Sentenza 6 maggio 1998
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L'individuazione del difensore nel processo esecutivo non può essere fatta con riferimento alla nomina del difensore intervenuta nel processo di cognizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/1998, n. 2543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2543 |
| Data del deposito : | 6 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Enzo Pirozzi Presidente del 6.5.1998
1. Dott. Giovanni Macrì Consigliere SENTENZA
2. " LO AN " N. 2543
3. " IE LI " REGISTRO GENERALE
4. " IO NI " N. 2989/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da SC FA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza 11-11-1997 del Pretore di Roma. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Macrì, letta la requisitoria del P.M. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge.
Fatto e diritto
Con ordinanza in data 11 novembre 1997 il Pretore di Roma revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a FA SC con sentenza dello stesso Pretore in data 9 marzo 1993 (irrevocabile il 10 ottobre 1993) in base al rilievo che il condannato non aveva adempiuto agli obblighi impostigli, non avendo provveduto al pagamento della provvisionale in favore della persona offesa.
Ha proposto ricorso per cassazione il SC, il quale ha dedotto la nullità del procedimento camerale per omesso avviso all'avv. Giuseppe Salivetto, la cui nomina risultava dagli atti, in quanto difensore nel procedimento di appello.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex pluribus, Sez. I, 13 gennaio 1993 n. 4712, rv. 192678), la individuazione del difensore nel processo esecutivo non può essere fatta con riferimento alla nomina del difensore fatta nel processo di cognizione.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di lire 500.000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di lire 500.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 1998