Sentenza 15 novembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2018, n. 51762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51762 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2018 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ES NI nato a [...] il [...] LA SA CE nato a [...] il [...] LA SA IA nato a [...] il [...] DI IA CE nato a [...] il [...] NI AN nato a [...] il [...] ES VI nato a [...] il [...] ES AE nato a [...] il [...] OL RE nato a [...] il [...] NZ VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/03/2017 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per ZA AN. Rigetto nel resto. L'avvocato LUCCISANO PIETRO del foro di MESSINA, difensore di ES AE, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. L'avvocato DONATO GIUSEPPE del foro di MESSINA, in difesa di NI AN e ES VI, insiste per l'accoglimento dei ricorsi. L'avvocato VINCI CARMELO del foro di MESSINA, in difesa di OL RE, si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. L'avvocato VINCI CARMELO, quale sostituto processuale dell'avvocato TRACLO' CE del foro di MESSINA, in difesa di NZ VA, si associa alla conclusioni del P.G. /
RITENUTO IN FATTO
1. Il presente procedimento concerne la vicenda relativa a una serie di estorsioni e altri reati da parte di un gruppo di soggetti operanti nel territorio di ME (in particolare nel quartiere AM) nel biennio 2012-2013 dalla quale sono derivate, imputazioni, a questo stadio, per i seguenti reati: ex artt. 416 bis cod. pen. (capo A); ex artt. 56, 81, 110, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3 n. 3, cod. pen. e 7 legge 15 maggio 1991 n. 203 (capi F, G, L); ex artt. 61 n. 2, 110, 424, 425, cod. pen. (capo H); ex artt. 110, 56, 624 bis e 625 comma 1 nn. 2 e 5, comma 2, cod. pen. e 7 legge n. 203/1991 (M); ex artt. 2 e 7 legge 895/1967 e 7 legge n. 203/1991 (capo N); ex artt. 23, comma 1 e 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 (capo O); ex artt. 648 cod. pen. (capo P); ex artt. 56, 624 e 625 n. 2 cod. pen. (capo Q). In parziale riforma della sentenza emessa il 2/04/2016 dal Tribunale di ME (a conclusione di un giudizio abbreviato condizionato alla trascrizione delle intercettazioni), con sentenza n. 864/2017 del 24/03/2017, la Corte di appello di ME ha condannato: FR Di AS per i reati contestati nei capi A, F, G, H, L, N, O e P, riuniti ex artt. 81 cod. pen.; SE NI per i reati contestati nei capi A, F e M, riuniti ex artt. 81 cod. pen.; ON ES per i reati contestati nei capi A, F, G, H, L, e M, riuniti ex artt. 81 cod. pen.; LE ES per i reati contestati nei capi A, F, e Q, riuniti ex artt.81 cod. pen.; VI ES per il reato contestato nel capo Q;
FR La SA per i reati contestati nei capi A, F e L, riuniti ex artt. 81 cod. pen.; AN La SA per i reati contestati nei capi A, C, F, G, H, e L, riuniti ex artt.81 cod. pen.; AN ZA per i reati contestati nei capi A e F, riuniti ex artt.81 cod. pen.; OR IO per i reati contestati nei capi A, F, H, L e Q, riuniti ex artt. 81 cod. pen.. 2. I suindicati imputati chiedono l'annullamento della sentenza.
2.1. Nei ricorsi congiunti di ON ES, AN La SA e FR La SA e nella memoria difensiva di FR La SA depositata il 19/06/2018 si deducono violazione di legge e vizio di motivazione: a) nella affermazione della responsabilità dei ricorrenti per il reato ex art. 416 bis cod. pen. (capo A), fondandola (pp. 20-25) sulla interpretazione delle conversazioni del coimputato IT Di ET (giudicato separatamente in un processo in cui con sentenza del 2/05/2017 la Corte di cassazione, in relazione alla partecipazione del Di ET e alla esistenza della associazione, ha disposto annullamento con rinvio), ma trascurando che l'intreccio di rapporti familiari e personali emergente dalle telefonate non può ricondursi al reato contestato - in assenza di una struttura organizzativa e senza valutare l'apporto di ogni singolo partecipe alla associazione e la forza di intimidazione del gruppo - e erroneamente ritenendo (pp. 25-27) le dichiarazioni di GA RA, collaborante con l'Autorità giudiziaria, idonee a costituire elemento di prova dell'esistenza dell'associazione oltre il periodo 2005-2016 (quando fu sottoposto al regime carcerario ex art. 41 bis Ord. Pen.); b) nell'affermare la responsabilità per la estorsione descritta nel capo F, erroneamente non considerando la richiesta di denaro una preghiera da FR La SA espressa nell'ambito del rapporto di mutua assistenza fra pregiudicati e, peraltro, trascurando che la persona offesa ON MA (condannato in primo grado per omicidio aggravato ex art. 7 legge n. 203/1991) è cognato dell'allora incontrastato capo mafioso SE MU;
c) nell'affermare la responsabilità per i reati descritti nei capi G e H non spiegando come il ANifestato interesse, emergente dalla conversazioni intercettate, alla attività delittuosa altrui da parte di FR La SA, possa integrare concorso nel reato, trascurando l'insanabile discordanza fra il contenuto dei brogliacci e le risultanze della perizia fonica quanto alla prova della minaccia o della violenza quale elemento costitutivo del reato di estorsione (p. 13 del ricorso); d) nel disattendere le deduzioni difensive circa la qualificazione delle condotte oggetto dei capi G e H come violenza privata ex art.610 cod. pen. trascurando che l'imprenditore aveva, comunque, necessità e interesse a acquisire forza-lavoro; e) in relazione al capo L, poiché dalle dichiarazioni delle persone offese emerge che gli imputati non formularono minacce e il riferimento a "F potrebbe non corrispondere a FR La SA perché chi pronunziò la frase "qua c'è O" si chiama CO (FR De Biasi); f) nell'applicazione dell'aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991, ANcando nel caso concreto l'utilizzo del metodo mafioso o il conseguimento di un vantaggio per il gruppo mafioso;
g) circa la partecipazione d FR La SA al reato di cui al capo A, destinatario soltanto di delazioni ma mai menzionato nelle conversazioni riguardanti i reati-fine; h) nell'utilizzo delle dichiarazioni dei collaboranti MA RR, GA RA e OR CE per desumerne la partecipazione di AN La SA alla associazione di cui il capo A;
i) in relazione al capo C, per avere valutato AN La SA come partecipe della detenzione di sostanza stupefacente da parte del padre mentre i contenuti dei colloqui carcerari intercettati ne indicano soltanto la mera connivenza;
I) nel disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e nella quantificazione della pena in misura non aderente al minimo edittale, trascurando che AN La SA, incensurato fu condizionato dall'influenza che su di lui esercitavano il padre FR e lo zio ON ES.
