Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/1998, n. 852
CASS
Sentenza 11 febbraio 1998

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Massime1

Il pubblico ministero, nell'ambito delle sue autonome ed esclusive attribuzioni di organo che cura l'esecuzione in materia penale, è tenuto a compiere una sommaria delibazione dell'ammissibilità della domanda, al fine di evitare che la legalità ed effettività della pena vengano vanificate da richieste pretestuose e manifestamente carenti dei presupposti di legge. A tale scopo è anzitutto tenuto, per espressa previsione normativa, a verificare che non sia superato il limite di pena entro il quale è ammesso il beneficio (e, trattandosi di pene concorrenti, considerate come "unicum" in sede esecutiva, ad eseguirne il cumulo, ove non si sia già provveduto), nonché, per identità di "ratio", ad estendere il controllo agli altri presupposti di ammissibilità dell'istanza di affidamento e a tutte quelle altre situazioni che, nel procedimento di sorveglianza, sarebbero oggetto di delibazione sommaria da parte del Presidente del tribunale a norma dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. Ove, pur essendovi tenuto, il P.M. non provveda a sospendere o far cessare l'esecuzione dell'ordine di carcerazione a seguito dell'istanza di affidamento in prova terapeutico, il richiedente può far valere eventuali doglianze mediante incidente di esecuzione, trattandosi di questione che investe il titolo esecutivo, sia pure limitatamente a un'ipotesi di transitoria inefficacia. E il giudice dell'esecuzione resta investito di un controllo limitato alla verifica del corretto esercizio del potere attribuito al P.M., sotto il duplice profilo dell'osservanza della sommaria valutazione di ammissibilità dell'istanza e dell'esattezza e congruenza delle ragioni poste a base del suo rigetto.

Commentario1

  • 1Reati contro la pubblica amministrazione. Ordine di carcerazione per l’espiazione della pena della reclusione.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    Le disposizioni normative, art. 47-ter, comma 01, della legge n. 354 del 1975 e art. 319, c.p., sono destinate ad operare in settori autonomi dell'ordinamento, ancorché funzionalmente collegati, e perseguono finalità diverse, il che giustifica una disciplina differenziata. E anche volendo riconoscere l'esistenza di un difetto di coordinamento delle due norme, che le renderebbe non sintoniche tra loro, è solo al legislatore che spetta di ricondurre a unitarietà il sistema e di eliminare l'eventuale disarmonia con esclusione di interventi in funzione correttiva da parte dell'interprete. Nella specie, l'ordine di carcerazione di Roberto FORMIGONI per l'espiazione della pena della reclusione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/1998, n. 852
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 852
Data del deposito : 11 febbraio 1998

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