Sentenza 12 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/03/2002, n. 3585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3585 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2002 |
Testo completo
V. 55 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3585 LA CORTE SUPREMA DI BASSAZIONE SEZION composta dai Signori Magisti dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G. 3156/99 Rep. 922 Consigliere dott. Paolo VITTORIA Cron. 8471 Consigliere dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere rel. dott. Michele LO PIANO Ud. 15.1.2002 dott. Bruno DURANTE Consigliere CORTE BUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. -SOLE 24 ORE per diritti € 1.55 " sul ricorso proposto il 12 MAR 2002 IL CANCELLIERE da CA RI, domiciliato in Roma, presso la Corte di Cassazione, Лил difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Gianni Romoli con studio in Ostia (00124), via Pisistrato n. 11 e dell'avv. Nicola Cioce, giusta delega in atti. ricorrente
contro
OP IO, elettivamente domiciliata in Roma, via Gianturco n. 5, presso lo studio dell'avv. Sandro Carboni, che la difende, anche disgiuntamente, con gli avvocati Pier Ugo Martinelli e Giorgio Car- boni, giusta delega in atti. E VARIE DCV controricorrente 47/2002 Oggetto: Locazione immobile a avverso la sentenza n. 312/98 del Tribunale di Como, emessa il 13 febbraio 1998 e depositata il 2 marzo 1998 (R.G. 1120/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 gennaio 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Gianni Romoli;
udito l'avv. Sandro Carboni;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con contratto scritto del 28 settembre 1991, OP IO lo- cò a CA RI un appartamento per uso abitativo, per il periodo 30 settembre 1991 - 30 settembre 1995. Con atto del 13 marzo 1995 la OP intimò al CA licenza per finita locazione per la scadenza del 30 settembre 1995 e lo citò ми per la convalida davanti al RE di Como, sezione distaccata di Cantù. Il CA si oppose alla convalida deducendo che, prima della sottoscrizione del contratto, la OP impegnandosi formalmente, - anche se solo verbalmente, a rinnovare il contratto alla scadenza per un altro quadriennio - aveva preteso che egli eseguisse notevoli la- vori di ristrutturazione dell'immobile, per i quali aveva speso circa quaranta milioni. Chiese, quindi, che il contratto fosse dichiarato rinnovato e, in subordine, il riconoscimento del diritto alla proroga biennale di cui al comma 2-bis dell'art. 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, 2 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. La OP contestò la tesi del convenuto. Il RE dispose il cambiamento del rito e, infine, pronunciò sentenza con la quale dichiarò che il rapporto locativo sarebbe sca- duto il 30 settembre 1999, fissando per l'esecuzione del rilascio la data del 31 dicembre 1999. La sentenza, impugnata dalla OP, fu riformata dal Tribunale di Como, che dichiarò cessato il rapporto alla data del 30 settembre 1997, tenuto conto della proroga biennale di cui al decreto-legge n. 333 del 1992. Il Tribunale ritenne: - che, a fronte delle risultanze documentali rappresentate dal contratto di locazione recante l'espressa pattuizione della durata quadriennale del rapporto avente scadenza al 30 settembre 1995 (art. 2), la diversa e maggiore durata, dedotta dal conduttore, era rimasta sfornita di validi supporti probatori non potendosi ritenere tali le unilaterali ed interessate dichiarazioni rese sul punto dal CA;
- che gli asseriti ingenti lavori che sarebbero stati effettuati a spese del conduttore, prima dell'inizio della locazione, per rendere abitabili i locali oggetto del contratto de quo, in relazione ai quali la locatrice avrebbe assicurato al conduttore una durata più ampia del contratto, costituivano delle mere allegazioni difensive prive di ri- scontri probatori;