2.2. Nel ricorso di FR Di AS (redatto dall'avvocato OR SE Carrabba) si deducono: a) violazione degli artt. 416 bis, 629, 424 e 425 cod. pen. e vizio di motivazione per avere recepito acriticamente la decisione di primo grado e rinviando recettiziamente alla sentenza n. 976/2015 emessa dalla Corte di appello nei confronti degli imputati giudicati con il rito abbreviato, nella quale del resto si evidenzia (p. 7) un "assetto organizzativo piuttosto rudimentale e talvolta scalcinato" del gruppo criminale, trascurando che Di AS non è mai stato indicato come partecipe di una associazione, la differenza fra il concorso nei reati di estorsione e la sussistenza di una associazione a delinquere, il fatto che le persone offese dai reati di estorsione non indicano minacce ricevute da Di AS;
b) vizio di motivazione nel disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con disparità di trattamento rispetto ai coimputati giudicati con la sentenza n. 976/2015, ai quali, invece, le circostanze attenuanti generiche sono state concesse. FR Di AS ha anche proposto personalmente ricorso il 20/07/2017 (prima della modifica normativa che ha reso improponibile il ricorso personale dell'imputato), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: c) quanto al capo A, per avere trascurato le deduzioni difensive e il fatto che i collaboranti con l'Autorità giudiziaria non menzionano Di AS e si riferiscono a fatti del 2005-2006, per non avere individuato un ruolo di Di AS all'interno della associazione, per non poter essere egli il soggetto le cui conversazioni sono state intercettate in carcere (pp.
5-6 del ricorso) e per non avere egli rivolto minacce alle vittime delle estorsioni imputategli;
d) circa l'aggravante ex art. 416 bis, comma 6, cod. pen. non emergendo dai dati acquisiti la disponibilità di armi da parte della associazione;
e) in relazione agli artt. 56, 81, 110 e 629 cod. pen. (capi F, G e L) per una erronea interpretazione (in senso minatorio) delle espressioni usate dal ricorrente, per avere erroneamente ritenuto che richiese il cosiddetto "regalo" al carpentiere della impresa De.AN SR (p. 13 del ricorso); f) in relazione agli artt. 61 n. 2, 424 e 425 cod. pen. (capo H) per avere erroneamente ritenuto il ricorrente responsabile del reato di danneggiamento basandosi sui contenuti delle conversazioni intercettate e sulle immagini estrapolate dalle telecamere;
g) nel riconoscimento dell'aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991 fondato su riferimenti a somme di denaro frutto di attività estorsive estrapolati dalle intercettazioni ma trascurando che il comportamento di Di AS fu sempre educato e non riconducibile ai caratteri del metodo mafioso;
h) in relazione all'aggravante ex art. 628, comma 3, cod. pen. applicata pur in assenza di una condanna per partecipazione a associazione mafiosa (capo Q); i) violazione di legge e vizio di motivazione per avere ingiustificatamente negato le circostanze attenuanti generiche.
2.3. Nel ricorso di SE NI si deducono: a) violazione degli artt. 416 bis cod. pen. (anche con riferimento al comma 4 della disposizione) e 192 cod. cod. pen. e vizio di motivazione per non avere adeguatamente valutato la attendibilità dei collaboranti con l'Autorità giudiziaria RA (le cui propalazioni si arrestano al periodo 2005-2006 e del quale ANca un vaglio in termini di attendibilità intrinseca) e RR, trascurando di appurare la capacità di intimidazione del gruppo criminale e, al riguardo, di valutare che tutte le estorsioni sono rimaste allo stadio del tentativo (per cui si configurerebbe una associazione a delinquere semplice ex art. 416 cod. pen.), nonché per avere ritenuto provata l'aggravante dell'essere l'associazione armata non motivando perché si è escluso che le armi alle quali si riferiscono le conversazioni intercettate fossero di suo uso esclusivamente personale;
b) violazione dell'art.192 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56, 629 cod. pen. e 7 legge n. 203/1991 trascurando che nelle modalità della tentata estorsione oggetto del capo F la richiesta di lavoro non era accompagnata dalla evocazione di un gruppo criminale già conosciuto nel territorio;
c) violazione degli artt., 56, 629 cod. pen. e 7 legge n. 203/1991 e vizio di motivazione per non avere motivato come sono stati determinati la pena base e gli aumenti in continuazione dopo che la sentenza è stata annullata limitatamente al capo E, la pena del quale era stata posta a base del computo per gli aumenti in continuazione (p. 16 del ricorso).
