Sentenza 26 febbraio 2002
Massime • 1
L'organo rappresentativo di un ente pubblico non territoriale può stare in giudizio senza necessità di autorizzazione da parte dell'organo deliberante (ove esistente), salva diversa, specifica previsione legale o statutaria. (fattispecie relativa all'Azienda per l'Edilizia Residenziale di Treviso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2002, n. 2859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2859 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - rel. Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UC AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato PELLEGRINI ANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE EDIL RESIDENZIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGOSTINO DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato SPAGNOLO FABRIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato BARILLARI GIOVANNI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 359/99 del Tribunale di TREVISO, depositata il 12/03/98 R.G.N. 4382/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato BARILLARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Treviso del 5/9/97 l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Treviso (ATER) conveniva in giudizio BU OS per sentir dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare di sospensione per cinque giorni allo stesso inflitta in data 17/7/97.
Il convenuto eccepiva il difetto di legittimazione processuale dell'attrice, per mancanza di delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ente e nel merito la infondatezza della domanda per incompetenza del Presidente ad irrogare la sanzione, senza previa deliberazione del Consiglio, e per genericità degli addebiti contestati ed ogni caso perché il suo operato era pienamente legittimo.
Il Pretore, in accoglimento della domanda, dichiarava la legittimità del provvedimento disciplinare ed il Tribunale di Treviso, investito in grado di appello ad istanza del BU, con sentenza del 9-12/3/99, confermava la decisione. Precisava il giudice del riesame che, essendo l'ATER un ente pubblico economico, non erano applicabili le norme relative agli enti pubblici non economici ed agli enti territoriali;
ma non erano applicabili nemmeno quelle del DPR n. 226 del 1975 di approvazione dello statuto - tipo dello I.A.C.P., essendo stato tale ente soppresso;
peraltro, l'art. 14 lett. f) del detto DPR 226/75, invocato dal BU, escludeva la necessità di autorizzazione da parte del Consiglio e dava al Presidente il potere di promuovere cause dinanzi ai Pretori "senza bisogno di particolare autorizzazione" consiliare. Per stabilire la competenza dell'organo si doveva fare riferimento allo statuto dell'ATER, che non prevedeva l'integrazione da parte dell'organo collegiale, ai fini della proposizione dell'azione giudiziale, dei poteri del Presidente, che la rappresentava e per essa stava in giudizio: l'art. 12, comma 2^, prevedeva che il Consiglio deliberava "i contenuti per la definizione delle singole liti"; l'espressione era poco felice, ma non comportava certo l'equivalenza di tale potere decisionale con quello di autorizzare l'azione giudiziaria, nella quale era il giudice a definire con sentenza la lite. Il successivo art. 13, dopo avere conferito al Presidente la rappresentanza legale dell'ente, stabiliva al secondo comma che lo stesso, in tale qualità "sta in giudizio con facoltà di transigere e conciliare nelle controversie" senza bisogno di autorizzazione alcuna, ribadendo con ciò che la previsione di delibera del consiglio si riferiva ad ipotesi stragiudiaziali. Una conferma indiretta di questa interpretazione, (sulla base del principio "lex ubi voluit dixit") si ricavava dal successivo art. 14, secondo cui per il Direttore era necessaria l'autorizzazione del consiglio per stare "in giudizio con facoltà di conciliare e transigere".
Dal fatto che il potere di disporre del patrimonio appartenesse al Consiglio di amministrazione non poteva dedursi, in mancanza di specifica previsione dello statuto su questo punto, il principio che lo stesso Consiglio dovesse deliberare sulla costituzione in giudizio, non essendo tale principio correttamente riferibile agli enti pubblici economici;
ne' rilievo alcuno aveva il fatto che talvolta il Consiglio avesse deliberato in tal senso, non essendo l'ente vincolato "a perpetuare comportamenti non necessari". Al contrario, apparivano significative le delibere in data 4/6/97 e 27/5/98 dell'organo collegiale (competente a norma dell'art. 12 dello statuto a deliberare lo statuto e le sue modifiche e integrazioni) secondo cui la frase "sta in giudizio" di cui all'art. 13 si doveva intendere che "agisce e resiste in giudizio". Il disposto di cui al punto 4 della circolare ATER n. 2/1998 appariva (anche in relazione al regolamento sulla disciplina del bilancio) come mera ripartizione interna, fra i vari organi dell'ente, delle modalità di assunzione e di pagamento delle spese, senza incidenza sulla capacità degli organi medesimi a promuovere azione giudiziale.
