Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/1999, n. 13534
CASS
Sentenza 7 ottobre 1999

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In materia di inquinamento atmosferico, sono sottoposti alla disciplina del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissioni nell'atmosfera, sicché anche gli impianti di frantumazione dei materiali di cava vanno ricondotti alla previsione dell' art. 1 del D.P.R. 203, non potendosi porre in dubbio la loro oggettiva attitudine a dare luogo ad emissioni nell'atmosfera.

Il reato di cui all'art. 25, comma 1, del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (sull'inquinamento atmosferico) ha natura formale, poiché attiene all'esercizio di un impianto esistente anteriormente all'entrata in vigore dello stesso D.P.R. senza che l'interessato abbia presentato all'autorità regionale competente la domanda di autorizzazione prescritta. Trattasi altresì di reato di pericolo che prescinde dalla verificazione di un danno concreto.

Il reato di cui all'art. 25, comma 1, del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, consistente nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione alla Regione competente, è reato permanente. La permanenza dura fino alla effettiva presentazione della domanda di autorizzazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/1999, n. 13534
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13534
    Data del deposito : 7 ottobre 1999

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