Sentenza 9 luglio 2004
Massime • 1
La cooperazione nel delitto colposo di cui all'art. 113 cod. pen. si verifica quando più persone pongono in essere una autonoma condotta nella reciproca consapevolezza di contribuire all'azione od omissione altrui che sfocia nella produzione dell'evento non voluto. (Affermando il principio la Corte ha precisato, nella fattispecie relativa alla gara di velocità posta in essere tra due automobilisti, che non ha alcun rilievo l'accertamento della circostanza relativa a un eventuale accordo preventivo tra i soggetti impegnati nelle condotte criminose).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/07/2004, n. 40205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40205 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 09/07/2004
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1112
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 013051/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT OM, nato ad [...] [...];
avverso SENTENZA del 09/12/2003 CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Livio Bernot, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 22.2.2002 il GUP del Tribunale di Udine, a seguito di rito abbreviato, ha dichiarato TO OM colpevole del reato di omicidio colposo plurimo, e, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti rispetto all'aggravante di cui al 2 comma dell'art. 589 c.p., lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre statuizioni accessorie.
Il giudice di primo grado ha ritenuto la responsabilità del TT per cooperazione colposa ex art. 113 c.p. in ordine al sinistro verificatosi tra l'autovettura condotta dal padre dell'imputato, TT RL, ed altra autovettura condotta da DE NT LI. Si era infatti verificato - secondo la ricostruzione dei fatti operata dal GUP - che, verso le ore 0,25 del 4.3.1997, una AN TH condotta da TT RL, nel percorrere la SS 252 di Palmanova contromano, era andata ad urtare frontalmente e con estrema violenza, considerata l'elevata velocità tenuta, una AN MA, guidata dal DE NT, e sulla quale si trovavano altre tre persone. La collisione era avvenuta nella corsia di pertinenza del DE NT, a m. 1,70 dal margine della strada ed aveva interessato le parti anteriori sinistre dei due veicoli. Inoltre, mentre la AN MA risultava ridotta ad un ammasso di lamiere, la AN TH, fortemente danneggiata, percorreva la propria corsa per altri 75 metri, dopo essere stata urtata dea una terza vettura, una Alfa Romeo 164, condotta dall'attuale imputato, TT OM.
A seguito dell'incidente decedevano all'istante il padre dell'imputato, il DE NT e due trasportati sull'autovettura condotta da quest'ultimo, mentre un terzo trasportato riportava lesioni personali.
Nella sentenza di primo grado sono descritti i rilievi della Polizia Stradale, in base ai quali è stato ritenuto che l'autovettura AN TH condotta dal padre dell'imputato procedeva a velocità molto elevata, sicuramente superiore al limite di 60 kmh. imposto a quel punto della strada, ed era risultato che proprio a causa della velocità elevata, l'autovettura condotta dal padre, nell'affrontare una curva, era finita sull'opposta corsia, causando la prima collisione frontale con la AN MA, e dopo 30 metri l'urto con l'Alfa 164, che proveniva dallo stesso senso di marcia per poi fermarsi a 75 metri di distanza, adagiata in un fossato. Anche l'Alfa 164, condotta dall'imputato, procedeva a velocità molto elevata, circostanza che veniva dedotta sia dall'arresto del mezzo a 145 metri di distanza dal punto della collisione, a seguito di trascinamento e scarrocciamento del mezzo per 133,80 metri, al termine dei quali l'autovettura si posizionava sulla banchina erbosa, sia dalle dichiarazioni di due testimoni che avevano rilevato sia la velocità "elevatissima" delle due autovetture, sia la circostanza che i mezzi procedevano "tallonandosi fra loro".
Da ciò il giudice di merito ha tratto il convincimento che TO RL e TO NA stessero effettuando una gara di velocità, e che ciò configurasse la responsabilità anche del secondo, a titolo di cooperazione colposa ex art. 113 c.p.. A tale conclusione - ritiene il GUP - si dovrebbe pervenire anche se non vi fosse stato, una previa decisione di fare una gara, avendo TO NA, con l'elevata velocità e l'inosservanza della distanza di sicurezza, contribuito alla produzione dell'incidente e delle gravi lesioni che hanno portato al decesso immediato di quattro persone. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 9.12.2003, ha confermato la sentenza di primo grado.
La Corte ha escluso la dedotta violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., sia perché il riferimento, con l'espressione "nelle medesime circostanze", nel capo di imputazione 2) di omicidio colposo, al capo 1) di alla violazione di cui all'art. 141 comma 5, C.d.S., conteneva una contestazione specifica e non generica, sia perché, comunque, con l'interrogatorio del 10.3.1998, l'imputato era stato messo in condizione di difendersi dal comportamento di cui era tenuto e rispondere.
