Sentenza 11 febbraio 2010
Massime • 1
Il contrasto fra motivazione e dispositivo nella sentenza camerale si risolve dando prevalenza alla motivazione in quanto il contenuto della decisione è racchiuso nell'intero contesto del provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2010, n. 8071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8071 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 11/02/2010
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 137
Dott. BRICCHETTI TO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 39120/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
1) LE LU N. IL 23/03/1961;
2) AU NI N. IL 15/04/1970;
3) LI MA N. IL 02/11/1963;
4) AS IM RO N. IL 18/05/1957;
1) GI TA N. IL 03/11/1953;
avverso la sentenza n. 7550/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 23/09/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. DI CASOLA Carlo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi degli imputati e per il rigetto del ricorso del Procuratore generale presso la Corte territoriale.
RILEVA
1. - Con sentenza, deliberata il 16 ottobre 2008 e depositata in pari data, a scioglimento della riserva assunta alla udienza camerale del 23 settembre 2008, la Corte di appello di Napoli, nel giudizio a carico di IA ST, di NO EN, di TO OL, di RI ME, di OL NT TO e di altri, imputati dei delitti di associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti e dei reati fine, loro rispettivamente ascritti, in parziale riforma della appellata sentenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale di quella stessa sede, 12 gennaio 2007, dato atto - per quanto qui rileva - della rinuncia degli appellanti EN, TO, ME e OL "a tutti i motivi di appello eccettuati quelli relativi alla misura della pena", ritenute "pienamente condivisibili - e richiamate - la ricostruzione dei fatti e la motivazione" della decisione di prime cure, valutati gli elementi indicati dall'art. 133 c.p. e, in particolare, il "buon comportamento processuale" dei giudicabili, ha concesso a EN e a ME circostanze attenuanti generiche, dichiarandole prevalenti sulle attenuanti;
ha ridotto le pene a costoro e a OL, nelle misure specificamente indicate per ciascuno di essi;
ha confermato la condanna inflitta a ST, per il delitto di traffico di stupefacenti, ascrittogli al capo sub 9 della rubrica, rideterminando (in dipendenza della assoluzione dal concorrente delitto associativo) la pena principale ed escludendo quella accessoria perpetua.
In particolare, circa la conferma della condanna nei confronti di ST la Corte territoriale ha motivato:
non ricorrono le denunziate violazioni delle disposizioni in materia di intercettazioni;
il Pubblico Ministero ha adeguatamente spiegato le eccezionali ragioni di urgenza che imponevano l'uso degli impianti esterni di ascolto;
sussistevano, inoltre, gravi indizi circa la commissione dei delitti concernenti gli stupefacenti, pur in carenza della compiuta identificazione di tutti gli autori;
le conversazioni telefoniche intercettate e la sostanziale ammissione del giudicabile offrono la prova della colpevolezza di ST.
Con successiva ordinanza, deliberata il 28 aprile 2009 e depositata il 30 aprile 2009, la Corte di appello ha corretto il dispositivo della ridetta sentenza, riguardo a EN, disponendo l'inserimento, prima della statuizione sulla pena, delle seguenti parole: "ritenuta la continuazione tra i delitti di cui al presente processo e il reato per cui EN era stato condannato con sentenza numero 9165, emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 6 dicembre 2000, passata in giudicato l'11 giugno 2001". Della integrazione operata la Corte territoriale ha dato conto nei termini seguenti: nella specie non opera il criterio della prevalenza assoluta del dispositivo (privo di indicazione del riconoscimento della continuazione) sulla motivazione che, invece, nella esposizione analitica del computo della pena, reca espressa menzione dell'aumento, a titolo di continuazione, applicato, in ragione di nove mesi di reclusione, "per il reato di cui alla sentenza n. 9165/00 del 6 dicembre 2000"; tanto dimostra che nella redazione del dispositivo il giudice è incorso in errore materiale, per la omessa indicazione che la pena finale era stata "applicata anche in continuazione", ritenuta col reato della precedente sentenza. 2. - Ricorrono per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello, nei confronti del solo EN e avverso la ridetta ordinanza, mediante atto recante la data del 29 maggio 2009, nonché - avverso la sentenza - ST, personalmente, mediante atto s.d., depositato il 24 novembre 2009;
TO, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Paolo Trofino, mediante atto recante la data del 24 novembre 2008;
ME, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Umberto Valentino, mediante atto recante la data del 5 novembre 2008;
OL, personalmente, mediante atto s.d., depositato il 20 novembre 2009.
2.1 - Il procuratore generale, dolendosi della correzione, dichiara di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, e sostiene:
il "reale e intangibile contenuto della decisione" risiede nell'originario dispositivo che non fa menzione della continuazione;
nella motivazione "non si fa alcun cenno, neppure indiretto, a elementi che possano far pensare alla volontà del giudicante di ritenere la continuazione esterna"; è, piuttosto frutto, di "errore materiale" il riferimento alla "continuazione con altra sentenza" contenuto in sede di calcolo della sanzione;
il dichiarato accoglimento dell'appello di EN in punto di pena non implica il riconoscimento della continuazione;
anzi l'accoglimento parziale del gravame "sembra far pensare che la Corte abbia voluto accoglierlo solo per la pena e non anche alla applicazione della continuazione". 2.2 - ST ribadisce le censure formulate in ordine al decreto col quale il Pubblico Ministero dispose la esecuzione urgente delle intercettazioni, presso impianti esterni;
nega la ricorrenza del presupposto dei gravi indizi di reato e asserisce che la propria identificazione sarebbe avvenuta "in modo indiretto e capzioso, senza alcun riscontro oggettivo".
