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Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2023, n. 19670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19670 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni di cui alla requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 Penale Sent. Sez. 2 Num. 19670 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 22/02/2023 RITENUTO IN FATTO AR LE ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 16/09/2021 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia, in ordine al delitto di ricettazione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta l'ipotesi di lieve entità ai sensi dell'art. 648, comma 4, cod. pen. Il ricorrente deduce: 1. «Violazione e falsa applicazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 712 cod. pen., nonché in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost.», poiché a fronte della richiesta difensiva in ordine alla riqualificazione del reato contestato nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen. la Corte territoriale omette di confrontarsi specificatamente con i motivi di appello attraverso un congruo vaglio critico e si limita a riportare l'impianto argomentativo effettuato dal primo giudice, andando così a recidere quel necessario parallelismo intercorrente tra la specificità dei motivi di appello e la specificità della motivazione della relativa sentenza ed incorrendo nel più grave vizio di nullità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione, dato che - stando ai richiamati insegnamenti della Corte di legittimità - non potrebbe neppure trattarsi di motivazione per relationem. 2. «Violazione e falsa applicazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 cod. pen., 163 cod. pen., 164 cod. pen.» nella parte in cui la Corte di appello ha, in modo superficiale, carente, incompleto e illogico, confermato il diniego del riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena senza fondare il giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. su tutte le circostanze indicate all'art. 133 cod. pen. (ed in particolare senza considerare la giovane età del reo, la mancanza di precedenti penali, l'intensità del dolo e le sue condizioni socio-familiari), ma limitandosi a valorizzare il solo requisito della condotta tenuta cosicché, dal testo della motivazione, non risulta possibile comprendere le ragioni giustificative dell'esito negativo di tale giudizio. Tanto è vero quanto premesso che la motivazione può dirsi, di fatto, inesistente e comunque contraddetta dalla concessione delle attenuanti generiche effettuata dal giudice di primo grado, il quale a tal proposito aveva affermato «la non particolare gravità, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, del reato commesso». 3. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale IE NO, con requisitoria in data 25/01/2023, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 2 4. Con note di replica in data 13/02/2023, la difesa ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo. E', invece, manifestamente infondato quanto al primo motivo. 1. Per quanto concerne il primo motivo di doglianza, deve darsi anzitutto atto che la Corte territoriale ha integralmente recepito quanto enunciato dal primo giudice, con la conseguenza che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complesso argomentativo (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218). Tanto basta ad escludere il paventato vizio di motivazione denunciato dal ricorrente. In ordine, poi, alla censura di omessa motivazione sulla richiesta di riqualificazione del fatto nell'art. 712 cod. pen., occorre rilevare che la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, si è correttamente adeguata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto. Questa Corte ha più volte affermato che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell'imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2 n. 25756 del 11/06/2008, Nardino, Rv. 241458; sez. 2 n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265). Nel caso in esame, dalla lettura delle sentenze di merito risulta che il ricorrente venne fermato per un controllo mentre si trovava alla guida del ciclomotore di provenienza furtiva e che cercò di nascondersi dietro un'automobile in sosta e cercò di dileguarsi quando fu visto dagli agenti;
inoltre, circolava senza 3 la carta di circolazione, la targa apposta sul veicolo era diversa da quella originale ed apparteneva ad un soggetto che era detenuto all'epoca del fatto;
