Sentenza 7 ottobre 1999
Massime • 3
In materia di inquinamento atmosferico, sono sottoposti alla disciplina del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissioni nell'atmosfera, sicché anche gli impianti di frantumazione dei materiali di cava vanno ricondotti alla previsione dell' art. 1 del D.P.R. 203, non potendosi porre in dubbio la loro oggettiva attitudine a dare luogo ad emissioni nell'atmosfera.
Il reato di cui all'art. 25, comma 1, del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (sull'inquinamento atmosferico) ha natura formale, poiché attiene all'esercizio di un impianto esistente anteriormente all'entrata in vigore dello stesso D.P.R. senza che l'interessato abbia presentato all'autorità regionale competente la domanda di autorizzazione prescritta. Trattasi altresì di reato di pericolo che prescinde dalla verificazione di un danno concreto.
Il reato di cui all'art. 25, comma 1, del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, consistente nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione alla Regione competente, è reato permanente. La permanenza dura fino alla effettiva presentazione della domanda di autorizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/1999, n. 13534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13534 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Antonino ZUMBO Presidente del 7.10.1999
1. Dott. Aldo S. RIZZO Consigliere SENTENZA
2. " Nicola QUITADAMO " N.3261
3. " Olindo SCHETTINO " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N.9908/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IP NI, n. a L'Aquila il 25.5.1937 avverso la sentenza 15.2.1999 del Pretore di L'Aquila Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Gioacchino IZZO che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Udito il difensore avv. Attilio Maria CECCHINI, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, in subordine, la declaratoria di prescrizione del reato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 15.2.1999 il Pretore di L'Aquila affermava la penale responsabilità di RI NI in ordine al reato di cui:
- agli artt. 12 e 25 D.P.R. 24.5.1988, n. 203 (poiché, nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. "Inerti Aquilana", ometteva di richiedere alla Regione Abruzzo l'autorizzazione relativa all'esercizio di una cava di inerti con impianti di lavaggio, escavazione e frammentazione producenti emissione di polveri e fumi - acc. in L'Aquila, l'1.12.1994 con permanenza) e lo condannava alla pena di lire 1.000.000 di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il RI, il quale ha eccepito:
a) carenza assoluta di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. In sede dibattimentale, invero, era emerso egli si era conformato, con affidamento incolpevole, ad un parere reso a tutti gli imprenditori associati dal presidente dell'Associazione regionale cavatori, a giudizio del quale gli impianti di frantumazione non sarebbero soggetti all'autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 203/1988, perché le polveri da essi prodotte non sarebbero ne' tecnicamente convogliabili ne' inquinanti;
b) oggettiva esclusione, per gli impianti di frantumazione di materiale di cava, della necessità dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 203/1988, perché il convogliamento delle polveri da essi prodotte non sarebbe tecnicamente attuabile.
Il Pretore, in proposito, avrebbe completamente omesso di valutare le argomentazioni svolte dal consulente tecnico di parte, accettando apoditticamente ed immotivatamente le opposte conclusioni del consulente tecnico di ufficio;
c) mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto all'esclusione della ravvisabilità di un inquinamento atmosferico "poco significativo", non potendo riscontrarsi invece, nella specie, un'alterazione della normale condizione dell'aria tale da costituire pericolo per la salute, da compromettere la normale fruibilità dell'ambiente e da alterare le risorse, gli ecosistemi ed i beni materiali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, poiché tutte le doglianze sono infondate.
1. La fattispecie in esame riguarda l'esercizio di una cava di calcare con annesso impianto di frantumazione del materiale ricavato dall'attività estrattiva (esistente già anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 203/1988) articolato su due linee di lavorazione.
Nella prima linea, materiale di grossa pezzatura viene scaricato in una grande tramoggia scoperta che alimenta il primo mutino della catena di frantumazione. Il prodotto così ottenuto viene poi movimentato su un nastro trasportatore scoperto e raggiunge un impianto a torre di selezione a mezzo vagliatura.
