Sentenza 12 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di intercettazione di comunicazioni e con riguardo all'ipotesi che ne sia stata disposta l'effettuazione con apparecchiature diverse da quelle esistenti presso la procura della Repubblica, pur dovendosi escludere che la motivazione, eventualmente carente, del relativo provvedimento adottato dal pubblico ministero possa essere integrata con provvedimenti successivi, deve tuttavia ammettersi la possibilità che la obiettiva sussistenza delle condizioni indicate nell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. formi oggetto di verifica - ai fini del giudizio in ordine alla dedotta inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni - anche in sede di legittimità, sulla base non solo del testuale tenore della motivazione del decreto del pubblico ministero ma anche degli atti di cui la Corte abbia il possesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2006, n. 10449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10449 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 12/01/2006
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 3
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 38366/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI FA BE, N. IL 20/07/1945;
avverso ORDINANZA del 28/07/2005 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del sost. proc. gen. Dr. CIAMPOLI L., il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
Quanto segue:
Il TdR di Catania, con ordinanza del 28.7.2005, ha confermato il provvedimento del GIP presso quel Tribunale applicativo della custodia cautelare in carcere nei confronti di Di NO TO, che ricorre personalmente deducendo violazione di legge e carenze, motivazionali. Quanto al tentato omicidio di TE MI RT, gli elementi di carico vengono interamente desunti da una informativa dei Carabinieri e consistono nella attribuzione al Di NO dell'invito rivolto al TE di seguirlo nella campagne di Caltagirone, invito che, non essendo pressante o comunque formulato con "convincenti" strumenti di pressione, fu agevolmente disatteso dal TE. È cioè accaduto che il TdR abbia conferito valore di grave indizio a una condotta quantomeno equivoca e suscettibile di interpretazione alternativa. La pretesa sussistenza di gravi indizi con riferimento a tale reato, poi, viene assunta dal TdR come elemento centrale per affermare la intraneità del Di NO alla associazione mafioso;
in tal modo il Collegio neanche si pone il problema della possibilità che la pretesa collaborazione fornita dal ricorrente fosse semplicemente valutabile ai sensi dell'art. 110 c.p.. In ordine alle esigenze cautelari, poi la motivazione è sostanzialmente assente, dovendo registrarsi solo un fugace accenno al pericolo di inquinamento probatorio, senza alcuna considerazione del fatto che le condotte ascritte al Di NO sarebbero risalenti nel tempo. Infine erra il TdR nel ritenere motivabili a posteriori decreti autorizzativi delle intercettazioni, confondendo la necessità di effettuare la discovery a tempo debito con l'esigenza che i provvedimenti siano corredati da intrinseca ritualità e non integrati in itinere con interventi ortopedici e riparatori. Va innanzitutto affrontata la questione processuale, anche se dedotta con l'ultimo motivo del ricorso, questione che peraltro, come si vedrà, risulta infondata.
I giudici del merito, cui la questione era stata già proposta, hanno disatteso l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni poste a fondamento dell'ordinanza cautelare, ritenendo che la motivazione dei provvedimenti autorizzativi dell'impiego di apparecchiature esterne alla procura della Repubblica fosse stata validamente integrata da nota successiva, con la quale la deroga alla regola dettata dall'art. 268 c.p.p., comma 3, era stata giustificata anche sulla base di un'attestazione, redatta tempo dopo l'esecuzione delle operazioni da un funzionario di cancelleria per documentare l'indisponibilità e l'inidoneità - all'epoca - degli impianti interni. Secondo i giudici cautelari, essendo le operazioni di intercettazione coperte dal segreto, la motivazione dei decreti ex art. 268 c.p.p., comma 3 poteva essere completata anche solo nel momento in cui gli interessati fossero legittimati ad averne effettiva conoscenza. Tale tesi, tuttavia, è stata smentita da una recente pronuncia delle S.U. di questa Corte, con la quale si è appunto escluso che la motivazione del decreto del P.M. di autorizzazione all'utilizzazione di impianti di intercettazione diversi da quelli in dotazione della Procura della repubblica possa essere adottata, o integrata, con un successivo provvedimento, emesso dopo l'inizio delle operazioni, ma prima dell'utilizzazione dei risultati delle stesse (Cass., SU ud. 29 novembre 2005, ric. Campennì). E in realtà la motivazione richiesta dall'art. 268 c.p.p., comma 3, è destinata appunto a garantire l'effettiva anteriorità dell'autorizzazione giudiziaria, relativa, tanto all'ammissione, quanto alle modalità esecutive dell'intercettazione;
