Sentenza 3 settembre 1999
Massime • 1
Il provvedimento dichiarativo della estinzione del processo per rinunzia agli atti del giudizio non ha carattere decisorio e definitivo, e, pertanto, in relazione ad esso è inammissibile il ricorso per cassazione, potendo lo stesso essere impugnato esclusivamente con i mezzi ordinari del reclamo o dell'appello. Nè la dichiarazione di inammissibilità può essere impedita in considerazione della circostanza che il provvedimento contenga anche il regolamento delle spese del giudizio. Infatti, la statuizione relativa a tali spese è accessoria rispetto a quella principale, e, conseguentemente, la relativa impugnazione segue il regime della impugnazione del provvedimento con il quale è stata dichiarata l'estinzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/09/1999, n. 9295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9295 |
| Data del deposito : | 3 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
SA AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato LUIGI GARDIN, difeso dagli avvocati AR LIVIELLO, FERRUCCIO PICCININI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI IA NI, ZZ ER;
- intimati -
avverso il provvedimento della Sezione distaccata di Pretura di CASARANO, depositato il 30/12/96; rg. 5401/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/5/99 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. MA NT AN, con ricorso del 21 settembre 1996 rivolto al pretore circondariale di Lecce, ha proposto opposizione contro l'esecuzione forzata promossa da RI AS in danno del coniuge ER ZO, rivendicando la proprietà dei beni pignorati.
2. Il pretore circondariale di Lecce, sezione distaccata di Casarano, con ordinanza del 30 dicembre 1996, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ. ed ha condannato il AS al pagamento delle spese del giudizio, considerando che nel giudizio di esecuzione quest'ultimo aveva rinunciato all'azione esecutiva.
3. Per la cassazione di questa sentenza, RI AS ha proposto ricorso, articolato in tre motivi.
Gli intimati MA NT AN e ER ZO non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'estinzione del processo è dichiarata con ordinanza, se il provvedimento è adottato dal giudice istruttore, oppure con sentenza quando l'estinzione è pronunciata del collegio: art. 308 cod. proc. civ. La forma della sentenza è richiesta anche quando l'estinzione sia pronunciata dal giudice monocratico.
In questa sede non occorre prendere posizione su questo specifico tema.
Basta rilevare che, quale sia la forma adottata, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo deve essere impugnato con i mezzi ordinari del reclamo o dell'appello. Ne discende che contro il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio non è ammesso proporre direttamente il ricorso per cassazione. Infatti, con il ricorso per cassazione possono essere impugnate le sentenze pronunciate in grado di appello o in un unico grado e gli altri provvedimenti che, pur non muniti della forma della sentenza, ne hanno la sostanza per essere decisori e definitivi.
3. Il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo per rinuncia emesso dal pretore circondariale di Lucca non è provvedimento decisorio e definitivo e, quindi, non poteva essere impugnato direttamente con il ricorso per cassazione, ma con gli altri mezzi di gravame prima indicati.
Discende da ciò che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La dichiarazione di inammissibilità non è impedita dal fatto che l'ordinanza contiene anche il regolamento delle spese del giudizio.
Infatti, il capo condannatorio alle spese del giudizio, contenuto in un provvedimento giurisdizionale, è accessorio a quello sul quale il giudice si è pronunciato in via principale. In ragione di questo rapporto di accessorietà l'impugnazione della condanna alle spese segue il regime dell'impugnazione dell'ordinanza con la quale è stata dichiarata l'estinzione del processo.
4. Questa conclusione non consente l'esame delle ragioni di censura poste a fondamento del ricorso e che si possono indicare riassuntivamente come segue: a) la rinuncia al pignoramento non determina l'estinzione del giudizio di opposizione all'esecuzione, semmai la cessazione della materia del contendere in detto giudizio ed il pretore non poteva dichiarare l'estinzione del giudizio di opposizione, anche perché la rinuncia era stata formulata da procuratore non munito di procura speciale: primo motivo di violazione degli artt. 629 e 306 cod. pro. civ.; b) quando è cessata la materia del contendere, il giudice deve svolgere una complessa indagine sulla fondatezza della domanda per stabilire quale sia la soccombenza virtuale nel giudizio ed il pretore non ha svolto alcun accertamento: secondo motivo di violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. ed omessa motivazione;
c) la cessazione della materia del contendere non poteva essere dichiarata dal pretore che non era competente per valore a decidere la controversia in ragione del valore complessivo dei beni oggetto dell'opposizione: terzo motivo di violazione dell'art. 619 cod. proc. civ. Nessuna pronuncia deve essere emessa in ordine alle spese di questo giudizio, nel quale gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, lo dichiara inammissibile. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 9 settembre 1999