Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2013, n. 41750
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Sentenza 16 settembre 2013

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In materia di revoca della liberazione anticipata, disposta per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione della pena, il potere del tribunale di sorveglianza di operare una cognizione incidentale dei fatti accertati nella sentenza di condanna per apprezzarli nel contesto complessivo dell'evoluzione della personalità del condannato, per quanto discrezionale e autonomo, non può considerarsi totalmente indipendente dal passaggio in giudicato dell'accertamento avvenuto in sede di processo penale. (Nella specie la Corte ha ritenuto che non sussisteva a carico del tribunale un obbligo di specifica confutazione delle deduzioni difensive "inammissibilmente dirette" a negare il fatto storico che il condannato avesse continuato a dirigere un clan mafioso durante il periodo di detenzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2013, n. 41750
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41750
    Data del deposito : 16 settembre 2013

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