Sentenza 6 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3229 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
1. AULA "A"032 2 9 /0 1 彝 REPUBBLICA ITALIANA oggetto LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere R.G.N.04104/98 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere Cron. 6692 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD.16.01.2001 da I. N. P. S. Istituto Previdenza Sociale, inNazionale per della persona del Presidente e legale rapp.te p.t., prof. ing. Giovanni Billia, rapp.to e difeso dagli avv.ti Vincenza Gorga, Giuseppe Fabiani e Picciotto Umberto, con i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, giusta procura speciale in calce al ricorso, ricorrente
contro
AN KU 1 t 138 * " rapp.to e difeso dall'avv. Giampaolo Petti, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Francesco De Sanctis, n. 04, giusta procura speciale a margine del controricorso, controricorrente - avversO la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 00859/97 del 05/17.12.1997, R.G. n. 00756/97, notificata il 22 gennaio 1988. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 gennaio 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Vincenza Gorga, per l'Inps; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 00313/97 il Pretore di Bolzano, in accoglimento della domanda proposta dal KU ER contro (in l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale appresso Inps), condannava l'Istituto al pagamento in favore del ER dell'assegno per il nucleo familiare di cui al d.l. 13 gennaio 1988, n. 5, e riprodotto con decreto legge 13 maggio 1988, n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153, a seguito del riconoscimento della figlia minore MI. L'assegno era stato disconosciuto dall'Inps sull'assunto che la medesima minore conviveva con la madre 2 h dalla quale anche era stata riconosciuta. Il Tribunale di Bolzano rigettava l'appello proposto dall'Inps; spese del grado a carico dell'Istituto. Osservava il Tribunale: non era condivisibile la tesi dell'Inps secondo cui la convivenza del figlio minore a carico costituiva elemento essenziale alla costituzione del nucleo familiare e quindi alla costituzione del diritto al relativo assegno;
l'art. 2, comma 2, del decreto legge 13 69, convertito in legge n. 153 del 1988,maggio 1988, n. nello stabilire l'aumento dei limiti di reddito per la condizione di celibe ○ nubile del richiedente, implicitamente esclude l'essenzialità del coniugio dal concetto di nucleo familiare, ed, include, per contro, la ** ipotesi di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori non coniugati;
la legge n. 153 del 1988 richiamava, per quanto non previsto, le disposizioni del assegni familiari del 1955 e quindi laT.U. sugli equiparazione tra figli legittimi e figli naturali legalmente riconosciuti;
nessuna norma prevedeva la convivenza, se non ai fini della presunzione per la vivenza a carico del capo famiglia, che provvedeva abitualmente al mantenimento del minore;
tanto dimostrava ex adverso che il beneficio era riconosciuto anche in assenza di convivenza con l'onere della prova circa la vivenza a carico;
dalla ipotesi eccezionale del riconoscimento della qualità di 3 h ' capo famiglia alla madre in assenza del riconoscimento da parte del padre si desumeva che in presenza di tale ultima ipotesi era il padre ad assumere la qualità di capo famiglia;
l'art. 317 bis C.C. costituiva disposizione non estensibile nè analogicamente applicabileeccezionale, al caso in esame. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza l'Inps demandando ad unico motivo di censura il richiesto annullamento della decisione impugnata. ER KU si è costituito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso l'Inps denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, del d.l. 13 maggio 1988, n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: di prestazione previdenziale della il concetto degli assegni familiari, e della corresponsione natura retributiva dellacontemporanea esclusione della prestazione stessa, era stato formulato dalla Corte in relazione alla disciplina precedente alla legge n. 153 del 1988, con la quale ultima era stato introdotto l'assegno per il nucleo familiare al fine di una più equa distribuzione del reddito;
la citata legge ("il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato e dai figli 4 ed equiparati...") presupponeva, nella ipotesi di riconoscimento del minore da parte di entrambi i genitori non coniugi, la convivenza del minore ai fini del diritto alla prestazione, per gli elementi essenziali della consistenza del nucleo familiare e del reddito di esso;
