Sentenza 31 maggio 2007
Massime • 1
La procedibilità d'ufficio dei reati sessuali nel caso previsto dall'art. 609 septies, comma quarto, n. 3, cod. pen. è stata stabilita in ragione dell'autorità connessa alle funzioni esercitate ed all'influenza, al vincolo, alla dipendenza, se non al condizionamento ed al timore che ne può derivare; il che non presuppone che l'abuso abbia necessariamente luogo durante l'espletamento delle funzioni demandate al pubblico ufficiale sotto l'aspetto strettamente tecnico-specialistico, ma soltanto che sussista una connessione anche generica di detto abuso con l'attività esercitata nei confronti di soggetti che siano con l'agente in rapporti di dipendenza (principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso di violenza sessuale contestato come commesso dal direttore di un reparto di un'Azienda sanitaria locale nei confronti di due dipendenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/05/2007, n. 34818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34818 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 31/05/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 01666
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 035036/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) S.L.;
2) Z.M.;
3) G.P., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 30/05/2005 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORDOVA Agostino;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha chiesto per l'annullamento con rinvio. Uditi i difensori Avv. MONACO Lucio di Pescara, Avv. LEONARDI Riccardo di Ancona, Avv. INGARRICCA Manlio Sost. Proc.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
G.P. veniva condannalo con sentenza in data 17.1.2002 dal Tribunale di Ancona alla pena di un anno e sei mesi di reclusione in ordine a due reati di cui all'art. 609 bis c.p., e art. 609 septies c.p., per avere quale responsabile di un'unità operativa dell'A.S.L. n.(OMISSIS) di Ancona, commesso con violenza atti sessuali nei confronti di S.L., addetta alla pulizia, del reparto, e, in altra occasione, per avere compiuto analoghi atti nei confronti dell'infermiera Z.M.. Ciò ritenuta la continuazione tra i due reati, con la concessione delle attenuanti generiche e di quelle di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3, nonché con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Lo condannava altresì al risarcimento del danni nei confronti delle due donne e dell'A.S.L. n. (OMISSIS) di Ancona, costituitesi parti civili. Avverso tale sentenza, proponevano appello l'imputato, eccependo i difetto di querela e, comunque la mancanza di prove sulla colpevolezza, essendosi trattato, nella peggiore delle ipotesi, di atti volgari ma non sessuali;
e le tre parti civili per l'esiguità della somma liquidata come risarcimento del danno, per la mancata subordinazione della sospensione a detto risarcimento, ed inoltre la S. e la Z. per la mancata liquidazione della provvisionale.
Con sentenza del 30.5.2005 la Cotte d'appello di Ancona dichiarava di non doversi procedere ne coti fronti dell'imputato per difetto di querela, revocando le statuizioni civili e condannando io parli civili, al pagamento delle spese processuali.
Riteneva detta Corte mediante dettagliata motivazione che i motivi di merito addotti dall'imputato fossero destituiti di fondamento, ma, non avendo le parti lese presentato querela, non riconosceva la procedibilità d'ufficio per i reati contestati, essendo a suo avviso inapplicabile l'art. 609 septies c.p., che consente tale procedibilità nell'ipotesi che il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché, come sostenuto dal P.M., qualora sia connesso con altro delitto perseguibile d'ufficio. Ciò in quanto il G. allorquando commise i fatti non trovavasi nell'esercizio delle proprie funzioni, nel senso che non vi era contestualità tra dette funzioni e gli episodi contestati, cioè, come leggesi, non stata effettuando visite o accertamenti medici, ne' stava redigendo certificazioni, o comunque non stava svolgendo alcuna attività tecnica e-o amministrativa nell'ambito del servizio pubblico affidatogli.
Nè, secondo la Corte territoriale, poteva ritenersi la sussistenza della connessione con il delitto di atti osceni in luogo pubblico o esposto ai pubblico: reato non contestato ne' menzionato neppure dai punto di vista fattuale, e su cui non era stata svolta alcuna istruzione dibattimentale, per cui l'imputato non aveva avuto l'opportunità di difendersi.
Proponeva ricorso il P.G. di Ancona, sostenendo la commissione del reato nell'esercizio delle unzioni, dovendosi queste ravvisare in una connessione anche occasionale tra esse e l'azione delittuosa. Eccepiva anche che esisteva la connessione con il reato di cui all'art. 527 c.p., essendosi i fatti verificati il primo lungo le scale ed il secondo nei corridoi del reparto di medicina legale, e quindi, in luogo pubblico o aperto a pubblico anche in ore notturne. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza, con i provvedimenti conseguenziali. Anche la S. e a Z.
proponevano ricorso per motivi analoghi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che il reato è perseguibile d'ufficio ex art. 609 septies c.p., comma 4, n. 4, ove sia connesso con altro delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, tale nonna dovrebbe applicarsi secondo il ricorso del P.M. nella fattispecie, atteso che il primo episodio sarebbe stato commesso lungo le scale ed il secondo in un corridoio del reparto di medicina legale dell'a.s.l. n. (OMISSIS) di Ancona, donde il duplice reato di cui all'art. 527 c.p., (atti osceni in luogo pubblico o ape rio o esposto al pubblico), procedibile appunto d'ufficio.
