Sentenza 8 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di spese giudiziali, dal combinato disposto degli artt. 1 del D.M. 5 ottobre 1994 n.585 e 91 cod.proc.civ. discende che la condanna al pagamento delle spese processuali è una conseguenza legale della soccombenza, che a sua volta va individuata tenendo presente la statuizione espressa nella sentenza, esaminata in relazione alla domanda contenuta nell'atto di citazione o nelle conclusioni precisate a verbale. Da ciò consegue che anche nell'ipotesi in cui più giudizi, per qualche motivo connessi, siano riuniti in un unico giudizio la liquidazione delle spese va operata in relazione ad ogni singolo giudizio, posto che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza. Ulteriore conseguenza è che ai sensi dell'art.1 del richiamato D.M. ciascun avvocato difensore ha diritto a percepire gli onorari per le prestazioni professionali eseguite e, se antistatario, al rimborso delle spese anticipate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/2001, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - rel. Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TR TR, TR GI, RI LA, AS TR, UT IT, IN IA, NE OR, AM NZ, RA IO, NA AT, AN CO, ON AL, AL PA, MA TR, VI TA, CA PA, EM NA MA, DE TE AT, EM AN, AL SE, AG SE, AG AT, OR AN, CC IO, ON EL, ZZ MI, NO NO, AN EL, RE RI, TR TO, SU TO, AR OL, LO NA MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TITO LABIENO 70, presso l'avvocato NARDELI G., rappresentati e difesi dall'avvocato TR TR, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI MASSAFRA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 13/98 della Corte d'Appello di LECCE, Sezione distaccata di TARANTO, depositata il 07/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2000 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per i ricorrenti, l'Avvocato Mastrangelo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del primo motivo;
rigetto nel resto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 9.2.1991 RO IA, IE PA e AN Mastrangelo convenivano avanti al Tribunale di Taranto il Comune di Massafra per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione acquisitiva di loro fondi, utilizzati per l'esecuzione di lavori di sistemazione della strada comunale S. ET - Palata, nonché dei danni relativi alla distruzione delle culture e all'inquinamento delle falde acquifere causati dall'invasione e dal ristagno delle acque nere nella cunetta, costruita ai lati della strada.
Precisavano gli attori che l'occupazione dei fondi era stata disposta con ordinanza sindacale in data 20.6.1984 e che non era intervenuto, nei termini di legge il decreto di espropriazione. Costituitosi in giudizio il Comune di Massafra chiedeva la reiezione della domanda, eccependo la prescrizione del diritto azionato dagli attori e in rito l'incompetenza del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale regionale delle acque. Con separati atti di citazione altri proprietari, di terreni interessati dai lavori di sistemazione della strada comunale, convenivano in giudizio il Comune di Massafra, onde sentirlo condannare al pagamento dei danni loro prodotti.
I sette giudizi autonomi l'uno rispetto all'altro venivano riuniti.
Nei giudizi riuniti intervenivano volontariamente anche AN NO e AN Mastrangelo.
Con sentenza in data 5.11.1994 il Tribunale di Taranto rigettava le domande proposte dall'intervenuto AN Mastrangelo nonché le domande proposte dagli attori LE SC, EP SE, ET PP, NA EN IA D'TI e AR AN. Avverso la sentenza del Tribunale proponevano appello alcuni degli attori, censurando l'impugnata sentenza, ognuno in relazione a specifici vizi attinenti alla sua posizione, e lamentando tutti la loro condanna al pagamento delle spese processuali, comprese quelle relative alla c.t.u., che chiedevano fossero distratte in favore dei procuratori costituiti, antistatari.
Costituitosi in giudizio il Comune di Massafra chiedeva la reiezione dell'appello e proponeva a sua volta appello incidentale reiterando l'eccezione di prescrizione avanzata in primo grado. Con autonomo atto di appello il Comune di Massafra riproponeva l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Tribunale regionale delle acque, posto che l'opera pubblica riguardava la sistemazione di un vecchio scolo di acque piovane. Reiterava altresì l'eccezione di prescrizione dei diritti azionati dai proprietari dei fondi, non accolta dal giudice di primo grado.
