Sentenza 8 gennaio 1999
Massime • 1
Le deduzioni contenute nella citazione di cui all'art. 342 cod. proc. civ., istitutiva del giudizio d'appello, possono essere ritenute suscettibili di integrare valido motivo di gravame solo quando contengano, insieme con l'indicazione delle statuizioni contestate e, quindi, dei punti della vertenza che il giudice dell'impugnazione è chiamato a riesaminare, la enunciazione concreta e precisa delle ragioni in base alle quali viene denunciata l'erroneità e l'ingiustizia della pronuncia di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/1999, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 1999 |
Testo completo
[ REPUBBLICA ITALIANA 0 2 M 1 0 5 5 √2 1 0 0 9 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LA CORTE SUPREM trasporto marittimo SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.5022/95 Presidente Dott. Manfredo GROSSI Consigliere Dott. Ugo FAVARA Cron.159 Consigliere Dott. Francesco SABATINI Consigliere Rep. 36 DURANTE Dott. Bruno Ud. 15/10/98 Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: S ENT EN ZA sul ricorso proposto da: AN IO s.p.a., in persona del legale rappre- sentante pro tempore PI OR TI, elettivamente domiciliato in Roma, via Foro Traiano n. 1A, presso l'avv. Gian Paolo Zanchini, che lo difende unitamente e CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE disgiuntamente agli avvovati eCarlo Cigolini Emilio UFFICIO COPIE Fadda, giusta delega in atti;
Rilasciata copia studio IL SOLE 24 ORE ricorrente -al SIG. L. 12000 per diritti - 8 GEN. 1999
contro
IL CANCELLIERE D'AMICO, società di navigazione s.p.a., in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettiva- via n. 52, mente indomiciliato Roma, della Mercede presso l'avv. Mario Menghini, che la difende unitamente 236 1 CORTE SUPRET I Rilasc e disgiuntamente agli avvocati Sergio M. F Carbone e En- al Sms. 12000 per rico Mazier, giusta delega in atti;
- controricorrente ITALIA di navigazione s.p.a., in persona del presidente CORTE SUPE elettivamente domi - legale rappresentante pro tempore, Alley вс ciliata in Roma, via della Mercede n. 52, presso l'avv. per 12000 Mario Menghini, che la difende unitamente e disgiunta- 48 3 D 1999 mente agli avvocati Sergio M. Carbone e Enrico Mazier, giusta delega in atti;
- controricorrente CE HU UM s.r.l., quale raccomandataria della Nordana Ber e amministratore dele- 3 MAR 1900- Line, in persona del presidente 14 gato, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via della Mercede n. 52, presso l'avv. Mario Menghini, che la difende unitamente e di- sgiuntamente agli avvocati Sergio M. Carbone e Enrico Mazier, giusta delega in atti;
LIRE 2000 controricorrente AMERICA, PA SC s.p.a., CONFERENZA CENTRO quale agente generale in Italia della Compagnia Anonima Venezolana de Navigacion e raccomandataria AW478045 A4478070 Genova, PA delle navi della stessa approdate a AW478095 SC s.p.a., quale raccomandataria delle navi AW478120 della Compagnia Anonima Venezolana de Navigacion AW478145 approdate a Livorno, COSTA ARMATORI s.p.a., ARIATIC AW478170 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SHIPPING COMPANY s.r.l., quale agente generale in UFFICIO COPIE Italia della Compagnia Transatlantica Espanola Richiesta copia studio e dal Sig. MEN GHINI raccomdandataria delle navi della stessa approdate per diritti L. 1 e 11 12 MAR 1999 a Genova;
AGENZIA MARITTIMA CESARE FREMURA s.r.l., IL CANCELLIERE E VARIE DEVI quale raccomandataria delle navi della Compagnia Transatlantica Espanola approdate a Livorno;
AGEN- ZIA MARITTIMA TRANSATLANTICA quale s.p.a., agente generale in Italia della Compagnia Transatlantica Espanola e raccomandataria delle navi della stessa AS255546 approdate a Genova;
AGENZIA MARITTIMA TRANSATLANTI- 0755418 CA s.p.a., ,quale raccomandataria delle navi della Compagnia Transatlantica Espanola approdate a Li- vorno;
PA SC s.p.a., quale agente generale in Italia della Flota Mercante Grancolombiana e र raccomandataria delle navi della stessa approdate a Genova;
PA SC s.p.a., quale raccomandataria delle navi della Flota Mercante Grancolombiana ap- prodate a Livorno;
AGENZIA MARITTIMA GI MORELLI s.n.c. di A. D. Morelli, quale raccomandataria delle navi della Flota Mercante Grancolombiana ap- prodate a Napoli;
AGENZIA MARITTIMA SIAMAR s.r.l., quale agente generale in Italia della K.N.S.M. e raccomandataria delle navi della stessa approdate a Genova;
