Sentenza 23 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di deliberazione e deposito delle sentenze, ed escluse le ipotesi in cui anche nel processo civile viga il principio della decisione immediata, ove la causa sia stata decisa dopo l'udienza di discussione, non incide sulla validità della decisione stessa la circostanza che questa sia stata deliberata dal collegio, nella medesima composizione, in un giorno diverso da quello della spedizione a sentenza, posto che nessun termine è fissato per l'apertura della camera di consiglio in rapporto alla chiusura della precedente fase di discussione della causa, e l'inizio e il tempo delle operazioni di deliberazione sono rimesse al potere discrezionale del presidente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/10/2003, n. 15895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15895 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 14310/00 proposto da:
PICCOLA MISSIONE PER I SORDOMUTI, in persona del suo Superiore Generale e legale rappresentante Padre Vincenzo Di Blasio, elettivamente domiciliata ha Roma, Viale delle Milizie n. 1, presso lo studio dell'Avv. Pietro Sciubba che unitamente all'Avv. Alfredo Rossi la difende come da procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
NE DO e NE IA, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Cavour n. 10, presso lo studio dell'Avv. Massimo Minzi che unitamente all'Avv. Leonardo Iannone li difende come da procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Trani n. 432/00 del 1 febbraio 2000/13 marzo 2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31 gennaio 2003 dal Cons. Dott. Antonino Elefante;
sentiti gli Avv.ti Pietro Sciubba e Leonardo Iannone;
udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Vincenzo Marinelli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 5 luglio 1993, la CO SS per i Sordomuti (in seguito solo CO SS), proprietaria di un immobile sito in Molfetta, lamentando che i confinanti coniugi NI e OM MI avevano iniziato una costruzione in violazione delle norme sulle distanze legali tra edifici, previste dal codice civile e dal locale Regolamento Edilizio, assumendo che tale condotta dei vicini costituiva molestia, chiedeva al Pretore di quella città che fosse disposta la sospensione dei lavori e la cessazione della molestia.
Costituitisi, i coniugi MI eccepivano in rito, fra l'altro, la decadenza dell'attore per aver proposto l'azione oltre il termine di un anno dall'inizio della costruzione. Nel merito deducevano l'infondatezza della domanda, assumendo di aver rispettato le distanze legali, in ogni caso contestando all'attore di aver esercitato il diritto di veduta dalle finestre.
Espletata l'istruttoria anche mediante c.t.u., il Pretore accoglieva la domanda, su cauzione di L. 10.000.000, ed assegnava alle parti il termine (trenta giorni) per l'instaurazione del giudizio di merito. Con atto notificato il 15 novembre 1993, la CO SS citava i MI davanti al Pretore al fine di sentir dichiarare che costoro, con la costruzione eretta in via Ricasoli n. 47/A di Molfetta, avevano molestato, violando le distanze legali, il possesso della servitù di veduta e di affaccio, diretta ed obliqua, esercitata da alcune finestre e balconi dell'immobile di sua proprietà sito al Corso Umberto (nn. 60, 62, 64, 66, 68 e 70), con riduzione in pristino mediante eliminazione e abbattimento di quelle parti di opere atte a turbare il possesso dell'ente e con condanna al risarcimento dei danni.
I convenuti riproponevano, in rito, l'eccezione di decadenza e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Il Pretore, disattendeva l'eccezione di rito, e, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava che i MI, con la costruzione del loro immobile, realizzato a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 907 c.c., avevano posto in essere una turbativa nel possesso della veduta diretta ed obliqua esercitata dalla CO SS dall'ultimo balcone posto al 1^ piano dell'immobile di proprietà dell'ente; condannava i convenuti a demolire il loro immobile nella parte in cui violava il possesso della veduta arretrandosi di tre metri;
condannava, infine, i convenuti al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. Il gravame proposto dai MI era accolto dal Tribunale di Trani, con la sentenza (n. 432/00) ora impugnata, il quale, in riforma della decisione del Pretore, dichiarava la CO SS decaduta dalle azioni cautelari promosse con ricorso del 5 luglio 1993 e da quella di manutenzione spiegata con l'atto di citazione del 15 novembre 1993 per essere decorso il termine annuale dall'inizio delle dedotte molestie.
Al riguardo, per quel che interessa in questa sede, osservava il Tribunale che erroneamente il Pretore aveva respinto l'eccezione di decadenza dell'azione possessoria per decorso del termine annuale, sollevata dai MI, avendo valutato autonoma la turbativa posta in essere in data 11 maggio 1993 rispetto a quella realizzata il 21 aprile 1992 e cessata in data 1 giugno 1992.