2.4. Nel ricorso di FF ES si deducono violazione di legge e vizio di motivazione: a) nell'affermare la colpevolezza del ricorrente per il reato di cui al capo A sulla base dei contenuti delle conversazioni intercettate in carcere e di non attendibili dichiarazioni di collaboranti con l'Autorità giudiziaria, trascurando che sia RA che il collaborante RR non sono mai stati indagati per i fatti oggetto delle imputazioni e che la sentenza di appello relativa allo stralcio del presente procedimento è stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione per vizio di motivazione, che i dati acquisiti rivelano la ANcanza di affectio societatis, la ANcanza di intimidazione nelle persone indicate come offese dalla estorsioni, che il Tribunale ha escluso l'aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991 per il reato di cui al capo Q;
b) in relazione al capo Q, per avere escluso la desistenza volontaria non punibile nonostante che il ricorrente non avesse compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare il reato e confondendo la volontarietà con la spontaneità della resistenza;
c) per avere escluso la riqualificazione del fatto come associazione a delinquere semplice ex art. 416 cod. pen., stante l'assenza del metodo mafioso, non bastando i precedenti penali per associazione mafiosa di alcuni imputati a qualificare le condotte ex art. 416 bis cod. pen.; d) per avere riconosciuto l'aggravante dell'associazione armata ex art. 416 bis, comma 4, cod. pen. sulla base di mere presunzioni;
e) nel disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
f) nell'applicazione di una pena non aderente ai minimi edittali.
2.5. Nel ricorso di VI ES si deducono: a) violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art. 56, comma 6 cod. pen. e vizio di motivazione per avere omesso di valutare le deduzioni difensive escludendo il cosiddetto recesso attivo dell'imputato in relazione al reato di cui al capo Q (tentata rapina di prodotti farmaceutici trasportati su un furgone blindato); b) violazione degli artt. 56, 114 e 62 bis cod. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione per non avere valutato (pp. 54-57) il minimo apporto dell'imputato in relazione al reato di cu al capo Q, per avere disconosciuto le circostanze attenuanti generiche e determinato la pena in misura non aderente al minimo edittale.
2.6. Nel ricorso di AN ZA si deducono: a) violazione degli artt. 110, 56 e 629, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione per avere riconosciuto la sussistenza del reato di cui al capo F pur ANcando la prova di atti di intimidazione;
b) violazione degli artt. 110, 56 e 629, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione per avere affermato la responsabilità di ZA per il reato di cui al capo F sulla base di conversazioni alle quali ZA non partecipò e senza spiegare quale sarebbe stato l'apporto causale del ricorrente;
c) violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. (capo A) e vizio di motivazione per avere riconosciuto l'esistenza della associazione mafiosa pur ANcando prova della sua forza intimidatrice, trascurando che le estorsioni costituenti i reati-fine non furono consumate e che le persone offese non sono state per nulla reticenti nelle loro dichiarazioni;
trascurando che le rivelazioni del collaborante RA si ferANo al biennio 2005-2006 mentre RR ha escluso la operatività nel rione di AM di un autonomo gruppo capeggiato da FR La SA, del quale ha invece indicato la subalternità al boss del quartiere EL VE, senza descrivere quale sarebbe stata la struttura organizzativa del gruppo;
d) violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. (capo A) e vizio di motivazione circa la prova della partecipazione di ZA alla associazione a delinquere e il ruolo che egli (menzionato nelle conversazioni intercettate ma non dalle persone offese e interlocutore soltanto nella conversazione, dal significato ambiguo, con ON ES del 26/04/2012) vi avrebbe svolto;
e) violazioni dell'art. 416 bis, comma 4, cod. pen. e vizio di motivazione ANcando adeguata prova dell'essere l'associazione armata;
f) violazione dell'art. 7 legge n. 203/1991 e ANcanza di motivazione sul ricorrere di almeno uno dei due profili dell'aggravante; g) vizio di motivazione nel disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche con disparità di trattamento rispetto ai coimputati giudicati con la sentenza n. 976/2015 (ai quali, invece, le circostanze attenuanti generiche sono state concesse) e nella determinazione della pena in misura prossima al massimo edittale.
2.7. Nel ricorso di OR IO si deducono: a) vizio di motivazione in ordine al capo A dell'imputazione, per non avere adeguatamente argomentato circa la forza intimidatrice della associazione, fallacemente ascrivendo la solidarietà e l'assistenza tra detenuti e familiari a specificità della associazione ex art. 416 bis cod. pen. e apoditticamente assumendo che le richieste di lavoro fossero espressione di volontà estorsiva, senza peraltro individuare la struttura e la gerarchia interna alla associazione, e violazione degli artt. 416 e 416 bis cod. pen. per avere trascurato che dalle dichiarazioni testimoniali non è emersa una forza intimidatrice del gruppo, che non risultano gerarchie interne al gruppo, che le intercettazioni acquisite riguardano il periodo compreso fra il febbraio 2012 e il dicembre 2013 mentre l'inizio dell'associazione si collocherebbe nel 2005, che ANcano le condizioni per differenziare l'associazione in esame da una associazione a delinquere semplice;
b) vizio di motivazione circa il riconoscimento dell'aggravante ex art. 416 bis, comma 4, cod. pen.; c) violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione ai capi G e H dell'imputazione per non avere risposto alle deduzioni difensive circa l'impossibilità che l'attentato incendiario descritto nei predetti capi potesse attuarsi nel breve arco di tempo in cui viene collocato (p. 16-17 della sentenza, pp. 20-21 del ricorso) e per aver fondato la ricostruzione dei fatti sui brogliacci delle intercettazioni pur essendosi proceduto con giudizio abbreviato condizionato alla trascrizione delle conversazioni;
d) vizio di motivazione in relazione al capo L delle imputazioni per avere fondato la prova della responsabilità dell'imputato soltanto sulle dichiarazioni del testimone MI trascurando le deduzioni difensive e travisando la prova proveniente dalle sommarie informazioni testimoniali di AN TA e di Lo Re (pp. 34, dove afferma di allegare tali s.i.t.; e) vizio di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche adottando una motivazione unica per tutti gli imputati (p. 57 della sentenza).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va anzitutto rilevato, in relazione alla posizione di FR Di AS, quanto al reato ascrittogli al capo N, che i reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un'arma clandestina - in virtù del principio di specialità - non possono concorrere, rispettivamente, con i reati di detenzione e porto illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, della medesima arma comune da sparo, restando impregiudicata la possibilità del concorso tra i suddetti reati se l'agente attua una pluralità di condotte nell'ambito di una progressione criminosa, nella quale, alla detenzione o al porto illegale di un'arma comune da sparo, segua, in un secondo momento, l'alterazione dell'arma medesima (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, Rv. 270902). Da questo principio di diritto al quale il Collegio ritiene di uniformarsi deriva - poiché nel caso in esame non ricorrono i presupposti del concorso dei reati nei termini sopra indicati - l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Di AS FR limitatamente al reato di cui al capo N, con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per le conseguenti determinazioni concernenti la pena.