AGENZIA MARITTIMA 1. V. GHIANDA s.n.c. quale raccomandataria delle navi della K.N.S.M. ap- 3 p prodate a Livorno;
AGENZIA MARITTIMA L. V. GHIANDA delle navi della s.n.c., quale raccomandataria Nedlloyd Lijnen B.V. approdate a Livorno;
intimate avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 106/94 del 13 gennaio 1994, decisa il 18 gennaio 1994 e pubblicata il 21 febbraio 1994 (R.G. 157/91). causa svolta nella pubblica Udita la relazione della udienza del 15 ottobre 1998 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. N. Menghini per le controricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 8 marzo 1984 la IO AN s.p.a. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Genova, la EN Centro America e la EN ER Mes- di navigazione sico (nonché altre ventuno compagnie aver caricato (dal luglio conferenziate), esponendo di 80 al luglio 82) notevoli quantità di merci su navi ge- stite da compagnie aderenti a tali conferenze, maturan- do il diritto al pagamento di vari tipi di ristorni per ingenti somme, die non ottenuto,aver nonostante re- iterati solleciti, la corresponsione degli importi de 4 11 quibus. Chiedeva, pertanto, la solidale condanna delle convenute al pagamento dei menzionati ristorni, con ri- valutazione ed interessi anche anatocistici. Costituitesi in giudizio le convenute resistevano alle avverse pretese, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva delle due Confe- renze, nonché la intervenuta prescrizione dei diritti fatti valere dall'attrice, rilevando, nel merito, la violazione all'obbligo di fedeltà al cui rispetto era subordinato il diritto al pagamento dei ristorni e chiedendo, in conclusione, la reiezione della domanda. In corso di causa la IO raggiungeva un accor- do stragiudiziale con la EN ER SI (nonché con le compagnie ad essa associate) e propone- va, poi, nei confronti delle altre convenute l'ulterio- re domanda rivolta ad ottenere declaratoria circa la sussistenza del proprio diritto di essere ammessa alla EN Centro America e, correlativamente, della illegittimità della posizione negativa al riguardo as- sunta dalle convenute, con conseguente condanna delle stesse al risarcimento dei danni. A tale estensione del giudizio si opponevano, pe- raltro, le controparti interessate e, respinti i mezzi istruttori hinc et inde dedotti, l'adito Tribunale da una parte dichiarava il difetto di legittimazione pas- 5 enfle siva della EN ER SI e della EN Centro America, nonché il difetto di legittimazione at- s.p.a. ordine alla ri- tiva della IO AN in chiesta riguardante i ristorni differiti relativi alla EN Centro America, dall'altra, respingeva la domanda della attrice in ordine agli altri ristorni re- lativi alla EN Centro America, da ultimo, di- chiarava inammissibile la domanda di accesso alla Con- ferenza Centro America proposta dalla attrice e cessa- con integrale compensazione delle spese processua- ta, li, la materia del contendere, limitatamente ai ristor- ni relativi alla linea ER SI, tra la società attrice, da un lato, e la Compagnia Navigazione D'Ami- CO, la Costa Armatori, la Transportacion Maritima Mexi- cana e la Compagnia Transatlantica Espanola, con con- danna della attrice al pagamento delle spese proces- suali nei confronti di tutte le altre convenute. La IO AN s.p.a. proponeva appello avverso tale decisione deducendo quattro motivi di gravame e chiedendo l'accoglimento delle proprie domande. Costituitesi ritualmente, la EN Centro Ame- rica e le compagnie di navigazioni ad essa aderenti re- sistevano al gravame e la Corte di appello di Genova, con sentenza 13 gennaio, decisa il 18 gennaio e pubbli- cata il 21 febbraio 1994, da un lato dichiarava la le- 6 gittimazione passiva della EN Centro America, dall'altro, rigettava la domanda della IO AN s.p.a. in ordine alla richiesta riguardante i ristorni Centro America, da differiti relativi alla EN ultimo, confermava nel resto la sentenza impugnata con pagamento delle spese di condanna dell'appellante al lite di entrambi i gradi del giudizio. Osservava la corte del merito, per quanto ancora rilevante al fine del decidere: che il diritto al pagamento dei ristorni diversi da quelli differiti si era estinto per intervenuta pre- scrizione, giusta il disposto dell'art. 438 c. nav. ; che l'applicazione della legge straniera invoca- nella specie, dalla IO, giusta il disposto ta, era impedita dal fatto che non dell'art. 10 C. nav., era stata fornita dimostrazione della normativa appli- cabile e della difformità della stessa da quella ita- liana, risultando la documentazione all'uopo prodotta «frammentaria, approssimativa ed assolutamente inatten- dibile»; che nessun rilevo andava riconosciuto alle rico- gnizioni di debito che il ricorrente assumeva prove- nienti dalle controparti, poiché l'indagine doveva li- mitarsi alle sole scritture contabili delle compagnie conferenziate, non essendo stati tutti gli ulteriori 7 documenti più dedotti ed invocati nell'atto di appello, rispetto al giudizio di primo grado;
