Sentenza 25 maggio 1999
Massime • 1
La partecipazione del condannato a un sodalizio di tipo mafioso - incompatibile con una reale adesione al trattamento rieducativo e quindi alla concessione della liberazione anticipata - ove risultante da giudizio penale in corso va autonomamente accertata nella sua effettività e durata in sede di procedimento di sorveglianza e non preclude di per sè la concessione del beneficio per i semestri durante i quali il vincolo associativo non risulti in atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/1999, n. 3870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3870 |
| Data del deposito : | 25 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Renato TERESI Presidente del 25/5/99
1. Dott. Paolo BARDOVAGNI Consigliere relatore SENTENZA
2. Dott. Giuseppe DE NARDO Consigliere N. 3870
3. Dott. Umberto GIORDANO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Angelo VANCHERI Consigliere N. 4981/99
ha pronunciato in camera di consiglio la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LÈ ON, n.
8.7.1928 a Rosarno
avverso l'ordinanza in data 12.10.1998 del Tribunale di Sorveglianza di Napoli Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, dott. ON MURA, che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso
O S S E R V A
Con ordinanza in data 12.10.1998 il Tribunale di sorveglianza di Napoli respingeva l'istanza di liberazione anticipata avanzata da LÈ ON relativamente ai semestri di detenzione compresi tra 21.10.1993 e il 21.4.1998, in considerazione della sopravvenuta condanna della Corte d'Assise di Palmi per il reato previsto dall'art. 416 bis C.P., la cui consumazione si protraeva, secondo il capo di imputazione, sino alla data della sentenza (25.11.1997), venendo così ad interessare l'intero periodo in valutazione. Il LÈ ha proposto tempestivo ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 54 L. 26.7.1975 n. 354, in quanto il beneficio penitenziario era stato escluso sulla base di una pronuncia non ancora irrevocabile e senza esame del comportamento tenuto durante la detenzione. Con motivi nuovi depositati nei termini denuncia inoltre difetto di motivazione sul punto e violazione del principio del frazionamento per semestri della valutazione.
Il ricorso è, nei termini di seguito esposti, fondato. Va premesso che la liberazione anticipata è l'unico beneficio concedibile ai condannati - non "collaboranti" - per associazione mafiosa (art. 4 bis L. n. 354/1975), e proprio tale residua possibilità
trattamentale consente di salvaguardare anche nei loro confronti il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena (cfr. Corte Cost. 11.6/7.8.1993 n. 306) . Trattasi di istituto premiale correlato alla "partecipazione" all'opera rieducativa, cioè ad un atteggiamento di apertura e disponibilità al trattamento penitenziario, che va desunto dal comportamento tenuto durante la detenzione, in particolare verso gli operatori, i compagni ed i familiari, e dall'impegno nel trarre profitto dalle opportunità educative eventualmente offerte (art. 94 D.P.R. 29.4.1976 n. 431). La commissione di gravi reati nel corso dell'esecuzione della pena è chiaramente incompatibile con una reale condotta partecipativa ed è quindi di ostacolo alla concessione del beneficio (cfr., ad es., Cass., Sez. I, 28.1.1998, Pistolesi) potendo persino determinarne la revoca anche per i periodi anteriori già positivamente valutati, ove dimostrativa di mera apparenza della regolarità del contegno in precedenza tenuto (cfr. Corte Cost. 17/23.5.1995 n. 186). Pertanto, l'affiliazione ad una associazione mafiosa avvenuta durante l'esecuzione della pena, o la persistenza del vincolo associativo preesistente nel corso della detenzione, sono correttamente valutate come ostative alla concessione della liberazione anticipata. Tuttavia, da un lato esse non possono venire automaticamente desunte da una condanna non ancora passata in giudicato, stante la piena autonomia di finalità e struttura del procedimento di sorveglianza rispetto a quello penale, dall'altro - poiché il beneficio è rapportato a periodi semestrali, pur potendo la condotta tenuta nel singolo semestre riflettersi anche su altri, specie se contigui, secondo il prudente apprezzamento del giudice quest'ultimo deve accuratamente valutare, a prescindere dalla. formulazione del capo d'imputazione, se e quando sia effettivamente iniziato e cessato il vincolo associativo, onde assicurare al soggetto la possibilità di valutazione per i periodi non coinvolti e garantire l'effettività della funzione rieducativa della pena.
L'ordinanza impugnata va perciò annullata, con rinvio al medesimo Tribunale, che si atterrà al principio di diritto per cui la partecipazione del condannato ad un sodalizio di tipo mafioso - incompatibile con una reale adesione al trattamento rieducativo e quindi alla concessione della liberazione anticipata - ove risultante da giudizio penale in corso va autonomamente accertata nella sua effettività e durata in sede di procedimento di sorveglianza e non preclude di per sè la concessione del beneficio per i semestri durante i quali il vincolo associativo non risulti in atto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli
Così deciso in Roma, il 25 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 1999