Sentenza 28 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/10/2002, n. 15173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15173 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2002 |
Testo completo
15193/02 BI CA ITALIANA IN SOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Opposizione a precetto. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6522/99 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente Consigliere Dott. Roberto PREDEN Cron.35420 Consigliere Dott. Francesco TRIFONE - Rep. 3152 Rel. Consigliere Dott. Alberto TALEVI - Ud. 21/06/02 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE N TENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig.IL SOLE 24 ORE per diritti € 0.77 CA AR, NI RI e NI AN, *28,077, 2002 pressoelettivamente domiciliati in ROMA VIA SILLA 3, lo studio dell'avvocato DOMENICO MASTROSTEFANO, che li difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrenti
contro
DE CE SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell'avvocatoVIA ALBERICO II 31, FRANCESCO FALVO D'URSO, che lo difende, giusta delega in atti;
2002 - controricorrente 1409 avverso la sentenza n. 386/98 della Corte d'Appello di ROMA, SEZIONE SECONDA CIVILE emessa il 29/12/1997, depositata il 10/02/98; RG.1829/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica T udienza del 21/06/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato DOMENICO MASTROSTEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AR PA, AR IN e VA IN hanno proposto ricorso per cassazione (notif. il 24.3.99) contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma emessa il 29.12.1997 e depositata il 10.2.1998 n. 386/98. SE De NT ha resistito con controricorso. I ricorrenti AR PA, AR IN e VA IN hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente causa ha avuto inizio con una opposizione di AR PA, AR IN e VA IN al precetto loro notificato da SE De NT. Come questa Corte ha più volte rilevato (v. tra le altre Cass. n. 5345 del 26/4/2000) “La sospensione feriale dei termini processuali non si applica ai giudizi di opposizione all'esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione ed i termini per proporre impugnazione contro le sentenze che li concludono debbono calcolarsi senza tener conto di tale sospensione". Pertanto nella fattispecie (avente chiaramente ad oggetto una opposizione all'esecuzione; come del resto sembra pacifico per la Corte di Appello e per le parti;
gli stessi ricorrenti, ad es. alla prima pag. della loro memoria difensiva, parlano di "...giudizio di opposizione all'esecuzione...") non era applicabile la predetta sospensione. Quindi la notifica del ricorso per cassazione, avvenuta oltre un anno dopo il deposito dell'impugnata decisione deve ritenersi tardiva. Di conseguenza va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 3 Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 21.6.2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE All the IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 OTT 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 109T 129,11 Innocenzo Battista 4565 10,33 139,44 Agenzia delle Entrate 28/03/2013 Ufficio di Roma 7 Iscritto a ruolo il /95 ....13 .... Art. n...