2. I motivi di ricorso di ES ON, La SA FR, La SA AN, Di AS FR, NI SE, ES LE, IO OR e ZA AN ES ON, La SA FR, La SA AN, Di AS FR, NI SE, ES LE, IO OR e ZA AN concernenti l'applicazione dell'art. 416 bis cod. pen. (capo A) e quelli pertinenti alle questioni correlate relative all'applicazione degli artt. 7 legge n. 203/1991 e 629, comma 2, cod. pen. - sopra riportati sub 2.1.a), 2.1.f), 2.1.g), 2.1.h), 2.2.a), 2.2.c), 2.2.d), 2.2.e), 2.3.a), 2.3.b), 2.5.a-b-c-d), 2.6.c-d-e-f), 2.7.a-b) - possono essere trattati unitariamente e risultano fondati.
2.1. La Corte di appello di ME ha tratto gli elementi probatori della responsabilità dei ricorrenti dai contenuti di conversazioni intercettate, di videoriprese e di dichiarazioni rese da alcuni collaboranti con l'Autorità giudiziaria e ha individuato l'attività caratterizzante l'associazione a delinquere ex art. 416 bis cod. pen. - finalizzata al controllo mafioso del quartiere di AM San Paolo (ME) mediante la commissione di estorsioni, truffe, furti e delitti contro la persona - nell'imporre agli imprenditori edili operanti nel quartiere l'assunzione di associati o di persone comunque vicine alla associazione, poi distribuendo i proventi di questa attività fra i partecipi e in favore anche di quelli detenuti (capo A). Ha valutato le dichiarazioni del collaborante con l'Autorità Giudiziaria GA RA che afferANo l'esistenza del gruppo criminale La SA-ES fino al 2005-2006, quando egli fu arrestato e poi sottoposto al regime carcerario ex art. 41 bis Ord. Pen.. Ha considerato il rapporto fra il gruppo La SA e quello capeggiato da EL VE nella stessa area, traendo dalle dichiarazioni del collaborante MA RR l'indicazione che, comunque, era riconosciuto il predominio di VE anche sui La SA (pp. 26-27), e dando conto dei dialoghi dai quali si desume la pacificazione e la spartizione dei proventi fra i gruppi operanti, con autonomia, sullo stesso territorio (pp. 27-28).
2.2. La (anteriore) sentenza n. 177/2015 della Corte di appello di ME emessa 9/10/2015 - vagliata dalla sentenza n. 39024 del 2/05/2017 della Seconda sezione di questa Corte - convergeva con quella pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di ME il 4/12/2014 nel riconoscere l'esistenza di un sodalizio criminoso stabilmente dedito alla realizzazione di delitti contro la persona e il patrimonio nel quartiere di "AM-San Paolo" di ME (prevalentemente estorsioni, truffe e furti). Come ricordato nella predetta precedente sentenza di questa Corte, la sentenza n. 177/2015 della Corte di appello di ME ha espressamente rilevato che il procedimento non ha evidenziato "radicate organizzazioni mafiose, assimilabili in qualche modo, pur se in una più modesta dimensione, agli schemi di esperienze storicamente risalenti nel tempo come quelle di 'Cosa Nostra' o della INdrangheta'", tuttavia ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 416 bis cod. pen. al sodalizio di cui si tratta, in virtù dell'estensione della norma a tutte le associazioni "comunque localmente denominate (...) che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso", rinvenendo tali caratteristiche nel gruppo organizzato da La SA FR, coadiuvato da ES ON, La SA AN e altri, sulla base di "una intimidazione diffusa volutamente praticata in un territorio ben circoscritto, atta ad ingenerare nelle vittime il senso di una presenza parassitaria non eliminablle per le possibili rappresaglie in caso di rifiuto". La Corte ha desunto questa condizione non solo dalle dichiarazioni dei collaboranti RA e RR ma soprattutto dai contenuti delle conversazioni intercettate, dai quali ha ritenuto essere emersa "la capacità di controllare economicamente il territorio attraverso la forza, esercitata anche ai danni di clan rivali", considerando le modalità con cui venivano sottoposti a estorsione gli imprenditori della zona, l'assistenza legale agli associati detenuti, l'imposizione di assunzioni alle ditte operanti nei cantieri della zona di AM (ritenuta ancor più significativa alla luce di intercettazioni che avevano rivelato la volontà di coloro che imponevano la propria assunzione di non prestare, di fatto, alcuna attività lavorativa), così evidenziandosi, in generale, una condizione di asservimento al sodalizio degli imprenditori della zona destinatari di richieste di denaro o assunzioni, tanto che gli stessi (con un'unica eccezione) avevano negato di aver subito intimidazioni e ricatti. La sentenza n. 177/2015 della Corte di appello di ME ha definito la struttura del gruppo criminale in esame un "assetto organizzativo piuttosto rudimentale, talora addirittura scalcinato", "una struttura povera, pur se notevolmente aggressiva, rivolta in modo quasi famelico a taglieggiare gli imprenditori, con l'esercizio talora impulsivo di danneggiamenti", "in grado in realtà proprio per la sua limitata forza organizzativa di conseguire solo raramente il profitto del reato", fino a affermare che, nella sostanza, l'associazione era "di modesta, se non modestissima capacità offensiva", rilevando che la maggior parte dei singoli episodi criminosi contestati configurano delitti meramente tentati. La precedente sentenza di questa Corte ha ritenuto che i giudizi così espressi in ordine alla struttura del sodalizio e alla sua capacità offensiva non siano sorretti da adeguate giustificazioni e si palesino incompatibili con le argomentazioni del giudice di primo grado e con l'assunto successivo secondo cui, invece, l'associazione avrebbe esercitato "una intimidazione diffusa", assunto però contrastante con il riferimento ad una "limitata