Sentenza 13 gennaio 2003
Massime • 1
Per stabilire l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, occorre valutare se la specifica mancanza commessa dal dipendente risulti obbiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave l'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro e sia tale da giustificare la massima sanzione disciplinare. Tale valutazione deve essere condotta con riferimento al caso concreto, considerando la portata del fatto, le circostanze del suo verificarsi, i motivi nonché l'intensità dell'elemento volitivo. La valutazione della gravità dell'infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di due dipendenti , ritenendo che i fatti sicuramente loro addebitabili - aver rovistato nei cassetti assegnati ad altri lavoratori ed avere sottratto un ombrello pieghevole ad una collega - benché rilevanti disciplinarmente, non rivestivano gravità tale da giustificare un licenziamento in tronco)
Commentario • 1
- 1. Lavoro, matrimonio, divieto di licenziamento, lavoratrice madre, limitazione, legittimitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2003, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ITALTEL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.G. FARAVELLI N.22, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TO LU, ET NG, già elettivamente domiciliate in ROMA VIA G. DE MARCHI 10, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO VALENTINO, rappresentate e difese dall'avvocato GIOVANNI PETRELLA, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 3550/99 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 13/12/99 - R.G.N. 332/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato BOURSIER NIUTTA;
udito l'Avvocato GIOVANNI PETRELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi al Pretore di S. Maria Capua Vetere, poi riuniti, IA EA e IN AL impugnavano il licenziamento per giusta causa loro intimato in data 9.12.1994 ed esponevano: che con lettere del 23.11.1994 la s.p.a. AL aveva loro contestato a) di aver forzato numerosi cassetti di, proprietà aziendale siti nella sala montaggio, telefoni destinati ai dipendenti, in possesso delle relative chiavi, per custodire piccoli attrezzi di lavoro ed oggetti personali, b) di aver prelevato e riposto in una busta di plastica vari oggetti, non identificati, prelevati dai cassetti forzati, b) d i aver tentato di forzare la porta del laboratorio metrologico;
che alla EA era stato inoltre contestato di aver forzato altri cassetti appropriandosi di due ombrelli pieghevoli;
che il licenziamento era illegittimo in quanto i fatti addebitati erano insussistenti. Ciò premesso le lavoratrici chiedevano al giudice adito di dichiarare illegittimo il licenziamento con reintegra nel posto di lavoro e risarcimento del danno.
La società si costituiva e chiedeva il rigetto delle domande. Il Pretore, istruita la causa, con sentenza del 19.12.1996 rigettava le domande.
A seguito di impugnazione delle soccombenti, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con sentenza depositata il 13.12.1999, in riforma della decisione del Pretore, dichiarava illegittimi i licenziamenti e condannava la società all'immediata reintegra delle appellanti nel posto di lavoro nonché al pagamento delle retribuzioni dalla data del licenziamento a quella della riammissione al lavoro.
In motivazione il Tribunale, premesso che le due donne erano state assolte in sede penale dai reati loro contestati per i fatti che avevano dato luogo al recesso, osservava: che le risultanze probatorie non consentivano confermare la contestata ipotesi di danneggiamento (a seguito di forzatura) dei cassetti di proprietà aziendale in uso ai singoli lavoratori;
che il contestato tentativo di forzatura della porta dell'ufficio metrologico si fondava su mere deduzioni del personale di vigilanza, che in realtà avevano solo riferito di aver visto le due donne mentre cercavano di aprire detta porta;
che l'espletata istruttoria non aveva consentito neppure di accertare l'effettiva sottrazione di utensili aziendali, desunta solo in via deduttiva, ma priva di sicuro riscontro obbiettivo;
che, di conseguenza, il solo fatto di aver frugato in vari cassetti in dotazione ad altri dipendenti non poteva configurare una violazione disciplinare di tale gravità da essere sanzionata con il licenziamento;
che anche l'ulteriore addebito contestato alla sola EA (essersi appropriata di un ombrello pieghevole sottraendola dal cassetto di una collega di lavoro), per il modesto valore economico del bene, non giustificava da solo la misura del licenziamento, tenuto anche conto del fatto che in passato la donna non aveva mai subito procedimenti disciplinari;
che, in conclusione, i licenziamenti in tronco erano illegittimi perché privi dei requisito della proporzionalità rispetto ai fatti contestati, posto che questi ultimi, per la loro modesta gravità, non erano in grado di ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
Avverso questa sentenza la società AL ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi. Le intimate hanno resistito con controricorso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 346 c.p.c., la società sostiene che il Tribunale, dichiarando l'illegittimità dei licenziamenti in tronco per difetto del requisito della proporzione tra illecito disciplinare commesso e sanzione irrogata, sarebbe incorso nella violazione del principio della domanda;
secondo la ricorrente, infatti, alla cognizione del giudice di appello era stato devoluto solo il riesame della ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, ritenuta errata alla luce delle prove raccolte, mentre nulla era stato obbiettato in merito al giudizio sulla proporzionalità tra fatto accertato e sanzione emanata.