Nè il combinato disposto degli art. 36 del CCNL e 12 dello statuto poteva suffragare la tesi del BU in ordine alla competenza del Consiglio di amministrazione a decidere la sospensione;
il primo, infatti, si limitava a prevedere che il Direttore, competente per le sanzioni inferiori, dovesse poi formulare proposte per la sospensione ed il licenziamento, senza peraltro indicare il destinatario della proposta, ed il secondo attribuiva al Consiglio "gli atti concernenti il rapporto di lavoro e lo stato giuridico ed economico del personale", con una formulazione ambigua che poteva anche fare riferimento alla, "necessità di vaglio sanzione disciplinare più grave della multa".
Decisivo in ogni caso era il rilievo che quand'anche un organo della persona giuridica avesse agito con eccesso di potere nell'infliggere la sanzione disciplinare, questa era suscettibile di ratifica da parte dell'organo competente ai sensi dell'art. 1399 c.c., applicabile anche agli atti unilaterali ricettizi ai sensi dell'art. 1324 c.c., ratifica che nel caso di specie era stata espressa implicitamente nell'autorizzazione all'appello ed esplicitamente con le citate delibere del 4/6/97 e 27/5/98. La contestazione sulla mancanza dell'istruttoria prevista dall'art. 36 del CCNL era inammissibile, perché proposta per la prima volta in appello, ed infondata, perché dalla proposta di sanzione del Direttore risultava che erano state raccolte "delle testimonianze di soggetti diversi presenti". Infondata, altresì, era l'eccezione di genericità delle "contestazioni disciplinari e ricorso giudiziale", sia perché nella lettera di contestazioni era specificato, in modo circostanziato il comportamento addebitato ed il giorno in cui si era verificato, sia perché il ricorso giudiziale ed i documenti allegati consentivano una precisa ricostruzione del fatto ed avevano dato luogo a dettagliata difesa del lavoratore. Nel merito il fatto contestato era provato, avendo i testi escussi assistito al diverbio tra il BU e l'utente IN ed ascoltato la frase minacciosa rivolta dal primo al secondo, espressamente riportata nella lettera di contestazione. La sanzione, inoltre, appariva proporzionata alla gravità del fatto, essendo contenuta entro i limiti previsti dal codice disciplinare e comunque equa in relazione al comportamento tenuto dal dipendente nei confronti del terzo.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il BU, fondato su un solo, articolato, motivo.
Resiste l'ATER con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 75 CPC, in relazione all'art. 12 dello statuto dell'Azienda, 1362 e ss. c.c. e 7 L. n. 300 del 1970, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che il Tribunale ha errato nell'interpretare lo statuto dell'ATER, che demanda al Consiglio di amministrazione la competenza per tutti gli atti necessari per "conseguire i fini istituzionali dell'Ente, l'organizzazione della struttura ed i mezzi economici e finanziari per farvi fronte" e quindi per deliberare, fra l'altro "i contenuti per la definizione delle singole liti, transazioni e rinunce, potendo autorizzare il Direttore alla rappresentanza in giudizio con facoltà di conciliare e transigere", con chiaro riferimento alle vertenze avanti l'autorità giudiziaria, sia per l'espresso richiamo fatto dall'art. 14, comma 2^ sia per la prassi costante seguita dall'azienda nell'affidare, con delibera consiliare, la rappresentanza al Direttore.
La tesi del Tribunale, secondo cui la norma fa riferimento a vertenza stragiudiziali, deve quindi essere disattesa, proprio in virtù dell'art. 14, comma 2^, che conferisce al direttore la possibilità di stare in giudizio, su autorizzazione del Consiglio, e quindi di conciliare e transigere. Il fatto che una tale delega possa essere data dal Consiglio al Direttore, in sostituzione del Presidente legale rappresentante, dimostra che spetta solo al Consiglio conoscere delle liti ed autorizzare la promozione dell'azione legale, con esclusione quindi del Presidente. In realtà sia il Presidente, che il Direttore possono stare in giudizio con facoltà di conciliare e transigere nei limiti dell'autorizzazione ottenuta dal Consiglio.