potenzialità intimidatríce" del gruppo criminale. Ancora, ha rilevato che, in relazione al riconoscimento del carattere mafioso dell'associazione in oggetto, nella sentenza impugnata, si rinvengono "significative omissioni e ANifeste contraddizioni ed illogicità: sotto il primo profilo, la sentenza ha espressamente richiamato le dichiarazioni del RA e del RR, per evidenziare il riconoscimento anche 'territoriale' del sodalizio, omettendo però di argomentare in ordine alle contestazioni che i ricorrenti hanno rivolto all'attendibilità di tali dichiarazioni, le prime perché riferite ad epoca che si assume remota, le altre per la loro asserita genericità". Inoltre, ha osservato che "il percorso argomentativo della sentenza impugnata non consente di comprendere se si tratti di un'associazione realmente pericolosa e tale da controllare economicamente il territorio attraverso la violenza e l'intimidazione, imponendo anche l'assunzione di personale che non aveva nemmeno intenzione di prestare realmente attività lavorativa, oppure si tratti di un sodalizio di modesta capacità intimidatoria, al punto da non essere in grado di acquisire profitti se non assolutamente modesti e del tutto inidonei ad un reimpiego che non sia la semplice sussistenza individuale e familiare", considerando che "si tratta di omissioni e contraddizioni determinanti ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. - e, conseguentemente, dell'aggravante di cui all'art. 7 d.lgs. 152/1991 contestata in relazione ai singoli episodi criminosi". Su queste basi, la precedente sentenza di questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di ME per un nuovo giudizio circa la configurabilità del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. che renda conto, con chiarezza, della capacità offensiva e della pericolosità del gruppo - elemento essenziale del reato (tanto che l'art. 275 cod. proc. pen. giunge a desumere dalla gravità di indizi in ordine alla mera partecipazione a un'associazione mafiosa una presunzione di pericolosità anche dei singoli associati) - e anche dell'esistenza o meno di un clima di diffusa intimidazione derivante da una consuetudine di violenza dell'associazione stessa, percepibile al suo esterno così da garantire al gruppo i vantaggi connessi alla condizione di assoggettamento delle vittime.
2.3. Nell'individuazione del carattere mafioso dell'associazione non può prescindersi dal riconoscimento dell'attualità della pericolosità della stessa per l'ordine pubblico (Sez. 5, n. 31666 del 03/03/2015, Rv. 264471), perché questo tipo di associazione è connotata dall'uso di una carica intimidatrice, che dall'interno, tramite uno stretto regime di controllo degli associati, si proietta anche all'esterno, mediante la prevaricazione nei confronti di chi abita o opera nel territorio, la quale determina uno stato di soggezione e di omertà sia dei cittadini onesti sia di coloro che abbiano intenti illeciti, condizionandone l'azione (Sez. 2, n. 18773 del 31/03/2017, Rv. 269747). La sentenza della Corte di appello di ME oggetto dei ricorsi in esame ha affrontato la questione del livello di strutturazione della organizzazione criminale in esame considerando che le espressioni utilizzate dal Giudice per le indagini preliminari "sono state estrapolate da contesti ben più articolati" e osservando, (come già il Giudice dell'udienza preliminare), che l'art. 416 bis cod. pen. non si applica soltanto alla macrorganizzazione mafiosa ma anche a "ogni micro organizzazione che, in considerazione delle modalità usate e degli scopi perseguiti, sia riconducile al modello normativo" (p. 28), essendo l'art. 416 bis cod. pen. formulato "con tecnica aperta che consente di valutare la carica di offensività a prescindere dalla commissione di singoli reati-fine" (p. 35). Su questa linea, ha evidenziato che la forza intinnidatrice dalla quale discende una condizione di assoggettamento e di omertà "si è risolta in alcuni casi nella reticenza totale e nel rifiuto di collaborare con le Autorità da parte degli imprenditori, temendo rappresaglie, ed in altri in un tentativo strenuo di resistere alle intimidazioni" e ha ritenuto che il fatto che qualcuno abbia denunciato le intimidazioni non intacchi il quadro complessivo emerso dalle indagini, tanto più se si valuta come lo spessore criminale del gruppo emerga "proprio dalla vicenda legata a MA, pluripre giudicato e cognato del boss di Giostra, che per il fatto stesso di lavorare nel quartiere di AM non era esonerato dal pagamento del pizzo e diveniva destinatario di una richiesta, un 'regalo' (..) che non poteva consistere in poche centinaia di euro". Inoltre, la Corte di appello ha rilevato che quando IO e Di AS si recarono in un cantiere intimarono di riferire a chiunque si fosse presentato nel cantiere "che li c'era FR" nel senso che era operativa la cosca di FR La SA (p. 29). Precisato questo, la Corte di appello ha individuato, richiaANdo i pertinenti dati acquisti, la struttura organizzativa essenziale del gruppo: ON ES (cognato del capo FR La SA) teneva la cassa comune e coordinava le attività illecite, AN La SA ANteneva il collegamento fra il padre FR (detenuto) e gli associati trasmettendo le direttive impartite dal genitore, (pp. 29-31); LE ES fu ANtenuto in carcere con i proventi illeciti e, scarcerato, continuò a essere attiva figura di riferimento nel gruppo (pp. 31-33); ruoli operativi hanno svolto FR Di AS, SE NI, AN ZA, OR IO quali portavoce delle richieste estorsive del gruppo e autori De AS e IO assieme a AN La SA e NT ES) di danneggiamenti (pp. 33-35).