La seconda linea di frantumazione, finalizzata all'ottenimento di prodotto molto fine, viene alimentata con prodotto a granulometria sottile, ulteriormente frantumato e quindi vagliato. Il materiale finito viene raccolto direttamente dai silos sottostanti il vaglio principale, a mezzo di autocarri scoperti, oppure prelevato da cumuli dislocati sul piazzale.
2. Per quanto concerne la configurazione oggettiva del ravvisato reato di cui agli artt. 12 e 25, 1^ comma, del D.P.R. 24.5.1988, n.203, questa Corte Suprema ha già affermato che "poiché sono sottoposti alla disciplina del D.P.R. n. 203 tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissioni nell'atmosfera (ex art. 1), anche strutture temporanee quali impianti di selezione e lavaggio di materiali di cava, suscettibili di emanare polveri e fumi, sono soggette alla necessaria autorizzazione preventiva e non solo i tradizionali impianti fissi industriali" (Cass. Sez. III, 22.11.1995, n. 11334, ric. Morelli ed altro). Tale principio deve essere ribadito per gli impianti di frantumazione dei materiali di cava, che vanno ricondotti alla previsione dell'art. 1, 2^ comma-lett. a), del D.P.R. n. 203/1988, non potendo porsi in dubbio la loro oggettiva attitudine a dar luogo ad emissioni nell'atmosfera.
L'Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni emanato con D.P.C.M. 21.7.1989 specifica:
- al paragrafo I, n. 1, che "il D.P.R. n. 203 si applica agli impianti industriali di produzione di beni o servizi, ivi compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla legge 9 agosto 1985, n.443, nonché agli impianti di pubblica utilità, che diano luogo ad emissioni inquinanti convogliate o tecnicamente convogliabili";
- al paragrafo I, n. 2, che "ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, si intende per impianto lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale.
Uno stabilimento può essere costituito da più impianti. Il singolo impianto di uno stabilimento è l'insieme delle linee produttive finalizzate ad una specifica produzione. Le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione derivanti da una o più apparecchiature e/o da operazioni funzionali al ciclo produttivo".
Il D.P.R. 25.7.1991 (Modifiche all'Atto di indirizzo emanato con il D.P.C.M. 21.7.1989) individua ed enumera specificamente:
- all'Allegato I, le "attività ad inquinamento atmosferico poco significativo", il cui esercizio non richiede autorizzazione (vedi paragrafo V, nn. 25 e 26 del D.P.C.M. 21.7.1989);
- all'Allegato le "attività a ridotto inquinamento atmosferico", autorizzabili in via generale dalle Regioni e dalle altre autorità di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 20311988 e per le quali possono essere altresì previste procedure semplificate di autorizzazione.
Nella fattispecie in esame risulta accertato che:
- nell'impianto in oggetto le emissioni di materiale polverulento prodotte da tutti gli elementi delle due linee di frantumazione (a partire dai mulini ai nastri trasportatori ed ai vagli) sono convogliabili, trattandosi di macchine fisse oggettivamente incapsulabili (come da documentazione fotografica dimostrativa acquisita in sede dibattimentale, alla quale la sentenza impugnata fa espresso riferimento), producenti polveri che possono essere aspirate e controllate con idonei sistemi di abbattimento (depolveratori).
- le attività di frantumazione di inerti non sono ricomprese nell'elenco delle "attività ad inquinamento atmosferico poco significativo" (esonerate dall'obbligo di autorizzazione) di cui all'Allegato I del D.P.R. 25.7.1991;
- nella Regione Abruzzo, il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico ed acustico (C.R.I.A.), nella seduta tenutasi il 27.4,1998, si è espresso nel senso che le attività di frantumazione inerti rientrano nella previsione di cui all'Allegato VI del D.M. 12.7.1990 (linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione).
