Sentenza 14 gennaio 2009
Massime • 1
La consultazione di documenti in aiuto della memoria alla quale il teste può essere autorizzato è un concetto non interpretabile in modo univoco, siccome correlato all'oggetto delle singole deposizioni rese negli specifici casi concreti, sicché, se da un lato risulta sostanzialmente disatteso il divieto di lettura di cui all'art. 514 cod. proc. pen. in caso di utilizzazione per la decisione di documenti preformati rispetto al dibattimento, dall'altro non è vietata l'utilizzazione di elementi contenuti in un documento redatto dal teste, allorché essi siano stati acquisiti al dibattimento attraverso l'esame e il controesame del teste stesso, e quindi con la garanzia di pienezza del contraddittorio e con la piena esplicazione del diritto di difesa, cui il contraddittorio è funzionale.
Commentario • 1
- 1. Art. 514 - Letture vietatehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2009, n. 9202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9202 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/01/2009
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 18
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 033640/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NO LU N. IL 03/09/1978;
avverso SENTENZA del 21/05/2008 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI RAFFAELE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
con sentenza del 17.4.07 il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica ha ritenuto NO UC penalmente responsabile del reato di cui all'art. 414 c.p., comma 1, n. 1 (istigazione a commettere delitti) e, concessegli le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. I fatti si erano svolti in Colosimi in data 15.12.02, al termine di una partita di calcio fra le squadre del Colosimi e dell'Amantea, allorché una ventina di tifosi del Colosimi, istigati appunto dal NO, avevano tentato di malmenare i tifosi della squadra di calcio ospite. IL Tribunale ha valorizzato la deposizione del teste DE LO EL, appuntato dei carabinieri in servizio al campo sportivo di Colosimi, il quale ha riferito in ordine alle parole usate dal NO, dal chiaro contenuto istigatorio nei confronti dei tifosi avversali ed ha ritenuto che il pericolo che i tifosi del Colosimi seguissero le esortazioni dell'imputato era del tutto concreto e che solo per l'intervento dei carabinieri la situazione non era degenerata.
Avverso detta sentenza NO UC ha proposto appello alla Corte d'Appello di Catanzaro, che, con sentenza del 21.5.08 ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza, di cui sopra.
Avverso tale sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro ricorre per cassazione NO UC, per il tramite del suo difensore, che ha dedotto i seguenti tre motivi di ricorso:
1) - violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c), art. 179 c.p.p. e art. 294 c.p.p., commi 1 bis e 4:
era stato omesso l'avviso al codifensore di fiducia del ricorrente dell'interrogatorio di garanzia;
trattavasi di nullità assoluta e tale da non poter essere sanata neppure dall'intervenuta e comunque successiva revoca di detto condifensore;
era da considerare quindi nullo l'intero processo, con necessità di tornare alla fase delle indagini preliminari;
2) - violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 499, 511 e 514 c.p.p.: la condanna di esso ricorrente era fondata unicamente sulla deposizione resa dal carabiniere, DE LO EL, il quale, all'udienza istruttoria di primo grado del 31.5.05, si era limitato a leggere la relazione di servizio a propria firma, violando la norma dell'art. 499 c.p.p., n. 5, secondo cui gli agenti di p.g. possono consultare gli atti a propria firma solo per aiuto della memoria.
L'art. 514 c.p.p., comma 1 faceva infatti esplicito divieto di lettura dei verbali e degli altri atti che documentavano l'attività compiuta dalla p.g.; sarebbe stato assurdo invero che la lettura del verbale, inibita al giudice, potesse essere fatta dall'agente di p.g.;
3) - violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 414 c.p.:
la Corte d'appello non aveva motivato in termini esaustivi in ordine alla concretezza del pericolo di scontri fra le tifoserie, nel momento in cui il ricorrente aveva commesso il reato contestatogli, atteso che i testi della difesa avevano concordemente riferito che le parole dette dal ricorrente non avevano avuto alcuna presa sui tifosi, essendo stati proprio questi ultimi a calmare il ricorrente;
inoltre, pur avendo i carabinieri formato un cordone per separare le due tifoserie, nessuno scontro era avvenuto fra dette tifoserie ne' prima ne' al termine dell'incontro.
1. Il motivo di ricorso sub 1) è inammissibile, siccome manifestamente infondato.
Sull'argomento si è già pronunciata la sentenza impugnata nella presente sede, rilevando la pretestuosità della censura, relativa ad un preteso omesso avviso al suo codifensore di fiducia avv. Manlio PANDOLFO, affinché presenziasse al suo interrogatorio di garanzia svoltosi in data 22.1.03.
La Corte territoriale ha rilevato come, dal verbale dell'anzidetto interrogatorio, era emerso che il ricorrente, nel corso di adempimento istruttorio, aveva esplicitamente revocato la nomina a proprio difensore di fiducia dell'avv. PANDOLFO, confermando come suo unico difensore di fiducia l'avv. Vincenzo ADAMO, peraltro presente all'interrogatorio medesimo.