2.4. L'introduzione dell'art. 416 bis nel codice penale è avvenuta in un periodo (1982) in cui il paradigma normativo aveva una precisa corrispondenza in un tipo criminologico, storicamente definito, identificantesi con la associazione mafiosa ("cosa nostra") all'epoca già da tempo consolidata, anzi all'apice della sua forza, anche intimidatrice. Nei decenni successivi, l'articolarsi delle vicende di questa associazione e di quelle storicamente consimili ('ndrangheta, camorra) all'interno dei territori di origine o nel loro propagarsi in nuovi territori, ha prodotto gruppi criminali che - a rigore di logica, ma in contrasto con le fondamentali esigenze di tipizzazione nel diritto penale connesse al principio di tassatività delle fattispecie incriminatrici - occuperebbero caselle intermedie fra l'associazione a delinquere semplice e quella ex art. 416 bis cod. pen. (con ulteriori variazioni connesse all'introduzione dell'aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991 applicabile a una vasta gamma di reati) sia nella fase di consolidamento di un'associazione prossima a acquisire compiutamente i requisiti richiesti dall'art. 416 bis cod. pen. sia nella fase di dissoluzione di una associazione o di un gruppo che ne costituiva una articolazione. In questo quadro - sebbene l'interpretazione prevalente configuri l'associazione a delinquere ex art. 416 bis cod. proc. pen. come reato di pericolo e, su questa base, escluda l'ipotizzabilità del tentativo con riferimento ai delitti di partecipazione, promozione, direzione o organizzazione di un'associazione per delinquere in fase di costituzione (Sez. 6, n. 4294 del 09/10/2014, dep. 2015, Rv. 262049; Sez. 1, n. 130 del 07/04/1989, dep. 1990, Rv. 182991) - il reato delineato dall'art. 416 bis cod. pen. è configurabile anche in relazione a una organizzazione costituita da un ridotto numero di partecipanti, che tuttavia impieghi il metodo mafioso per ingenerare, sia pur in un ambito territoriale circoscritto, una condizione di assoggettamento e di omertà diffusa (Sez. 6, n. 57896 del 26/10/2017, Rv. 271724; Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, Rv. 2711929). Non è necessaria la prova che l'impiego della forza intimidatrice del vincolo associativo sia penetrato in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio (Sez. 2, n. 24851 del 04/04/2017, Rv. 270442): la costituzione di una nuova organizzazione, alternativa e autonoma rispetto ai gruppi storici, può essere desunta da indicatori fattuali come le modalità con cui sono commessi i delitti-scopo, la disponibilità di armi e il conflitto con le tradizionali associazioni operanti sul territorio, purché detti indici denotino la sussistenza delle caratteristiche di stabilità e di organizzazione che dimostrano la reale capacità di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di omertà e di assoggettamento che ne deriva (Sez. 6, n. 27094 del 01/03/2017, Rv. 270736). Né il reato ex art. 416 bis cod. pen. è escluso per il solo fatto che i reati-fine non siano stati consumati, ma soltanto tentati, e la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 legge n. 203/1991, per i delitti che siano stati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è configurabile anche nel caso di delitto rimasto allo stadio del tentativo (Sez. 1, n. 2109 del 12/05/1992, Rv. 191917).
2.5. Quel che nel caso in esame risulta necessario compiutamente vagliare, al fine di valutare la configurabilità di una associazione a delinquere ex art. 416 bis cod. pen. e non di una associazione a delinquere semplice ex art. 416 cod. pen., è la fonte della pretesa del gruppo criminale di conseguire l'esito (più volte non conseguito) delle sue operazioni estorsive. Infatti, i ANcati conseguimenti presentano diversa valenza, in relazione alla configurabilità della fattispecie in esame, secondo che si profilino come contingenti (seppure reiterantisi) défaillances statisticamente preventivabili anche per una organizzazione dotata di una sua consolidata forma intimidatrice oppure come sintomi di una strutturale inadeguatezza rispetto al tipo di delitto delineato nell'art. 416 bis cod. pen.. In questa prospettiva, risulta rilevante precisare il rapporto fra il gruppo di La SA e quello di EL VE, munito di forza preminente nello stesso territorio in cui ha operato il primo, e la stessa attualità (all'epoca dei fatti per i quali si procede) della valenza criminale del secondo gruppo perché è ragionevole assumere che la conoscenza di tale rapporto nell'ambito territoriale di azione rileva per determinare la forza intimidatrice del primo: la forza intimidatrice effettiva e obiettivamente riscontrabile che si richiede per la configurabilità della natura mafiosa della diramazione di un'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., costituita fuori dal territorio di origine di quest'ultima, e che è necessario che l'articolazione del sodalizio sprigioni (Sez. 2 n. 24850 del 28/03/2017, Rv. 270290; Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Rv. 269043) non si richiede allo stesso modo se il nuovo gruppo criminale si ANtiene all'interno del territorio di origine e in armonia con il gruppo originario o, comunque, egemone nel territorio.
