Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/1999, n. 3894
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Sentenza 26 maggio 1999

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L'art.47-ter, comma 1-ter, dell'ordinamento penitenziario, come introdotto dalla legge n.165 del 1998, ha disposto che, quando ricorrono i presupposti del rinvio, obbligatorio o facoltativo, il tribunale di sorveglianza può, indipendentemente dall'entità della pena, disporre l'applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, stabilendo un termine alla scadenza del quale la situazione deve essere riconsiderata. Tale nuova e specifica disciplina postula quindi che, in presenza di una grave infermità del condannato, una volta assodata l'incompatibilità, alla luce dei parametri costituzionali, dell'esecuzione della pena detentiva nelle forme ordinarie, il giudice valuti se l'espiazione possa invece avvenire con le alternative modalità della detenzione a domicilio senza porsi in contrasto con i detti parametri.(Fattispecie nella quale il ricorrente aveva dedotto l'esistenza di una infermità di per sè preclusiva, in forza dell'art. 147 cod. pen., alla esecuzione della pena, e che quindi a suo dire non poteva dar luogo alla esecuzione in forma alternativa. La Corte in applicazione del principio anzidetto ha rigettato il ricorso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/1999, n. 3894
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3894
    Data del deposito : 26 maggio 1999

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