Ritiene questa Corte che non. possano sussistere dubbi che il reparto sanitario ove sarebbero avvenuti i fatti non sia certamente un luogo privato, non essendone vietato l'accesso a chiunque ne abbia la necessità, tanto più che le azioni contestate non sarebbero avvenute in stanze riservate, ma lungo percorsi non assoggettati ad alcuna limitazione.
E quanto alla connessione, questa Corte si è già pronunziata nel senso che essa non debba essere limitata a quella processuale di cui all'art. 371 c.p.p, comma 2, ma vada estesa a quella meramente investigativa di cui all'art. 371 c.p.p., comma 11, ovvero alla sussistenza di reati commessi in occasione di altri (Sez. 3, 8.7.2005, n. 32971; Sez. 4, 25.10.2000. n. 2371). E ciò è stato ritenuto in funzione del venir meno dell'esigenza della riservatezza che è alla base dell'attribuzione del diritto di querela alla persona offesa (Sez. 3, 8.3.2001, n. 16060): per inciso riservatezza che di solito è il motivo della non immediatezza della querela, che poi abitualmente costituisce spunto per le tesi di parte circa, la scarsa attendibilità della vittima.
Tuttavia, resta il fatto che il reato di atti osceni non solo non ha formato oggetto di contestazione da parte del P.M., ma che neppure l'imputazione di violenza sessuale risulta essere stata, contestata come commessa nei luoghi sopra indicati, donde il venir meno delle garanzie difensive, non essendo stato posto l'imputato nelle condizioni di difendersi dal collegamento del reato di cui all'art. 609 bis c.p.p., con quello di cui all'art. 527 c.p., donde l'inapplicabilità dell'art. 609 septies c.p.p., comma 4, n. 4, citato.
Ritiene invece questa Corte che il reato contestato sia procedibile d'ufficio ex art. 609 septies c.p.p., comma 5, n. 3 per l'esercizio delle pubbliche funzioni.
Vero e che l'abrogato art. 542 c.p., faceva riferimento al fatto commesso sic et simplicties da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, e che l'art. 609 septies c.p.p., io ha integrato aggiungendo che occorre che il reato sia commesso nell'esercizio delle funzioni: ma ciò per diversi motivi. Infatti, la procedibilità d'ufficio è stata evidentemente stabilita in ragione dell'autorità connessa alle funzioni esercitate ed all'influenza, al vincolo, alla dipendenza, se non ai condizionamento od al timore che ne può derivare: e l'imputato era il direttore di un reparto, mentre le due vittime erano l'una un'infermiera e l'altra un'addetta alle pulizie de medesimo recano, e quindi persone soggette alla sua autorità ed al suo controllo, tantè vero che non sporsero querela. E. comunque, l'art. 609 septies c.p.p., comma 3, n. 5) nello stabilire la procedibilità d'ufficio non presuppone l'abuso durante l'espletamento delle funzioni demandate al pubblico ufficiale sotto l'aspetto strettamente tecnico-specialistico, ma la connessione anche generica di tale abuso con l'attività esercitata nei confronti di chi sia in rapporti di dipendenza: intatti, la terminologia "nell'esercizio delle proprie funzioni" deve intendersi limitativa non ne senso inteso con l'impugnata sentenza, ma in quello che, senza tale restrizione, si procederebbe d'ufficio anche nel caso in cui la qualità di pubblico ufficiale non fosse rivelala alla vittima, o comunque ella non ne avesse cognizione, ed il reo non abbia approfittato di condizioni obiettive dovute alla sua qualità. In altri termini, la specificazione di cui sopra equivale all'abuso di autorità" di cui all'art. 609 bis c.p., (violenza sessuale): solo che in quel caso l'abuso può essere commesso da chi abbia un qualsiasi potere di influenza, mentre nei caso in esame esso è dovuto in so all'esercizio delle pubbliche funzioni genericamente esercitate nel contesto di commissione del reato.
L'impugnata sentenza va pertanto annullata come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia. Condanna il G. alla rifusione, in favore delle parti civili costituite, delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2,400,00, oltre I.V.A. ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 31 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2007