2.7. Da quanto precede deriva che la sentenza impugnata va annullata nei confronti di ES ON, La SA FR, La SA AN, Di AS FR, NI SE, ES LE, IO OR e ZA AN limitatamente al reato di cui al capo A), nonché alle circostanze aggravanti di cui all'art. 7 legge n. 203, comma terzo n. 2 cod. pen. applicate con riferimento ai reati loro rispettivamente ascritti, rinviando per nuovo giudizio su detti capo e punti alla Corte di appello di Reggio Calabria. L'annullamento riguarda i motivi di ricorso suindicati sub 2.1.a., 2.1.g., 2.1.h., 2.2.a., 2.2.b., 2.2.c., 2.3.a., 2.5.a., 2.5.c., 2.6.c., 2.6.d., 2.7.a., 2.7.b.. Ne deriva che perdono rilevanza attuale i motivi di ricorso concernenti l'applicabilità dell'art. 416, comma 4, cod. pen. (2.5.d., 2.6.e, 2.7.b.), dell'art. 628, comma 3, cod. pen. (2.2.h.), dell'art. 7 legge n. 203/1001 (2.1.f., 2.2.g., 2.3.b., 2.6.f.) e quelli relativi al disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e/o la quantificazione della pena (2.1.1., 2.2.b., 2.2.i., 2.3.c., 2.5.d., 2.5.f., 2.6.g., 2.7.e.).
3. Relativamente ai residui motivi dei ricorsi congiunti di ON ES, AN La SA e FR La SA (che ha depositato anche memoria difensiva) deve ritenersi quel che segue.
3.1. Il secondo motivo è infondato. Della richiesta di denaro a MA (capo F) la sentenza impugnata tratta nelle pagine 36-39: in un colloquio del 28/03/2012 FR La SA chiede al cognato ON ES se gli sono stati dati i soldi relativi al cantiere, in fase di avvio, della DeAN SR - impresa intestata a OR MU ma gestita dal marito ON MA, il quale non aveva offerto spontaneamente denaro per FR La SA detenuto - e l'altro risponde che li avrebbe ricevuti in settiANa, al che La SA dispone che il ricavato non sia spartito ma che GI ZA li porti tutti a lui;
nel successivo colloquio del'11/05/2012, NI e ES riparlano della vicenda e alludono al fatto che incaricato del ritiro della somma era Di AS. Posto questo, il motivo di ricorso, nell'assumere che la richiesta di denaro era in realtà una preghiera da FR La SA espressa nell'ambito del rapporto di mutua assistenza fra pregiudicati e che la Corte ha trascurato che la persona offesa ON MA è cognato dell'allora incontrastato capo mafioso SE MU, non si confronta con i dati richiamati nella sentenza e trascura che, secondo comune esperienza, anche soggetti gravitanti nell'ambiente criminale possono essere sottoposti a estorsione.
3.2. Il terzo motivo è infondato. La sentenza impugnata dà conto dei contenuti delle conversazioni intercettate dai quali non irragionevolmente desume che le richieste di assunzione - oggetto della tentata estorsione descritta nel capo G alla quale si collega il danneggiamento mediante incendio oggetto del capo H - erano volte a ottenere non tanto un lavoro stabile quanto il controllo del cantiere a prescindere dalla sua titolarità (p. 43-47). Posto questo, il terzo motivo di ricorso risulta aspecifico perché non controdeduce ai puntuali richiami alle conversazioni fra FR La SA (capo della organizzazione) e il figlio AN accompagnati da pertinenti commenti circa i continui aggiornamenti forniti dal figlio al padre (anche avendo l'accortezza di parlare al suo orecchio per ridurre il rischio di essere intercettati) in relazione all'andamento dell'attività estorsiva e al danneggiamento con incendi presso il cantiere (pp. 46-47). Generiche riANgono le deduzioni circa la discordanza fra i contenuti dei brogliacci adoperati dalla Corte e quelli delle conversazioni intercettate risultanti dalla perizia fonica. Quanto alla motivazione circa la prova del concorso di FR La SA nei reati contestati, va rilevato che nella vicenda delittuosa in esame questi - come ampiamente espresso nella sentenza impugnata - ha svolto il ruolo di capo del gruppo dedito alle attività estorsive, organizzandole e dirigendole dal carcere.
3.3. Il quarto motivo è infondato. La deduzione difensiva secondo cui le condotte oggetto dei capi G e H andrebbero qualificate come violenza privata e non come estorsione (accompagnata da danneggiamento mediante incendi), trascurando che l'imprenditore aveva, comunque, necessità e interesse a acquisire forza-lavoro, è generica - perché non è dimostrato che effettivamente l'impresa avesse necessità di assumere lavoratori - e, ancor prima, inconferente perché non vale a escludere il danno derivante dall'assunzione di un lavoratore senza potere svolgere le ordinarie valutazioni relative alla sua concreta idoneità al ruolo: l'estorsione patrimoniale si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti e l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti e opportune (Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Rv. 258168; Sez. 1, n. 7195 del 7/03/1979, Rv. 142730).
3.4. Il quinto motivo di ricorso riguarda la ricostruzione di una circostanza di fatto (quella relativa al significato dell'espressione "qua c'è O", peraltro non decisivamente rilevante se si considera che i ruoli degli imputati nella vicenda sono puntualmente descritti nelle pagine 47-51 della sentenza.
3.5. Quanto al nono motivo di ricorso, deve registrarsi che la Corte ha puntualmente vagliato i contenuti delle conversazioni intercettate desumendone che FR La SA si assunse la responsabilità esclusiva della detenzione illecita di stupefacenti descritta nel capo C della quale era invece corresponsabile il figlio AN: i due si dolgono di non avere ascoltato AR ES (moglie del primo e madre del secondo) quando suggeriva loro di sbarazzarsi della droga e FR La SA commenta la sua scelta dicendo "a paga un sulu e basta". In questo quadro le deduzioni del ricorrente risultano aspecifiche perché non si confrontano con quanto chiaramente espresso nelle pagine 51-53 della sentenza.