· che il RE aveva erroneamente ritenuto di poter trovare conferma ad una pattuita durata del rapporto, più lunga rispetto a 3 quella indicata nel contratto, nel fatto che la locatrice nella lettera di disdetta aveva usato l'espressione «anticipata disdetta»; infatti, l'espressione doveva essere riferita non al fatto che la disdetta indi- cava una data di cessazione del rapporto anteriore rispetto a quella pattuita, ma alla circostanza che la disdetta medesima veniva comu- nicata ben prima dei tre mesi stabiliti nel contratto ovvero dei sei mesi imposti dalla legge;
- che nessuna valenza probatoria poteva essere attribuita alla documentazione prodotta in appello dal CA atteso che essa face- va riferimento ad imprecisati lavori eseguiti dal predetto nell'anno 1992 e quindi non identificabili con quelli che avrebbero dovuto - giustificare la concordata più lunga durata del rapporto, i quali, se- condo l'assunto del conduttore, sarebbero stati eseguiti prima della stipulazione del contratto di locazione;
-che la mancata presentazione della OP a rendere l'interro- gatorio libero non poteva, da sola, costituire conferma della fonda- tezza della tesi del CA. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso CA RI. Ha resistito con controricorso OP IO. Motivi della decisione Con il primo motivo si denuncia: «Art. 360 n. 5 c.p.c.. Viola- zione della legge n. 533 del 1973 regolante il rito, sì come richia- mata dall'art. 30 della legge n. 392 del 1978, nonché dell'art. 115 c.p.c., secondo comma». Si deduce che, nella causa correttamente trattata con il rito del -lavoro concernendo la controversia il rilascio di un immobile - era stato disposto l'interrogatorio delle parti ai sensi dell'art. 420 c.p.c.; la locatrice, tuttavia, non si era presentata;
il giudice d'appello avrebbe dovuto considerare negativamente tale comportamento e trame le dovute conseguenze, valutato il fatto unitamente alle altre risultanze processuali. Con il secondo motivo si denuncia: «Motivazione insufficien- te, contraddittoria e viziata». Si deduce che il giudice d'appello non aveva considerato: a) che le dichiarazioni del CA avevano trovato riscontro nella consulenza tecnica, espletata in altra causa tra le stesse parti, dalla quale risultava che il predetto CA aveva eseguito lavori per circa quaranta milioni di lire;
b) che dai documenti prodotti in appello, costituiti da domande di condono edilizio presentate dalla OP, risultava la esistenza di specifici lavori eseguiti sull'immobile, mentre era irrilevante che dagli stessi risultasse quale inizio dei lavori l'anno 1992 e non l'anno 1991; c) che la prova dell'esistenza di detti lavori giustificava il so- pravvenuto accordo verbale circa il prolungamento del contratto. Si deduce ancora: d) che il contratto scritto recava una sottoscrizione di dubbia provenienza da parte della locatrice;
e) che non poteva condividersi l'interpretazione data dal giudi- 5 4. ce d'appello della parola «anticipata», contenuta nella lettera di di- sdetta, la quale era riferibile, evidentemente, non al termine in cui la disdetta era inviata, come ritenuto appunto dal detto giudice, ma al termine di scadenza del contratto concordato con l'accordo verbale;
f) che il giudice di primo grado aveva affermato in sentenza di «conoscere personalmente lo stato dei luoghi», mentre questa cir- costanza era stata del tutto ignorata dal giudice d'appello. Il ricorso non può trovare accoglimento. -e ciò a prescindere dallaCon riferimento al primo motivo legittimità o meno del mutamento di rito operata dal giudice di primo grado, non essendo la questione esaminabile per mancanza di impu- gnazione sul punto è sufficiente richiamare la giurisprudenza di ги - questa Corte secondo cui «Nel rito del lavoro, l'interrogatorio della parte, non essendo preordinato a provocarne la confessione ma a chiarire i termini della controversia, non costituisce un mezzo di prova, con la conseguenza che resta affidata al giudice del merito - la cui valutazione è discrezionale e incensurabile in sede di legit- timità - la possibilità di trarre meri elementi di prova dal mancato rendimento di esso ad opera di una delle parti» (v. sentt. nn. 7368/96; 2427/87; 721/84). Nella specie, il giudice, stante la ritenuta mancanza di altre prove a sostegno della tesi del