La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che il nesso causale non poteva essere escluso dalla circostanza che l'Alfa 164 era rimasta estranea alla collisione tra la AN TH e la AN MA, trattandosi di cause concorrenti ed avendo la condotta del TT NA agevolato l'evento, trattandosi peraltro di pilota di Formula 3), e quindi ben consapevole dei rischi della circolazione stradale ad altissima velocità, in ora notturna, su strada pubblica, ed in prossimità di una curva.
Inoltre, anche una partecipazione indiretta può configurare un comportamento altamente imprudente ed inosservante delle norme che regolano la circolazione stradale, che determini l'evento prodotto anche da altri;
ne' la Corte di merito ha ritenuto significativo che non sia stata elevata imputazione a carico dell'appellante per la morte del padre.
La Corte ha anche confermato l'esame delle risultanze probatorie del giudice di primo grado, in relazione agli accertamenti della Polizia Stradale ed alle dichiarazioni dei testimoni, ritenendo attendibili e rilevanti quelle dei due testimoni RE e CE, indicati anche nella sentenza di primo grado, ed ha posto in evidenza che lo stesso imputato ha riconosciuto di avere tenuto una velocità di 80-90kmh.. In presenza di tali elementi, la Corte territoriale ha ritenuto ininfluente se la decisione di effettuare una gara sia stata programmata ovvero nata estemporaneamente, essendo comunque la condotta posta in essere nella prevedibilità del pericolo per gli utenti della strada, oltre che per sè stesso.
TT OM ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza di appello.
Con un primo motivo il ricorrente ha ribadito la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., rilevando che la Corte di Appello ha richiamato una sentenza di legittimità attinente a fattispecie diversa, in quanto avevano colliso entrambi i veicoli partecipanti ad una gara di velocità contro altra autovettura di un terzo. Nella specie, invece, ad avviso del ricorrente, non avendo l'autovettura condotta da TT OM colliso con quella del DE NT, non sussiste violazione ne' dell'art. 113 c.p., ne' dell'art. 141, 5 comma, C.d.S..
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente, deducendo la violazione degli artt. 141, 5 comma, 200 e 201 C.d.S., ha sostanzialmente mirato ad escludere che si possa ritenere che sia stata effettuata una "gara di velocità", sia perché escluso dal teste ZA (secondo il quale il padre del TT era contento che costui non partecipasse più a gare di Formula 3), sia perché non confortato da alcun accertamento tecnico, sia perché non contestato dagli agenti della Stradale intervenuti dopo il sinistro, ma apparsa per la prima volta solo con la richiesta di rinvio a giudizio. Il ricorrente ha, quindi, ritenuto la tardività della contestazione dell'art. 141, 5 comma, C.d.S., che doveva essere effettuata entro il termine di giorni 150 a norma degli artt 200 e 201 C.d.S.. Il TT ha inoltre eccepito l'inattendibilità dei testimoni RE e CE, in quanto i conducenti delle autovetture sorpassande possono formulare solo delle valutazioni sulla velocità dei veicoli che sorpassano, che, essendo delle sensazioni, non possono essere oggetto di testimonianza. Inoltre, il ricorrente ha rilevato che nessun testimone ha parlato di "gareggiamento in velocità".
Con un terzo motivo il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 40 c.p. che prevede il "nesso di causalità materiale", da escludere nella specie, non avendo l'autovettura da lui condotta urtato quella guidata dal DE NT, ed essendosi l'evento lesivo verificatosi in esclusiva connessione materiale con il comportamento di TT RL, pur esso deceduto nel sinistro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, pur suddiviso in tre motivi, censura sostanzialmente due vizi della sentenza impugnata, previo un brevissimo accenno alla mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello riguardante la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p.. Tale motivo di ricorso è palesemente infondato in quanto - come già precisato a pag.
2 - la Corte territoriale ha escluso la dedotta violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., sia perché il riferimento, con l'espressione "nelle medesime circostanze", nel capo di imputazione 2) di omicidio colposo, al capo 1) di alla violazione di cui all'art. 141 comma 5, C.d.S., conteneva una contestazione specifica e non generica, sia perché, comunque, con l'interrogatorio del 10.3.1998, l'imputato era stato messo in condizione di difendersi dal comportamento di cui era tenuto e rispondere.