Con successivo atto recante la data del 16 marzo 2009, depositato il 17 marzo 2009, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. 2.3 - TO dichiara promiscuamente di denunciare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, "lett. b), c), d) ed f)", inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p.: si duole che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare la ricorrenza di cause di non punibilità e di dar conto della quantificazione della pena;
e, inoltre, contesta l'affermazione della responsabilità, asserendo che le intercettazioni suscitano "seri dubbi" e che la transazione non si è realizzata.
2.4 - ME dichiara promiscuamente di denunciare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p., nonché vizio della motivazione, deducendo:
la condotta è di "scarsa rilevanza sociale;
il fatto è "tenue"; la Corte territoriale non ha osservato i criteri stabiliti nell'art. 133 c.p.; il comportamento processuale consentiva "l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione". 2.5 - OL dichiara promiscuamente di denunciare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), "violazione" della legge penale, nonché mancanza o contraddittorietà della motivazione, asserendo: il giudizio "è totalmente errato e privo di garanzia"; è necessaria, previo annullamento della sentenza impugnata, "la rivalutazione complessiva dei fatti". 3. - Tutti i ricorsi sono inammissibili.
3.1- Il ricorso del Pubblico Ministero è manifestamente infondato. Laddove la disposta correzione concerne sentenza deliberata col rito della camera di consiglio, non trova evidentemente applicazione il criterio della assoluta prevalenza del dispositivo "letto alla pubblica udienza" sulle difformi statuizioni enucleabili dalla motivazione.
Difetta, infatti, sul piano processuale proprio il presupposto essenziale della regola della prevalenza: l'esistenza stessa del dispositivo, quale atto dotato di autonoma rilevanza, che cristallizza e documenta il contenuto della decisione del giudice. Sicché "nella sentenza camerale in caso di contrasto fra motivazione e dispositivo, la prima prevale sul secondo" (Cass., Sez. 1^, 15 marzo 1990, n. 672, Mazzucchelli, massima n. 185445), in quanto il contenuto della decisione è racchiuso nell'intero contesto del provvedimento.
Quanto al merito della censura, lo stesso ricorrente - in patente contrasto con la negazione opposta - ammette che la sentenza reca, nella parte relativa al computo della sanzione, la menzione dell'aumento applicato a titolo di continuazione e la indicazione del reato (mediante citazione della pertinente sentenza di condanna) in relazione al quale la Corte territoriale ha riconosciuto il vincolo de quo.
Mentre affatto immotivato è l'ulteriore assunto del Procuratore generale presso la Corte di appello per il quale, a fronte della evidente omissione nel dispositivo, le ridette statuizioni (contenute in motivazione) sarebbero frutto di errore materiale. 3.2 - La rinuncia espressa di ST alla impugnazione proposta, ne comporta la inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d). 3.3 - Il tenore estremamente generico delle censure formulate da OL rende evidente la carenza del requisito della specificità dei motivi, prescritto dall'articolo 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e sanzionato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c). 3.4 - Non ricorre - alla evidenza - veruna violazione di legge (processuale o sostanziale), siccome denunziato dagli altri ricorrenti:
nè sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
nè sotto il profilo della erronea applicazione, avendo la Corte territoriale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, ne', oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato. 3.5 - In considerazione della espressa rinuncia degli imputati ai pertinenti motivi di appello (diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio), risultano manifestamente destituite di fondamento le censure formulate sotto il profilo del prospettato omesso esame delle questioni agitate in punto di responsabilità. Nè, palesemente, ha il benché minimo pregio giuridico la ulteriore doglianza per la ritenuta omessa verifica della carenza delle cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.: col richiamo adesivo delle considerazioni e delle valutazioni espresse dal primo giudice, circa la responsabilità degli appellanti, la Corte territoriale ha implicitamente offerto la dimostrazione del compimento del negativo scrutinio ex art. 129 c.p.p.; mentre la generica denunzia, circa la "mera omissione formale" della esclusione delle ipotesi contemplate dalla ridetta disposizione, è inammissibile per difetto di specificità, in carenza della puntuale "indicazione degli elementi concreti che, ove rettamente considerati e valutati, avrebbero dovuto condurre ad una declaratoria d'ufficio di proscioglimento" (Sez. 6^, 24 aprile 2002, n. 31514, Durante, massima n. 222572; Sez. 5^, 24 settembre 2008, n. 43367, De Simone, massima n. 242186; Sez. 7^, 26 giugno 2009, n. 29574, Bredice, massima n. 244849).
3.6 - Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dai ricorrenti, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili ai termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 3.7 - Conseguono la declaratoria della inammissibilità dei ricorsi e la condanna delle parti private ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna gli imputati ricorrenti al pagamento, ciascuno, delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000 (mille) alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010