conduttore, ha ritenuto nella sua in- sindacabile discrezionalità di non attribuire rilievo alla mancata comparizione della OP. Quanto al secondo motivo si osserva: 6 w·la circostanza indicata sub a) non appare decisiva atteso che, secondo la deduzione del ricorrente, dalla consulenza emergerebbe la esistenza di lavori eseguiti sull'immobile, ma non che tali lavori siano stati eseguiti anteriormente alla costituzione del rapporto di lo- cazione: non è irrilevante, come afferma il ricorrente, l'accertamento della data di inizio dei lavori atteso che, come riferito nella sentenza impugnata, il CA, in sede di interrogatorio libero, aveva dichiara- to che i lavori erano stati effettuati prima dell'inizio della locazione;
pertanto, il giudice d'appello, una volta accertato che, secondo la do- cumentazione prodotta, i lavori erano stati iniziati successivamente, con motivazione logica ha affermato che i lavori suddetti non erano idonei a supportare la tesi dell'esistenza di un patto relativo alla più lunga durata del rapporto rispetto a quella dichiarata nel contratto scritto;
vanno quindi respinte le censure sub b) e c); - la deduzione sub d) non contiene una censura relativa ad un punto decisivo;
- la censura sub e) attiene alla interpretazione della parola «anticipata» data dal giudice d'appello; detta censura è inammissibi- le in questa sede atteso che il Tribunale ha fornito ampia e logica motivazione in ordine al proprio convincimento, sicché essa si risol- ve nella inammissibile pretesa di sostituire alla interpretazione del giudice quella della parte;
- infine, priva di fondamento appare la censura sub f) giacché se la «conoscenza personale del giudice», cui fa riferimento il ricor- 7 rente era relativa alla esistenza dei lavori, che il ricorrente assume di avere eseguito, tale conoscenza non poteva essere utilizzata quale fonte di prova, stante il principio secondo cui «Il fatto notorio, de- rogando al principio dispositivo ed a quello del contraddittorio e dando luogo a prove non fornite dalle parti e relative a fatti da esse non vagliati e controllati, dev'essere inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito con tale grado di certezza da apparire indubi- tabile ed incontestabile, e non quale evento o situazione oggetto della mera conoscenza del singolo giudice. Conseguentemente, per aversi fatto notorio occorre, in primo luogo, che si tratti di un fatto che si imponga all'osservazione ed alla percezione della collettivi- ли tà, di modo che questa possa compiere per suo conto la valutazione critica necessaria per riscontrarlo, sicché al giudice non resti che constatarne gli effetti e valutarlo soltanto ai fini delle conseguenze giuridiche che ne derivano;
in secondo luogo, occorre che si tratti di un fatto di comune conoscenza, anche se limitatamente al luogo ove esso è invocato, o perché appartiene alla cultura media della collettività, ivi stanziata, o perché le sue ripercussioni sono tanto ampie ed immediate che la collettività ne faccia esperienza comu- ne anche in vista della sua incidenza sull'interesse pubblico che spinge ciascuno dei componenti della collettività stessa a cono- scerlo». (sent. n. 7181/99); se, invece, la conoscenza personale del giudice era relativa al fatto che in Cantù esisteva una speculazione edilizia ovvero alla misura dei canoni di locazione, appare ovvio co- me da tali elementi il giudice d'appello non avrebbe potuto trarre al- 8 cun utile convincimento in ordine alle tesi prospettate dal ricorrente, cosicché non aveva alcun dovere di prenderli in considerazione. Per le esposte ragioni il ricorso deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 15 gennaio 2002. Savan Fiducin Il Presidente Il Consigliere est. Симороно IL CANCELLIERE C1 Qina Casoli Depositata in Cancelleria Cooni, ili 12-3.07 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 109 120,11 1895 Registrato in data an 17580 versate €. 166 10/456T 30,99 (6 * H Dirigente Area Servizi, (Dott.ssa Maria Graz ) FILIPPO) TOTT 160,10 Responsabile Servião A LU (Dr. M. RACCIONA 8067-6.00 10 , 6 6 1