Sentenza 6 maggio 2009
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, una volta intervenuta la sentenza di condanna, la valutazione delle esigenze cautelari, anche in sede di riesame, deve mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all'affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica ma, anche, per tutte le circostanze del fatto, che non possono essere apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2009, n. 26636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26636 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 06/05/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1019
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARESCA Mariafrancesca - Consigliere - N. 000691/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TU FA, N. IL 14/01/1975;
avverso ORDINANZA del 16/12/2008 TRIB. LIBERTÀ di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARESCA MARIAFRANCESCA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Galasso Aurelio, che conclude per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 16/12/2008, il Tribunale di Brescia - Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale - confermava l'ordinanza del Tribunale di Mantova del 3/11/2008, che aveva respinto la richiesta di AN TU di sostituzione della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Con riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva sussistenti quelle previste dall'art. 274 c.p.p., lett. c). Fondava il proprio convincimento sulla gravità del fatto: furto commesso in concorso, in ora notturna, con effrazione, presso un centro commerciale (per il quale AN TU, a seguito di giudizio abbreviato, era stato condannato con sentenza del Tribunale di Mantova, in data 29/10/2008, alla pena di anni due, mesi uno di reclusione e Euro 300,00 di multa) e su due precedenti condanne per reati della medesima specie, commessi nel 2004.
Rilevava il Tribunale che i due procedimenti penali non avevano svolto funzione deterrente, che la misura cautelare in atto era proporzionata all'entità del fatto e alla pena irrogata. Quanto, infine, alla scelta della misura cautelare da adottarsi, riteneva che la misura richiesta non fosse in grado di tutelare le esigenze cautelari, in considerazione dell'elevata pericolosità sociale del soggetto e del fatto che, in relazione all'entità del fatto e alla sanzione irrogata non poteva ritenersi che il tempo trascorso (circa 2 mesi) avesse esplicato efficacia deterrente.
2. Ricorre per cassazione il TU, deducendo la sua estraneità al fatto per il quale è stato processato, la presenza di una moglie e tre figli in età prescolare e scolare, in gravi difficoltà economiche, essendo egli l'unica fonte di reddito.
3. Il ricorso, ai limiti della genericità, è manifestamente infondato.
In ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, di cui, in sostanza, si duole l'imputato, occorre in primo luogo osservare che, una volta intervenuto il giudizio di merito, anche se soltanto in primo grado, il giudice della cautela non può disattendere la ricostruzione dei fatti operata in sede di giudizio. Il principio è stato ripetutamente affermato in giurisprudenza con riguardo alla gravità indiziaria;
sotto il profilo che la rivalutazione del quadro indiziario non è più consentita dopo l'intervento di una decisione assorbente sul merito emessa dal giudice della cognizione, con la quale non potrebbe configgere, per evidenti ragioni di certezza e di razionalità del sistema l'apprezzamento eventualmente diverso del giudice del procedimento incidentale (v. per tutte Cass. 4.12.1997, Vincenti). L'avvenuta condanna costituisce, infatti, preclusione processuale alla rivalutazione della gravità degli indizi in sede di appello incidentale "de libertate", rispetto a quello principale non può essere interpretato rigidamente creando il pericolo che vengano ad esistere due pronunce giurisdizionali sul tema della colpevolezza, l'una incidentale e di tipo prognostico, l'altra basata sul pieno merito e suscettibile di passare in giudicato, tra di loro contrastanti;
per cui la valutazione in appello avverso il provvedimento restrittivo deve ritenersi preclusa quando interviene una decisione che contiene il merito, così incisiva da assorbire l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza (Cass.
9.4.1997 Fazio).
La stessa ratio impone, peraltro, che dopo una pronuncia di merito pure la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., debba avvenire alla stregua della ricostruzione di merito operata in sede di giudizio con riguardo non solo alla qualificazione dei fatti ed alla pronuncia di colpevolezza, ma anche alle circostanze del fatto che non possono essere diversamente apprezzate dal giudice della cautela. Questo acquista particolare rilievo proprio con riguardo alle esigenze cautelari dell'art. 274 c.p.p., lett. c), poiché la valutazione sia della gravità del fatto che della personalità del suo autore impongono l'esame di atti o comportamenti concreti che dopo il giudizio di merito, devono essere quegli stessi atti o comportamenti apprezzati dal giudice di merito per giungere al giudizio di responsabilità e che non possono essere diversamente valutati dal giudice della cautela.
Il tribunale ha dato ampia e esauriente risposta alle argomentazioni portate dall'imputato in sede di appello, in ordine al concreto pericolo di reiterazione criminosa e alla adeguatezza della misura in atto con riferimento all'elevata pericolosità sociale del soggetto e al modesto tempo trascorso (circa due mesi) rispetto all'entità del fatto e alla sanzione irrogata (anni uno e mesi due di reclusione), per cui deve escludersi che manchi la motivazione o che la stessa sia incongrua o illogica perché la proporzionalità e l'adeguatezza della misura è di tutta evidenza, mentre le esigenze familiari e lavorative non ha alcuna incidenza sulla pericolosità dell'imputato. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
4. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 (mille/00) in favore della Cassa delle Ammende.
Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2009