Secondo il Tribunale il problema era quello di stabilire se tra i vari episodi, che comunque inequivocabilmente costituivano molestia del possesso, vi fosse connessione o meno. Al riguardo, il Tribunale riteneva che le molestie poste in essere il 21 aprile 1992 (cessate il 1 giugno 1992) e l'11 maggio 1993 "sono senz'altro di uguale tipo e natura in quanto si sono estrinsecate attraverso ... gli stessi lavori edili relativi ad una costruzione che è sempre la stessa, essendo irrilevanti i correttivi di volumetria o di aspetti strutturali;
hanno peraltro ... lo stesso oggetto perché mirano tutte a contestare il possesso delle stesse servitù di vedute e di affaccio che sono sempre quelle, sia prima della sospensione che dopo;
e sono infine rette dallo stesso ed unico elemento soggettivo e cioè dallo stesso 'animus turbandi' che è rimasto sempre quello ed invariato addirittura sin dalla lettera del 23-28 dicembre 1991". Pertanto, concludeva il Tribunale, tra "le molestie iniziate quanto meno l'1 aprile 1992 e quelle proseguite dal maggio 1993 in poi non vi è e non vi può essere soluzione alcuna di continuità": da qui la decadenza da parte della CO SS dall'azione cautelare promossa con ricorso del 5 luglio 1993 e da quella di manutenzione spiegata con l'atto di citazione del 15 novembre 1993 per decorso del termine annuale dall'inizio delle dedotte molestie. Contro tale sentenza la CO SS ha proposto ricorso per Cassazione in base a cinque motivi, illustrati da memoria. I coniugi MI hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Col primo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 158 e 276 c.p.c. e degli artt. 113, 114, 115 e 120 disp.att. c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente deduce la nullità dell'impugnata sentenza per essere stata trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 23 marzo 1999 e decisa circa un anno dopo nella Camera di Consiglio dell'1 febbraio 2000 in violazione del principio dell'immediatezza e in lesione del diritto di difesa.
2) Col secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1170 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché omessa e/o carente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., la ricorrente assume che il Tribunale, con estrema genericità, avrebbe ritenuto che l'inizio delle molestie risalirebbe al 21 aprile 1992, senza individuare il "discrimen" tra le due molestie del possesso, ignorando completamente il criterio dettato da questa Suprema Corte, in tema di pluralità di atti di turbativa del possesso succedutisi nel tempo, ai fini dell'individuazione del "dies a quo", dal quale decorre il termine annuale per la proposizione dell'azione di manutenzione. Al riguardo la ricorrente assume che il Tribunale non avrebbe tenuto in nessuna considerazione che la pretesa "inerzia" della parte lesa non era certamente riferibile "ad una volontaria scelta" di abbandono delle proprie ragioni, tenuto conto che l'interesse della proprietà molestata era già stato pienamente soddisfatto con la sospensione, avvenuta il 1 giugno 1992, dei lavori del 1^ progetto iniziati il 21 aprile 1992 e che non era certamente "prevedibile" la dimensione della nuova azione lesiva prima della presa di coscienza del 2^ progetto autorizzato dal Comune solo in data 11 maggio 1993, con la concessione della nuova licenza n. 2554. Per di più il Tribunale, oltre a non motivare sul punto, non avrebbe neppure spiegato perché non vi era soluzione di continuità tra i due episodi di molestie.
3) Col terzo motivo, denunciando omessa e/o insufficiente motivazione per omesso esame di documenti e risultanze istruttorie afferenti a punti decisivi della controversia e violazione degli art. 18 L. n. 10 del 1977 e artt. 5, 7 e 15 L. n. 48 del 1985 (in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), la ricorrente assume che se il Tribunale
avesse esaminato le due licenze edilizie, l'ordinanza sindacale di sospensione dei lavori e la c.t.u. avrebbe dovuto rilevare l'eclatante diversità dei due immobili ed escludere, come erroneamente ritenuto, che la costruzione era sempre la "stessa". Inoltre il Tribunale sarebbe incorso nella violazione delle norme sopra indicate allorché ha ritenuto "irrilevanti i correttivi di volumetria e di aspetti strutturali", i quali, invece, comportano "un nuovo fatto costruttivo e la necessità di una nuova concessione, interrompendo il rapporto di continuità col titolo originario". Conseguentemente avrebbe dovuto ritenere l'interruzione di continuità anche ira i due episodi di molestie. Sostiene poi la ricorrente che il Tribunale avrebbe, altresì, omesso di considerare l'art. 12 del Regolamento Edilizio Comunale, in base al quale la prima licenza n. 2173 del 24 aprile 1991 doveva considerarsi revocata e/o annullata ovvero decaduta sin dal 1 giugno 1992, per cui anche sotto tale angolazione, avrebbe dovuto ritenere la cessazione della molestia del possesso posto in essere con tale licenza n. 2173/91 e ritenere nuova molestia quella in base alla successiva licenza n. 2554/93.
