Sentenza 17 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2001, n. 3884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3884 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN ME L POPOLO ITALIAN0 38 84 0.1 LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente - R.G.N. 5529/98 Consigliere Cron. 8315 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Ud. 15/12/00 AMOROSO Consigliere Dott. Giovanni 49 ha pronunciato la seguente - S ENTENZA sul ricorso proposto da: : EL AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GONZAGA 37, presso lo studio dell'avvocato BATTAGLIA SSALVATORE, rappresentato e difeso dall'avvocato MODICA FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 presso rappresentato e difeso dagli avvocati STARNONI 5484 -1- GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso. - resistente con mandato avverso la sentenza n. 160/97 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 13/03/97 R.G.N. 1272/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/00 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 5.2.1993 LF UC conveniva in giudizio l'INPS davanti al Pretore di Agrigento, chiedendone la condanna al della pensione di inabilità о pagamento dell'assegno ordinario di invalidità a causa delle infermità di cui era portatore. Disposta consulenza tecnica, il Pretore adito accoglieva la domanda, condannando 1'INPS alla corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità. Con sentenza in data 20.2.1997, depositata il 2 13.3.1997, il Tribunale di Agrigento, in accoglimento dell'appello proposto dall'INPS, ے س riformava la sentenza pretorile, rigettando la domanda dell'assicurato. In particolare, il giudice del gravame osservava che l'assicurato era affetto da patologie di modesta rilevanza, quali l'intolleranza agli zuccheri, l'emiblocco anteriore sinistro, gli esiti di cheratite ulcerativa in entrambi gli occhi con visus pari a 8/10 in OD e 6/10 in OS, spondiloartrosi e otite media bilaterale, broncopatia cronica modicamente ostruttiva. Concludeva, affermando che l'attività svolta, 3 dal 1985, comeprima come operaio in miniera e, elettricista in proprio, non era ridotta entro la soglia invalidante, in conformità a quanto ritenuto dal consulente tecnico nominato in sede di gravame, di patologie emendabili con normalitrattandosi cure. Ricorre per cassazione l'assicurato con due motivi. L'Inps ha depositato procura senza, tuttavia, partecipare all'udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'assicurato eccepisce la nullità della consulenza tecnica disposta in sede di gravame, in quanto il consulente tecnico nominato dal Tribunale aveva ricoperto per anni l'incarico di primario medico - legale dell'INPS, sede di Agrigento, con la possibilità che egli stesso avrebbe potuto aver condotto per conto dell'Istituto l'indagine in sede amministrativa. Il CTU nominato, quindi, avrebbe dovuto, quanto meno, adempiere all'obbligo di astenersi. Il dedotto motivo è infondato. Nel caso in cui il consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice di secondo grado non abbia osservato l'obbligo di astensione, derivategli ai ہے 4 sensi del combinato disposto degli artt. 63 e 51, n. 41 c.p.c., la parte interessata deve proporre istanza di ricusazione nei modi e nei termini di cui all'art. 192 c.p.c. e cioè tre giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione del CTU. L'assicurato, tuttavia, non ha dedotto di avere avanzato nei termini suindicati istanza di ricusazione. Il dedotto motivo va, perciò, respinto. Con il secondo motivo l'assicurato si duole che il Tribunale in violazione della legge n. 222 del 1984, seguendo il parere del CTU nominato in appello, non abbia posto in rilievo le conseguenze giuridiche delle infermità riscontrate sulla capacità di lavoro e più precisamente la compatibilità in concreto di tali infermità con con altre l'attività lavorativa esercitata О attività di eguale valore sociale. una seconda Il ricorrente, inoltre, con doglianza, censura il parere del consulente tecnico nominato in appello, in contrasto con quello espresso dal consulente tecnico nominato in primo grado, e si duole, in particolare, che, senza adeguata motivazione, la broncopatia cronica, il ischemica, gli diabete mellito, la cardiopatia esiti di cheratite ulcerativa e la spondilosi lombare con note di artrosi cervicale e otite bilaterale non siano stati ritenuti invalidanti in relazione all'età e alle capacità attitudinali. Anche tale secondo motivo va rigettato in riferimento a entrambe le doglianze. Invero il giudice del gravame - in attuazione dei poteri discrezionali di valutazione delle risultanze processuali, consentita al giudice di merito - aveva condiviso il parere del CTU nominato in appello non già acriticamente bensì con ragionate argomentazioni. Infatti aveva posto in evidenza sia l'età dell'assicurato, nato il 1° marzo 1943, sia le attività lavorative (operaio pregresse su a specializzato in miniera dal 1959 al 1985) e sia l'attività lavorativa attuale (elettricista in proprio), pervenendo alla conclusione che tutte le infermità, di lieve entità (essendo anche il diabete mellito in realtà una mera intolleranza agli lozuccheri), erano compatibili con svolgimento di occupazioni confacenti alle sue attitudini. Peraltro, aveva aggiunto il Tribunale, anche la broncopatia cronica, costituente l'affezione più rilevante, era emendabile terapeuticamente. La sentenza impugnata in tal modo motivata appare esauriente ed immune sia da vizi logici e sia da vizi giuridici. Anche il secondo motivo di ricorso, perciò, è da respingere. Pertanto il proposto ricorso va rigettato. A norma dell'art. 152 disp att. c.p.c., nulla va disposto per le spese del presente giudizio, non essendo la pretesa manifestamente infondata e temeraria (essendo stato ripristinato il testo originario della norma della sentenza n. 134 del 1994 della Corte Costituzionale).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2000. II Presidente: Vinceuro Tresse Capitenis Il Cons. estensore: Motole I D , IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA O 3 0 A L 1 Depositata in Cancelleria 3 S L S . 5 O T A B . T R I , N A D ' A 17 MAR 2001 Oggi, L S 3 A L E 7 T E IL COLLABORATORE P - C 8 CASS - E DI CANCELLERIA 1 R N P 1 S A U E S T L R 8 S O 4 C 4 * 0 A 7