Sentenza 30 settembre 2009
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L'incompleto svolgimento delle ricerche funzionali all'emissione del decreto di irreperibilità ne determina la nullità assoluta che si estende agli atti successivamente compiuti.
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- 1. Irreperibiltà richiede ricerche cumulative (Cass. 13308/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 aprile 2025
Le ricerche necessarie ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., a pena di nullità assoluta, in quanto l'emissione del decreto costituisce extrema ratio, giacché equipara la conoscenza legale a quella sostanziale da parte dell'imputato del contenuto dell'atto, il che implica che siano stati esperiti tutti i necessari tentativi per la notifica. Corte di cassazione sez. V, ud. 4 marzo 2025 (dep. 7 aprile 2025), n. 13308 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 1 luglio 2024, confermava quella del Tribunale di Vercelli, che …
Leggi di più… - 2. Notificazioni all’imputato irreperibilehttps://www.iusinitinere.it/
A cura di Michele Del Macchia Introduzione La conoscenza di atti afferenti ad un procedimento penale riguarda sia il diritto di difesa che la persecuzione di una verità processuale che sia la più vicina possibile a quella fattuale, raggiungibile attraverso l'attuazione di un contraddittorio che sia effettivo. Inoltre, essa non può considerarsi sganciata dal “sistema” in cui si inserisce, il quale non può fare a meno di considerare anche esigenze economiche e di tutela dei beni giuridici violati. Invero, la dicotomia tra conoscenza effettiva – certezza storica della conoscenza – e conoscenza legale – conoscenza presunta – nasce proprio da qui. Il procedimento di notificazione si snoda nel …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/09/2009, n. 40041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40041 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 30/09/2009
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 4057
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI EN - Consigliere - N. 19542/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS EN TO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, Sezione Penale, in data 15.3.2006;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. DAVIGO Piercamillo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per essere il reato è estinto per prescrizione;
Udito il difensore del ricorrente, Avv. Fasano Francesco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 7.10.1999, il Pretore di Lecce dichiarò AS EN TO responsabile del reato di truffa commesso il 23.9.1993 e lo condannò alla pena di anni 1 di reclusione e L.
1.000.000 di multa, pena sospesa.
Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame ma la Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 15.3.2006, confermò la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
1. violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione all'invalidità del decreto di irreperibilità (benché agli atti risultasse da un fax e da una missiva della Stazione Carabinieri di Caravaggio e della Stazione Carabinieri di Stazzano del 23.3.1997, che l'imputato aveva trasferito dal 24.3.1995 la sua residenza in Bergamo via Lorenzo Lotto n. 17, ove era reperibile) ed alla nullità della conseguente ordinanza dichiarativa della contumacia;
la Corte territoriale ha erroneamente interpretato i motivi di appello come se lamentassero che non erano state disposte compiute ricerche, mentre si era segnalato l'esito positivo delle stesse;
sarebbe poi illogica la deduzione che l'imputato non sarebbe stato reperibile alla residenza anagrafica;
2. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di truffa sull'assunto che l'imputato si fosse dichiarato titolare di una ditta inesistente, sulla sola base di una dichiarazione del teste Errai e presunta come vera;
3. violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza d'appello;
4. violazione di legge in relazione alla misura della pena;
5. violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
La Corte territoriale ha presunto che l'imputato non fosse reperibile alla residenza anagrafica in Bergamo via Lorenzo Lotto n. 17, sull'assunto che aveva anche altro domicilio in Treviolo via Marzabotto n. 9, che l'avviso di deposito della sentenza di primo grado fu notificato all'indirizzo anagrafico, ma l'atto non fu ritirato sicché fu ritrasmesso per compiuta giacenza, che su titoli cambiari (rilasciati peraltro prima del marzo 1995) erano indicati altri indirizzi ove l'imputato non era reperibile.
In tema di notificazione all'imputato, l'irreperibilità non ha valore assoluto ma relativo, in quanto rappresenta una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui, eseguite le ricerche imposte dall'art. 159 cod. proc. pen., l'autorità giudiziaria non sia pervenuta all'individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto. Ai fini della validità del decreto d'irreperibilità e del conseguente giudizio contumaciale, rileva soltanto la completezza delle ricerche, con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite. Eventuali notizie successive non possono avere incidenza, "ex post", sulla legittimità della procedura seguita sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell'adempimento delle prescritte formalità. (V. Cass. Sez. 5 sent. n. 3285 del 15.12.1999 dep. 16.3.2000 rv. 215591).
Pertanto, così come non possono essere valutate le notizie sulla reperibilità fornite, successivamente alla pronunzia del decreto di irreperibilità, dall'imputato, allo stesso modo non possono essere valutate risultanze successive alla pronunzia del decreto di irreperibilità, quando non siano stati completi gli accertamenti richiesti dall'art. 159 cod. proc. pen.. Questa Corte ha affermato che "la rigorosa procedura prevista per la dichiarazione d'irreperibilità dell'imputato esige che le nuove ricerche vengano eseguite cumulativamente e non alternativamente o parzialmente nei luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., sicché, nell'ipotesi di svolgimento incompleto delle ricerche medesime, l'emissione del decreto di irreperibilità e le conseguenti notificazioni eseguite mediante consegna al difensore - ove attengano alla vocatio in ius - integrano nullità assolute, insanabili e rilevabili in ogni stato e grado del procedimento (art. 179 c.p.p., comma 1, correlato all'art. 178 c.p.p., lett. c)". (Cass. Sez. 1
sent. n. 3488 del 21.9.1993 dep. 16.10.1993 rv. 195304. Fattispecie in tema mancato svolgimento di nuove ricerche nel luogo, risultante in atti, di abituale esercizio di attività lavorativa dell'imputato).
Ne consegue che, non essendo state effettuate le ricerche presso la residenza anagrafica, è nullo il decreto di irreperibilità emesso in data 27.11.1997 dal P.M., nonché sono nulli gli atti successivi, comprese la sentenza di primo grado e quella di appello. La sentenza di primo grado e quella d'appello devono pertanto essere annullate, ma essendo intervenuta prescrizione dei reati, l'annullamento deve essere senza rinvio.
In ordine alla mancata pronunzia di annullamento per insussistenza del fatto anziché per prescrizione è sufficiente ricordare che, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio "in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile;
tanto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento. Ed invero il concetto di evidenza, richiesto dall'art. 129 cod. proc. pen., comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato. Ne consegue che gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza della causa più favorevole sono costituiti unicamente dalla stessa sentenza impugnata, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)". (Cass. Sez. 6A sent. n. 31463 del 8.6.2004 dep. 16.7.2004 rv. 229275). La decisione assunta rende superfluo l'esame del secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2009