Sentenza 10 dicembre 2008
Massime • 1
Il ricorso per cassazione che denuncia anche il vizio di motivazione della sentenza di assoluzione emessa a seguito di rito abbreviato non può essere proposto "per saltum", ostandovi il generale principio della osservanza dei gradi della giurisdizione, e quindi, se proposto, deve essere convertito in appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2008, n. 48139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48139 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/12/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1476
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 030535/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di GENOVA;
nei confronti di:
ER NA DR, N. IL 20/01/1977;
avverso SENTENZA del 13/06/2008 TRIBUNALE di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VECCHIO MASSIMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Bua Francesco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore. Avv. Asta Pietro che ha concluso per "la conferma" della sentenza impugnata.
OSSERVA
1. - Con sentenza, deliberata il 13 giugno 2008 e depositata il 21 luglio 2008, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, all'esito del giudizio celebrato col rito abbreviato, ha assolto, perché il fatto non sussiste, NT EL SA, imputato del delitto previsto e punito dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art.14, comma 5 ter per non aver ottemperato al provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato, emesso il 7 dicembre 2005 dal Questore Genova, protraendo la permanenza in Italia, siccome accertato in Genova il 11 dicembre 2008.
Il giudice a quo, pur avendo accertato la materialità della condotta e la inottemperanza del decreto della Autorità di Pubblica Sicurezza, è pervenuto all'epilogo assolutorio, previa disapplicazione del provvedimento amministrativo, ritenuto illegittimo, per vizio di motivazione, in quanto il Questore non aveva congruamente dato conto della impossibilità di provvedere all'accompagnamento coattivo alla frontiera, allegando in proposito la ''mancanza di documento valido per l'espatrio", laddove lo stesso decreto di allontanamento documentava l'identificazione dello straniero mediante il suo passaporto.
2. - Ricorre per cassazione, ai termini dell'art. 569 c.p.p., comma 1, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte
territoriale, mediante atto recante del 14 agosto 2008, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente, richiamando alcuni (non recenti arresti di questa Corte), sostiene, in diritto, che il provvedimento di allontanamento non necessita di motivazione;
in punto di fatto - con implicita denunzia della contraddittorietà extra testuale rispetto ad altro atto del giudizio specificamente indicato - oppone, quindi, col corredo di citazione testuale del decreto del Questore di Genova, che l'Autorità amministrativa aveva compiutamente dato conto della impossibilità di procedere all'accompagnamento coattivo alla frontiera del giudicabile, motivando con riferimento alla "mancanza di vettore".
3. - Deve in limine rilevarsi che avverso la sentenza impugnata non poteva essere proposto ricorso per cassazione.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 10 luglio 2007, n. 320 - dichiarativa della (parziale) illegittimità costituzionale dell'art. 443 c.p.p. (nel testo modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 2) nella parte in cui escludeva l'appello del Pubblico
Ministero - la sentenza impugnata era appellabile già al tempo della proposizione della impugnazione.
Nè il ricorso esperito dal procuratore generale presso la Corte territoriale è, peraltro, riconducibile alla previsione del "ricorso immediato per cassazione, previsto dall'art. 569 c.p.p.; opera, infatti, la clausola espressa di esclusione, stabilita dal comma 3 del ridetto articolo, in quanto si tratta di ricorso proposto (anche) ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (pel quale non si applica la disposizione del ricorso immediato).
Il generale principio di diritto della osservanza dei gradi della giurisdizione (già, peraltro, oggetto di positiva disposizione contenuta nell'art. 211 c.p.p. 1930), tuttora operante nel vigente ordinamento (Cass., Sez. 6, 19 gennaio 1996, n. 3962, Pace, massima n. 204648) non consentiva, pertanto, l'esperimento della impugnazione dinnanzi a questa Corte di legittimità omisso medio e imponeva al procuratore generale impugnante di adire la Corte territoriale. Il rilievo non comporta la inammissibilità della impugnazione. Conseguono, bensì, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 3, ultimo inciso, la conversione in appello del ricorso e, per l'effetto, la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Genova per il giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
Converte il ricorso in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Genova per il giudizio di secondo grado. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2008