Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2004, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE AD TO, domiciliato in ROMA VIA POZZUOLI N. 7, presso l'Avvocato DANIELE COMPAGNO, difeso dall'avvocato GIOVANNI MOTOLESE, con studio in 74021 CAROSINO (TA) VIA D'AZEGLIO, 25, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PU NN;
- intimata -
avverso la sentenza n. 740/00 del Giudice di pace di TARANTO, emessa il 28/2/2000, depositata il 21/03/00; RG. 5631/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/10/03 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato TO GURGO (per delega Avv. Giovanni Motolese);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE ON che ha concluso per accoglimento per q. di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - L'ing. ON De OV, dopo aver svolto attività di consulente tecnico di ufficio in un giudizio civile davanti alla sezione staccata di San Giorgio Jonico della pretura di Taranto, giudizio che era stato iniziato da CO CO in confronto di UA EL, con ricorso al pretore dirigente, depositato il 18.3.1998, chiedeva la liquidazione dei suoi compensi. Il pretore emetteva il decreto 23.3.1998, con il quale liquidava il compenso di L.
1.200.000 e lo poneva provvisoriamente a carico della parte che aveva chiesto la consulenza.
1.1. - Il decreto, munito di formula esecutiva, veniva notificato il 22.10.1998 da ON De OV a AN IM, erede di CO CO, insieme al precetto, con cui veniva intimato di pagare la somma complessiva di L. 1.868.000, comprensiva delle spese di precetto.
La parte istante, nel precetto, intestato alla pretura di San Giorgio Jonico, dichiarava di eleggere domicilio a Taranto presso il difensore nominato nello stesso precetto.
2. - AN IM proponeva opposizione al precetto con la citazione a comparire davanti al pretore di Taranto, notificata il 27.10.1998.
A motivo dell'opposizione svolgeva gli argomenti che seguono. 2.1. - Il decreto di liquidazione del compenso, fatto valere come titolo esecutivo, non avrebbe potuto essere emesso. Questo perché, all'epoca, il giudizio, che ancora pendeva, doveva considerarsi interrotto, a causa della morte del difensore di CO CO, già intervenuta il 27.8.1997, e in un processo interrotto non può essere preso alcun provvedimento.
Che questa regola operasse anche a riguardo del decreto previsto dall'art. 11 della L. 8 luglio 1980, n. 319 si desumeva dal fatto, che il provvedimento deve essere comunicato alle parti e, quindi, se la parte è costituita in giudizio, al suo procuratore, ma questo non può avvenire quando il difensore è deceduto.
2.2. - Il decreto ne' aveva in modo espresso indicato l'obbligato nel CO ne' vi era stato detto che fosse stato il CO a chiedere la consulenza.
2.3. - AN IM non era l'unica erede di CO CO e perciò le si sarebbe potuta chiedere solo la parte dell'intero corrispondente alla sua quota di eredità.
2.4. - L'applicazione della tariffa fatta nel liquidare le spese del precetto conteneva degli errori.
3. - ON De OV si costituiva in giudizio con comparsa di risposta e svolgeva le seguenti eccezioni e difese.
Il giudice di pace era privo di competenza a conoscere della opposizione e questo sia per ragioni di territorio che di materia. Siccome il precetto era stato intestato alla pretura di San Giorgio Jonico, competente per materia sulla opposizione doveva essere considerato il pretore, in quanto ufficio competente per l'espropriazione forzata mobiliare, e competente per territorio appunto il pretore di San Giorgio Jonico.
La liquidazione al consulente del compenso per l'attività svolta può essere fatta dal giudice anche quando il processo è interrotto. Il decreto era stato notificato alla IM, quale erede di CO CO, e la parte, se avesse inteso proporre ricorso contro la liquidazione nei termini previsti dall'art. 11 della legge 319 del 1980 avrebbe potuto farlo, mentre, invece, con lettera 28.7.1998, gli aveva chiesto di soprassedere a pretendere la liquidazione della parcella in attesa che il giudizio fosse ripreso e definito. La IM aveva sostenuto di non essere l'unica erede, ma non ne aveva offerto alcuna dimostrazione.