4) Col quarto motivo, denunciando omessa e/o insufficiente motivazione per illogicità manifesta e per contraddittorietà su punti decisivi della controversia e violazione degli art. 18 L. n. 10 del 1977 e artt. 7, 8 e 15 L. n. 48 del 1985 (in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3), la ricorrente deduce l'incoerenza del ragionamento del Tribunale per avere, da un lato, ammesso le diversità tra i due progetti, la presenza di differenze nella volumetria e negli aspetti strutturali e, dall'altro, ritenuto che un tale stato di cose non determina "la soluzione di continuità degli episodi". Parimenti contraddittoria, a giudizi della ricorrente, sarebbe la motivazione del Tribunale quando prima parla di "diverse caratteristiche tra l'immobile iniziato e quello proseguito in variante", e poi, riferendosi alle due iniziative edilizie, riferisce la presenza di "stessi lavori edilizi relativi ad una costruzione che è sempre la stessa". Inoltre il Tribunale avrebbe dovuto accertare l'esatta dimensione della "variante" alla luce delle norme sopra richiamate e, tenuto conto delle radicali modifiche intervenute nel secondo progetto, avrebbe dovuto escludere la presenza di una variante in corso d'opera e dare atto che la nuova "variante" non era altro che una nuova concessione edilizia che interrompeva completamente il rapporto di continuità con la precedente autorizzazione a costruire.
5) Col quinto motivo, denunciando omessa e/o insufficiente motivazione per mancato e/o deficiente esame di punti decisi vi della controversia ed erronea pretesa e applicazione e/o violazione dell'art. 100 c.p.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3), la ricorrente si duole che il Tribunale abbia ritenuto la non incidenza della sospensione dei lavori sull'"iter" delle turbative, senza considerare se, dopo tale sospensione, i lavori ripresi erano gli stessi ovvero diversi. Inoltre il Tribunale, facendo decorrere il termine per l'impugnativa delle molestie dall'inizio dei lavori afferenti al progetto licenziato in data 24 aprile 1992 con il n. 2173 e ritenendo del tutto ininfluente ai fini del decorso del termine annuale sia il provvedimento di sospensione dei lavori stessi che l'inizio di quelli relativi al nuovo progetto licenziato in data 11 maggio 1993 con il n. 2554, avrebbe, fra l'altro, implicitamente violato l'art. 100 c.p.c., dato che con l'ottemperanza, da parte dei MI, all'ordine di sospensione dei lavori, era venuta meno la molestia e quindi l'interesse dell'ente a veder cessare la molestia connessa con la costruzione di cui alla concessione n. 2172/93, mentre l'interesse a contrastare le molestie derivanti dalla esecuzione dell'immobile licenziato con la concessione n. 2554/93 non poteva certamente sorgere prima dell'11 maggio 1993 data del suo rilascio e del contestuale inizio dei lavori.
1.1. Il primo motivo è infondato.
Trattasi di mera irregolarità temporale tra momento in cui la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza collegiale e momento in cui è stata decisa in Camera di Consiglio. Irregolarità che, oltre a non determinare alcuna violazione del diritto di difesa, non rientra ne' nell'ipotesi di cui all'art. 158 c.p.c. (nullità derivante dalla costituzione del giudice), ne' in quella di cui all'art. 276 c.p.c. (in tema di deliberazione). Ed, invero, la questione è già stata decisa da questa Corte, nel senso che, escluse le ipotesi in cui anche nel processo civile vige il principio della decisione immediata, ove la causa sia stata decisa dopo l'udienza di discussione, non incide sulla validità della decisione stessa la circostanza che essa sia stata deliberata dal collegio, nella medesima composizione collegiale, in giorno diverso da quello della spedizione a sentenza, posto che nessun termine è fissato per l'apertura della Camera di consiglio in rapporto alla chiusura della precedente fase di discussione della causa e l'inizio e il tempo delle operazioni di deliberazione sono rimesse al potere discrezionale del presidente (Cass. 10 agosto 1988 n. 4907). Tale indirizzo deve essere ribadito, anche perché, a seguito dell'abrogazione dell'art. 120 disp.att. c.p.c., ad opera dell'art. 129 D.Lgs. n. 51 del 1998, non sussiste più un termine procedurale per il deposito della sentenza nel giudizio ordinario, ne' è in proposito analogicamente applicabile l'art. 430 c.p.c., che (così come già il citato art. 120 disp.att. c.p.c.) pone peraltro un termine meramente ordinatorio, la cui inosservanza non determina alcuna ragione di nullità della sentenza (v. Cass. 3 ottobre 2002, n. 14194).