è ovvio infatti che un'approvazione ex posi potrebbe valere a legittimare anche operazioni di polizia sottratte alla garanzia giurisdizionale prevista dall'art. 15 Cost.. Tuttavia, proprio questa funzione di documentazione (più che di giustificazione) della motivazione richiesta dall'art. 268 c.p.p., comma 3, esclude che, ai fini della garanzia costituzionale predetta,
sia sufficiente una verifica a posteriori della plausibilità dell'apparato argomentativo prodotto dall'AG autorizzante. Come risulta dal tenore letterale dell'art. 268 c.p.p., comma 3, infatti, l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti interni e le eccezionali ragioni di urgenza sono condizioni la cui effettiva esistenza rileva indipendentemente dalla motivazione del decreto autorizzativo e può essere autonomamente accertata anche ex post, nei limiti in cui sia desumibile da dati di fatto. E in realtà, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'esistenza di eccezionali ragioni di urgenza, che giustifichino il ricorso alle intercettazioni, nonostante la temporanea indisponibilità di locali presso la Procura della repubblica, può desumersi per implicito dall'intero contesto motivazionale posto a sostegno del provvedimento del P.M. e della decisione del IU (cfr. Cass. SU, 26 novembre 2003, ric. Gatto, RV 226486; sez. 5^, 11 maggio 2004, ric. Mancuso, RV 228107; Cass., sez. 6^, 6 marzo 2003, ric. Ferizi, RV. 226056). Del resto, essendo l'inutilizzabilità un'invalidità processuale, i suoi presupposti di fatto possono essere accertati direttamente (e indipendentemente dalla motivazione dei decreti ex art. 268 c.p.p., comma 3) dalla stessa Corte di Cassazione, che è IU anche del fatto processuale rispetto alle questioni di validità degli atti del procedimento (Cass., S.U., 31 ottobre 2001, ric. Policastro, RV. 220092). Ne consegue che, benché la motivazione dei decreti autorizzativi debba certamente riferirsi ai presupposti di ammissibilità della deroga alla regola enunciata dalla prima parte dell'art. 268 c.p.p., comma 3 (e debba dunque preesistere al compimento degli atti), tuttavia l'esigenza di rispettare la garanzia costituzionale impone di verificare distintamente e autonomamente, se possibile, l'esistenza dei presupposti materiali della deroga stessa, nonché, come si è visto, l'esistenza di una motivazione preventiva all'uso degli impianti di intercettazione esterni agli uffici della Procura della repubblica. Ne consegue ulteriormente che il fatto che la garanzia della motivazione non sia, da sola, sufficiente comporta che la verifica a posteriori non possa essere solo testuale, ma debba esercitarsi sugli atti, rendendo effettivo e meno casuale l'esito del controllo giurisdizionale.
Nel caso in esame, come risulta dagli atti in possesso di questa Corte, l'esecuzione delle intercettazioni fu sempre preventivamente autorizzata almeno dal P.M., che, nello stesso provvedimento, autorizzò anche l'utilizzazione di impianti esterni, in ragione dell'insufficienza e talora dell'inidoneità di quelli interni alla Procura della repubblica. E tale insufficienza o inidoneità risulta documentata ad abundantiam anche dall'attestazione del 10 marzo 2005, cui si riferisce la motivazione dell'ordinanza impugnata. L'eccezionale urgenza delle intercettazioni, poi, oltre a essere enunciata nei provvedimenti del P.M., si desume anche dalla motivazione dell'indispensabilità di tale strumento di ricerca della prova, argomentata con riferimento all'esistenza di attività criminose in corso, quali quelle relative a un delitto associativo, che ha natura permanente.
Può dunque ragionevolmente ritenersi che sia stato legittimo il ricorso agli impianti esterni, in quanto autorizzato preventivamente dall'Organo dell'accusa in relazione a un'effettiva insufficienza di impianti interni alla Procura della repubblica e in ragione di plausibili ragioni di urgenza.
Le residue censure sono inammissibili o in quanto articolate in fatto (ovvero presupponenti una diversa "lettura" del compendio indiziario), o perché manifestamente infondate.
Invero il valore sintomatico dell'episodio consistente nel tentativo di attrarre in un tranello il TE è stato adeguatamente considerato e valutato dal TdR, che di esso ha fornito un'interpretazione certamente non irragionevole. Nè risolutivo può poi essere, sul piano logico, il fatto che il Di NO non abbia fatto ricorso a mezzi di costrizione, atteso che l'esperienza dei fatti di criminalità associata dimostra che la vittima predestinata ben può essere condotta sul luogo della progettata esecuzione con l'inganno, piuttosto che con la violenza.
Sempre poi in base a massime di esperienza, deve ritenersi, il TdR ha opinato che il coinvolgimento del ricorrente in un tentativo di omicidio fosse sintomatico della sua intraneità a una associazione mafioso.
Quanto alle esigenze cautelari, la presunzione ex art. 275 c.p.p., comma 3 sollevava il IU , in assenza di espliciti elementi di segno contrario, dall'obbligo di produrre dettagliata motivazione sul punto.
Conclusivamente il ricorso merita rigetto. Ne deriva condanna alle spese del grado.
Deve farsi luogo alle segnalazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento;
manda alla Cancelleria per le segnalazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2006