguardo, ha messo in luce, come, sulla base della regolamentazio ne giuridica esistente in materia di edilizia resi denziale pubblica, gli accertamenti richiesti dal
OT ( e cioè l'ispezione e la perizia tecnica dei due appartamenti) furono del tutto privi di in-
cidenza sul merito ed irrilevanti. Ha evidenziato,
infatti, che la situazione, prodottėsi nella sfera patrimoniale del beneficiario successivamente alla pubblicazione della graduatoria per l'assegnazione.
degli alloggi, non riguardava più i requisiti richie sti per l'assegnazione (in particolare quello pre-
visto dall'art. 2 lettera c del D.P.R. 30 dicembre
1972, n.1035), nè quindi l'assegnazione stessa, ben si la falsità della dichiarazione da lui sottoscrit ta al momento e per il conseguimento della consegnal - 9
effettiva dell'alloggio assegnatogli.
AL rigetto del ricorso conseguono, a carico del ricorrente, gli oneri previsti dall'art.549 c.
p.P.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso, proposto da HI VI;
condanna lo stesso al pagamento delle spese del pro
---
cedimento ed al pagamento della somma di lire 500=
mila a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in ROma il 18 febbraio 1988
IL PRESIDENTE
Ecc. dott. ALFREDO SEBASTIO
Silastin
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. ITALICO LIBERO TROYA
Horting Libers Bry ୮
Adolita: и мим evene I'll novembre 1985. inclusione "child ер dr wines uns add
DEPOSITATA in CANCELLERIA
addi 14 NOV
di Cancel 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1' IACP ai sensi degli artt;
3 e 11 del D.P.R. 30 di