Con il secondo motivo, denunciando omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che l'iter argomentativo della sentenza è inficiato da contraddizioni e vizi logici;
i giudici di appello, infatti, mentre avrebbero confermato oggettivamente i fatti contestati alle dipendenti, e cioè l'apertura ed il rovistamento dei cassetti e l'asportazione di alcuni oggetti, avrebbero poi negato la loro rilevanza ai fini della legittimazione del recesso, in virtù di presunti dubbi circa l'effettivo danneggiamento dei cassetti, non considerando che la "forzatura" comprende anche qualsiasi manomissione di ostacoli che l'opera dell'uomo abbia posto a difesa e resistenza delle cose di sua pertinenza;
i predetti giudici, inoltre, avrebbero sottovalutato la circostanza che almeno la sottrazione di un ombrello pieghevole dal cassetto di una collega di lavoro delle incolpate era circostanza pacificamente accertata.
Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 61 n. 11 c.p., la ricorrente sostiene che il Tribunale, nel valutare la gravità degli episodi contestati, non avrebbe tenuto conto dell'aggravante comune prevista dalla norma citata per il caso, di furto commesso con abuso di relazioni di prestazioni d'opera.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Nella specie non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 346 c.p.c. Con il ricorso in appello, infatti, le lavoratrici hanno devoluto per intero al riesame dei giudice di secondo grado la questione della legittimità del licenziamento.
Nell'ambito di tale ampia devoluzione era certamente consentito al Tribunale vagliare la legittimità del recesso anche sotto il profilo della proporzione tra fatti accertati e sanzione applicata, costituendo la proporzionalità della sanzione espulsiva un presupposto di legittimità del provvedimento.
Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di precisare che il giudice adito per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento disciplinare, con la contestazione dell'esistenza di una giusta causa o giustificato motivo di recesso, è tenuto alla valutazione della proporzionalità, rispetto alla gravità del fatto addebitato al lavoratore e accertato in giudizio, della sanzione del licenziamento;
la sussistenza di tale elemento, riguardando l'accertamento di un elemento costitutivo della fattispecie giustificativa del licenziamento, deve essere verificata dal giudice in ogni caso in cui sia contestato il presupposto del legittimo esercizio della facoltà di recesso del datore di lavoro;
di conseguenza l'appello proposto avverso la sentenza di rigetto della domanda di annullamento del licenziamento, che investa l'apprezzamento delle prove in ordine alla fondatezza degli addebiti disciplinari, affida al giudice del gravame un nuovo complessivo apprezzamento della suddetta fattispecie, necessariamente esteso alla valutazione della gravità dell'inadempimento accertato e quindi della proporzionalità fra sanzione e infrazione, indipendentemente da specifiche contestazioni dell'appellante sul punto (Cass. n. 4379 del 1997). Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono parimenti infondati. Come questa Corte ha avuto più volte occasione di precisare, il licenziamento per giusta causa, essendo la più grave delle sanzioni disciplinari, può considerarsi legittimo solo se sia proporzionato al fatto addebitato al lavoratore;
pertanto, per stabilire l'esistenza della giusta causa di licenziamento occorre accertare se la specifica mancanza commessa dal dipendente, in relazione a tutte le circostanze dei caso concreto, risulti obbiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave, così da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente e sia tale da esigere una sanzione non minore di quella espulsiva (Cass. n. 4138 del 2000, Cass. n. 6216 del 1998, Cass. n. 5080 del 1992). In questo contesto è stato altresì precisato che la valutazione relativa alla sussistenza della giusta causa deve essere condotta non già in astratto, ma con riferimento al caso concreto ed agli aspetti concreti di esso, ossia alla portata del fatto, alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi ed all'intensità dell'elemento volitivo (Cass. n. 4138 del 2000, Cass. n. 3194 del 1989, Cass. n. 659 del 1990). È stato poi sempre ribadito che la valutazione della gravità dell'infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato (cfr. Cass. n. 4138 del 2000, Cass. n. 2176 del 2000, Cass. n. 13299 del 1999, Cass. n. 2616 del 1998). A questi principi. pienamente condivisi dal Collegio, si è correttamente attenuto anche il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. I giudici di appello, infatti, nel caso di specie hanno escluso la idoneità del comportamento delle due lavoratrici ad incrinare irrimediabilmente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro sulla base di una valutazione ricavata da una attenta e minuziosa disamina delle risultanze istruttorie e degli elementi indiziari ricavabili dagli atti del processo penale conclusosi con l'assoluzione delle due donne, così come dettagliatamente esposto in narrativa, e sulla base della considerazione conclusiva che i fatti sicuramente (per quanto emerso dalle prove acquisite in giudizio) addebitabili alle due lavoratrici (aver rovistato nei cassetti assegnati ad altri lavoratori ed avere la EA sottratto un ombrello pieghevole ad una collega di lavoro), benché disciplinarmente perseguibili, non rivestivano comunque una gravità tale da giustificare un licenziamento in tronco. Queste valutazioni del Tribunale, sorrette da motivazione congrua ed immune da vizi logici e contraddizioni, consentono agevolmente di ricostruire l'iter argomentativo che sorregge la decisione e si sottraggono a tutte le censure mosse dalla ricorrente sul piano della sufficienza e della coerenza della motivazione.
Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Al rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento in favore delle resistenti delle spese processuali del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la AL s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 25,00 (venticinque) oltre ad euro tremila/00 per onorari. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2003