Sentenza 15 settembre 2015
Massime • 1
È impugnabile per abnormità anche la decisione di incompetenza allorché essa si ponga al di fuori del sistema processuale e non consenta, per carenza del necessario presupposto (insorgenza di un conflitto tra giudici a norma dell'art. 28 cod. proc. pen.), l'accesso alla procedura prevista dagli artt. 30 e seguenti stesso codice. (Fattispecie relativa a declaratoria di incompetenza per materia del giudice di pace, per il quale le lesioni contestate andavano ricondotte nel più grave reato di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen., peraltro già archiviato dal G.i.p.. In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'abnormità, osservando che il giudice competente a decidere del reato di maltrattamenti, dopo l'esercizio dell'azione penale conseguente alla trasmissione degli atti disposta con la sentenza di incompetenza, ben avrebbe potuto sollevare il conflitto, ove non avesse condiviso la tesi del giudice di pace).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/09/2015, n. 44600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44600 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2015 |
Testo completo
446 0 0/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA GIOVANNI CONTI Dott. - Consigliere - 14522 N. Dott. CARLO CITTERIO REGISTRO GENERALE Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Consigliere - N. 26786/2014 Dott. ORLANDO VILLONI - Consigliere - Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO nei confronti di: ET LV N. IL 13/10/1974 avverso la sentenza n. 20/2013 GIUDICE DI PACE di VITTORIO VENETO, del 06/02/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 7 Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto e diritto 1. Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Treviso avverso la sentenza, pronunciata dal Giudice di Pace di Vittorio Veneto nel procedimento a carico di AN UL, tratto a giudizio per il reato di lesioni;
sentenza, quella portata alla attenzione di questa Corte, con la quale il Giudice ha rimesso gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, ritenuto competente per materia, dovendosi ricondurre il reato contestato alla più grave ipotesi dei maltrattamenti ex art. 572 cod.pen., considerato quanto emerso nel corso del processo.
2. Nel ricorso si segnala l'abnormità del provvedimento che indebitamente ha fatto regredire il procedimento alla fase delle indagini preliminari giacche il reato di maltrattamenti, originariamente iscritto a modello 21, era stato stralciato e poi fatto oggetto di richiesta di archiviazione, decretata dal GIP. Per le lesioni si era dato in coerenza corso al giudizio tramite citazione dell'imputato innanzi al Giudice di Pace competente. Tanto determinava la stasi del procedimento relativo alle lesioni, reato non in concorso formale ma solo materiale con i maltrattamenti, non potendo essere sollevato il conflitto ex art. 28 cod.proc.pen. in ragione della disposta archiviazione quanto al reato di cui all'art. 572 cod.pen.
3. Il Procuratore Generale in sede ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata.
4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. t 5. Secondo il costante orientamento espresso sul tema da questa Corte ( da ultimo si veda Sez. U, Sentenza n. 42030 del 17/07/2014, Rv. 260242; ancora, per un arresto reso recentemente da questa stessa sezione della Corte, si veda la sentenza n. 9729 del 14/11/2013 Rv. 259251) i provvedimenti negativi sulla competenza, abbiano essi la forma di sentenza quella di ordinanza, non sono impugnabili se non tramite il conflitto ex art. 28 e ss cod.proc.pen.. Tanto in considerazione del principio di tassatività delle impugnazioni previsto . dal comma I dell'art. 568 cod.proc.pen. nonchè in ragione della denegata possibilità di interporre ricorso per cassazione avverso le sentenze sulla competenza suscettibili di dar luogo al conflitto ex art. 28 giusta quanto sancito dal comma II dell'art. 568 già citato.
6. In particolare, guardando al caso che occupa e diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è di tutta evidenza che l'organo giurisdizionale ad quem, esercitata l'azione penale dal Pm destinatario degli atti in esito alla trasmissione disposta con la sentenza impugnata, ove non condivida la posizione assunta dal Giudice di pace, potrà procedere a sollevare il conflitto. Se condivisa, la relativa decisione risulterà per contro impugnabile, in uno al merito, con la sentenza chiamata a definire il giudizio.
7. Del resto, è proprio la incontroversa proponibilità del rimedio in questione ad escludere nel caso ogni possibilità di ritenere la decisione impugnata affetta da abnormità; vizio, quest'ultimo, destinato a legittimare in estremo subordine l'immediato ricorso in Cassazione. Mentre è indifferente al fine la retrocessione del procedimento ad una fase processuale antecedente, ciò che assume rilievo è piuttosto la possibilità che il procedimento entri in una fase di stasi irrimediabile per la impossibilità di proseguire oltre utilmente (cfr Sez. Un 26-3-2009 n 7, Toni). Occorre, dunque, che la decisione con la quale venga declinata la competenza risulti connotata da caratteristiche tali che non consentano di attivare il rimedio del conflitto in via esemplificativa, ciò può riscontrarsi quando il Giudice che si è ritenuto incompetente ometta di indicare l'Autorità ritenuta competente e di trasmettere in coerenza gli atti al PM di riferimento giusta il disposto di cui all'art. 23 cod. proc.pen. ( cfr in tal senso Sez. 1, n. 38394 del 18/09/2009 - dep. 01/10/2009, P. G. in proc. Vecchio, Rv. 244835). Ma nel caso, peraltro a fronte di un provvedimento certamente estraneo a profili di abnormità strutturale, la certa proponibilità prospettica del conflitto rende non impugnabile altrimenti la decisione in questione, prescindendo dalla fondatezza in diritto della interpretazione offerta dal decidente sulla competenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 15 settembre 2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Conti Benedetto Paternò Raddusa врак релаRela D uls DEPOSITATO IN CANCELLERIA] - 4 NOV 2015 IL OM DIC IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO AS P U C Para Esposito Y T T O N