Sentenza 16 settembre 2013
Massime • 1
In materia di revoca della liberazione anticipata, disposta per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione della pena, il potere del tribunale di sorveglianza di operare una cognizione incidentale dei fatti accertati nella sentenza di condanna per apprezzarli nel contesto complessivo dell'evoluzione della personalità del condannato, per quanto discrezionale e autonomo, non può considerarsi totalmente indipendente dal passaggio in giudicato dell'accertamento avvenuto in sede di processo penale. (Nella specie la Corte ha ritenuto che non sussisteva a carico del tribunale un obbligo di specifica confutazione delle deduzioni difensive "inammissibilmente dirette" a negare il fatto storico che il condannato avesse continuato a dirigere un clan mafioso durante il periodo di detenzione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2013, n. 41750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41750 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/09/2013
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - N. 2772
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 22780/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT SS N. IL 16/07/1970;
avverso l'ordinanza n. 819/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA, del 28/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del PG Dott. D'ANGELO Giovanni, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Perugia, revocava il beneficio della liberazione anticipata accordato ad AT SS rispettivamente con ordinanza 2 maggio 2005 del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia e con ordinanza 13 ottobre 2005 del Magistrato di sorveglianza di Viterbo, relativamente ai periodi di detenzione 22 marzo 2002 - 22 settembre 2003; 22 settembre 2004 e 22 marzo 2005; 7 dicembre 1995 - 7 dicembre 1998 e 7 dicembre 1998 - 9 marzo 1999; 30 dicembre 2001 - 21 marzo 2002 e 23 marzo 2005 e 30 marzo 2005, e ciò in considerazione del rilievo che il predetto era stato condannato, con sentenza del GIP del Tribunale di Catania in data 1 dicembre 2005, per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., nonché per illecita concorrenza con violenza e minacce, e che lo stesso, in particolare, era stato ritenuto promotore e capo del gruppo Bottaro, nel periodo compreso tra il 1998 ed il 1 dicembre 2005 ed aveva svolto attività di direzione di detto sodalizio, "non solo da libero, ma anche dal carcere ove veniva ristretto nelle more".
2. Ricorre avverso tale provvedimento il detenuto, personalmente, prospettando cinque motivi d'impugnazione.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione (manifesta illogicità), con riferimento al rigetto dell'eccezione difensiva con la quale si prospettava l'inammissibilità dell'istanza di revoca, in quanto proposta dal Procuratore Generale, tardivamente, a distanza di anni (tre) dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna posta a fondamento della richiesta.
In particolare al rilievo del Tribunale secondo cui non prevedendo l'art. 54 Ord. Pen., alcun termine per la presentazione dell'istanza di revoca la stessa doveva ritenersi senz'altro ammissibile, da parte del ricorrente si obietta che sebbene la norma di riferimento non fissi alcun termine predeterminato, la presentazione della stessa non può comunque superare "un termine ragionevole" da individuarsi in quello previsto dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c), laddove una lettura della citata norma di riferimento che ritenga legittima la presentazione dell'istanza di revoca anche a distanza di anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, così come avvenuto nel caso di specie, imporrebbe inevitabilmente a questa Corte di sollevare una questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 Ord. Pen..
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, con riferimento alla valutazione di incompatibilità tra concessione del beneficio e la condotta del detenuto nei periodi interessati dal provvedimento di revoca.
