Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2004, n. 25691
CASS
Sentenza 20 maggio 2004

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Massime1

La concessione al condannato della misura alternativa della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) è consentita "ex officio" in tutti i casi di rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena, senza che sia necessario un giudizio di prevalenza del differimento sulla misura alternativa, ma a condizione che sia compiuta una idonea valutazione della compatibilità della misura stessa con la condizione legittimante il rinvio rappresentata dal condannato.

Commentario1

  • 1Sanzione per manifestazione non preavvisata viola CEDU (Corte Edu, Bumbes, 2022)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 maggio 2022

    Ai sensi dell'articolo 10 § 2 della Convenzione Europea per i diritti dell'Uomo, c'è poco spazio per restrizioni al discorso politico o ai dibattiti su questioni di interesse pubblico. E' stato l'approccio costante della Corte a richiedere ragioni molto forti per giustificare le restrizioni al dibattito politico, poiché ampie restrizioni imposte in singoli casi inciderebbero senza dubbio sul rispetto della libertà di espressione in generale nello Stato interessato. Se le norme che disciplinano le assemblee pubbliche, come il sistema di notifica preventiva, possono essere essenziali per il regolare svolgimento delle manifestazioni pubbliche, nella misura in cui consentono alle autorità di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2004, n. 25691
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25691
Data del deposito : 20 maggio 2004

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