Sentenza 3 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/07/2003, n. 10525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10525 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0 Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONTRASTS / RELIMINARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 5 Dott. Antonio VELLA esidente R.G.N. 15932/00 2 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE - Cron.23539 5 Rep. 2752 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere 0 Consigliere Dott. Giovanna SCHERIL Ud. 21/02/03 Rel. Consigliere Dott. Emilio MALPICA - ha pronunciato la seguente SE NT ENZA sul ricorso proposto da: MA NI, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato DIEGO BUSACCA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IG NI, NO RI;
- intimati avverso la sentenza n. 252/99 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 26/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/03 dal Consigliere Dott. Emilio2003 318 MALPICA;
-1- udito il P.M. in persona del Generale Dott. Dario CAFIERO rigetto del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 9 novembre 1998 MA IO convenne in giudizio davanti al tribunale di Messina GO IO e IN Caterina chiedendo che venisse dichiarato risolto di diritto il preliminare stipulato con i predetti per l'acquisto di un terreno, con condanna dei predetti al pa- gamento del doppio della caparra versata.. Dedusse l'attore che i convenuti- con scrittura 12 giugno 1989- gli aveva- no promesso in vendita un terreno al prezzo di lire 85 milioni, con caparra confirmatoria di lire 5 milioni corrisposta immediatamente e con l'impegno di stipulare l'atto pubblico entro un mese, tempo vanamente decorso. Ag- giunse l'attore che un tecnico da lui incaricato aveva rilevato una consistente difformità del terreno promesso in vendita rispetto a quello di proprietà dei venditori, nonché l'esistenza di paletti apposti da un confinante in un tratto di terreno indicato dai convenuti come di loro proprietà. Si costituirono i convenuti evidenziando che nel preliminare erano stati dettagliatamente indicati sia la consistenza che i confini del terreno promes- so in vendita, nonché la circostanza che restava esclusa la parte di circa mq.
1.300 occupata dall'autostrada Messina-Palermo e che, infine, il terreno era stato promesso in vendita a corpo e visionato dal MA e che il predetto era stato invitato con telegramma del 4 ottobre 1989 per la stipula, ma non aveva aderito, adducendo che il termine di un mese era da ritenersi essen- ziale. Con sentenza 9 luglio- 4 ottobre 1994 il tribunale di Messina rigettò tutte le domande dell'attore, dichiarando il diritto dei convenuti a trattenere la milioni e rigettò l'ulteriore domanda di risarcimento dannicaparra di iire da costoro formulata, compensando le spese per un terzo e condannando l'attore alla rifusione della rimanente parte. Decidendo sull'appello proposto avverso detta sentenza dal Macrì, e sull'appello incidentale dei convenuti in ordine al rigetto della domanda ri- sarcitoria, la corte di Messina rigettò entrambe le impugnazioni condannan- do il MA alla rifusione dei due terzi delle spese del grado. La corte territoriale addusse a fondamento della decisione che la promes- sa di vendita era stata fatta a corpo e che il prezzo era stato concordato for- fetariamente sulla base di detto criterio, che, peraltro, ai sensi dell'art. 1538 c.c., nella vendita a corpo non si fa luogo a risoluzione, ma solo ad aumento o diminuzione del prezzo se la misura reale sia inferiore o superiore al ven- tesimo di quanto dichiarato, con facoltà del compratore di recedere solo nell'ipotesi in cui debba corrispondere un supplemento;
che, infine, da nes- sun elemento formale o sostanziale poteva desumersi il carattere essenziale del termine convenuto per la stipula del contratto definitivo, né tale carattere poteva ricollegarsi alla natura del contratto, o alle prestazioni o alle esigenze delle parti. Ricorre per la cassazione della menzionata sentenza di appello il Macrì formulando due motivi. Le controparti non hanno svolto difese in questa se- de. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1385, 1453, 1454 e ss., 1479, 1480, 1538 c.c., nonché omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia. Д Assume il ricorrente che i giudici di merito hanno applicato in modo erroneo e contraddittorio l'art. 1538 c.c., perché il tribunale erroneamente ha rite- nuto che l'immobile promesso in vendita non fosse inferiore di 1/20, e la corte territoriale, pur rettificando l'errore di calcolo alla stregua della con- sulenza tecnica che aveva indicato in 1/14 la differenza di estensione, ha tuttavia disapplicato la citata norma con motivazione erronea e contradditto- ria in quanto doveva ritenere legittimo il recesso comunicato con lettera rac- comandata del 21 settembre 1989 perché il terreno era difforme e di consi- stenza inferiore a quanto promesso. Secondo il ricorrente, inoltre, la corte di merito avrebbe altresì violato: a) l'art. 1453 c.c., in quanto la legittimità della risoluzione discendeva dalla impossibilità per i venditori di adempiere l'obbligazione assunta, non es- sendo proprietari del terreno limito oggetto della promessa di vendita;