Costituitisi in giudizio gli appellati, resistevano all'appello proposto dal Comune di Massafra proponendo a loro volta appello incidentale, lamentando l'inadeguata liquidazione delle spese di giudizio, effettuata dal Tribunale di Taranto, che non aveva tenuto conto che i difensori erano tre ma non avevano rappresentato e difeso indistintamente e congiuntamente tutte le parti attrici. I due appelli venivano riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. trattandosi di impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza. Con sentenza in data 7.2.1998 la Corte di Appello di Lecce, accoglieva per quanto di ragione le domande proposte da NA EN, ET PP, IO ON, AN Mastrangelo, nato a [...] il [...], ES SU, IA D'TI, SE EN, AR AN DA IA, AT ON e EP SE, condannando di conseguenza il Comune di Massafra al pagamento delle somme loro spettanti;
compensava interamente le spese del giudizio di primo grado fra il Comune di Massafra e AN GE, LE SC, EP SE, ET PP, NA EN, IA d'TI, AR AN;
condannava il Comune di Massafra al pagamento delle spese di giudizio di secondo grado, in favore di NA EN, ET PP, IO ON, AN Massafra, nato il [...], ES SU, IA d'TI, SE EN, AR AN DA IA, AT ON e EP SE, che liquidava in complessive L. 12.647.200 ed attribuiva agli avv.ti Nicola Grippa, Giulio Mastrangelo e ET Mastrangelo, distrattari;
compensava interamente le spese di giudizio del grado, fra il Comune di Massafra e le altre parti.
Avverso tale sentenza ricorrono trentatrè ricorrenti, con ricorso fondato su tre motivi, ciascuno articolato in più censure. Non svolge attività difensiva il Comune di Massafra. Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano:
a) nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.;
b) in subordine omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.;
c) violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. 536/49, dell'art. 3 D. lgs. n 170/46, dell'art. unico della L. 1051/57,e degli artt. 1, 4, 5 e 7 del D.M.
5.10.1994 n. 585, nonché dell'art.60 D.L. n. 1578/33 d) violazione dell'art. 111 della Costituzione;
e) violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.;
f) in estremo subordine violazione e falsa applicazione dell'art. 2233 c.c. In relazione alla censura sub a) rilevano i ricorrenti che gli avv.ti ET Mastrangelo, Giulio Mastrangelo e Nicola Grippa, hanno proposto appello avverso la decisione del Tribunale che aveva proceduto ad una liquidazione forfetaria ed indistinta delle spese di giudizio per tutti e tre i difensori, benché nella specie si trattasse di ben sette giudizi distinti, poi riuniti in unico processo, in relazione ai quali la difesa era stata affidata ora all'uno ora all'altro dei su indicati avvocati.
Il giudice di primo grado avrebbe dovuto quindi procedere alla liquidazione delle spese per ciascun giudizio, distinguendo quanto dovuto per esborsi, diritti ed onorari.
La riportata censura non è stata presa in considerazione dalla Corte territoriale che nulla ha motivato sul punto.
Con la seconda censura i ricorrente reiterano le argomentazioni già svolte, rilevando che la Corte di merito, a fronte di una specifica richiesta attinente, come detto, alla mancata liquidazione dei diritti ed onorari spettanti agli avvocati per i singoli processi poi riuniti, nulla ha risposto.
Con la terza censura deducono assenza di motivazione su un punto rilevante della controversia, per non avere la Corte di merito dato risposta alcuna alla censura mossa, in relazione all'immotivata riduzione effettuata dal Tribunale della nota spese, in riferimento agli esborsi ed ai diritti.
Rilevano che qualora la Corte territoriale avesse tenuto presente l'art. 5 comma 5 del D.M. 5385/94, e la pacifica diversità in fatto delle posizioni dei singoli clienti, avrebbe dovuto attribuire un onorario maggiore, corrispondente all'opera effettivamente prestata da ciascun difensore.
