Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
L'art.47-ter, comma 1-ter, dell'ordinamento penitenziario, come introdotto dalla legge n.165 del 1998, ha disposto che, quando ricorrono i presupposti del rinvio, obbligatorio o facoltativo, il tribunale di sorveglianza può, indipendentemente dall'entità della pena, disporre l'applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, stabilendo un termine alla scadenza del quale la situazione deve essere riconsiderata. Tale nuova e specifica disciplina postula quindi che, in presenza di una grave infermità del condannato, una volta assodata l'incompatibilità, alla luce dei parametri costituzionali, dell'esecuzione della pena detentiva nelle forme ordinarie, il giudice valuti se l'espiazione possa invece avvenire con le alternative modalità della detenzione a domicilio senza porsi in contrasto con i detti parametri.(Fattispecie nella quale il ricorrente aveva dedotto l'esistenza di una infermità di per sè preclusiva, in forza dell'art. 147 cod. pen., alla esecuzione della pena, e che quindi a suo dire non poteva dar luogo alla esecuzione in forma alternativa. La Corte in applicazione del principio anzidetto ha rigettato il ricorso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/1999, n. 3894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3894 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Vito LA GIOIA Presidente del 26 maggio 1999
Dott. Paolo BARDOVAGNI Consigliere relatore SENTENZA
Dott. Giorgio SANTACROCE Consigliere N. 3894
Dott. Stefano CAMPO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Umberto GIORDANO Consigliere N. 3974/1999
ha pronunciato in camera di consiglio la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NE VA, n. 24.11.1959 a Mombercelli
avverso l'ordinanza in data 15.12.1998 del Tribunale di Sorveglianza di Potenza Udita la relazione del Consigliere Dott. Bardovagni Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dott. Antonio MURA che ha chiesto il rigetto del ricorso.
O S S E R V A
NE VA ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale, ravvisata un'ipotesi di rinvio dell'esecuzione della pena, era stata disposta - ai sensi dell'art. 47 ter, co. 1 ter, L.26.7.1975 n. 354 - la detenzione domiciliare, stabilendo il termine di durata di un anno. Denuncia violazione di legge ed illogicità di motivazione;
era stato riconosciuto affetto da distonia muscolare progressiva distale, infermità cronica ad andamento progressivo, incompatibile con l'ordinario regime detentivo. Tale stato patologico doveva ritenersi di per sè preclusivo, in forza dell'art. 147 C.P., all'esecuzione della pena, che sarebbe stata in contrasto con il senso di umanità e il diritto alla salute e non aderente alle funzioni preventive e rieducative;
non poteva quindi neppure porsi il problema dell'esecuzione in forma alternativa.
Il ricorso è fondato su una interpretazione che non tiene conto delle modifiche legislative sopravvenute in tema di ordinamento penitenziario, in particolare di quelle introdotte dalla L. 27.5.1998 n. 165. Secondo l'originario sistema delle misure alternative alla detenzione queste erano necessariamente correlate ai progressi raggiunti nel corso del trattamento di rieducazione e quindi presupponevano, di regola, un periodo di osservazione in istituto;
il rinvio "facoltativo" dell'esecuzione, già previsto dall'art. 147, co. 1 n. 2, C.P., fin dall'entrata in vigore della Costituzione
repubblicana aveva assunto la funzione di garantire che la pena, nei confronti di persona gravemente inferma, non assumesse carattere smodatamente afflittivo e contrario al senso di umanità, ne', restasse frustrata la sua indefettibile finalità rieducativa. Dal coordinamento fra i due istituti si era perciò desunto che l'ambito di applicazione dell'art. 147 C.P. era preliminare e anteriore a quello dell'ordinamento penitenziario (cfr. Cass., Sez. I, 5/4/1995, De Vincenzo); solo una volta accertato che l'esecuzione della pena non collidesse con i principi costituzionali che la governano si poteva dar corso al relativo trattamento, con eventuale (e di regola successiva) ammissione alle misure alternative. La "ratio" di tale sistema si e venuta attenuando nel tempo a seguito di innovazioni legislative che hanno previsto varie possibilità di accesso alle misure alternative direttamente dallo stato di libertà. Da ultimo, la L. n. 165/1998, introducendo una specifica modificazione nell'ordinamento penitenziario (co. 1 ter dell'art. 47 ter L. n.354/1975), ha disposto che, quando ricorrono i presupposti del rinvio, obbligatorio o facoltativo, il Tribunale di sorveglianza può, indipendentemente dall'entità della pena, disporre l'applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, stabilendo un termine alla scadenza del quale la situazione deve essere riconsiderata. Tale nuova e specifica disciplina postula quindi che, in presenza di una grave infermità del condannato, una volta assodata l'incompatibilità, alla luce dei parametri costituzionali, dell'esecuzione della pena detentiva nelle forme ordinarie, il giudice valuti se l'espiazione possa invece avvenire con le alternative modalità della detenzione a domicilio senza porsi in contrasto con i detti parametri. Nel caso di specie tale è, appunto la valutazione del giudice di merito, non illogica in relazione alla descritta natura dell'infermità, che incide essenzialmente sulla capacità di autonoma deambulazione. Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 1999