Il Tribunale ha errato nel ritenere che la circolare n. 2/1988 dell'ATER comporti una mera ripartizione interna tra i vari organi delle modalità di assunzione e pagamento delle spese, in quanto se il Presidente è stato libero di agire in giudizio, senza l'autorizzazione del Consiglio, non si comprende come quest'ultimo possa poi deliberare l'incarico, al legale ed impegnare la spese relativa. La tesi del Tribunale peraltro è smentita dal comportamento concludente dell'azienda, perché sempre il Consiglio ha deliberato di promuovere o resistere in giudizio. Sotto altro profilo: la sentenza è censurabile per erronea interpretazione delle norme contrattuali in relazione all'art. 7 della L. n. 300 del 1970: l'art. 36 del CCNL prevede che dopo le giustificazioni del lavoratore, entro 7 giorni dalla contestazione, la Direzione, completata l'istruttoria, nei 30 giorni successivi, provvede a comunicare al lavoratore la sanzione da irrogare;
"spetta al Direttore, che ha facoltà di delegare tale funzione ad altro dirigente: a) decidere le misure disciplinari inferiori alla sospensione;
b) formulare proposte per l'adozione del provvedimento di sospensione o licenziamento..".
Nel caso di specie era mancata totalmente la fase istruttoria e la proposta del Direttore, essendo stato il provvedimento finale preso autonomamente dal Presidente, pur essendo questi privo del potere disciplinare e pur trattandosi di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, tale da incidere sul rapporto di lavoro dipendente, che ai sensi dell'art. 12 comma 1^ dello statuto rientrava fra "gli atti concernenti il rapporto di lavoro e lo stato giuridico ed economico del personale" di competenza del Consiglio.
Nè fondata è la tesi della ratifica del provvedimento presidenziale da parte del consiglio, in quanto il Tribunale ha violato sia le regole di interpretazione dei contratti, sia lo stesso art. 1399 c.c.; innanzi tutto perché questa norma riguarda solo il caso di annullabilità dell'atto che può essere fatta valere dallo stesso datore, cui è data la possibilità di ratifica;
in secondo luogo perché non può intervenire la ratifica al di fuori delle regole statutarie (art. 13 comma 6^, secondo cui il Presidente in caso di necessità ed urgenza adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti di competenza del consiglio "che vanno poi sottoposti a ratifica dello stesso organo 'a pena di decadenza' nella prima seduta immediatamente successiva"); la ratifica, infatti, è impedita dalla scadenza del termine di decadenza e quindi l'atto non ratificato in termini è nullo.
Carente, infine, insufficiente e contraddittoria è la motivazione della sentenza in ordine al giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto;
il ricorrente ha giustificato il suo comportamento nei confronti del Bigiarini con il fatto che lo stesso "si era rivolto nei suoi confronti con fare alterato ed esasperato e quindi sicuramente non corretto" e con la allegazione che le risposte date dal dipendente non possono essere ritenute minatorie.
A fronte di tale ricostruzione dei fatti, manca del tutto una adeguata motivazione del Tribunale sia in merito alla illegittimità del comportamento che all'adeguatezza della sanzione. La sentenza quindi deve essere cassata.
Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui "la disciplina della legittimazione degli organi rappresentativi di una persona giuridica privata a stare in giudizio, in assenza di una norma di carattere generale che, a differenza di quanto avviene per gli enti pubblici di carattere territoriale, stabilisca la necessità che, il singolo organo rappresentativo sia al fine di cui sopra autorizzato dal proprio organo deliberativo (consiglio di amministrazione od altro organo simile) è rimessa alle specifiche disposizioni di legge e di statuto.