che il richiamo da parte dell'appellante alle scritture contabili delle convenute al fine di fornire la prova della esistenza di atti di riconoscimento de- bitorio era sfornito di supporto probatorio, mancando la produzione della relativa documentazione e la ri- chiesta, poi, di emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non poteva essere accolta, in quanto riferita genericamente alla «contabilità delle
contro
- parti» senza ulteriore specificazione del documento del quale tale esibizione veniva invocata;
che, pur riconoscendo la legitimatio ad processum della EN Centro America, e la titolarità della IO AN s.p.a. in ordine ai rapporti relativi ai cd. ristorni differiti, nel merito le richieste del ricorrente andavano respinte perché per i trasporti eseguiti nel secondo semestre del 1981 la pretesa era prescritta, per quelli successivi lo svolgimento di una attività vettoriale marittima sulla stessa rotta delle compagnie conferenziate integrava violazione del patto di non concorrenza. Per la cassazione della riassunta pronuncia ha pro- posto ricorso la IO AN s.p.a., affidato a sei motivi. 8 controricorso ITALIA di Naviga- la Resistono, con zione s.p.a., la D'AMICO società di Navigazione s.p.a. e la HU UM s.r.l., quale raccomandataria della NORDANA LINE. Tutte le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo parte ricorrente, denunzia norme di diritto «violazione e/o falsa applicazione di (art. 360, 3n. in relazione all'art. 438 C. c.p.c., nav.). Omessa, insufficiente e/o contraddittoria moti- vazione circa un punto delladecisivo controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.)». La Corte assume la ricorrente ha confermato la decisione del Tribunale nel punto in cui ha ritenuto che il diritto al pagamento dei ristorni diversi da quelli differiti» si fosse estinto per intervenuta pre- scrizione e a tale fine ha dichiarato che «non può ne- 1'applicabilità alla fattispecie in esame garsi 438 C. nav. (che prevede la prescrizione se- dell'art mestrale o annuale dei diritti connessi ai contratti di trasporto) » In tal modo, peraltro, la corte del merito - prose- gue il ricorrente è incorsa in ben sei violazioni di - legge. In particolare: 9 1. 1. non ha motivato la propria affermazione, in quanto non ha indicato le ragioni in virtù delle quali innon potrebbe «negarsi» l'applicabilità della norma essa richiamata (con conseguente violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.); 1. 2. non ha considerato che nella specie si trat- tava di trasporti internazionali aventi origine in Ita- lia, con conseguente applicazione della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 (e non del codice della navigazione); 1. 3. non ha considerato che in materia avrebbe do- vuto essere applicata la legge di bandiera delle navi, ai sensi dell'art. 10 del Codice della Navigazione;
1. 4. non ha considerato, omettendo di dare ingres- so alle prove offerte allo scopo di chiarire il conte- nuto dei rapporti inter partes, che i diritti colpiti dalla prescrizione di cui all'art. 438 c. nav. sono CO- munque quelli «derivanti» dal contratto di trasporto e non quelli sorti in relazione ai patti contrattuali ✓ vettore stipulati tra spedizioniere vettore (o conferences ma- rittime) i quali non «derivano» quindi dai singoli con- tratti di trasporto, ma da un contratto di tipo G normativo», diretto a disciplinare in anticipata e ge- dai nerale le condizioni contratti di trasporto ancora da stipulare;
10 1. 5. ha forzato il testo della norma, affermando che la stessa si applica ai diritti «connessi», anziché derivanti» dai contratti di trasporto;
1. 6. non ha fatto applicazione, delle disposizioni del codice civile italiano e, precisamente, dell'art. 2951 il quale, relativamente ai trasporti aventi inizio ° termine fuori d'Europa, prevede un termine di pre- scrizione di diciotto mesi (e non di un anno), cosicché i diritti della conchiudente non avrebbero comunque po- tuto essere dichiarati prescritti.
