Sentenza 7 febbraio 2001
Massime • 1
In base all'interpretazione letterale dell'art. 6 D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989, non ché delle analoghe disposizioni contenute nei decreti non convertiti n. 548 del 1988, n. 110 del 1989, n. 196 del 1989 e n. 279 del 1989, deve escludersi la spettanza degli sgravi contributivi, ivi previsti in favore delle aziende operanti nel Mezzogiorno, ove risulti la mancata corresponsione ai dipendenti dei trattamenti economici stabiliti nei contratti di categoria; ne' rileva, al riguardo, che le aziende interessate abbiano denunciato ai competenti uffici compensi conformi a quelli effettivamente corrisposti, posto che ciò che si richiede, sotto il profilo delle condizioni da soddisfare per l'ottenimento dei benefici, non è la sussistenza della denuncia, o la sua conformità al vero, ma il concreto adempimento degli obblighi sottostanti previsti dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2001, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI V. - rel. Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro - tempore, elett. dom. in Roma, via della Frezza n.17 presso l'Avvocatura Centrale, rappresentato e difeso dagli avv. Fabrizio Correra, Domenico Ponturo e Fabio Fonzo, per procura speciale in calce al ricorso;
- RICORRENTE -
CONTRO
NA ER;
- INTIMATO -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Teramo in data 10 marzo 1998.n. 65 (R.G. N. 2397/1993);
udito l'avv. Fabrizio Correra;
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 7/12/2000, la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Fabrizio Correra;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Marco Pivetti che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso (dal 1989).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 22 marzo 1993 il Pretore del lavoro di Teramo accoglieva l'opposizione proposta da AT RI avverso il decreto ingiuntivo emesso il 19 settembre 1990 su ricorso dell'INPS e la decisione, su appello dell'Istituto, veniva confermata dal locale Tribunale con sentenza del 10 marzo 1998. Osservava, in particolare, il Tribunale che: l'appellato aveva conguagliato gli sgravi dal 1^ marzo 1987 al 31 agosto 1989 avendo ottemperato agli obblighi previsti dai decreti legge n. 536 del 1987, n. 548 del 1988, n. 110 del 1989 e n. 389 del 1989; egli aveva,
infatti, denunciato nei termini i compensi erogati anche se poi aveva versato somme inferiori ai minimi contrattuali;
non era attendibile la diversa tesi interpretativa opposta dall'Istituto secondo cui tali denunce non erano sufficienti anche se presentate nel rispetto dei termini.
L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione del d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con legge n. 48 del 1988 nonché del d.l. n. 338 del 1989 convertito con legge n. 389 del 1989, ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza esclusivamente nella parte in cui ha riconosciuto il diritto ai benefici fiscali e della fiscalizzazione degli oneri sociali con riferimento al periodo dal 1^ dicembre 1988 al 31 agosto 1989.
Ed invero l'innovazione rispetto al passato, introdotta dall'art. 6, commi 1 e 9, della legge n. 389 del 1989, è che, ai fini del riconoscimento del beneficio è prevista, non la mera denuncia di compensi conformi a quelli di fatto corrisposti, bensì quella di retribuzioni non inferiori alle previsioni dei CCNL. Il motivo va accolto perché fondato.
Il Decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, reca disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati.
In particolare il comma 1 dell'art. 6, in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali, prevede che "A decorrere dal periodo di paga in corso al 1^ dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 è concessa una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'art. 10,comma 1,della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Il comma 9 dello stesso articolo prevede che: "le riduzioni....non spettano per i lavoratori che "non siano stati denunciati agli istituti previdenziali "(lettera a); "siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1,comma 1" (lettera b);"siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1" (lettera c).
Dispone infine il comma 1 dell'art. 1 della detta legge che "La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo". In applicazione del fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall'art. 12 delle preleggi, che la norma giuridica deve essere interpretata innanzi tutto e principalmente dal punto di vista letterale, non potendosi al testo l'attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, (fra le tante, Cass., 16 ottobre 1975, n. 3359;
Cass., 13 novembre 1979, n. 5901; Cass., S.U., 5 maggio 1995, n. 4906, sulla interpretazione della norma in senso conforme alla costituzione e alle leggi costituzionale) è chiara la portata complessiva delle disposizioni all'esame e, in particolare, il significato del citato art. 6 laddove la norma collega il riconoscimento dei benefici alla mancata perpetrazione da parte dell'interessato di comportamenti di sicuro pregiudizio per gli Istituti previdenziali (oltre che per gli stessi dipendenti) che vengono si distinti nella loro materialità, ma che sono sostanzialmente contrassegnati da medesime connotazioni di simulazione o di mendacio.
In altri termini, nel profilo degli obblighi da soddisfare per l'utilizzazione dei benefici non ha valore la mera denuncia di dati non rispondenti al vero (cui è equiparata la mancata denuncia), quanto il reale adempimento delle situazioni sottostanti (ad es., corresponsione di retribuzione conforme alle previsioni della disciplina collettiva).
In ordine alla previsione dell'art. 1,comma 2, della legge n. 389 del 1989, secondo cui "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti - legge 30 dicembre 1988, n. 548, 28 marzo 1989, n. 110, 29 maggio 1989, n. 196 e 5 agosto 1989,
n. 279", è appena il caso di rilevare che i detti decreti legge non convertiti, al di là di una mera differenza sul piano letterale delle formulazioni in tema di obblighi per accedere nel periodo in questione ai benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali - rispettivamente, nella successione dei su indicati decreti, sub art. 10, comma 8; art. A, comma 10; art. A, comma 9; art. 6 comma 9 - tutelano le medesime situazioni giuridiche garantite dalla legge n. 338 del 1989 comminando la perdita dei relativi diritti per gli stessi comportamenti improntati al mendacio.
Siffatti principi non sono stati, nella specie, applicati dall'impugnata sentenza e, poiché è pacifico che il RI non ha corrisposto i trattamenti economici dei contratti di categoria ai dipendenti figuranti nelle denunce inoltrate agli uffici di competenza, è evidente la violazione della normativa di cui alla legge n. 338 del 1989 quando si sono riconosciuti sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali per il periodo de quo. Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la Corte decide nel merito e, in parziale riforma della sentenza del Pretore, rigetta parzialmente l'opposizione di AT RI avverso il decreto ingiuntivo del 19 settembre 1990, dichiarando non spettante il diritto al beneficio invocato limitatamente al periodo 1 dicembre 1988/31 agosto 1989. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio, stante la sussistenza di giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, in parziale riforma della sentenza del Pretore, rigetta parzialmente l'opposizione di AT RI avverso il decreto ingiuntivo del 19 settembre 1990, dichiarando non spettante il diritto al beneficio invocato limitatamente al periodo 1^ dicembre 1988/31 agosto 1999; compensa le spese di tutti i gradi del giudizio. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2001