Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2003, n. 313
CASS
Sentenza 13 gennaio 2003

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Massime1

Per stabilire l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, occorre valutare se la specifica mancanza commessa dal dipendente risulti obbiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave l'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro e sia tale da giustificare la massima sanzione disciplinare. Tale valutazione deve essere condotta con riferimento al caso concreto, considerando la portata del fatto, le circostanze del suo verificarsi, i motivi nonché l'intensità dell'elemento volitivo. La valutazione della gravità dell'infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di due dipendenti , ritenendo che i fatti sicuramente loro addebitabili - aver rovistato nei cassetti assegnati ad altri lavoratori ed avere sottratto un ombrello pieghevole ad una collega - benché rilevanti disciplinarmente, non rivestivano gravità tale da giustificare un licenziamento in tronco)

Commentario1

  • 1Lavoro, matrimonio, divieto di licenziamento, lavoratrice madre, limitazione, legittimitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 gennaio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2003, n. 313
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 313
Data del deposito : 13 gennaio 2003

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