Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2006, n. 10449
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Sentenza 12 gennaio 2006

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In tema di intercettazione di comunicazioni e con riguardo all'ipotesi che ne sia stata disposta l'effettuazione con apparecchiature diverse da quelle esistenti presso la procura della Repubblica, pur dovendosi escludere che la motivazione, eventualmente carente, del relativo provvedimento adottato dal pubblico ministero possa essere integrata con provvedimenti successivi, deve tuttavia ammettersi la possibilità che la obiettiva sussistenza delle condizioni indicate nell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. formi oggetto di verifica - ai fini del giudizio in ordine alla dedotta inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni - anche in sede di legittimità, sulla base non solo del testuale tenore della motivazione del decreto del pubblico ministero ma anche degli atti di cui la Corte abbia il possesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2006, n. 10449
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10449
    Data del deposito : 12 gennaio 2006

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