In particolare l'AT, dopo aver ricordato che a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 23/5/1995) la condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione non può comportare automaticamente la revoca della liberazione condizionale accordata al detenuto, sostiene che del tutto incongruamente il Tribunale ha ritenuto la condotta oggetto della condanna incompatibile con il mantenimento del beneficio, e ciò in quanto, senza procedere ad un'autonoma valutazione in merito all'effettività e durata della sua partecipazione ad un sodalizio mafioso, conformandosi alla lezione interpretativa di questa Corte (Sez. 1^, n. 3870 del 25/05/1999 - dep. 13/09/1999, Mole, Rv. 214092), ha invece valorizzato un passaggio argomentativo dalla sentenza di primo grado - secondo cui esso AT avrebbe diretto il sodalizio mafioso di appartenenza "non solo da libero ma anche dal carcere ove veniva nelle more ristretto" - che il ricorrente ritiene assolutamente errato, posto che tale argomentazione del giudice di prime cure si è basata su convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia, delle quali, tuttavia, nella sentenza di condanna non risulta illustrato l'effettivo contenuto, laddove l'unico riferimento alla condotta del ricorrente durante la detenzione, in tesi rilevante ai fine del decidere, era rinvenibile nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia SA PI, il quale, però, nelle sue propalazioni, si era limitato a riferire specificamente solo con riferimento ad un colloquio, del tutto privo di effettiva rilevanza indiziaria, riguardando esso il pagamento dell'onorario di un legale.
2.2.1 Sul punto inoltre, si fa rilevare in ricorso, il Tribunale non ha sviluppato alcuna specifica motivazione, sebbene nel corso dell'udienza camerale esso ricorrente avesse specificamente segnalato tale significativa incongruenza.
2.3 Con il terzo motivo, l'AT contesta, sotto il profilo del vizio di motivazione (travisamento dei fatto) la rilevanza attribuita dal Tribunale, quale valido motivo di revoca del beneficio, alla circostanza che il ricorrente, con la sentenza di condanna emessa dal GIP del Tribunale di Catania in data 1 dicembre 2005 sia stato riconosciuto colpevole oltre che di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, anche di illecita concorrenza con minaccia e violenza, sostanzialmente deducendo l'erroneità di tale decisione che del tutto illogicamente avrebbe affermato la penale responsabilità del ricorrente sulla rilevazione di una situazione di terrore in cui versava la persona offesa, ritenuta altrimenti inspiegabile, qualora si affermasse l'estraneità dell'AT a tale episodio delittuoso.
2.3.1 Sul punto, si fa altresì rilevare in ricorso, il Tribunale non ha sviluppato alcuna specifica motivazione, sebbene nella memoria del 21 settembre 2011 esso ricorrente avesse specificamente segnalato tale rilevante incongruenza.
2.4 Con il quarto motivo, l'AT denuncia ulteriore vizio di motivazione (mancanza), con riferimento alla svalutazione del dato rappresentato dalla partecipazione del ricorrente all'opera di rieducazione, quale desumibile dal conseguimento, durante il periodo di detenzione, di un diploma e di una laurea.
2.5 Con l'ultimo motivo d'impugnazione, infine, l'AT denunzia l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per vizio di motivazione (mancanza), non avendo il Tribunale fornito alcuna risposta all'eccezione difensiva, con la quale, in riferimento alla revoca del beneficio accordato dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo con ordinanza del 13 ottobre 2005, si obiettava come, secondo un arresto di questa Corte (Sez. 1^, n. 2354 del 20/05/1991 - dep. 12/06/1991, Bocchini, Rv. 187487), "la revoca della liberazione anticipata non può avere ad oggetto benefici concessi in relazione a pene diverse da quelle nel corso della cui esecuzione è stato posto in essere il comportamento causa della revoca".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, è basato su motivi infondati, e va quindi rigettato.
1.1 Quanto al primo motivo, ritiene il Collegio che nessun profilo di illegittimità è ravvisabile nella decisione impugnata, laddove ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'istanza di revoca, perché proposta tardivamente, in presenza di una norma - il penultimo capoverso dell'art. 54 Ord. Pen., - che non prevede, in effetti, alcun termine per la presentazione della richiesta. Nè, per altro, nel silenzio della legge, l'esistenza di un termine, per giunta di natura perentoria, poteva essere fondatamente affermata dal Tribunale, applicando alla fattispecie, in via analogica, il termine previsto dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c), anche in considerazione della obiettiva diversità degli istituti, non potendo l'istanza di revoca del beneficio della liberazione anticipata essere equiparata ad un atto di impugnazione.