b) l'art. 1457 c.c. per non avere corte ritenuto il termine essenziale per la natura dello stesso e le modalità della prestazione, essendo il termine decor- so al di là di ogni ragionevole limite di tolleranza, e per aver erroneamente ritenuto che fosse onere del promissorio acquirente intimare una diffida ad adempiere entro un congruo termine, mentre detta diffida era del tutto inu- tile per la impossibilità dei promettenti di adempiere all'obbligazione as- sunta;
c) gli articoli 1479 e 1480 c.c., perché era documentalmente provato e non contestato che egli ignorasse la minore consistenza del terreno, essen- done venuto a conoscenza solo allorché il confinante pose a dimora i paletti divisori;
d) l'art. 1385 c.c., perché - avendo egli correttamente operato il re- cesso nei modi di legge- aveva diritto ad esigere il doppio della caparra ov- vero di ottenere il risarcimento del danno Il motivo suddetto è in parte infondato e per altri versi inammissibile, perché le molteplici denunce di violazioni di norme codicistiche si risolvono in realtà in mere asserzioni non supportate da alcuna idonea argomentazio- ne. Invero, quanto alla pretesa violazione dell'art. 1538 c.c.- la cui applica- bilità nella specie (che presuppone la determinazione del prezzo in relazio- ne al corpo ma la indicazione nel contratto anche della misura ) deve ritener- si pacifica sia per la motivazione della sentenza sia per il tenore dei motivi di ricorso il ricorrente non spiega perché i giudici di appello, riconoscen- do in 1/14 la differenza in meno dell'estensione del terreno, avrebbero do- vuto ritenere legittimo il recesso notificato ai promettenti venditori;
al con- trario la corte ha esattamente interpretato la norma ritenendo che la facoltà per il compratore di recedere è riconosciuta solo allorché – per la maggiore estensione accertata, superiore al 1/20- il compratore sarebbe tenuto al pa- gamento di un supplemento di prezzo. Nella specie l'accertato superamento del limite di 1/20 avrebbe consentito al compratore di richiedere la propor- zionale diminuzione del prezzo ma non la risoluzione del preliminare, tanto meno per inadempimento dei promettenti venditori. Sul punto è del tutto in- conferente il precedente di questa corte citato dal ricorrente, perché in quel caso era stato riconosciuto legittimo il rifiuto del compratore di stipulare in presenza del rifiuto del venditore di riconoscere la diminuzione del prezzo, questione che non risulta mai posta nella specie, atteso che i ricorrenti fon- dano il preteso diritto di risoluzione del preliminare sull'inadempimento dei promettenti venditori. G Per quanto detto è infondata la pretesa violazione dell'art. 1453 c.c. e del tutto quella dell'art. 1457 c.c., limitata ad una mera asserzione della es- senzialità del termine apposto nel preliminare "per la natura del termine stesso e per le modalità della prestazione", laddove la esclusione di detto carattere da parte della corte di merito che attiene ad una valutazione di -fatto è supportata da motivazione adeguata e logica, incentrata sulla inesi- stenza di qualsivoglia elemento oggettivo o soggettivo che potesse far rite- nere il termine come essenziale, anche con riferimento alla natura del con- tratto o all'interesse delle parti, elementi mai neppure enunciati dall'attore. E' conseguentemente corretta l'affermazione della corte d'appello secondo cui il decorso del termine fissato avrebbe reso operante il disposto dell'art. 1454 c.c., con onere per il promissario compratore di diffidare la
contro
- parte ad adempiere. Infine, la denunciata violazione degli articoli 1479 c.c. ( buonafede del compratore), 1480 c.c.( vendita di cosa parzialmente altrui), e 1385 c.c (ca- parra confirmatoria) è priva di qualsivoglia supporto argomentativo, e co- stituisce esclusivamente un errato corollario della pretesa legittimità della ri- soluzione, che la corte di merito ha escluso con motivazione adeguata e giu- ridicamente corretta. Con il secondo motivo il Macrì denuncia erronea e contraddittoria moti- vazione in merito alla valutazione delle inadempienze contrattuali ed alla conseguenziale condanna alle spese, assumendo che la condanna alla rifu- sione delle spese si appalesa priva di fondamento in considerazione del fatto che le contestate inadempienze contrattuali dei promettenti venditori erano dimostrate dalla consulenza tecnica, e che erano state integralmente rigettate ་ ་ ་ le domande riconvenzionale di questi ultimi, così come il loro appello inci- dentale. Anche detto motivo è infondato, perché la corte di merito ha correttamente motivato in ordine alle spese (e al relativo motivo di appello per quelle con- cernenti il primo grado), esprimendo una valutazione di prevalenza della soccombenza dell'attore ed appellante principale, idonea a giustificare la compensazione delle suddette spese limitatamente ad 1/3 per entrambi i gra- di del giudizio. In conclusione, quindi, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, non avendo la controparte svolte difese.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II^ sezione civile il 21 febbraio 2003. Il presidente Il consigliere re!. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE 3 LUG 2003 Maria Di ZO Oggi, Marie DiNutr IL CANCELLIERE Maria Di ZZ Ді обного