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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 579/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
AT NI, AT
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2774/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria - 03479720793
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gimigliano - Via Maria Ss. Di Porto 88045 Gimigliano CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 402420240000228461/2024 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 937/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Aterp Calabria, in persona del suol legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 402420240000228461 relativa al mancato pagamento dell'IMU per l'importo di
€ 35.205,06 per l'anno 2019.
Ha eccepito, quale unico motivo di doglianza, l'illegittimità dell'avviso IMU per l'esenzione, ai sensi della L.
124/13, del patrimonio immobiliare di proprietà dell'ATERP Calabria composto da alloggi sociali.
Soget S.p.A. ed il comune di Gimigliano, pur regolarmente evocati in giudizio, non hanno inteso costituirsi.
All'udienza del 16.10.2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Nel merito, con il proposto ricorso si deduce sostanzialmente che l'ATERP avrebbe diritto all'esenzione dall'IMU.
A tale riguardo questa Corte ritiene di aderire e dare seguito all'orientamento della Corte di legittimità formatosi sul punto (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 20135 del 25/07/2019) che esclude la applicabilità dell'esenzione.
I giudici di legittimità hanno spiegato che tale esenzione riguarda “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”. Nel merito, la legge di stabilità del 27 dicembre 2013 n. 147 al comma 707 sancisce: “All'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni: …L'imposta municipale propria non si applica, altresì: … b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008”. La Corte di Cassazione, con sentenza n.
20135/2019, ha posto l'attenzione sul fatto che l'esenzione di cui all'art. 13 comma 2, “opera alla duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse. Dal momento che le finalità di carattere sociali svolte per legge dagli enti di edilizia residenziale non valgono ad escludere che quella da loro svolta nel concedere in locazione le unità abitative a loro disposizione, sia pure ad un canone locativo moderato o convenzionato, sia un'attività di carattere economico ai sensi di legge, correttamente il giudice di appello ha escluso l'applicabilità della invocata imposta” (così anche la CTR Lombardia sentenza n. 2828/2022)”.
La Corte di legittimità, pertanto, considera l'utilizzazione diretta del bene da parte dell'ente possessore condizione necessaria perché a quest'ultimo spetti il diritto all'esenzione prevista dall'art. 7, lett. a, d.lgs. n.
504 del 1992.
La ragione sostanziale di tale orientamento è stata individuata nell'effetto distorsivo, 2 rispetto alle finalità tutelate dalla norma, che in tali situazioni si determina in quanto il bene viene utilizzato dal possessore per una finalità economica produttiva di reddito e non per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
Dunque, l'utilizzazione, in virtù di concessione o locazione, da parte di un soggetto diverso da quello a cui spetta l'esenzione, esclude in radice la destinazione del bene ai compiti istituzionali di quest'ultimo (Cass.
n. 10483 del 20/05/2016; Cass. n. 14912 del 20/07/2016; Cass. n. 25508 del 18/12/2015; Cass. n. 12495 del 04/06/2014; Cass. n. 14094 dei 11/06/2010).
In mancanza di tali requisiti, della cui prova è onerata la stessa ATERP, non si ha diritto all'esenzione.
Il ricorso va, quindi, rigettato, mentre nulla va disposto sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio dei resistenti.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
AT NI, AT
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2774/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria - 03479720793
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gimigliano - Via Maria Ss. Di Porto 88045 Gimigliano CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 402420240000228461/2024 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 937/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Aterp Calabria, in persona del suol legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 402420240000228461 relativa al mancato pagamento dell'IMU per l'importo di
€ 35.205,06 per l'anno 2019.
Ha eccepito, quale unico motivo di doglianza, l'illegittimità dell'avviso IMU per l'esenzione, ai sensi della L.
124/13, del patrimonio immobiliare di proprietà dell'ATERP Calabria composto da alloggi sociali.
Soget S.p.A. ed il comune di Gimigliano, pur regolarmente evocati in giudizio, non hanno inteso costituirsi.
All'udienza del 16.10.2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Nel merito, con il proposto ricorso si deduce sostanzialmente che l'ATERP avrebbe diritto all'esenzione dall'IMU.
A tale riguardo questa Corte ritiene di aderire e dare seguito all'orientamento della Corte di legittimità formatosi sul punto (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 20135 del 25/07/2019) che esclude la applicabilità dell'esenzione.
I giudici di legittimità hanno spiegato che tale esenzione riguarda “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”. Nel merito, la legge di stabilità del 27 dicembre 2013 n. 147 al comma 707 sancisce: “All'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni: …L'imposta municipale propria non si applica, altresì: … b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008”. La Corte di Cassazione, con sentenza n.
20135/2019, ha posto l'attenzione sul fatto che l'esenzione di cui all'art. 13 comma 2, “opera alla duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse. Dal momento che le finalità di carattere sociali svolte per legge dagli enti di edilizia residenziale non valgono ad escludere che quella da loro svolta nel concedere in locazione le unità abitative a loro disposizione, sia pure ad un canone locativo moderato o convenzionato, sia un'attività di carattere economico ai sensi di legge, correttamente il giudice di appello ha escluso l'applicabilità della invocata imposta” (così anche la CTR Lombardia sentenza n. 2828/2022)”.
La Corte di legittimità, pertanto, considera l'utilizzazione diretta del bene da parte dell'ente possessore condizione necessaria perché a quest'ultimo spetti il diritto all'esenzione prevista dall'art. 7, lett. a, d.lgs. n.
504 del 1992.
La ragione sostanziale di tale orientamento è stata individuata nell'effetto distorsivo, 2 rispetto alle finalità tutelate dalla norma, che in tali situazioni si determina in quanto il bene viene utilizzato dal possessore per una finalità economica produttiva di reddito e non per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
Dunque, l'utilizzazione, in virtù di concessione o locazione, da parte di un soggetto diverso da quello a cui spetta l'esenzione, esclude in radice la destinazione del bene ai compiti istituzionali di quest'ultimo (Cass.
n. 10483 del 20/05/2016; Cass. n. 14912 del 20/07/2016; Cass. n. 25508 del 18/12/2015; Cass. n. 12495 del 04/06/2014; Cass. n. 14094 dei 11/06/2010).
In mancanza di tali requisiti, della cui prova è onerata la stessa ATERP, non si ha diritto all'esenzione.
Il ricorso va, quindi, rigettato, mentre nulla va disposto sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio dei resistenti.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.