L'art. 521, 2 comma, c.p.p. dispone che il fatto per il quale è emessa sentenza non può essere diverso da quello contenuto nella contestazione. Il successivo art. 522, 1 comma, dispone la sanzione della nullità in caso di inosservanza della disposizione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso espresso dalle sezioni unite con la sentenza Di Francesco del 19.6.1996, e cioè che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa: ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio della correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (conformi Cass. 22.3.1999, Merlino;
Cass. 19.11.1999, Cameli;
e recentemente Cass. 10.12.2003 n. 2443, P.G. Appello Caltanissetta e altro in proc. Curatolo). Nella specie, la Corte di merito ha correttamente ritenuto che il fatto risulta adeguatamente esposto con il richiamo al capo 1) della dedotta violazione di legge, e contestato in sede di interrogatorio. Per ciò che concerne gli altri due motivi, ben più ampiamente trattati nel ricorso, il primo riguarda l'avere erroneamente ritenuto che TT NA ed il padre TT RL stessero disputando una gara di velocità, là dove le risultanze probatorie escludevano tale circostanza, non rilevata neppure dagli agenti della Polizia Stradale, intervenuti dopo l'incidente. Il secondo assunto vizio concerne la sussistenza del nesso di causalità ex art. 40 c.p.p., non avendo l'autovettura condotta da TT NA colliso con quella condotta dal DE NT, e sulla quale si trovavano le tre persone decedute e quella rimasta gravemente ferita, indicate nel capo di incolpazione.
La prima censura riguarda ovviamente censure di merito alla motivazione in ordine alla valutazione delle prove assunte, essendo pacifica, in caso affermativo, la violazione dell'art. 141 C.d.S., il quale, al 5 comma, dispone che "il conducente non deve gareggiare in velocità".
Come è noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocché costantemente, che "l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (Cass. sezioni unite 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997). Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone). Il riferimento dell'art. 606 lett. e) c.p.p. alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.
Nella specie, sia la sentenza di primo grado che quella di appello sono molto analitiche e logiche nel motivare le ragioni per le quali è stato ritenuto che i due TT stessero disputando una gara di velocità, non essendo poi rilevante se si sia trattato di una decisione programmata o attuata per emulazione nel corso della guida. Gli argomenti dedotti dai giudici di merito riguardano l'altissima velocità tenuta dai due veicoli, di gran lunga superiore al limite dei 60 kmh., la circostanza che l'autovettura condotta da TT RL abbia invaso l'opposta corsia di marcia, chiaro segno di volere sorpassare l'altro automezzo, il fatto che le due vetture si tallonavano fra loro, a brevissima distanza l'una dall'altra, l'inosservanza della distanza di sicurezza.
Tali circostanze si evincono dagli accertamenti della Polizia Stradale, con particolare riferimento all'individuazione del punto d'urto tra il veicolo condotto dal padre del ricorrente e quello guidato dal DE NT, al successivo urto tra il primo mezzo e quello condotto dal ricorrente TT OM, ed alle zone di ritrovamento di questi due ultimi veicoli, lontano dai punti d'urto, e quindi chiaro indice della velocità tenuta dai due veicoli.
Inoltre, ben tre testimoni, del tutto estranei ai fatti, e cioè RE IO, CE VA e LL ZO, a bordo di altre autovetture, hanno visto i due mezzi procedere a velocità elevatissima (il CE la ha indicata in non meno di 160-170 kmh., ed il RE ha avvertito uno spostamento di aria al loro passaggio), e tutti hanno confermato che le due vetture si tallonavano fra loro, tanto erano vicine.
Condivisibile è poi la valutazione della non necessarietà di un accordo preventivo tra i soggetti, potendo una gara di velocità essere nata anche estemporaneamente sulla strada (Cass. 20.10.1995 n. 100; Cass. 14.11.1980 n. 1586). Ne consegue che le motivazioni dei giudici di merito, sia di primo che di secondo grado, sono congruamente e logicamente motivate, ed in base a quanto ritenuto dalle citate sentenze delle sezioni unite di questa Corte, il giudice di legittimità, in tale ipotesi non ha l'onere di prendere in considerazione la diversa prospettazione fornita dal ricorrente, rispondente alle sue esigenze difensive. Mentre, però, le censure alla valutazione del quadro testimoniale e gli accenni alle risultanze della espletata consulenza tecnica costituiscono mere censure di fatto, non sindacabili in sede di legittimità, i rilievi sulla mancata contestazione iniziale della violazione dell'art. 141, 5 comma, C.d.S. da parte della Polizia Stradale meritano qualche considerazione.
Sul punto va, infatti, precisato che la mancata contestazione della violazione dell'art. 141, 5 comma, C.d.S. da parte della Polizia Stradale ne' immediatamente dopo i fatti (art. 200 C.d.S.), ne' nei centocinquanta giorni successivi (art. 201 C.d.S.), non ha ovviamente alcuna influenza sulle determinazioni che il P.M. possa poi adottare sull'esercizio dell'azione penale, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello amministrativo. Di ciò peraltro si rende perfettamente conto il ricorrente, che lamenta la tardività della contestazione, ma la utilizza al solo fine di valutare che un Corpo specializzato come la Polizia Stradale non abbia ritenuto sussistere gli estremi per notificargli un verbale di contestazione relativo a tale infrazione.