D'altra parte immotivata appare la affermazione secondo la quale tutte le prestazioni effettuate erano sostanzialmente uguali, posto che proprio dall'impugnata sentenza emerge la diversità delle posizioni, avendo la Corte stessa dato a ciascuna questione sottoposta al suo esame una soluzione ad hoc, con ciò cadendo in evidente contraddizione.
Con la quarta censura lamentano la compensazione delle spese, effettuata dalla corte territoriale senza motivo alcuno. Precisano che nella specie non sussistono i giusti motivi indicati dal giudice di secondo grado, posto che il Comune, rifiutandosi di addivenire alla prospettata soluzione bonaria della controversia, ha spiegato appello non in ordine alla debenza delle somma richieste o al loro ammontare, ma in riferimento ad una pretesa prescrizione ed incompetenza del giudice adito, con ciò dimostrando, all'evidenza, che la sua finalità era solo quella di non pagare i propri debiti.
Con l'ultima prospettazione, subordinata all'ipotesi di contestazione delle tariffe forensi, in quanto affette da nullità, per essere in contrasto con il trattato CEE, rilevano che comunque il giudice dovrebbe procedere alla liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 2233 c.c., tenuto conto del parere espresso dall'ordine professionale.
Nella specie il compenso liquidato a ciascun avvocato è risultato essere pari al 2% della somma in contestazione. La prima censura del primo motivo è fondata e va pertanto accolta.
Invero l'art. 1 del D.M. 385/94, applicabile nella specie, stabilisce che per le prestazioni giudiziali in materia civile, e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti gli onorari indicati nell'allegata tabella A), mentre l'art. 91 del c.p.c. a sua volta stabilisce che il giudice, con la sentenza che chiude il processo avanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore della controparte e ne liquida l'ammontare, unitamente agli onorari di difesa. Dal combinato disposto delle norme indicate discende che la condanna al pagamento delle spese processuali è una conseguenza legale della soccombenza che a sua volta va individuata tenendo presente la statuizione espressa nella sentenza, esaminata in relazione alla domanda contenuta nell'atto di citazione o nelle conclusioni precisate a verbale.
Da ciò consegue che anche nell'ipotesi in cui più giudizi, per qualche motivo connessi, siano riuniti in unico giudizio la liquidazione delle spese va operata in relazione ad ogni singolo giudizio, posto che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza.
Ulteriore conseguenza è che ai sensi dell'art. 1 del richiamato D.M. ciascun avvocato difensore ha diritto a percepire gli onorari per le prestazioni professionali eseguite e, se antistatario, al rimborso delle spese anticipate.
Ha errato pertanto la Corte di merito a procedere ad una liquidazione unica per i sette procedimenti sottoposti al suo esame e indistintamente per i tre difensori, posto che, ai soli fini delle spese, avrebbe dovuto procedere allo scorporo dei giudizi, accertando le singole posizioni e procedendo quindi alla liquidazione delle spese e degli onorari di giudizio a carico delle parti o della parte soccombente.
Tenuto conto delle argomentazioni fin qui svolte, assorbite devono ritenersi le ulteriori censure contenute nel motivo in esame, ed esposte sotto le lettere b), d), e), f) posto che sarà onere del giudice di rinvio provvedere alla liquidazione delle spese, in base alle tariffe forensi, allo stato ancora vigenti, tenuto conto del su enunciato punto di diritto.
Inammissibile è invece la censura sub c).
Invero la Corte territoriale ha ritenuto che l'aumento previsto dall'art. 5 D.M.
5.10.1994 n. 5385, non trova applicazione automatica, rientrando la sua applicazione nel potere discrezionale del giudice.
Tale affermazione, fondante la decisione, non è stata censurata dai ricorrenti i quali si sono limitati a censurare l'omessa applicazione del richiamato art. 5, lasciando così sopravvivere l'effettiva ragione fondante della decisione. sufficiente a mantenere in vigore l'impugnata sentenza.