2. Il motivo è infondato, in ogni sua parte. 2. 1. Deve escludersi, in primis, che i giudici di appello abbiano omesso qualsiasi motivazione, al fine di giustificare l'affermazione che i diritti reclamati dalla IO trovavano il proprio fondamento da una serie di contratti di trasporto e, che, pertanto, erano soggetti quanto alla prescrizione alla disciplina dell'art. 438 c. nav. È sufficiente, al riguardo, fare riferimento ad - 18 esempio alle considerazioni svolte alle pagg. 15 della sentenza gravata, ove, tra l'altro, si sottolinea che non esisteva una «intesa quadro» rivolta a regola- mentare sotto il profilo pubblicistico i rapporti tra la IO e le compagnie conferenziate relativamente ai traffici marittimi, intesa quadro avente l'efficacia 11 di assorbire i singoli contratti di trasporto, nonché ancora alla precisazione che «la promessa al pubblico contenuta nell'avviso ai caricatori costituiva una sem- plice integrazione dei singoli contratti di trasporto». ww ancora la ricorrente assume 2. 2. Erroneamente che nella specie doveva trovare applicazione la Conven- zione di Bruxelles 25 agosto 1924 sull'unificazione di di polizza di carico, resa alcune regole in materia esecutiva con d.l. 6 gennaio 1928 n. 1958, conv. in 1. n. 1638, atteso che la stessa riguarda 19 luglio 1929 esclusivamente la responsabilità del vettore per perdi- 1 e ss. della Con- ta o avaria delle merci (cfr., artt. venzione) e non anche le questioni relative al pagamen- to del nolo. - giudici del merito 2. 3. Correttamente ancora non quella di ban- hanno applicato la legge italiana e diera delle navi. Al riguardo, infatti, non può che ribadirsi, da un lato, che nel caso in cui, in sede giudi- ziale, una parte invochi a suo favore l'applicazione di una legge straniera deducendone la diversità rispetto a ha l'onere i foundnire la relativ prok el, a tot time, quella italiana la stessa deve produrre tutta la nor- mativa straniera che regola la materia dalla cui com- plessiva interpretazione il giudice possa trarre ragio- ne del proprio convincimento in ordine all'applicazione 12 1 di detta normativa alla controversia (cfr., tra le tan- tissime, Cass. 9 agosto 1996 n. 7377, nonché Cass. 27 gennaio 1995 n. 995; Cass. 29 gennaio 1993 n. 1127), dall'altro, che le leggi straniere si configurano come un mero fatto, per ciò stesso soggetto non al principio juri novit curia, ma a quello dell'onere del- la prova, con la conseguenza che il relativo accerta- mento è riservato al giudice del merito e si sottrae, quindi, al controllo di legittimità se motivato senza vizi logici ○ giuridici (cfr., Cass.ad esempio, 10 1681, nonché Cass., sez. un., 13 apri- febbraio 1993 n. le 1992 n. 4479). Pacifico quanto sopra e non controverso che nella specie le produzioni delle leggi straniere eseguite dalla attuale ricorrente sono state ritenute (con giu- dizio di fatto, come anticipato sopra insindacabile in sede di legittimità) frammentarie, approssimative e as- solutamente inattendibili e, come tali, inutilizzabili, è palese che correttamente i giudici del merito hanno fatto applicazione della legge italiana. Né ancora, al riguardo, può invocarsi il principio contenuto nell'art. 14, 1. 31 maggio 1995, n. 218 (sull'obbligo per il giudice di accertare la legge straniera), atteso che tale disposizione giusta la contenuta nell'art. 72, comma 1, testuale previsione 13 . della stessa legge si applica esclusivamente ai giu- dizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore, come, del resto, in varie occasioni ribadito dalla giu- risprudenza di questa Corte regolatrice (cfr., ad esem- pio, Cass. 18 giugno 1996 n. 5571). - in linea di fatto dai giu- 2. 