Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/1988, n. 10958
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Sentenza 18 febbraio 1988

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Il conseguimento illecito dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è idoneo a cagionare al comune del luogo in cui l'alloggio stesso si trova un danno civilisticamente apprezzabile, consistente sia nella lesione dell'interesse generale - del quale l'ente autarchico territoriale è portatore e custode - ad una perfetta conduzione del patrimonio pubblico, sia nel pregiudizio all'interesse di una corretta gestione sociale di tale patrimonio, sia nel diritto al recupero delle spese sopportate dalla P.a. Prima per l'assegnazione non legittima e dopo per la revoca di tale assegnazione. Ne deriva che nel procedimento per truffa a carico di persona risultata assegnataria, grazie ad artifici e raggiri, di alloggio di edilizia residenziale pubblica, il comune della località in cui si trova l'alloggio è legittimato a costituirsi parte civile. Non risultano precedenti.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/1988, n. 10958
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10958
    Data del deposito : 18 febbraio 1988

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