Sentenza 2 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/07/2003, n. 10438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10438 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
CC 6 2677 26/4/198EPUBBLICA ITALIANA 1 0438/03 E N T IO IS 5 Z . G A N E R - R T B IS T . A U G L D .H. IB L E .P A R E D R . T AI SENSI DEL B T N A E T S 1 E IA 13 R COR ES REMA I ASSAZIONE . E N T Oggetto A M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo FAVARA Presidente R. G. N. 2315/99 - Rel. Consigliere- Cron. 23308 Dott. MA CICALA - Consigliere Dott. Michele D'ALONZO Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Jd. 11/02/03 Dott. Maria Cristina GIANCOLA Consigliere ha pronunciato la seguente ATE SUPREMA DI CASSAZIONE S ENT ENZA CAMPIONE CIVILE N. 62694 sul ricorso proposto da: MINISTERO FINANZE, UFFICIO IVA BENEVENTO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURAROMA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
AR IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA ORIANI 91, presso lo studio ROSSOTTO DIFESO dAll'avvocato ESTER PERIFANO, giusta procura in calce;
controricorrente2003 Commissione 396 avverso la sentenza n. 44/97 della -1- - tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 30/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/03 dal Consigliere Dott. MA CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 2315SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione finanziaria ricorre per cassazione deducendo un unico motivo avverso la sentenza 144/34/97 depositata il 30 dicembre 1997 con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l'appello dell'Ufficio ed affermava che al sig. MA MA spetta l'esonero IVA in ordine ad attrezzature acquistate nel 1989 per l'esercizio della sua attività di imprenditore agricolo. I contribuente resiste con controricorso eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso per difetto di notifica. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è ammissibile perché è stato notificato alla parte personalmente nella sua abitazione e simile notifica ancorché nulla, in presenza di elezione di domicilio, non è inesistente e quindi il vizio è stato sanato dalla costituzione in questo giudizio di Cassazione del sig. MA. Il ricorso è infondato, infatti è ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte che in tema di esonero dall'IVA in favore di aziende agricole danneggiate da eventi sismici, l'art. 8, comma quarto, del D.L. 20 novembre 1987, n. 474, convertito con modificazioni in L. 21 gennaio 1988 n. 12, ha introdotto un beneficio autonomo rispetto all'agevolazione sugli atti di ripristino delle scorte vive o morte di cui all'art. 5, primo comma, lett.d), del D.L. 5 dicembre 1980 n. 799, convertito con modificazioni in legge 12 dicembre 1980, n. 875. Il riconoscimento dell'autonomia di detto art. 8 quarto comma comporta, per l'anno 1988, la coesistenza in favore degli imprenditori agricoli dell'esonero dall'IVA per gli investimenti in nuove attrezzature e dell'esonero dall'imposta medesima per gli atti di ripristino delle M scorte. Il beneficio per il ripristino delle scorte viene meno a partire dal 1 gennaio 1989, tenendosi conto che l'art. 13 della legge 10 febbraio 1989 n. 48 proroga fino al 31 dicembre 1989 l'art. 6 del D.L.n. 799 del 1980 con limitato riferimento alle lettere c)ed f). Il beneficio per gli acquisti di nuove attrezzature perdura,invece, fino all'entrata in vigore del D.Lgs 30 marzo 1990 n.76, che prevede il non assoggettamento ad IVA degli acquisti medesimi soltanto per le imprese operanti in settori diversi dall'agricoltura (art.74) abrogando le anteriori disposizioni incompatibili (Cass. 3 agosto 2001 n. 10660) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese che liquida in €1.100 (di cui 1.000 per onorari) Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il giorno 11 febbraio 2003 M licha Jy OR Depositata in Cancelleria 2 LUG. 2003 IL CANCELLIERE C1 Cina Casoli