Sentenza 28 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/02/2001, n. 2936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2936 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2001 |
Testo completo
Reg. Gen. 0 2 9 3 6 /0.100 4 O 7 L L O B , 1 9 E 9 UL 9.11 2000 N 1 ) - O I E 1 Z 1 C - A 1 A R UBBLICA ITALIANA 2 T E B . S I I C L I D G 9 D E 3 R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO U I E A G 6 D 4 E E . T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T H N T E C R S S E A I ( SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CRON.
6.196 PresidenteDott. Vincenzo BALDASSARRE Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. Matteo JACUBINO Consigliere SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 358/99 proposto Oggetto: Pagamento da somma. DI AZ, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare n. 71, presso lo studio dell' Avv. Vito Nanna rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Volpe come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE
contro
CONDOMINIO VIA ROBERTO DA BARI N. 53 in BARI, in persona dell'amministratore p.t. Francesco Colaianni, eletti- vamente domiciliato in Roma, Via Della Balduina n. 84, presso lo studio dell'Avv. Ugo Scalise, rappresentato e difeso dall'Avv. 1 1918/00 Vincenzo De Lauro come da procura a margine del controri- corso. CONTRORICORRENTE per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 2147/98 del 23.09.1998 / 30.09.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.11.2000 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito l'Avv. Ugo Scalise per delega dell'Avv. Vincenzo De Lauro Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Raffaele Ceniccola che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 23.09.1997, il Condominio di Via Ro- berto da Bari n. 53, in Bari, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di quella città Ignazio DI al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di £. 1.095.450, oltre interessi. A fondamento della domanda il Condominio espone- va che il DI, al termine del suo mandato di amministratore, aveva presentato il rendiconto dove alla voce "consumi Enel" appariva una spesa di £. 2.100.200, mentre in realtà l' im- H porto sostenuto era £. 1.004.750, donde la richiesta di restitu- zione della somma di £. 1.095.450, indebitamente percepita. 2 Costituitosi il DI contestava la pretesa, assumendo che il rendiconto era stato approvato all'unanimità dall'assemblea dei condomini. Con sentenza n. 2147/98 del 23.09.1998 / 30.09.1998, il Giudice di Pace accoglieva la domanda del Condominio, osser- vando che la falsa imputazione della spesa lamentata dall' amministrazione non risultava contestata dal DI, il cui as- sunto difensivo andava disatteso, non risultando fondata né l' eccezione di difetto di legittimazione attiva del condomino, non supportata da alcuna indicazione, né l'eccezione di impropo- nibilità dell'azione per effetto dell'avvenuta approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea, poiché era pacifica la cir- costanza della falsificazione. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il DI in base a due motivi, ai quali il Condominio ha resi- stito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1130, 1135 e 1137 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.c., ed assume che la delibera di approvazione del rendiconto, resa con voto unanime dei partecipanti, poteva essere impugnata, ai sensi dell'art. 1137 c.c., davanti all' A.G., dagli assenti, en- tro il termine di decadenza di gg. 30 dalla sua comunicazione. Tale impugnazione non vi è stata e il suo contenuto è stato 3 posto in discussione davanti al Giudice di pace a distanza di oltre un anno da parte del nuovo amministratore. Il Giudice di pace non ha considerato, da un lato, l'intervenuta decadenza, essendo trascorso il termine di trenta giorni per l' impugna- zione, e dall'altro l'assoluta carenza di legittimazione attiva del nuovo amministratore, il quale ha agito in rappresentanza dell'intero Condominio e quindi anche di coloro che con il loro voto avevano approvato il rendiconto.
2. Col secondo motivo il ricorrente deduce omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ed af- ferma che il Giudice di pace ha apoditticamente equiparato la documentazione delle spese non in regola fiscalmente a docu- mentazione "falsa", senza fornire in proposito alcuna adeguata motivazione, pervenendo così alla conclusione dell'avvenuta falsificazione di una posta del rendiconto, nel senso di indica- zione di somme differenti da quelle realmente esborsate. Il ricorso deve essere rigettato. Al riguardo si osserva che la sentenza del Giudice di pace resa in una controversia del valore non eccedente i due milioni (come quella in esame) è sempre pronunciata secondo equità (ex art. 113, comma secondo, c.p.c. nel testo sostituito, con decorrenza 1 maggio 1995, dall'art. 21 della legge n. 374 del 1991), anche se il giudicante non abbia fatto alcun riferimento 4 all'equità ovvero abbia applicato una norma di legge senza menzionare l'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presu- mere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità (v. ex plurimis: Cass.
8.1.1999 n. 107; 11.6.1998 n. 5794). Va poi osservato che le sentenze pronunciate dal Giudice di pace secondo equità sono impugnabili per cassazione solo per motivi attinenti alla giurisdizione e per violazione delle norme sulla competenza (ex art. 360 nn. 1 e 2 c.p.c.), ovvero (con rife- rimento al n. 3 dello stesso articolo) solo per violazioni di nor- me costituzionali, di norme comunitarie, di norme processuali e dei principi generali dell'ordinamento, mentre non sono de- nunciabili le violazioni dei "principi regolatori della materia", avendo la novella dell'art. 113, 2° comma, c.p.c., soppresso il riferimento a tali principi, quale limite al potere equitativo del Giudice di pace (Cass. 12.1.1999 n. 227), né le altre violazioni di legge (Cass. 29.3.1999 n. 2984). Inoltre, tali sentenze sono impugnabili per cassazione (in relazione al n. 4 dell'art. 360) per vizi della motivazione, quan- do questa sia assolutamente mancante o apparente, ovvero illogica, oppure fondata su affermazioni contrastanti o per- plesse, o comunque inidonee ad evidenziare la "ratio decidendi" (Cass.
5.2.1999 n. 1007). Nel caso specifico non ricorre nessuna delle suddette ipote- 5 si. Invero le norme (artt. 1130, 1135 e 1137 c.c.) che, col primo motivo, il ricorrente assume violate non rientrano in nessuna delle categorie sopra indicate, né costituiscono principi gene- rali dell'ordinamento, onde la loro violazione non può essere dedotta col ricorso per cassazione. Parimenti è del tutto irrilevante (ai fini dell'ammissibilità del mezzo) il dedotto vizio motivazionale perché il Giudice di pace ha dato ampia e coerente giustificazione della sua deci- sione allorché ha osservato che il DI non aveva contestato "la falsa imputazione della spesa lamentata dalla amministra- zione condominiale”, ma solo dedotto "la imputabilità della differenza tra l'esborso indicato e quello documentato a titoli diversi, non specificati e soprattutto non documentati né do- cumentabili perché in violazione di disposizioni tributarie". In- fine il Giudice di pace, senza parlare di falsa documentazione, ha anche spiegato il significato da attribuire alla "avvenuta falsificazione - intesa nel senso di indicazione di somma diffe- - di una posta del rendi- rente da quella realmente sborsata conto". Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
6 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive £... 125.800 , oltre £. 700.000 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 29 novembre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Antrino El le n BildersaneПтица Ролова ние IL CANCELLIERE C1 Valexia Neri RUMORNATO IN CANCELLUM 28 FEB. 2001 FSMA IL CANCELLIERE OF 4 O 7 ) L 3 . E L O N C B , A 1 E P 9 E I 9 1 N D - O 1 I E 1 Z - C A 1 I 2 R D T . S L U I I G 9 G E 3 R E E A 6 N D . 4 T E . T S T I T N ( E R S A E 7