4. I residui motivi del ricorso di FR Di AS (redatto dall'avvocato OR SE Carrabba) sono infondati perché fanno leva su una interpretazione in senso non minatorio delle espressioni usate dal ricorrente, quando ritirò il cosiddetto "regalo" dal carpentiere della impresa De.AN SR e su una ricostruzione dei fatti - sulla base delle conversazioni intercettate e delle immagini estrapolate dalle telecamere - che si presentano come alternative a quelle che i giudici di merito hanno effettuato, con esiti convergenti, sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in ANifeste illogicità.
5. Quanto al residuo (il secondo) motivo di ricorso di LE ES, deve osservarsi che la Corte di appello non ha omesso di valutare le deduzioni difensive escludendo il cosiddetto recesso attivo dell'imputato in relazione al reato di cui al capo Q (tentata rapina di prodotti farmaceutici trasportati su un furgone blindato), ma ha vagliato la tesi difensiva - secondo la quale nella fattispecie si configurerebbe una desistenza volontaria - adeguatamente rimarcando che il sopraggiungere di una pattuglia di Carabinieri in concomitanza con l'arrivo del furgone da rapinare indusse gli imputati a allontanarsi dal luogo "al solo esclusivo fine di non essere arrestati" (p. 56), mentre, affinché ricorra la desistenza volontaria, la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma compiuta in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendano irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Rv. 2725350; Sez. 2, n. 7036 del 29/01/2014, Rv. 258791). L'argomento espresso per escludere la desistenza volontaria vale, a fortiori per escludere il ravvedimento attivo.
6.2. Il ricorso di VI ES è ANifestamente infondato.
6.2.1. In relazione al primo motivo di ricorso, vale quanto sopra espresso sub 6 in relazione al coimputato LE ES.
6.2.2. In relazione al secondo (composito) motivo di ricorso, deve registrarsi, in primo luogo, che in effetti la Corte di appello non ha espressamente confutato la deduzione difensiva relativa al minimo apporto dell'imputato fondata sulla non partecipazione di VI ES alla fase preparatoria del furto: trattasi, però di deduzione aspecifica perché trascura il dato, espresso nella sentenza impugnata, che il ricorrente in realtà guidò l'auto che avrebbe dovuto trasportare IO e VE dopo il furto e che la refurtiva avrebbe dovuto essere portata proprio a casa del ricorrente, per cui risulta del tutto plausibile l'assunto, implicito, che gli attribuisce un apporto non solo minimo ma duplicemente essenziale. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, trattasi di giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; Sez. 1, 46954 del 04/11/2004, Rv. 230591): nel caso in esame, la Corte d'appello, ha adeguatamente esplicitato di non avere ritenuto concedibili le circostanze attenuanti generiche in considerazione della assenza di significativi elementi di valutazione favorevoli (così implicitamente disconoscendo rilevanza all'addotto ascendente esercitato su AN La SA dal padre e dallo zio) e della gravità dei fatti, delle modalità delle condotte e della loro sistematicità. Quanto alla determinazione della pena, vale rilevare che la Corte di appello l'ha ridotta rispetto al primo grado e la misura base di due anni di reclusione e euro 600 di multa (poi ridotta per il rito), pur valutato che ricorre la figura del tentativo, risulta, anche nell'arco edittale vigente all'epoca dei fatti, non particolarmente distante dal minimo edittale, senza peraltro doversi trascurare che nell'atto di appello fu chiesta la riduzione (concessa) della pena e la applicazione nel massimo della riduzione ex art. 56 cod. pen. ma non la riconduzione della pena al minimo edittale, a giustificazione della quale, peraltro, nel ricorso in esame non vengono indicati elementi di valutazione favorevoli.
6.2.3. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro duemila.
7. I residui (il primo e il secondo) motivi del ricorso di AN ZA, relativi alla prova della estorsione delineata nel capo F, sono infondati. La sentenza impugnata rende evidente il carattere intimidatorio della condotta nei confronti di ON MA richiaANdo quello che ON ES riferì a FR La SA nei dialoghi intercettati: a MA, che si dichiarava disposto a versare solo 200 euro ES, replicò che - se voleva continuare a operare con la sua impresa - "u regalu" doveva essere "bonu", almeno millecinquecento euro e non soltanto duecento (p. 40). Il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'imputato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontri ex art. 192 comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Rv. 268414). Nel rispetto di questo canone, la sentenza impugnata richiama i contenuti della conversazione dalla quale pianamente emerge che ON ES riferì a CO La SA che aveva già detto "a GI ZA" (incaricato della riscossione) che gli avrebbe dovuto portare tutta la somma incassata con l'estorsione (p. 36).
8. I residui (il terzo e il quarto) motivi del ricorso di OR IO sono infondati. Nella sentenza sono richiamate le affermazioni di IO e Di AS relative a un attentato incendiario nel cantiere della impresa OI (capo H) e si rileva che la stessa sera la Polizia di Stato si recò presso il cantiere a causa della segnalazione di un atto intimidatorio compiuto con le stesse modalità espresse dagli imputati (pp. 44-45); le deduzioni difensive circa il breve tempo intercorso tra l'espressione dei propositi incendiari e la loro realizzazione contrastano con le convergenti valutazioni dei Giudici di merito, sviluppate secondo pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in illogicità ANifeste. Quanto alla prova della responsabilità per il reato contestato capo L, il il ricorso non contesta la valenza probatoria delle dichiarazioni del capocantiere AN MI (richiamate nelle pagine 47-50 della sentenza impugnata) ma assume genericamente che sarebbero state trascurati contenuti dalle sommarie informazioni testimoniali di AN TA e di AN Lo Re, le dichiarazioni dei quali, invece, invece risultano richiamate nella sentenza e congruamente raccordate con quelle di MI.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Di AS FR limitatamente al reato di cui al capo N), che esclude, e rinvia alla Corte di appello di Reggio Calabria per le conseguenti determinazioni in punto di pena. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ES ON, La SA FR, La SA AN, Di AS FR, NI SE, ES LE, IO OR e ZA AN limitatamente al reato di cui al capo A), nonché