Sentenza 11 febbraio 1998
Massime • 1
Il pubblico ministero, nell'ambito delle sue autonome ed esclusive attribuzioni di organo che cura l'esecuzione in materia penale, è tenuto a compiere una sommaria delibazione dell'ammissibilità della domanda, al fine di evitare che la legalità ed effettività della pena vengano vanificate da richieste pretestuose e manifestamente carenti dei presupposti di legge. A tale scopo è anzitutto tenuto, per espressa previsione normativa, a verificare che non sia superato il limite di pena entro il quale è ammesso il beneficio (e, trattandosi di pene concorrenti, considerate come "unicum" in sede esecutiva, ad eseguirne il cumulo, ove non si sia già provveduto), nonché, per identità di "ratio", ad estendere il controllo agli altri presupposti di ammissibilità dell'istanza di affidamento e a tutte quelle altre situazioni che, nel procedimento di sorveglianza, sarebbero oggetto di delibazione sommaria da parte del Presidente del tribunale a norma dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. Ove, pur essendovi tenuto, il P.M. non provveda a sospendere o far cessare l'esecuzione dell'ordine di carcerazione a seguito dell'istanza di affidamento in prova terapeutico, il richiedente può far valere eventuali doglianze mediante incidente di esecuzione, trattandosi di questione che investe il titolo esecutivo, sia pure limitatamente a un'ipotesi di transitoria inefficacia. E il giudice dell'esecuzione resta investito di un controllo limitato alla verifica del corretto esercizio del potere attribuito al P.M., sotto il duplice profilo dell'osservanza della sommaria valutazione di ammissibilità dell'istanza e dell'esattezza e congruenza delle ragioni poste a base del suo rigetto.
Commentario • 1
- 1. Reati contro la pubblica amministrazione. Ordine di carcerazione per l’espiazione della pena della reclusione.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Le disposizioni normative, art. 47-ter, comma 01, della legge n. 354 del 1975 e art. 319, c.p., sono destinate ad operare in settori autonomi dell'ordinamento, ancorché funzionalmente collegati, e perseguono finalità diverse, il che giustifica una disciplina differenziata. E anche volendo riconoscere l'esistenza di un difetto di coordinamento delle due norme, che le renderebbe non sintoniche tra loro, è solo al legislatore che spetta di ricondurre a unitarietà il sistema e di eliminare l'eventuale disarmonia con esclusione di interventi in funzione correttiva da parte dell'interprete. Nella specie, l'ordine di carcerazione di Roberto FORMIGONI per l'espiazione della pena della reclusione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/1998, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO SACCUCCI Presidente del 11/02/1998
1. Dott. PAOLO BARDOVAGNI Rel. Consigliere SENTENZA
2. " ANNA MABELLINI Consigliere N. 852
3. " STEFANO CAMPO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " UMBERTO GIORDANO Consigliere N. 42566/1997
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: IO BE, n.
6.12.1965 a Limbiate avverso il decreto in data 22.9.1997 del G.I.P. presso il Tribunale di Milano
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni Lette le conclusioni del P.M., che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio allo stesso giudice per nuovo esame
OSSERVA
Con provvedimento emesso il 22.9.1997 all'esito dell'udienza camerale il G.I.P. presso il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'incidente proposto da IO BE avverso il rigetto da parte del P.M., in data 28.6.1997, della sua istanza di scarcerazione ex art. 47 bis, co. 2, L. 26.7.1975 n. 354. osservava che la decisione in proposito richiedeva una piena valutazione della fondatezza della richiesta, possibile solo da parte del "giudice di sorveglianza ... unico soggetto presso il quale confluiscono tutte le informazioni necessarie ... ai fini della concessione di eventuali benefici". L'interessato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e carenza di motivazione.
Il ricorso, nei termini di seguito specificati, è fondato. L'art. 47 bis L. n. 354/1975, riprodotto sub art. 94 del T.U.
9.10.1990 n. 309
in materia di disciplina degli stupefacenti e poi modificato, quanto al limite massimo di pena per l'ammissione al beneficio, dal D.L. 14.5.1993 n. 139, prevede che il condannato tossicodipendente il quale intenda proseguire o intraprendere un programma di recupero può essere a tal fine affidato al servizio sociale.