Pertanto, poiché l'art. 2384. c.c., applicabile alle società di capitali nonché alle società cooperative, dispone che gli amministratori che hanno la, rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto, sociale salve le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo, qualora lo statuto di una società cooperativa a r. l., direttamente esaminabile in sede di legittimità ove venga denunziato un vizio "in procedendo" (quale, nella specie, la carenza di legittimazione processuale del difensore della società, nominato dal Presidente della stessa, senza delibera a stare in giudizio da parte del Consiglio di amministrazione) attribuisca al Presidente del consiglio di amministrazione della società la rappresentanza legale di questa, senza prevedere alcuna autorizzazione da parte dello stesso Consiglio, e disponga altresì che a quest'ultimo spetti di deliberare sulla nomina di procuratori "ad lites" o "ad negotia", la procura conferita dal Presidente del Consiglio di amministrazione è valida ancorché non preceduta da alcuna delibera del consiglio stesso, la quale nella suddetta ipotesi non ha la funzione di integrare i poteri del Presidente, ma solo quella di giustificare la spesa inerente all'incarico professionale, talché la sua esistenza, o la sua inesistenza ha valore puramente interno all'ordinamento societario, senza minimamente influire sulla costituzione del rapporto processuale" (Cass. n. 6194 del 2/6/95). La Corte condivide questo principio e ritiene che lo stesso sia applicabile anche all'Ente pubblico economico, come ha già precisato il Tribunale, che ha proposto una corretta interpretazione dello Statuto: precisa, innanzi tutto, che l'art. 13 dello Statuto conferisce al Presidente la rappresentanza legale dell'Ente ed il potere di stare in giudizio, senza bisogno di autorizzazione consiliare, e poi aggiunge che una conferma indiretta, sulla base del principio "lex ubi voluit dixit", si ricava dall'altra disposizione statutaria secondo cui quell'autorizzazione era necessaria solo per una eventuale azione promossa dal Direttore.
La lettura della norma convenzionale ed il procedimento logico seguito dal giudice di merito per interpretarne la portata non vengono minimamente censurate dal ricorrente, che si limita a riproporre la sua tesi, secondo cui essendo necessaria l'autorizzazione del Consiglio per le azioni promosse dal Direttore la medesima autorizzazione era necessaria per il Presidente. La prima censura va quindi disattesa.
In ordine al secondo profilo di censura, va rilevato che dalla sentenza risulta che la sanzione è stata irrogata, sulla base della proposta del Direttore, che aveva raccolto le "testimonianze di soggetti diversi presenti". Insussistente quindi è la pretesa violazione dell'art. 7 L. n. 300/70. Quanto alla mancanza di poteri disciplinari del Presidente, il Tribunale ha precisato che lo Statuto non specifica a chi deve essere rivolta la proposta del Direttore per le sanzioni disciplinati, che non sono di sua competenza, e che le norme statutarie, aventi natura convenzionale, relative ai rapporti di lavoro ed allo stato giuridico ed economico, del personale avevano un "formulazione" ambigua"; il Tribunale, però, attribuisce valore decisivo alla successiva ratifica da parte del, consiglio, sufficiente a coprire l'eventuale incompetenza del Presidente.
Questa motivazione non viene adeguatamente censurata, perché la norma statutaria che prevede l'obbligo di sottoporre tutti gli atti di competenza dell'organo collegiale, compiuti dal Presidente in caso di necessità ed urgenza, alla ratifica, del Consiglio "a pena di decadenza" nella prima seduta immediatamente successiva è norma di organizzazione interna o, riguarda i rapporti fra gli organi dell'Ente, con la conseguenza che la eventuale violazione della norma, interna può essere fatta valere solo dal Consiglio e non certo dal terzo, in favore del quale non sorge nessun diritto. In ordine all'ultimo profilo di censura, relativo al giudizio di proporzionalità della sanzione, si osserva che il ricorrente si limita a contrapporre al giudizio espresso dal Tribunale una propria diversa valutazione, assertivamente migliore, senza spiegare le ragioni per le quali sarebbe errata la motivazione.
Tutti i profili di censura sono infondati ed il ricorso va rigettato. Le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in L. 37.000 (euro 19,11) oltre a L. 8.000.000 (euro 2.065,83) per onorario.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2002