Orbene, non essendo rilevante accertare come sia nato il convincimento del P.M., è evidente che la "gara di velocità" sanzionata dal 5 comma dell'art. 145 C.d.S. non costituisce accertamento semplice e intuitivamente percepibile, a meno che non si versi nelle famose (o meglio famigerate) "corse proibite", ed è quindi normale un atteggiamento prudenziale della Polizia Stradale. Va, poi, considerato il rilievo dato, nelle sentenze di merito, sia del Tribunale che della Corte di Appello, alle testimonianze, in particolare del RE e del CE (ma quella di primo grado anche al LL, trasportato nell'autovettura del CE), e dalle quali si evince che le due autovetture, oltre a procedere a velocità moto elevata, si tallonavano fra loro.
Pertanto, mentre, ad esempio, il superamento del limite di velocità o l'invasione dell'opposta corsia di marcia costituiscono violazioni delle norme sulla circolazione stradale facilmente individuabili a mezzo di rilievi tecnici effettuati dalla Polstrada, la determinazione di una "gara di velocità", forse anche decisa per emulazione nel corso della guida, e non preventivamente programmata, costituisce violazione che ben può richiedere approfondimenti istruttori ed il conforto di prove testimoniali.
Nella specie, il giudice di legittimità non può che valutare positivamente come i giudici di merito siano pervenuti all'individuazione della "gara di velocità", vietata dal citato art. 145, con motivazione logica ed adeguata, dando conto sia delle fonti probatorie, che delle risultanze collegate agli adempimenti istruttori.
Con l'altro motivo di ricorso, il TT ha lamentato la mancanza di nesso di causalità tra la sua condotta eventualmente colposa e l'evento letale, non avendo la sua autovettura urtato quella condotta dal DE NT, ed avendo la Corte di merito richiamato, come conforto, una decisione della Corte di Cassazione in cui invece non solo vi era stata una gara di velocità, ma anche collisione dell'autovettura condotta dall'imputato.
L'art. 40 c.p. dispone che "nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione".
Nella specie, poi, al ricorrente è addebitato di avere "cooperato" ex art. 113 c.p. "nel determinare la collisione" tra l'autovettura condotta dal padre e quella guidata dal DE NT.
Le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 25.11.1998, Lo Parco, hanno ritenuto che "la cooperazione nel delitto colposo di cui all'art. 113 c.p. si verifica quando più persone pongono in essere una data autonoma condotta nella reciproca consapevolezza di contribuire all'azione od omissione altrui che sfocia nella produzione dell'evento non voluto".
Non vi è, infatti, dubbio che corresponsabile - e anche responsabile principale - della collisione sia stato TO RL, in quanto, oltre a partecipare alla gara di velocità e a procedere a velocità molto elevata, ha invaso l'opposta corsia di marcia, procurando l'urto con conseguenze letali.
Ma, come esattamente ha rilevato il giudice di appello, il dato che l'autovettura condotta da TO NA non ha colliso con quella guidata dal DE NT non ha nessuna rilevanza per escludere il nesso di causalità, ravvisabile ex art. 113 c.p.. La circostanza che il ricorrente si sia messo a gareggiare in velocità con il padre ha non solo aumentato il rischio potenziale di incidente, ma lo ha reso prevedibile, avendo peraltro i due contendenti gareggiato in ora notturna, su strada pubblica, a velocità molto elevata, non osservando distanze di sicurezza, sicché la circostanza della mancata partecipazione alla collisione del mezzo condotto dal ricorrente con l'autovettura del DE NT avrebbe potuto legittimamente causare, in caso di sopravvivenza di TO RL, solo una diversa entità della sanzione, ma entrambi i gareggianti, con le loro autonome condotte, delle quali erano però ben consapevoli, hanno contribuito al verificarsi dell'evento letale. Appare appena il caso di precisare che lo stimolo della partecipazione del ricorrente alla gara di velocità, e la sua guida altamente imprudente per le ragioni già esposte si sono inseriti come antecedente causale dell'evento previsto dall'art. 589 c.p.. Gli artt. 40 e 113 c.p., peraltro, lungi dall'individuare forme di cooperazione astrattamente non configurabili, determinano unicamente le condizioni per ritenere che più persone, con le loro azioni od omissioni, abbiano determinato l'evento nella consapevolezza di contribuire alle altrui condotte.
Si ravvisa, pertanto, una coincidenza di azioni, imprudenti ed in violazione delle norme che regolano la circolazione stradale, e tutte influenti, in modo prevedibile, sull'evento, anche se non voluto. Il ricorso del TO viene, pertanto, rigettato perché infondato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2004