Nessuna nullità si è pertanto verificata nella specie, atteso che, avendo il ricorrente revocato l'avv. PANDOLFO quale proprio difensore di fiducia, sarebbe stato del tutto ultroneo e defatigatorio un rinvio dell'atto istruttorio per il rinnovo della notifica a tale ultimo difensore revocato;
del resto non è contestato che l'odierno ricorrente sia stato validamente assistito, nel corso di detto interrogatorio, dall'altro suo difensore di fiducia avv. ADAMO, mai revocato.
2. È altresì inammissibile, siccome manifestamente infondato, il motivo di ricorso sub 2). Con esso il ricorrente lamenta che il teste DI LO EL, carabiniere presente ai fatti di cui al processo, escusso all'udienza istruttoria di primo grado del 31.5.05, si sia limitato a leggere la relazione di servizio a sua firma, in tal modo violando le norme di cui all'art. 499 c.p.p., comma 5 e art. 514 c.p.p., comma 2, alla stregua dei quali è vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria.
Anche tale censura è stata adeguatamente confutata dalla Corte territoriale con la sentenza impugnata. È noto che l'art. 499 c.p.p., comma 5 prevede che il testimone possa essere autorizzato a consultare in aiuto della memoria documenti da lui redatti;
ed il successivo art. 514 c.p.p., comma 2, mentre vieta (fuori dei casi previsti dall'art. 511 c.p.p.) la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria, prevede che l'ufficiale o l'agente di p.g., esaminato come teste , possa servirsi di tali atti a norma dell'art. 499 c.p.p., comma 5 e cioè in aiuto della memoria.
Il concetto di "consultazione in aiuto della memoria" non può essere interpretato in maniera univoca, essendo esso un concetto variabile, siccome correlato all'oggetto delle singole deposizioni rese nei singoli casi concreti, si che se da un lato è da ritenere disatteso il divieto di lettura contenuto nell'art. 514 c.p.p. in caso di utilizzazione per la decisione di un documento preformato rispetto al dibattimento, del quale venisse data una mera lettura, dall'altro non può ritenersi vietato ciò che si è verificato nel presente giudizio, avendo la Corte territoriale adeguatamente illustrato che gli elementi contenuti nell'atto redatto dal teste sono stati acquisiti in dibattimento per il tramite dell'esame e del controesame del teste, che hanno garantito la pienezza del contraddittorio, consentendo la piena esplicazione del diritto di difesa, cui il contraddittorio è funzionale (cfr., in termini, Cass. SS.UU. 15.3.1996 n. 2780). 3. È infine inammissibile il motivo di ricorso sub 3), siccome manifestamente infondato.
Con esso il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non ha motivato in modo adeguato in ordine alla concretezza del pericolo di scontro fra opposte tifoserie nel momento in cui aveva pronunciato le parole istigatorie, di cui al capo d'imputazione ed ha ritenuto che, in concreto, nessun pericolo di scontro aveva mai avuto luogo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per aversi il reato di istigazione a delinquere, di cui all'art. 414 c.p., nel doveroso rispetto del principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), è richiesto sul piano materiale che venga posta in essere pubblicamente la propalazione di propositi aventi ad oggetto comportamenti rientranti in specifiche previsioni delittuose, effettuata in maniera tale da poter indurre altri a commettere fatti analoghi.
L'azione dev'essere idonea a suscitare consensi ed a provocare in modo attuale e concreto il pericolo di adesione al programma illecito.
Sul piano personale la condotta tenuta dal soggetto attivo dev'essere poi assistita dal cd. "dolo istigatorio" e cioè essere dotata di forza suggestiva e persuasiva, tale da poter stimolare nell'animo dei destinatari la commissione dei fatti criminosi propalati od esaltati (cfr. Cass. 1A 22.11.1997 n. 10641). La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza, nel comportamento tenuto dall'odierno ricorrente, di tutti i presupposti sia soggettivi che oggettivi sopra indicati per la sussistenza del delitto in esame.
Ha valorizzato la deposizione dell'appuntato dei carabinieri LL UC, il quale ha partecipato solo alla prima fase dell'intervento delle forze dell'ordine ed ha confermato il clima di tensione e di forte agitazione che esisteva fra le opposte tifoserie, in occasione dell'incontro di calcio fra le squadre del Colosimo e dell'Amantea; ha valorizzato la deposizione del teste DE LO EL, appuntato dei carabinieri, presente ai fatti di cui all'odierno processo, svoltisi al termine dell'incontro di calcio fra le due squadre;
ed anche se i testi della difesa hanno cercato di edulcorare la vicenda, tale ultimo teste ha invece chiaramente riferito che l'avere formato essi carabinieri un cordone fra le due tifoserie non era stata una mera precauzione, ma una manovra obbligata, intesa ad evitare lo scontro fisico fra i due gruppi di persone. In tale contesto le parole pronunciate dall'odierno ricorrente, riportate nel capo d'imputazione, assumono nella fattispecie concreta un chiaro significato istigatorio;
ed il fatto che siano stati i tifosi a tirare indietro il NO ed a portarlo via non è idoneo ad escludere la sussistenza del reato in esame, atteso che, come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata, trattasi di accadimento che si è collocato in una fase successiva, quando già il reato era stato consumato.
Il ricorso proposto da NO UC va pertanto dichiarato inammissibile.
Consegue a detta declaratoria, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2009