Il primo motivo va quindi accolto per quanto di ragione, nei limiti su precisati.
Con il secondo motivo i ricorrenti AT CA e LE SC deducono:
a) nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c.;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 116 C.P.C.;
c) violazione e falsa applicazione degli artt. 2643 e 2659 c.c. Rilevano i ricorrenti con la prima censura che, in sede di precisazione delle conclusioni, avevano richiesto alla Corte territoriale di accertare e dichiarare che LE SC aveva diritto al risarcimento del danno in comune con UN CA;
che sul punto il difensore del Comune aveva accettato il contraddittorio e che sul punto la Corte di merito non si è pronunziata.
Inoltre la Corte territoriale si è pronunziata d'ufficio su un'eccezione che avrebbe potuto essere proposta solo dalla controparte.
In particolare il giudice di secondo grado avrebbe dovuto ritenere il diritto dello SC al risarcimento dei danni posto che lo stesso, coniugato con UN CA, si trovava in regime di comunione legale, talché l'eventuale non operatività della comunione, avrebbe dovuto essere eccepita dalla controparte e non rilevata d'ufficio, come accaduto nella specie.
Con la seconda censura i ricorrenti reiterano le stesse argomentazioni.
Con la terza infine allegano non conforme a diritto l'assunto contenuto nell'impugnata sentenza, secondo cui l'eventuale esclusione del bene dalla comunione legale deve risultare dal titolo, non essendo sufficiente ciò che risulta dalla nota di trascrizione. Il motivo è inammissibile.
Invero la Corte territoriale ha respinto la domanda proposta dai coniugi SC non solo perché nella nota di trascrizione non era contenuto il nome di LE SC ma anche e soprattutto perché UN CA non aveva partecipato al giudizio di primo grado, per cui non era possibile estendere allo SC le statuizioni pronunziate nei confronti della CA, non esistenti. Quest'ultima statuizione fondante la decisione, non risulta sia stata censurata dai ricorrenti, per cui il motivo va dichiarato inammissibile.
Infine con il terzo motivo AN Mastrangelo IO lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 757 c.c, nonché violazione dell'art. 112 c.p.c. ed omessa pronunzia su un punto rilevante della controversia.
Assume il ricorrente che erroneamente la Corte ha ritenuto che al momento della divisione erano già maturati in favore di entrambi i condividenti, i diritti di credito, sia per l'indennità di occupazione legittima che per il danno conseguente all'accessione invertita, per cui entrambi i creditori avrebbero dovuto esercitare le relative azioni personali.
Rilevano che così decidendo la Corte territoriale ha fatto decorrere l'effetto attributivo della divisione non dal momento dell'apertura della successione, come stabilito dalla legge, bensì dal momento della divisione.
Precisa altresì il ricorrente che il giudice di merito nulla ha precisato in ordine al richiesto danno ambientale, peraltro liquidato in favore degli altri proprietari dei fondi limitrofi. Il motivo è fondato e va pertanto accolto, per quanto di ragione.
Invero la Corte territoriale non ha tenuto conto che in base all'art. 757 c.c. ogni coerede è reputato solo ed immediato successore, in tutti i beni costituenti la propria quota, fin dall'apertura della successione.
Di conseguenza avendo la Corte territoriale accertato, in fatto, che i diritti di credito derivanti dai danni subiti dagli immobili erano già maturati all'atto della divisione, gli stessi andavano attribuiti al ricorrente, in base al richiamato principio dichiarativo della divisione.
Infine per ciò che attiene al danno ambientale non risulta che la relativa domanda sia stata proposta nel giudizio di appello, talché la relativa censura va dichiarata inammissibile. Pertanto in accoglimento del primo motivo prima censura e del terzo motivo prima censura l'impugnata sentenza va cassata, per quanto di ragione, e rimessa alla Corte di appello di Lecce, diversa sezione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo, ed il terzo motivo del ricorso, respinge il secondo motivo, cassa sul punto l'impugnata sentenza, e rinvia alla Corte di appello di Lecce, diversa sezione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 20 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2001