Sentenza 18 novembre 2008
Massime • 1
La decisione sulla revoca della liberazione anticipata presuppone, nel caso in cui le pene inflitte siano riunite in un provvedimento di cumulo, che questo sia sciolto per verificare quale condanna fosse ancora in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto, per poi procedere alla revoca solo in relazione a detta pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2008, n. 44353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44353 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/11/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 3141
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 025806/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SAPIA NC N. IL 31/01/1966;
avverso ORDINANZA del 19/03/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Bua chiedeva l'annullamento con rinvio in relazione alla necessità di determinare quali condanne fossero in esecuzione al momento della consumazione del nuovo delitto.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di Catania revocava la liberazione anticipata concessa per complessivi 270 giorni a Sapia Vincenzo in quanto successivamente alla concessione di tale misura alternativa aveva commesso un grave reato di rapina per cui non risultava aver partecipato all'opera di rieducazione.
Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva violazione di legge in quanto il realizzarsi della condizione che aveva determinato la revoca era dipesa dalla elaborazione di un cumulo che aveva riportato la condanna per rapina in realtà già espiata e quindi inidonea a determinare alcun effetto giuridico;
inoltre vi era stata solo una motivazione formale e non sostanziale sulla incompatibilità tra quella condanna e il beneficio della liberazione anticipata.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e l'ordinanza annullata con rinvio. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la revoca della liberazione anticipata è ammessa in presenza di due condizioni, che sia stato commesso un delitto non colposo nel corso della esecuzione della pena, anche se unificata in un provvedimento di cumulo e che sia stato commesso dopo la concessione della liberazione anticipata;
ne consegue che se le pene in esecuzione sono riunite in un cumulo bisogna verificare quali di esse siano in esecuzione e quindi provvedere allo scioglimento del cumulo perché la revoca è ammissibile solo in relazione alla liberazione anticipata per pene in esecuzione (Sez. 1^ 17 novembre 2005 n. 1070, rv. 233323). Il tribunale dovrà quindi, in relazione alle condanne riunite nel cumulo verificare, quali di esse fossero ancora in esecuzione al momento della commissione della rapina e procedere alla revoca solo per la liberazione anticipata concessa in relazione alle stesse.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catania.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2008