4. Come accertato e non contestato neppure dalla difesa dici del merito 1 della ricorrente non esiste una «intesa quadro» ri- volta a regolamentare sotto il profilo pubblicistico i rapporti tra la IO e le compagnie conferenziate relativamente ai traffici marittimi, intesa quadro avente l'efficacia di assorbire i singoli contratti di trasporto e inoltre TW la «promessa al pubblico» con- tenuta nell'avviso ai caricatori costituiva una sempli- ce integrazione dei singoli contratti di trasporti. Correttamente, pertanto, i giudici del merito hanno ritenuto che la pretesa azionata avesse il proprio fon- damento nei singoli contratti di trasporto (con conse- guente applicazione dell'art. 438 c. nav.). - al riguardo coglie nel segno la prima parte Né della censura sopra esposta sub 1. 4. allorché si de- nuncia l'omessa ammissione di prove «offerte allo scopo di chiarire il contenuto dei rapporti vigenti tra le parti», tenuto presente che deve ribadirsi, in confor- mità ad una giurisprudenza più che consolidata, che il 14 ricorrente per cassazione che denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto, opposto dal giudice di merito, di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente introdotti ha l'onere, da un lato, di dimo- strare la sussistenza di un nesso eziologico tra l'er- rore addebitato al giudice e emessala pronuncia in concreto che senza quell'errore sarebbe stata diversa, al fine di consentire al giudice di legittimità il con- trollo sulla decisività delle prove (Cass. 11 marzo 1997 n. 2176), dall'altro, di indicare specificamente, nel ricorso, le deduzioni di prova che asserisce disat- tese, onde consentire, in sede di legittimità, la veri- fica, sulla sola base di tale atto di impugnazione, e (inammissibili) indagini integrati- senza necessità di della validità e decisività delle disattese dedu- ve, zioni, e senza che, all'uopo, possa svolgere alcuna funzione sostitutiva il riferimento, per relationem, ad altri atti o scritti difensivi presentati nei preceden- ti gradi del giudizio, per il principio così detto di autosufficienza» del ricorso per cassazione (Cass. 2 agosto 1997 m. 7177). Non controverso quanto precede, pacifico che nella specie la ricorrente, pur indicando il fine ultimo, cui tendevano le prove testimoniali non ammesse dai giudici di appello, ha omesso di trascrivere, nel ricorso CO- 15 me era suo preciso onere il contenuto dei singoli ca- pitoli, è palese che la deduzione deve disattendersi. : 2 5. Giusta la testuale previsione di cui all'art. 438, comma 1, C. nav. «i diritti derivanti dal contrat - to di trasporto di cose si prescrivono -> In applicazione di tale disposizione i giudici del merito hanno affermato che i diritti di ristorno de quibus, diritti immediatamente percepibili e riferiti a trasporti avvenuti nel periodo luglio 1980 luglio 1982 si sono prescritti non essendo stati posti in es- sere atti interruttivi ->> Non controverso quanto precede è di palmare eviden- za che la denunziata violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. non sussiste, per avere i detti giudici afferma- to che l'art. 438 C. nav. si applica ai diritti connessi», anziché ai diritti «derivanti» dai contrat - ti di trasporto. Non solo infatti non è dubbio che la norma sia sta- ta correttamente applicata dal giudice del merito, ma pare improprio affermare esista una incompatibilità lo- gica tra i diritti «derivanti» da un contratto di tra- sporto, rispetto a quelli che siano esclusivamente connessi> con questo. 16 2. 6. concludendo sul punto Esattamente - i giu- dici del merito hanno fatto applicazione dell'art. 438 C. nav. anziché dell'art. 2951 c.c. Si ricava, infatti, dal combinato disposto di cui agli artt. 1680 e 2951 C.C. che le disposizioni in tema di trasporto, contenute nel codice civile, in tanto si applicano ai trasporti per via d'acqua ° per via d'aria . . . > «in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali». Ne segue, pertanto, che l'art. 438 C.A., in tema di trasporto marittimo, quale norma speciale (art. 14 pre- leggi) prevale sull'art. 2951 c.c., norma generale.
