Cass. civ., sez. III, sentenza 03/09/1999, n. 9295
CASS
Sentenza 3 settembre 1999

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Il provvedimento dichiarativo della estinzione del processo per rinunzia agli atti del giudizio non ha carattere decisorio e definitivo, e, pertanto, in relazione ad esso è inammissibile il ricorso per cassazione, potendo lo stesso essere impugnato esclusivamente con i mezzi ordinari del reclamo o dell'appello. Nè la dichiarazione di inammissibilità può essere impedita in considerazione della circostanza che il provvedimento contenga anche il regolamento delle spese del giudizio. Infatti, la statuizione relativa a tali spese è accessoria rispetto a quella principale, e, conseguentemente, la relativa impugnazione segue il regime della impugnazione del provvedimento con il quale è stata dichiarata l'estinzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 03/09/1999, n. 9295
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9295
    Data del deposito : 3 settembre 1999

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