Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/10/2003, n. 15215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15215 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 1 52 1 5/03 REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto LavoroSEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: H Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 7303/01 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron. 30871 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Rep. Dott. Michele DE LUCA - Consigliere Ud.30/04/03 Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ET NU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro ,+ tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
2003 controricorrente 60/2000 avverso la sentenza n. 999999/99 (della Corte d'Appello 2552 -1- di PERUGIA, depositata il 29/12/00 - R.G.N. 50/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/03 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso. 3 -2- ET EM
contro
Ministero del Tesoro SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 17 febbraio 1998 EM ET conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Perugia il Ministero del Tesoro chiedendo che venisse accertata la sua invalidità con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 74% ai fini dell'attribuzione dell'assegno di assistenza per gli invalidi civili. Disposta consulenza tecnica, il Tribunale di Perugia adito con sentenza in data 18 novembre 1999 rigettava la domanda. Con sentenza in data 14 dicembre 2000 la Corte d'Appello di Perugia rigettava l'appello del ET osservando che andava disattesa la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica avanzata dall'appellante, posto che la relazione del c.t.u. nominato in primo grado non era inficiata dalle denunziate contraddizioni per non avere ritenuto non incompatibile la tensione emotiva del ET e la fobia per gli ambienti affollati con una sia pure ridotta capacità lavorativa del medesimo, in quanto affetto da insufficienza mentale di grado medio inferiore tale da non raggiungere, comunque, la soglia invalidante. EM ET ricorre per cassazione con unico articolato motivo. Resiste il Ministero del Tesoro con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo di ricorso EM ET, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 comma 3°, 2 comma 2° e 3 del D.L. 23 novembre 1988 n. 509, del decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992 nonché motivazione insufficiente e contraddittoria deduce che il c.t.u. nominato, al cui parere entrambi i giudici di merito avevano uniformato la decisione adottata, aveva erroneamente fatto rientrare la patologia mentale del ricorrente nella fascia valutativa di cui al citato 1 decreto del Ministero della Sanità che andava dal 61 al 70 % anziché in quella che andava dal 71 all'80 %, considerato che all'insufficienza mentale di primo grado medio inferiore andava associato un disturbo schizofrenico in terapia farmacologia continua e considerato che lo stesso decreto ministeriale spiega che due danni in caso di coesistenza vengono tra loro sommati aritmeticamente e in caso di concorrenza vengono valutati complessivamente. Da ciò il ricorrente deduce che la Corte di merito avrebbe dovuto disporre una nuova consulenza tecnica e che non avesse adeguatamente motivato il rifiuto di disporla, sebbene ne fosse stata sollecitata espressamente in sede di appello. Il ricorso è infondato. Nel rito del lavoro applicabile alle cause di natura previdenziale l'art. 445 primo comma impone obbligatoriamente al giudice di primo grado l'obbligo di nominare uno o più consulenti tecnici per le cause che hanno ad oggetto prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedono accertamenti tecnici, mentre in sede di appello non gli impone tale obbligo ma gli attribuisce un mero potere discrezionale per il rinnovo della nomina di uno o più consulenti tecnici ( v. arrt. 441, 442 primo comma, 447 terzo comma c.p.c. ), salvo che non debba valutare, a norma dell'art. 149 disp. att. c.p.c., aggravamenti delle denunziate infermità verificatisi in data successiva alla fase del giudizio di primo grado. (v. pronunce di questa Corte n. 889 del 29 gennaio 1998; n. 7933 del 9 giugno 2000; ecc.). Pertanto il rifiuto del giudice di appello di non accogliere o di rigettare l'istanza dell'appellante di disporre una nuova consulenza tecnica non è censurabile in sede di legittimità, se tale rifiuto viene giustificato da una motivazione adeguata e immune da vizi logici che tenga conto degli elementi di valutazione esistenti e idonei a giustificare la correttezza del giudizio diagnostico espresso dal consulente tecnico d'ufficio 2 nominato in primo grado e condiviso dal giudice del gravame.( v. Cass. 14 febbraio 2002 n. 2164 ). Nella specie la Corte di merito ha adeguatamente tenuto conto del fatto che la patologia psichica del ET, sulla base delle dichiarazioni rese dal medesimo al c.t.u., era stata ritenuta dall'ausiliare del giudice di grado medio inferiore, ossia tale da non incidere in misura significativa sulla capacità lavorativa. Né appare condivisibile la tesi del ricorrente, secondo il quale insieme alla patologia di insufficienza mentale diagnosticata dal c.t.u. andava valutata la schizofrenia con effetto collaterale costituito da deficit mentale, poiché ciò si sarebbe risolto non già in una valutazione di due diverse infermità coesistenti o concorrenti bensì nella valutazione della stessa infermità psichica sottoposta a una duplicità di valutazioni con fittizio accertamento di infermità coesistenti o concorrenti. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
P.Q.M.
REGISTRO, È DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 La Corte rigetta il ricorso. DELLA LEGGE 11- 73 533 Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 30 aprile 2003. Il Consigliere estensore Matale Capit Il Presidente UKCANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi 0 OTT. 2003 CANCELLIERE 3