L'istanza, corredata del programma terapeutico e dell'attestazione di idoneità dello stesso e di effettiva tossicodipendenza rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, deve essere presentata al P.M. competente per l'esecuzione che, "se non osta il limite di pena", sospende l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e, ove questo sia stato già eseguito, "ordina la scarcerazione del condannato", rimettendo quindi gli atti al Tribunale di sorveglianza per la decisione sul merito. La competenza dei due organi nella specifica materia è dunque chiaramente delineata, in conformità alle rispettive attribuzioni: il P.M., quale parte necessaria del relativo rapporto e portatore del pubblico interesse sottostante, "cura di ufficio l'esecuzione" in materia penale (art. 655, co. 1, C.P.P.) emanando, fra l'altro, le opportune disposizioni quando la pena detentiva debba essere, automaticamente o su provvedimento giurisdizionale, sospesa;
il Tribunale di sorveglianza provvede in ordine alle misure previste dall'ordinamento penitenziario onde adeguare il trattamento rieducativo alla personalità del condannato, eventualmente introducendo le convenienti modifiche nel rapporto esecutivo anche mediante forme di espiazione alternative alla detenzione (art. 70, co. 1, L. n. 354/1975). Ne segue che il P.M., nell' ambito delle sue autonome ed esclusive attribuzioni, di fronte all'istanza di sospensione (ed eventualmente di scarcerazione) in pendenza di procedimento per la concessione dell'affidamento terapeutico è tenuto a compiere una sommaria delibazione dell'ammissibilità della domanda, onde evitare che la legalità ed effettività della pena vengano vanificate da richieste pretestuose e manifestamente carenti dei presupposti di legge (cfr. Cass., Sez. I, 16.11.1996, Ventimiglia;
C.C. 6.2.1998, Pastore). A tal fine è anzitutto tenuto, per espressa previsione normativa, a verificare che non sia superato il limite di pena entro il quale è ammesso il beneficio (e, se si tratta di pene concorrenti, considerate come "unicum" in sede esecutiva, ad eseguirne il cumulo, ove non si sia già provveduto); per identità di "ratio", il controllo dovrà poi essere esteso agli altri presupposti di ammissibilità (come l'allegazione della prescritta documentazione e la condizione - pen. co. dell'art. 47 bis citato - che l'affidamento non sia stato già concesso per due volte) nonché ad analoghe situazioni immediatamente apprezzabili che, nel procedimento di sorveglianza, darebbero luogo alla declaratoria prevista dall'art. 666, co. 2, C.P.P. (ad es., riproposizione di un programma terapeutico già ritenuto inidoneo dal Tribunale con provvedimento non più impugnabile). Per la diversa finalità e ampiezza di attribuzioni è peraltro esclusa qualsiasi influenza della valutazione del P.M. su quella del Tribunale di sorveglianza (cfr. Cass., Sez. I, 16.7.1997, Pannelli). Ove il P.M. non provveda a sospendere o far cessare l'esecuzione dell'ordine di carcerazione a seguito dell'istanza di affidamento in prova terapeutico il richiedente, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, può far valere eventuali doglianze mediante incidente di esecuzione, trattandosi di questione che investe il titolo esecutivo, sia pure limitatamente ad una ipotesi di transitoria inefficacia (cfr. Cass., Sez. I, 5.8.1992, Reggiani;
8.6.1993, Cascianelli;
11.2.1995, Di Cesare;
Sez. V 3.7.1996, Spina). Ovviamente il controllo del giudice dell'esecuzione è limitato alla verifica del corretto esercizio del potere attribuito al P.M., sotto il duplice profilo dell'osservanza del contenuto ambito, come sopra delineato, della sommaria valutazione di ammissibilità e della esattezza e congruenza delle ragioni poste a base del diniego;
non ha perciò alcun fondamento la tesi, prospettata nel provvedimento impugnato, secondo la quale la decisione implicherebbe una piena cognizione sul merito della richiesta di affidamento, spettante alla magistratura di sorveglianza.
Il decreto di inammissibilità va quindi annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi all'ufficio del giudice "a quo" per la decisione dell'incidente.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 1998