la tesi del Tribunale confliggeva con la previsione secondo cui per lo stesso nucleo familiare non erano possibili duplicazioni di prestazioni, e con la stessa ratio della norma in esame, che intendeva tutelare il genitore effettivamente impegnato nel mantenimento e nell'educazione del minore. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "nel regime posto dal D.L. 13 marzo 1988 n. 69 (convertito con modifiche nella legge n. 153 del 1988) la convivenza non è richiesta quale presupposto perché sorga il diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare (composto dai coniugi e dai figli, compresi quelli naturali legalmente riconosciuti), ma rappresenta soltanto un elemento di fatto idoneo a comprovare presuntivamente il requisito della vivenza a carico, essendo sufficiente per l'insorgenza del diritto al beneficio, sensibilmente diverso da quello agli assegni familiari, che il genitore, cui spetta l'assegno, provveda abitualmente al mantenimento dei figli. Né é di ostacolo l'astratta configurabilità di due nuclei familiari 5 t in caso di genitori del figlio naturale non riconosciuto, i quali, non legati tra loro da coniugio, non facciano parte dello stesso nucleo familiare, atteso che comunque opera la prescrizione posta dall'art. 2, comma 8 bis, D.L. n.69 del 1988, secondo cui, per i componenti del nucleo familiare al quale la prestazione è corrisposta, l'assegno stesso non è **di compatibile con altro assegno O diverso trattamento famiglia a chiunque spettante" (Cass. 07 aprile 2000, n 04419). Con tale decisione, dalla quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, la Corte ha avuto modo di precisare sulla base dell'art. 2, comma sesto, della legge 13 maggio 1988, n. 153, di conversione in legge del d.l. n. 69 del 1988, in cui è prevista la composizione del nucleo familiare con l'aumento del reddito massimo nel caso che l'avente diritto sia anche celibe ○ nubile che per la sussistenza di esso non è previsto il coniugio, sussistendo anche l'ipotesi di figli naturali riconosciuti da genitori non coniugati tra loro. D'altronde, aggiunge la Corte, già in vigenza del T.U. delle norme sugli assegni familiari, la convivenza assumeva rilievo solo ai fini della presunzione della vivenza a carico del capo-famiglia, in mancanza della quale la stessa vivenza a carico doveva essere provata dal richiedente l'assegno, ancorché anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Con la introduzione 6 4 dell'istituto del nucleo familiare, quest'ultimo, individuato in relazione al soggetto richiedente, composto dal padre e dai figli ed equiparati, e quindi anche dai figli naturali legalmente riconosciuti, il tutto ai sensi dell'art. 1 del d.p.r. 30 maggio 1955, n. 797, sopravvissuto alla riforma operata dal legislatore con la legge n. 153 sopra indicata. In realtà, conclude la Corte, i soggetti ai quali il nuovo trattamento viene riconosciuto, sono qualificati dalla loro appartenenza al nucleo familiare, anche se non conviventi, sicché estranee alla prestazione sono le posizioni di capo-famiglia e di vivenza a carico. D'altronde, nel caso di specie, e ad abuntantiam, tenuto conto che 1'Inps fonda il disconoscimento dell'assegno sulla sola insussistenza del presupposto indefettibile dell'elemento della convivenza - da nessuna parte risulta agli atti, né l'Istituto ricorrente ne fa menzione nel ricorso in questa sede, che altri dello stesso nucleo familiare abbiano fatto istanza o già godano della medesima prestazione in relazione all'identico riconoscimento del minore, circostanza, peraltro, paralizzata dalla previsione nel d.l. n. 69 del 1988 (art. 8 bis) dalla duplice circostanza che per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno e che per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è 7 h corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro trattamento di famiglia a chiunque assegno о diverso spettante. L'indirizzo giurisprudenziale sopra indicato si colloca come tassello della ratio di una (nuova) normativa tendente a realizzare, in conformità all'art. 31 della Costituzione, "le esigenze minime nei confronti di collettività più o meno estese, a seconda delle scelte politiche, con ricorso più O meno rilevante alla solidarietà sociale" e a tutelare l'interesse superiore familiare all'allevamento della prole", così evitandosi che, "nella ipotesi in cui la madre naturale con la quale la figlia conviva non abbia diritto alla percezione dell'assegno perché non lavoratrice sotto il profilo sostanziale,dipendente, ' venga pregiudicata anche la posizione della figlia naturale riconosciuta da entrambi i genitori per il solo fatto di non convivere con il padre (peraltro ugualmente tenuto al suo mantenimento ed alla sua educazione: art. 261 c.c.) lavoratore dipendente (in servizio o in pensione)" (Cass. n. 04419 del 2000 citata). Il ricorso, pertanto, va rigettato, e, sussistendone i giusti motivi, le spese del giudizio di cassazione vanno dichiarate interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
E rigetta il ricorso, e dichiara la C O R T 8 interamente compensate tra le parti di cassazione. Così deciso in Roma il 16 gennaio Il consigliere est. Giovanni Mazzarella Giovanillaperille ееее IL CANCELLIERE Depositato in Concelleria 6 MAR 2001 IL CANCELLIERE 9 le spese del giudizio 2001. Il presidente Guglielmo Sciarelli pylic laiaul I A D 0 3 S , 1 3 S . O 5 A L T T L R . , O A A N ' B S L I E L 3 P D E 7 S - D I A 8 I T - N S S 1 G 1 N O O E P S A E M I I D G A E A G , E D O O L T E R T T T I S A N R I I L E G L S D E E E R O D