4. - Il giudice di pace decideva le questioni di competenza con sentenza 5.2.1999, nella quale affermava d'essere competente a conoscere della domanda per ragioni di valore e di territorio. Con la successiva sentenza del 21.3.2000 decideva il merito della causa ed accoglieva l'opposizione.
Considerava che il decreto di liquidazione del compenso al consulente non può essere emesso nel tratto di tempo in cui il processo è sospeso a causa della sua interruzione;
che avrebbe dovuto essere notificato alla parte presso il suo difensore, per consentirle di proporre il ricorso previsto dall'art. 11 della legge 319 del 1980;
che la IM non era l'unica erede e non poteva quindi rispondere dell'intero debito del suo dante causa.
5. - ON De OV ha chiesto la cassazione di ambedue le sentenze.
Il ricorso è stato notificato a AN IM il 24.6.2000 presso il difensore per lei costituito in giudizio. La parte non ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La cassazione delle due sentenze è stata chiesta per più ragioni, tuttavia esposte in unico motivo, nella cui epigrafe si è indicato che sono state violate norme sulla competenza, norme di diritto e norme sul procedimento.
2. - Il giudice di pace di Taranto, con la prima sentenza, ha osservato che l'attrice aveva inteso negare l'efficacia del titolo esecutivo e di conseguenza la domanda doveva essere qualificata come una opposizione all'esecuzione, che era attribuita alla competenza per valore del giudice di pace, dato il valore del credito per cui si procedeva, ed alla propria competenza per territorio, perché la parte istante aveva eletto domicilio a Taranto e, secondo l'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., quando la parte istante elegge domicilio, sulle opposizioni a precetto è competente il giudice del luogo dove il domicilio è stato eletto.
Il ricorrente sostiene che tale decisione è viziata per violazione di norme sulla competenza (art. 360 n. 2 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 615, 27 e 480, terzo comma, dello stesso codice).
Quanto alla competenza del giudice di pace, perché gli argomenti relativi all'emanazione e comunicazione del decreto integravano una ragione di ricorso contro il decreto, che, in base all'art. 11 della legge 319 del 1980, andava rivolta al tribunale.
Quanto alla competenza territoriale del giudice di pace di Taranto, perché, nelle opposizioni all'esecuzione proposte prima del suo inizio, l'elezione di domicilio costituisce un criterio di individuazione della competenza per territorio solo suppletivo, al quale non può essere fatto ricorso quando, come nel caso in esame, l'ufficio del giudice dell'esecuzione è espressamente indicato nel precetto.
Per questa parte, però, il motivo non è ammissibile.
Il ricorso è stato proposto il 24.6.2000, oltre un anno dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, che è avvenuta il 5.2.1999 e perciò oltre il termine di un anno stabilito dall'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. (neppure suscettibile di proroga in base alla
L. 7 ottobre 1969, n. 742, perché la sospensione dei termini prevista dal suo art. 1, non si applica, secondo l'art. 3, nei giudizi relativi alle opposizioni alle esecuzione, tra i quali rientra l'opposizione a precetto).
La sentenza impugnata è sì una sentenza non definitiva, che può essere impugnata, anche dopo il decorso del termine, insieme alla sentenza definitiva, questo però a condizione che ne sia stata fatta riserva nel tempo stabilito dal primo comma dell'art. 361 cod. proc. civ., quando si tratta del ricorso per Cassazione.
Orbene, ne' la parte ha dichiarato nel ricorso d'avere fatto tale riserva ne' ciò risulta dall'esame del fascicolo di parte e di quello di ufficio.
3. - Il giudice di pace, nella seconda sentenza, ha affermato che, secondo le disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 318 del 1980, quando il giudizio in cui è stato nominato il consulente è
ancora pendente, ma si è interrotto per la morte del difensore di una delle parti, il giudice non può liquidare il compenso al consulente, ma deve attendere che il giudizio sia riassunto;
ha anche osservato che il decreto avrebbe dovuto essere comunicato al difensore costituito per la parte, che invece era deceduto, e ciò le ha impedito di proporre contro il decreto il ricorso previsto dallo stesso art. 11.