2.1. Il secondo motivo non ha pregio.
Invero il Tribunale, precisato che le molestie (di diritto e di fatto) dovevano farsi risalire alla data di inizio dei lavori (21 aprile 1992) e che le stesse erano continuate in tempi successivi sino all'ultimazione dei lavori stessi, ha correttamente deciso che era decorso il termine annuale di cui all'art. 1170 c.c. al momento della proposizione dell'azione possessoria (5 luglio 1993), avendo accertato che l'ordinanza sindacale del 1 giugno 1993 di sospensione dei lavori non aveva fatto venir meno ne aveva determinato una interruzione delle molestie.
Così decidendo, il Tribunale si è uniformato all'orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel caso di pluralità di atti di turbativa o molestia del possesso succedutisi nel tempo, il termine annuale per la proponibilità dell'azione di manutenzione o possessoria decorre dal primo, quando i successivi siano strettamente collegati o connessi, sì da configurare mera progressione della stessa azione esecutiva, senza sospensioni o interruzione (v. Cass. 9 settembre 1989, n. 3911; 25 giugno 1985, n. 3838).
3.1. I motivi terzo, quarto e quinto, da esaminare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, al di la dei profili di novità che presentano, sono infondati.
Invero le dedotte doglianze, sia pure sotto la veste di una labile e poco convincente violazione di legge e vizio di motivazione, attingono diffusamente ed intensamente nel merito della controversia ed imporrebbero a questa Corte di legittimità, ove ne volesse solo sommariamente sondare la fondatezza, una cognizione analitica e penetrante dei "fatti" di causa, delle indagini effettuate e delle allegazioni probatorie acquisite agli atti del processo. Ciò allo scopo di offrire una personale interpretazione degli atti di molestia, della loro connessione e/o interruzione ovvero sospensione, onde pervenire ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella alla quale è pervenuto il Tribunale previo esame e valutazione degli elementi di causa, adducendo, quale omesso esame, una differente valutazione degli stessi elementi esaminati dal Tribunale, proponendo una diversa interpretazione sulla base di ipotetiche considerazioni desumibili dagli stessi fatti ovvero da una serie di elementi ulteriori rispetto a quelli considerati dal Tribunale e, quindi, ritenuti da questo implicitamente non decisivi. Si tratta, in sostanza, di censure che nel loro complesso investono l'accertamento del fatto che - in quanto correttamente eseguito dal giudice di merito - è insuscettibile di sindacato in sede di legittimità.
Peraltro, tutte le considerazioni svolte nei motivi in esame, e ribadite in sede di discussione, concernenti specificamente l'interruzione del rapporto di continuità delle molestie in relazione alle due concessioni edilizie (n. 2173 del 21 aprile 1992 e 2554 dell'11 maggio 1993) e all'ordinanza di sospensione dei lavori (del 1 giugno 1992), diventano irrilevanti, sia perché, di fronte ad un'attività edificatoria chiaramente e documentalmente comunicata dai MI (v. lettera 23/28 dicembre 1991) e prontamente recepita come illecita dall'ente morale, non ha alcun senso pretendere di attribuire effetto interruttivo al provvedimento sindacale concernente la sospensione dei lavori (peraltro per ragioni meramente formali) e non l'opera in sè, sia perché non investono la rilevazione del Tribunale che, riguardando le molestie ad possesso il rapporto tra soggetti privati, tali provvedimenti amministrativi (a prescindere dalle ragioni che l'avevano determinati), provenienti da terzi, non erano in grado di incidere sulla soluzione di continuità delle molestie, tutte di uguale natura e tutte unificate, oggettivamente e soggettivamente, da un sol vincolo. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 31 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2003