3. A fronte degli accertamenti anzidetti - ed in particolare della decisione assunta dall'organo tecnico regionale - quanto alle contrarie argomentazioni (nel senso della inconvogliabilità delle emissioni) svolte dal consulente tecnico di parte, deve farsi riferimento alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in tema di valutazione delle risultanze peritali, quando le conclusioni del perito di ufficio non siano condivise d a consulenti di parte ed il giudice ritenga di aderire alle prime, non dovrà per ciò necessariamente fornire in motivazione la dimostrazione autonoma della loro esattezza tecnico-scientifica e della erroneità, per converso, delle altre.
Di conseguenza potrà configurarsi vizio di motivazione soltanto quando risulti che le argomentazioni dei consulenti di parte fossero tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia di quanto affermato dal perito di ufficio, e ciò avuto anche riguardo alla diversa posizione processuale dei consulenti di parte rispetto ai periti, essendo i primi, a differenza degli altri, chiamati a prestare la loro opera nell'interesse esclusivo della parte che li ha nominati, senza assunzione dell'impegno di obiettività previsto per i soli periti dall'art. 226 c.p.p. (vedi Cass., Sez. I, 22.12.1993, n. 11706).
4. Il reato di cui all'art. 25, 1^ comma, del D.P.R. n. 203/1988 ha natura formale, poiché attiene all'esercizio di un impianto esistente anteriormente all'entrata in vigore dello stesso D.P.R., senza che l'interessato abbia presentato all'autorità regionale competente la domanda di autorizzazione prescritta. Trattasi, altresì, di reato di pericolo, che prescinde dalla verificazione di un danno concreto (vedi Cass., Sez. III 3.3.1992, n. 2321, ric. Forte).
5. L'errore di diritto scusabile, in quanto dovuto ad ignoranza "inevitabile" della legge penale nella sua esatta delimitazione e nel suo preciso significato (alla stregua di quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale 24.3.1988, n. 364, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 5 cod. pen.), è configurabile solo se emerga che nessun rimprovero, neppure di leggerezza, possa essere mosso all'imputato per avere egli fatto tutto il possibile per uniformarsi alla legge.
L'imputato medesimo, cioè, deve avere assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al c.d. "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento per conseguire la corretta conoscenza della normativa vigente, e, tra le circostanze di ordine obiettivo capaci di assumere rilevanza ai fini del giudizio sull'inevitabilità dell'ignoranza o dell'errore, vanno annoverati i chiarimenti forniti dall'autorità competente. Nella fattispecie in esame, pertanto, l'imputato avrebbe dovuto avvertire l'onere professionale di rivolgersi direttamente agli uffici regionali aventi competenza istituzionale in materia di inquinamento atmosferico, mentre tale onere sicuramente non può ritenersi assolto in seguito alla richiesta di delucidazioni ad un organismo di categoria (quale è l'Associazione regionale cavatori), portatore degli interessi degli associati, confliggenti sotto il profilo economico con quello di tutela della qualità dell'aria.
6. La contestata contravvenzione (punita con pena alternativa) - finalizzata alla tutela della qualità dell'aria ed a consentire il controllo sugli impianti inquinanti, onde verificare la tollerabilità delle emissioni e l'adozione di appropriate misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico - non è prescritta, trattandosi di reato la cui permanenza dura fino all'effettiva presentazione della domanda di autorizzazione.
Nell'imputazione risulta espressamente indicata, oltre alla data di accertamento, la permanenza del reato e - tenuto conto di quanto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze n. 11930 dell'11.11.1994, ric. P.G. c. Polizzi e n. 11021 del 22.10.1998, ric. Montanari - deve rilevarsi che la stessa idoneità della contravvenzione a durare nel tempo comporta l'estensione della contestazione all'intero sviluppo della fattispecie criminosa, senza violazione del diritto di difesa dell'imputato, mentre dall'istruttoria dibattimentale è emerso che all'adempimento ancora non si era provveduto nel gennaio del 1999.
7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 1999