Quanto poi all'ulteriore e generico rilievo difensivo secondo cui la mancata previsione di un termine perentorio per la proposizione dell'istanza di revoca del beneficio penitenziario indurrebbe a dubitare, fondatamente, della legittimità costituzionale dell'art. 54 Ord. Pen., per affermarne l'infondatezza valgono le considerazioni svolte da questa Corte regolatrice (Sez. 1^, n. 3390 del 17/09/1992 - dep. 16/10/1992, Taormina, Rv. 192055) con riferimento ad analoga e più specifica eccezione d'incostituzionalità.
Deve infatti ritenersi "manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 Ord. Pen, comma 3, sollevata con riferimento all'art. 13 Cost., comma 1, sul rilievo che la possibilità di revoca "sine die" del beneficio frustrerebbe lo scopo della liberazione anticipata;
il dedotto profilo di incostituzionalità, infatti, risulta evidentemente infondato quando si consideri che qualsiasi sistema premiale di favore include in sè la previsione della revoca quale fattore connaturale - e pressoché imprescindibile - di serietà nella concessione del beneficio che va correlata all'impegno permanente del destinatario ad una determinata condotta" così come manifestamente infondata deve ritenersi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 ord. pen., comma 3, ove sollevata con riferimento all'art. 3 Cost., comma 1, sul rilievo che la possibilità di revoca "sine die" del beneficio della liberazione anticipata esporrebbe colui il quale lo abbia ottenuto ad un trattamento sanzionatorio irragionevolmente diverso da quello del condannato ammesso a fruire della disciplina di cui agli artt. 163, 167 e 168 c.p., che, prevedendo un meccanismo di sospensione condizionale della pena e di revoca successiva del beneficio, delimita il termine entro il quale la causa della revoca deve verificarsi.
Invero - come già affermato da questa Corte - già la radicale eterogeneità dei due istituti giustifica ampiamente la diversa disciplina cui ciascuno è soggetto. Peraltro la asserita soggezione della misura alternativa "de qua" a possibilità di revoca senza limite di tempo non trova riscontro nella norma ordinaria, essendo previsto anche per l'istituto in questione un termine finale entro il quale deve essere commesso il reato che determina la revoca del beneficio;
termine che coincide con il momento finale di espiazione della pena.
1.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo d'impugnazione, volto a censurare il giudizio di incompatibilità tra il beneficio accordato all'AT e la sua condotta deviante, di cui alla condanna subita.
Se è pur vero, infatti, che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 23 maggio 1995 è venuta a "cadere" ogni forma di automaticità nel meccanismo di revoca del beneficio, dovendo ritenersi che il Tribunale sia investito di un ampio, quanto delicato, potere-dovere di apprezzamento degli atteggiamenti generali del condannato e della evoluzione della sua personalità in funzione degli atti di devianza posti in essere e personalmente sanzionati, nel caso di specie il Tribunale risulta aver esercitato correttamente tale potere di valutazione.
Al riguardo occorre considerare, infatti, che il Tribunale ha espressamente apprezzato come incompatibili con il mantenimento del beneficio, dei gravi comportamenti devianti dell'AT, che anche durante il periodo di detenzione, aveva continuato a svolgere attività di direzione del sodalizio mafioso di appartenenza, e le censure mosse sul punto dal ricorrente, si sviluppano tutte nell'alveo delle censure in fatto, inammissibilmente dirette ad escludere la sussistenza dei comportamenti devianti nel periodo di detenzione, sebbene già accertati in via definitiva, in sede di cognizione.
