Sentenza 20 maggio 2004
Massime • 1
La concessione al condannato della misura alternativa della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) è consentita "ex officio" in tutti i casi di rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena, senza che sia necessario un giudizio di prevalenza del differimento sulla misura alternativa, ma a condizione che sia compiuta una idonea valutazione della compatibilità della misura stessa con la condizione legittimante il rinvio rappresentata dal condannato.
Commentario • 1
- 1. Sanzione per manifestazione non preavvisata viola CEDU (Corte Edu, Bumbes, 2022)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 maggio 2022
Ai sensi dell'articolo 10 § 2 della Convenzione Europea per i diritti dell'Uomo, c'è poco spazio per restrizioni al discorso politico o ai dibattiti su questioni di interesse pubblico. E' stato l'approccio costante della Corte a richiedere ragioni molto forti per giustificare le restrizioni al dibattito politico, poiché ampie restrizioni imposte in singoli casi inciderebbero senza dubbio sul rispetto della libertà di espressione in generale nello Stato interessato. Se le norme che disciplinano le assemblee pubbliche, come il sistema di notifica preventiva, possono essere essenziali per il regolare svolgimento delle manifestazioni pubbliche, nella misura in cui consentono alle autorità di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2004, n. 25691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25691 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 20/05/2004
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO M. Cristina - Consigliere - N. 2429
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 33816/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TR AN nata in [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Torino l'11/3/2003 con la quale veniva respinta la domanda di differimento pena e concessa la detenzione domiciliare;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Piraccini;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. Enrico Delehaye chiedeva l'annullamento con rinvio;
Rilevato che il difensore non è comparso;
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di Torino chiamato a decidere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena avanzata dalla condannata in quanto in avanzato stato di gravidanza, rilevava che ai sensi dell'art. 47 ter O.P., novellato dalla L. 165/98, era possibile la concessione della detenzione domiciliare ex officio in tutti i casi previsti dagli artt. 146 e 147 c.p. sulla base di idonea valutazione della compatibilità della misura con lo stato denunciato dalla condannata. Rilevava poi che nel caso di specie la detenzione domiciliare dovesse essere preferita al differimento pena per la natura modesta della condanna da espiare e per l'opportunità di consentirne una pronta espiazione senza mantenerla nella sua interezza per il periodo successivo al differimento e fissando un termine coincidente con l'integrale espiazione. Rilevava poi che l'interessata aveva ritenuto di non partecipare neppure con una difesa tecnica al procedimento e che quindi appariva disinteressata alla richiesta.
Contro la decisione presentava ricorso la condannata deducendo in primo luogo la violazione di norme processuali in quanto pur essendo stata assistita da due difensori di fiducia nel procedimento di merito, l'avviso di fissazione dell'udienza era stato dato ad uno solo, ed inoltre all'udienza era stato nominato un difensore d'ufficio, non in sostituzione di quello di fiducia non presente, ma ex novo, come se lei non fosse mai stata assistita da difensore di fiducia.
La Corte ritiene che il ricorso vada rigettato.
Nel procedimento di sorveglianza il condannato deve essere assistito da un difensore di fiducia appositamente nominato, non valendo la nomina precedentemente effettuata nel procedimento di cognizione o di esecuzione (Sez. 1^ 30/1/96 n. 554, rv. 205049; Sez. 1^ 6/5/1998, n. 2543, rv. 211033; Sez. 1^ 16/5/2000 n. 3571, rv. 216278). Pertanto l'omesso avviso ad uno dei difensori di fiducia nominato nel giudizio di merito è privo di conseguenze. In relazione a ciò che poi è accaduto in concreto deve rilevarsi come l'avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei difensori nominati di fiducia nel giudizio di merito sia stato frutto di un errore, conseguente alla presentazione dell'istanza di differimento pena da parte di quel difensore, mentre nell'udienza è stato correttamente nominato un difensore d'ufficio, in quanto per quel procedimento la condannata ne era priva. Deve pertanto valutarsi se sia motivo di nullità la nomina in udienza di un difensore di ufficio senza che a costui sia stato dato avviso della fissazione dell'udienza. Ritiene la Corte che la nullità verificatasi rientra tra quelle previste dall'art. 178 lett. e c.p.p., trattandosi non di mancata partecipazione del difensore ma di omesso avviso, e pertanto essa è di natura generale e doveva essere rilevata dal difensore d'ufficio nell'udienza in cui si è verificata ed in cui era presente e pertanto non può essere dedotta con i motivi di ricorso.
In relazione al merito deve rilevarsi che la modifica dell'art. 47 ter O.P. ha introdotto la possibilità per il tribunale di sorveglianza di valutare la compatibilità della detenzione domiciliare ogni qual volta sussistano le condizioni di un differimento della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p. e quindi non è richiesta ne' una istanza del detenuto ne' un giudizio di prevalenza del differimento (vedasi sez. 1^ 26/5/1999 n. 3894, rv. 214370) ed inoltre la decisione contiene una motivazione adeguata sui motivi della scelta basati anche su un favor rei, consentendo alla condannata la possibilità di espiare la pena in regime domiciliare senza doverla interamente espiare una volta cessato il differimento. L'imputato va condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2004