attraverso un controllo in banca dati del numero del telaio emerge che il ciclomotore risultava oggetto di furto. Pertanto, alla luce dei convergenti elementi di fatto asseverati dal giudice del merito, l'elemento psicologico del delitto di ricettazione risulta provato al di là di ogni ragionevole dubbio. Per giunta, l'assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione del bene si pone come coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito. Del resto, come questa Corte ha recentemente affermato (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324; sez. 1 n. 27548 del 17/06/2010, Screti, Rv. 247718), l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, sent. n. 25439 del 21/04/2017, Sarr., Rv. 270179-01). Alla luce di quanto esposto, non risulta sussumibile il fatto nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen., poiché «il complesso degli elementi fattuali e probatori richiamati paiono univocamente indicativi della provenienza delittuosa del bene e tali da poter essere percepiti da chiunque» (pag. 1 sent. Corte di appello). 2. Fondato è, invece, il secondo motivo di doglianza concernente la conferma del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. Invero, sebbene «non sussista incompatibilità tra la concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il diniego della concessione della sospensione condizionale della pena, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche» (Sez. 4, Sent. n. 27107 del 15/09/2020, ES Danilo, Rv. 280047 - 02), occorre, pur sempre, che il giudice del merito dia motivatamente conto degli elementi di disvalore in forza dei quali ha negato la concessione del beneficio. Nel caso in esame, la Corte di merito, a fronte di un imputato incensurato e di giovane età, ha fatto riferimento "alle complessive modalità della condotta e all'assenza di qualsiasi forma di rivisitazione critica della condotta illecita perpetrata". Si tratta di una motivazione che, a fronte della specifica indicazione, nel motivo di appello, di plurimi elementi favorevoli all'imputato sui quali fondare 4 il giudizio prognostico, risulta del tutto generica ed anche, quanto alla seconda parte, assertiva. Al riguardo, la Corte di legittimità ha affermato che, ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, la prognosi che viene emessa dal giudice è solo quella di ritenuta assenza di pericolosità - "id est" di capacità a delinquere - del soggetto. Poiché l'accertamento di detta capacità è frutto di una valutazione non limitata al passato, ma piuttosto proiettata verso il futuro, ed in tale valutazione vengono ad incidere criteri connessi all'idea della natura retributiva della pena ed ai parametri della prevenzione speciale, deve concludersi che anche i soli elementi dell'incensuratezza e della giovane età del soggetto possono essere considerati sufficienti a consentire la formulazione della prognosi che il condannato si asterrà dal compimento di ulteriori reati e, dunque, a permetterne l'ammissione al beneficio "de quo". (Sez. 1, n. 3999 del 28/10/1991, p.M. in proc. Giamboi, Rv. 188702 - 01; conf. Sez. I, 28 ottobre 1991 C. Cost., P.M. in proc. Battaiola;
conf. Sez. I, 28 ottobre 1991 C. Cost., P.M. in proc. Cacciotti;
Sez. 4, n. 33746 del 26/04/2017, Morrone, Rv. 270609 - 01; Sez. 4, n. 2773 del 27/11/2012, dep. 2013, Colò, Rv. 254969 - 01). 3. Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. 4. Va, invece, dichiarato inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso, il 22/02/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni di cui alla requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 Penale Sent. Sez. 2 Num. 19670 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 22/02/2023 RITENUTO IN FATTO AR LE ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 16/09/2021 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia, in ordine al delitto di ricettazione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta l'ipotesi di lieve entità ai sensi dell'art. 648, comma 4, cod. pen. Il ricorrente deduce: 1. «Violazione e falsa applicazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 712 cod. pen., nonché in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost.», poiché a fronte della richiesta difensiva in ordine alla riqualificazione del reato contestato nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen. la Corte territoriale omette di confrontarsi specificatamente con i motivi di appello attraverso un congruo vaglio critico e si limita a riportare l'impianto argomentativo effettuato dal primo giudice, andando così a recidere quel necessario parallelismo intercorrente tra la specificità dei motivi di appello e la specificità della motivazione della relativa sentenza ed incorrendo nel più grave vizio di nullità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione, dato che - stando ai richiamati insegnamenti della Corte di legittimità - non potrebbe neppure trattarsi di motivazione per relationem. 2. «Violazione e falsa applicazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 cod. pen., 163 cod. pen., 164 cod. pen.» nella parte in cui la Corte di appello ha, in modo superficiale, carente, incompleto e illogico, confermato il diniego del riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena senza fondare il giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. su tutte le circostanze indicate all'art. 133 cod. pen. (ed in particolare senza considerare la giovane età del reo, la mancanza di precedenti penali, l'intensità del dolo e le sue condizioni socio-familiari), ma limitandosi a valorizzare il solo requisito della condotta tenuta cosicché, dal testo della motivazione, non risulta possibile comprendere le ragioni giustificative dell'esito negativo di tale giudizio. Tanto è vero quanto premesso che la motivazione può dirsi, di fatto, inesistente e comunque contraddetta dalla concessione delle attenuanti generiche effettuata dal giudice di primo grado, il quale a tal proposito aveva affermato «la non particolare gravità, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, del reato commesso». 3. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale IE NO, con requisitoria in data 25/01/2023, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 2 4. Con note di replica in data 13/02/2023, la difesa ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo. E', invece, manifestamente infondato quanto al primo motivo. 1. Per quanto concerne il primo motivo di doglianza, deve darsi anzitutto atto che la Corte territoriale ha integralmente recepito quanto enunciato dal primo giudice, con la conseguenza che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complesso argomentativo (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218). Tanto basta ad escludere il paventato vizio di motivazione denunciato dal ricorrente. In ordine, poi, alla censura di omessa motivazione sulla richiesta di riqualificazione del fatto nell'art. 712 cod. pen., occorre rilevare che la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, si è correttamente adeguata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto. Questa Corte ha più volte affermato che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell'imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2 n. 25756 del 11/06/2008, Nardino, Rv. 241458; sez. 2 n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265). Nel caso in esame, dalla lettura delle sentenze di merito risulta che il ricorrente venne fermato per un controllo mentre si trovava alla guida del ciclomotore di provenienza furtiva e che cercò di nascondersi dietro un'automobile in sosta e cercò di dileguarsi quando fu visto dagli agenti;
inoltre, circolava senza 3 la carta di circolazione, la targa apposta sul veicolo era diversa da quella originale ed apparteneva ad un soggetto che era detenuto all'epoca del fatto;
attraverso un controllo in banca dati del numero del telaio emerge che il ciclomotore risultava oggetto di furto. Pertanto, alla luce dei convergenti elementi di fatto asseverati dal giudice del merito, l'elemento psicologico del delitto di ricettazione risulta provato al di là di ogni ragionevole dubbio. Per giunta, l'assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione del bene si pone come coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito. Del resto, come questa Corte ha recentemente affermato (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324; sez. 1 n. 27548 del 17/06/2010, Screti, Rv. 247718), l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, sent. n. 25439 del 21/04/2017, Sarr., Rv. 270179-01). Alla luce di quanto esposto, non risulta sussumibile il fatto nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen., poiché «il complesso degli elementi fattuali e probatori richiamati paiono univocamente indicativi della provenienza delittuosa del bene e tali da poter essere percepiti da chiunque» (pag. 1 sent. Corte di appello). 2. Fondato è, invece, il secondo motivo di doglianza concernente la conferma del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. Invero, sebbene «non sussista incompatibilità tra la concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il diniego della concessione della sospensione condizionale della pena, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche» (Sez. 4, Sent. n. 27107 del 15/09/2020, ES Danilo, Rv. 280047 - 02), occorre, pur sempre, che il giudice del merito dia motivatamente conto degli elementi di disvalore in forza dei quali ha negato la concessione del beneficio. Nel caso in esame, la Corte di merito, a fronte di un imputato incensurato e di giovane età, ha fatto riferimento "alle complessive modalità della condotta e all'assenza di qualsiasi forma di rivisitazione critica della condotta illecita perpetrata". Si tratta di una motivazione che, a fronte della specifica indicazione, nel motivo di appello, di plurimi elementi favorevoli all'imputato sui quali fondare 4 il giudizio prognostico, risulta del tutto generica ed anche, quanto alla seconda parte, assertiva. Al riguardo, la Corte di legittimità ha affermato che, ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, la prognosi che viene emessa dal giudice è solo quella di ritenuta assenza di pericolosità - "id est" di capacità a delinquere - del soggetto. Poiché l'accertamento di detta capacità è frutto di una valutazione non limitata al passato, ma piuttosto proiettata verso il futuro, ed in tale valutazione vengono ad incidere criteri connessi all'idea della natura retributiva della pena ed ai parametri della prevenzione speciale, deve concludersi che anche i soli elementi dell'incensuratezza e della giovane età del soggetto possono essere considerati sufficienti a consentire la formulazione della prognosi che il condannato si asterrà dal compimento di ulteriori reati e, dunque, a permetterne l'ammissione al beneficio "de quo". (Sez. 1, n. 3999 del 28/10/1991, p.M. in proc. Giamboi, Rv. 188702 - 01; conf. Sez. I, 28 ottobre 1991 C. Cost., P.M. in proc. Battaiola;
conf. Sez. I, 28 ottobre 1991 C. Cost., P.M. in proc. Cacciotti;
Sez. 4, n. 33746 del 26/04/2017, Morrone, Rv. 270609 - 01; Sez. 4, n. 2773 del 27/11/2012, dep. 2013, Colò, Rv. 254969 - 01). 3. Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. 4. Va, invece, dichiarato inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso, il 22/02/2023