Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2001, n. 2631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2631 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO TALIANO02 631 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA CASSAZIONE LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro appello;
procedibilità Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 7815/98 Cron. 5481 Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere- Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud.07/12/00 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE 15 SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 23 FEB. 2001 MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro IL CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo CANCELLERIA rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
CG07422 HE EVA;
intimata avverso la sentenza n. 8396/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 24/04/97 R.G.N. 44180/94; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 5235 udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Federico -1- ROSELLI;
udito l'Avvocato SABELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ⠀ Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e l'assorbimento del secondo. -2- ) . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che nel corso di un processo vertente fra EV SI e il Ministero dell'interno ed avente ad oggetto l'indennità d'accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18, il Tribunale di Roma con sentenza del 24 aprile 1997 dichiarava improcedibile l'appello del Ministero, il quale, dopo avere tempestivamente e regolarmente depositato l'atto d'impugnazione, lo aveva notificato senza assicurare il termine dilatorio di venticinque giorni prima dell'udienza di discussione, necessario alla difesa dell'appellato ( art. 435, terzo comma, cod. proc. civ.); che il Tribunale riteneva bensì rinnovabile la notifica, ma solo con salvezza dei diritti quesiti dalla controparte ossia senza che la relativa efficacia sanante potesse estendersi alla decadenza già verificatasi, ciò che nella fattispecie era riscontrabile poiché nelle more era scaduto il termine annuale (art. 327 cod. proc. civ.) per l'appello; il Tribunale dichiarava perciò l'impugnazione improcedibile;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione il Ministero dell'interno, mentre l'intimata non si è costituita;
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Considerato che
con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 435, 421, 162 cod. civ., sostenendo che i vizi attinenti alla chiamata in giudizio dell'appellato possono produrre, una volta presentata ritualmente l'impugnazione, solo la necessitò di rinnovare la chiamata, ma non l'improcedibilità dell'appello; che il motivo è fondato poiché con sentenza 29 luglio 1996 n. 6841 le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che nelle controversie proposizione soggette al rito del lavoro, la dell'appello di perfeziona, ai sensi dell'art. 435 del срс, con il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem nei termini previsti dalla legge. Tale deposito impedisce ogni decadenza dall'impugnazione con la conseguenza che qualunque vizio o inesistenza giuridica o di fatto della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione ormai perfezionatasi, ma impone al giudice di rilevare il vizio, comunicato all'appellante, ex art. 412 cpc, e di assegnare allo stesso un termine necessariamente perentorio per procedere alla rinnovazione prevista dall'art. 162 cod. proc. civ.; che da tale massima, più volte ripetuta dalle Sezioni semplici (ex multis Chass. 28 gennaio 2000 n. 968) non è ora motivo di discostarsi;
che pertanto la sentenza impugnata va cassata e 19 la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, con ciò rimanendo assorbito il secondo motivo di ricorso, attinente al merito della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2000. 1! Presidente: Marino Sau jan #1 Cons. estensore: Federico Radhi IL COLLABORATORE DI CANCELLERIACh e I Depositata in Cancelleria D A , S 0 O S 1 3 L 23 FEB. 2001 A . Oggi, L 3 T T 5 O , R B A . A I S ' E N IL COLLABORATORE L CA D P L 1 S 3 E A I DI CANCELLERIA T 7 D S - N I 8 O G S - P E N O O 1 N M 1 2 E 0 0 2 I A S D E I A E D A G , O G E O T E R T T L N T S I E I R S G A I E E L D R L E O D 5