Per queste ragioni ha affermato che il decreto non avrebbe potuto essere fatto valere come titolo esecutivo.
3.1. - Il ricorrente chiede che la seconda sentenza sia cassata per il vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 11 L. 8 luglio 1980 n. 319
nonché agli artt. 301 e 304 cod. proc. civ.). Osserva che il decreto di liquidazione del compenso, in base al secondo comma dell'art. 11, è provvisoriamente esecutivo e perciò può essere fatto valere come titolo esecutivo anche in pendenza del termine per proporre ricorso;
che la parte destinataria dell'ordine di pagamento aveva ricevuto la notifica del decreto in uno al precetto ed era stata perciò posta in condizione di proporre ricorso;
che non lo aveva fatto lasciando così divenire definitivo il decreto;
che perciò il giudice dell'opposizione non poteva scendere all'esame della questione se il decreto, sebbene emesso durante l'interruzione del processo, fosse idoneo a costituire titolo esecutivo;
che, peraltro, la morte del difensore della parte non provoca l'automatica interruzione del processo, ma deve essere dichiarata in giudizio perché il processo si interrompa. 3.2. - La corte osserva che, tranne dell'ultimo, tutti gli argomenti esposti con il motivo sono da considerare preclusi dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva.
Passata in giudicato formale la decisione per cui spetta al giudice di pace conoscere della domanda e di una domanda basata sui fatti di cui si è detto, non è più dato in questo giudizio affermare che, invece, delle questioni sollevate con il ricorso avrebbe dovuto occuparsi il tribunale in sede di ricorso contro il decreto e che, non avendo la controparte proposto tale ricorso, l'esame del merito della questione era precluso al giudice di pace.
Nè il ricorso ripropone il merito della questione, se cioè il decreto di liquidazione dei compensi all'ausiliare del giudice può essere emesso a processo interrotto.
L'unica censura proposta ed esaminabile, quella secondo cui il processo non si interrompe automaticamente per morte del difensore della parte costituita, è invece in palese contrasto con il dettato dell'art. 301 cod. proc. civ.. La circostanza che gli artt. 301 e 304 cod. proc. civ. non siano stati violati sotto il profilo denunciato nel ricorso esonera dal doversi soffermare sul punto se la violazione avrebbe potuto costituire motivo di cassazione della sentenza, che è sentenza resa da giudice di pace su opposizione all'esecuzione proposta per far accertare la mancanza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per un credito di valore inferiore a due milioni e dunque di sentenza pronunciata su domanda da decidere secondo equità.
4. - Infine, con la seconda sentenza, il giudice di pace ha detto che l'opposizione era fondata anche per la ragione che era stato intimato alla controparte di pagare l'intero debito del suo dante causa e non soltanto una parte.
Questo punto della decisione è impugnato nel ricorso per violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 110 dello stesso codice).
Il ricorrente sostiene che il giudice di pace ha ritenuto di risolvere la questione sulla base degli artt. 752 e 754 cod. civ., che regolano la divisione tra gli eredi dei debiti lasciati dal loro dante causa, mentre avrebbe dovuto applicare l'art. 110 cod. proc. civ., norma che regola la successione degli eredi alla parte deceduta, quando sul rapporto controverso pende un giudizio. Il ricorrente, dunque, non si è lamentato del fatto che il giudice di pace, pervenuto a ritenere inesistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del decreto, non si sia astenuto dall'interloquire sulla misura della responsabilità della controparte, per intero o per una quota.
Ha chiesto invece che questa statuizione sia cassata perché affetta da un vizio relativo al contenuto della decisione.
Ma anche questo motivo non è fondato.
L'art. 110 cod. proc. civ. regola la prosecuzione del processo quando una delle parti muore e dispone che il processo debba proseguire dal successore universale o in suo confronto;
non regola la responsabilità degli eredi per i debiti del defunto. Questa responsabilità attiene al diritto sostanziale e, se pure la decisione del giudice di pace fosse stata per questa parte contraria a diritto, la sentenza non avrebbe potuto essere cassata, perché la causa andava decisa secondo equità.
5. - Il ricorso è rigettato.
6. - Non deve essere resa pronuncia sulle spese del processo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 10 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004