Sentenza 24 ottobre 2013
Massime • 1
Non sussiste un potere generalizzato del giudice del dibattimento di ordinare al P.M. il deposito di atti di indagine ed il provvedimento che dispone tale adempimento è illegittimo, anche se non abnorme, qualora non produca una situazione di stallo processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2013, n. 49516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49516 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 24/10/2013
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 1454
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere - N. 2581/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
nei confronti di:
ESPOSITO BAGIO N. IL 06/12/1972;
avverso l'ordinanza n. 11146/2011 TRIBUNALE di NAPOLI, del 13/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
sentite le conclusioni del PG: inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
1. Il pubblico ministero presso il tribunale di Napoli propone ricorso per cassazione contro l'ordinanza istruttoria emessa il 13 giugno 2012 dal tribunale di Napoli, nella parte in cui ordinava il deposito di altre dichiarazioni rese da PO AG, collaboratore di giustizia, subordinando a tale deposito il controesame ad opera della difesa.
2. Sostiene il pubblico ministero ricorrente che tale ordinanza debba ritenersi abnorme, in quanto non trova riscontro nell'esercizio di facoltà riconosciute dall'ordinamento al giudice del dibattimento, e che la medesima ordinanza conduca ad uno stallo processuale, avendo il tribunale subordinato il prosieguo dell'istruttoria dibattimentale (in particolare il controesame del dichiarante PO) al preventivo deposito dei predetti verbali di dichiarazione. Inoltre, non appare chiaro per il pubblico ministero il criterio indicato dal tribunale della attinenza delle dichiarazioni ai fatti relativi alla prova del procedimento.
3. Secondo il PM l'ordine sarebbe in contrasto con la disciplina del segreto istruttorio, che impone all'accusa di tenere riservati atti di indagine per i quali non sia stata ancora effettuata una completa discovery.
4. Il difensore degli imputati ha presentato memoria difensiva per resistere al ricorso proposto dal pubblico ministero, ritenendolo inammissibile perché proposto sull'erroneo presupposto che l'ordinanza impugnata sia abnorme e senza considerare che il pubblico ministero può rifiutare l'esibizione degli atti richiesti solo nei limiti e con le formalità previste dall'art. 329 c.p.p., e dunque previo deposito del decreto motivato previsto dalla predetta norma. Inoltre, rileva come nel caso di specie non si sia verificata alcuna stasi processuale, posto che indipendentemente dal deposito dei verbali richiesti, all'udienza del 27 giugno 2012 è stato regolarmente effettuato dalle difese il controesame del collaboratore di giustizia PO.
5. Con memoria depositata il 4 giugno 2013, la difesa ha proposto motivi nuovi di resistenza, citando la sentenza della corte costituzionale n. 145-91 e concludendo per la assoluta legittimità dell'ordinanza del tribunale, con la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso del Pubblico ministero.
6. Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dr. Nicola Lettieri, ha concluso per iscritto chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso sia perché sussiste un dovere del giudice nazionale di esaminare l'intero protocollo processuale per verificare se siano presenti degli elementi probatori non rivelati all'accusato e se tale mancata disclosure sia compatibile con il dovuto bilanciamento tra l'interesse della collettività e l'interesse del singolo a difendersi efficacemente (in difetto, c'è violazione dell'art. 6 della CEDU). Inoltre, l'ordinanza non è causa di alcuna paralisi processuale in quanto o non sussiste alcun verbale documentale rilevante per la difesa, o tale materiale esiste e non è dal pubblico ministero ritenuto ostensibile, ed allora lo stesso dovrebbe essere messo a disposizione del giudice in tempo utile per permettergli di verificare la sua utilità ai fini dell'esercizio dei diritti della difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Pubblico ministero si lamenta, comprensibilmente, del provvedimento del tribunale, dal momento che il potere del giudice di ordinare il deposito di atti relativi alla fase dell'indagine è limitato a casi specifici e ben delimitati (ad esempio per atti che per legge devono essere inseriti nel fascicolo del dibattimento, come la querela). Non sussiste, invece, un potere generalizzato di ordinare il deposito di altri atti di indagine, essendo rimesso all'organo di accusa il potere di individuare e allegare gli atti che attengono strettamente ai soggetti e alle imputazioni per cui viene esercitata l'azione penale e, nell'esercizio di esso, il P.M. ben può stralciare, mediante degli "omissis", parti di dichiarazioni rese da persone informate sui fatti o da coimputati in un unico contesto e nell'ambito del medesimo atto processuale. Non si deve, poi, dimenticare che la prova si forma nel dibattimento e, quindi, che il controesame del teste consente alla difesa di svolgere tutte le domande che ritiene più opportune, anche al fine di verificare la credibilità dello stesso. In ogni caso, la sanzione per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 416 c.p.p., comma 2, è esclusivamente quella dell'inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista alcuna nullità (Sez. 6, Sentenza n. 33435 del 04/05/2006, Rv. 234355; si veda anche Sez. 6, Sentenza n. 33067 del 17/04/2003, Rv. 226650, secondo cui "L'art. 416 c.p.p. e art. 130 disp. att. c.p.p., delegando al pubblico ministero l'onere di formare il fascicolo da trasmettere al giudice per le indagini preliminari con la richiesta di rinvio a giudizio degli imputati, attribuiscono in via esclusiva al potere delibativo dell'organo di accusa il compito di individuare e allegare quegli atti che attengono, strettamente, ai soggetti e all'oggetto del rinvio a giudizio, con la conseguenza che non può ipotizzarsi, a carico dello stesso pubblico ministero, alcun obbligo di allegazione di atti che riguardino persone estranee a tale oggetto ovvero afferenti a indagini diverse o ancora in corso di sviluppo".
2. Ciò premesso, occorre però ricordare che esiste nel nostro ordinamento un principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e che nel caso di specie nessuna norma consente il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale. Solo ove tale ordinanza fosse abnorme potrebbe legittimare l'immediato ricorso per cassazione, ma tale non è perché non è ne' estranea al sistema normativo (che, come si è visto, contempla in alcuni casi il potere del tribunale di ordinare l'integrazione degli atti), ne' produttiva di una situazione di stallo processuale. Non è vero, infatti, che il tribunale abbia subordinato il prosieguo dell'istruttoria dibattimentale (e cioè il controesame del dichiarante PO) al preventivo deposito dei verbali in oggetto, risultando, al contrario, dal verbale dell'udienza del 13 giugno 2012 che il rinvio dell'udienza e del controesame fu dovuto all'ora tarda (tanto che la difesa assume essersi regolarmente svolto il controesame alla successiva udienza del 27 giugno).
3. Il provvedimento del tribunale è, dunque, errato, sotto il profilo della violazione di legge, ma non è abnorme;
il che ne preclude la impugnabilità immediata con ricorso per cassazione. Ne consegue che il ricorso del Pubblico ministero deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2013