Al riguardo il Collegio ritiene infatti di dover senz'altro condividere, l'opinione, già prospettata in dottrina, secondo cui il potere di cognizione incidentale dei fatti accertati nella sentenza di condanna attribuito al Tribunale, per quanto discrezionale ed autonomo, non possa considerarsi totalmente indipendente dal passaggio in giudicato del relativo accertamento in sede di processo penale, sicché, nel caso di specie, a carico del Tribunale non sussisteva, evidentemente, alcun obbligo di specifica confutazione di deduzioni difensive inammissibilmente dirette a confutare il fatto storico, ormai definitivamente accertato in sede cognitiva, che l'AT avesse continuato a dirigere il clan Bottaro, anche durante il periodo di detenzione.
1.3 Considerazioni non dissimili valgono, evidentemente, anche con riferimento al terzo motivo di impugnazione, inammissibilmente diretto a negare la pur accertata responsabilità penale dell'AT per il delitto di illecita concorrenza con violenza e minacce.
1.4 Inammissibile si rivela anche il quarto motivo d'impugnazione, nella misura in cui lo stesso, nel denunziare un preteso vizio di motivazione - la mancata valutazione da parte del Tribunale di dati ritenuti indicativi di una significativa partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione (il conseguimento di titoli di studio, anche di livello universitario) - sollecita in effetti, sostanzialmente, una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali, in senso più favorevole al ricorrente, non consentita nel giudizio di legittimità, in presenza di un apparato motivazionale logico e coerente, che ha escluso una reale adesione del condannato al trattamento condotto nei suoi confronti, a ragione degli accertati gravi fatti delittuosi commessi anche durante il periodo di detenzione (direzione del clan Bottaro, illecita concorrenza), che del tutto plausibilmente sono stati ritenuti non riconducibili ad un'occasionale manifestazione di devianza.
1.5 Quanto infine al quinto ed ultimo motivo d'impugnazione, mette conto precisare, preliminarmente, che secondo un indirizzo interpretativo ormai consolidato e dal quale questo Collegio non ritiene di doversi discostare (Sez. 1^, n. 2354 del 20/05/1991 - dep. 12/06/1991, Bocchini, Rv. 187487; Sez. 1^, n. 1070 del 17/11/2005 - dep. 12/01/2006, Grado, Rv. 233323; Sez. 1^, n. 44353 del 18/11/2008 - dep. 27/11/2008, Sapia, Rv. 242100; Sez. 1^, n. 11756 del 16/02/2012 - dep. 29/03/2012, Parisi, Rv. 252270) effettivamente la richiesta di revoca della liberazione anticipata, formulata dal P.M. ai sensi dell'art. 54 Ord. Pen., comma 3, è ammissibile con riferimento ai benefici concessi in relazione ad esecuzioni che siano in corso al momento della commissione del nuovo delitto comportante la revoca. In altri termini, è sempre possibile procedere alla revoca della liberazione anticipata in precedenza concessa, anche se l'esecuzione di una pena (o di più pene concorrenti) si sia conclusa, allorché, nel corso di tale esecuzione il condannato abbia posto in essere una condotta criminosa cui segua una condanna definitiva.
Ciò premesso il Collegio deve rilevare che se pure la deduzione dell'AT secondo cui i benefici concessigli con ordinanze 2 maggio 2005 del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia e 13 ottobre 2005 del Magistrato di sorveglianza di Viterbo oggetto di revoca si riferirebbero a rapporti esecutivi già esauriti al momento della commissione dei fatti oggetto della sentenza di condanna del GIP del Tribunale di Catania (perdurante dal 1998 sino alla pronuncia di primo grado intervenuta in data 1 dicembre 2005), era stata effettivamente prospettata nella memoria difensiva in data 5 luglio 2011, la stessa, tuttavia, era stata formulata in termini meramente assertivi e senza fornire concreti elementi dimostrativi della sua effettiva fondatezza, sicché, conformemente ad un consolidato orientamento di questa Corte (in termini, ex multis, Sez. 5^, n. 4347 del 30/01/1975 - dep. 21/04/1975, Borrelli, Rv. 129854) deve escludersi che la mancanza di motivazione sul punto si configuri come un effettivo vizio di legittimità del provvedimento impugnato.
2. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2013