3. Con il secondo motivo la ricorrente denunziando «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c. in relazione 2697all'art. c.c.). Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, 5 c.p.c.) », censura la sentenza impugnata nella par- n. te in cui non ha fatto applicazione della legge stra- niera, ritenendo che non era stata fornita la dimostra- zione della normativa straniera in concreto applicabile e della difformità della stessa da quella italiana.
4. La censura non può trovare accoglimento. La stessa, infatti, in sostanza, si limita a ripro- durre, ampliandole, le doglianze già esposte con il 17 primo motivo (sub 1. 3), e valgono -pertanto al ri- guardo le considerazioni svolte in precedenza (sub 2. 3). Specie tenuto presente che la deduzione ora in esa- - inammissibilmente e in contrasto con quelli me mira che sono i limiti del giudizio di legittimità il quale non è (come pare ritenga la difesa della ricorrente) un a una nuova valu- giudizio di merito di terzo grado tazione, da parte di questa Corte regolatrice, di cir- costanze di fatto, già vagliate nei pregressi gradi del giudizio. 1 la ricorrente, SO- In buona sostanza - infatti una sua soggettiva valutazione a quella vrapponendo compiuta dai giudici del merito, pretende contra le- gem che questa Corte proceda ad un diretto esame del- le produzioni eseguite nelle precedenti fasi del giudi- zio (quanto alle leggi di bandiera delle navi che hanno eseguito i trasporti) e accerti che sussiste,non in ordine a queste la «frammentarietà», «approssimazione»> e inattendibilità», ritenuta dai giudici del merito, pur omettendo di denunciare quali specifiche violazioni di legge o dei criteri logici di interpretazione degli atti abbiano posto in essere quei giudici per giungere ad una tale conclusione. 18 terzo 5. Con il Spera to motivo la ricorrente lamenta norme di diritto «violazione e/o falsa applicazione di (art. 360, n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 342 c.p.c.). Omessa, insufficiente e/o contraddittoria mo- un punto decisivo della controversia tivazione circa (art. 360, n. 5, c.p.c.)», tenuto presente che i giudi- ci del merito, dopo aver affermato 1'intervenuta pre- scrizione del credito rivendicato hanno ritenuto di non di debito provenienti dare rilievo ai riconoscimenti dalle controparti, che erano stati invocati dall'appel- lante sostenendone l'idoneità interrompere il decorso del termine prescrizione, quindi, ad evitare l'effetto estintivo diritto azionato in causa. La corte del merito si precisa in ricorso ha - soffermare attenzione solo ed ritenuto di propria esclusivamente su scritture contabili delle compagnie conferenziate, avendo ritenuto che tutti altri elementi e ritenuti inef- invocati nel giudizio di primo grado, ficaci dal tribunale, non fossero stati più dedotti ed con conseguente limita- invocati nell'atto di appello, zione del devolutum. I giudici di appello prosegue la ricorrente Co - si argomentando hanno ignorato: - che con il terzo motivo di appello la IO aveva puntualmente lamentato che la sentenza di prime 19 cure fosse errata (e, come tale, meritevole di rifor- ma), avendo dichiarato estinto per intervenuta prescri- zione il diritto rivendicato in giudizio dalla A- RIO;
che in tal modo l'appellante aveva indicato esat- contenuto mossa contro la tamente il della doglianza esse un ul. sentenza da essa impugnata invocando su di teriore riesame nel merito della causa, rendendo conse- guentemente superflua la specifica prospettazione delle questioni costituenti necessario antecedente logico e giuridico di quelle espressamente dedotte nei motivi di appello;
che, quindi, essa era esonerata dalla necessità di indicare analiticamente e specificamente le ragioni che inducevano a ritenere l'esistenza del denunciato vizio, in quanto l'indicazione dei motivi e prescritta solo ed esclusivamente per identificare le parti della sentenza che l'appellante intende impugnare, mentre le ragioni della doglianza possono essere integrate con il rinvio ad atti del processo già ritualmente acquisiti, essendo necessaria solo la formulazione di una censura in ordine alla statuizione impugnata, cosicché solo quando vi sia incertezza assoluta sui limiti e sulla portata del chiesto riesame l'impugnazione della sen- tenza può essere ritenuta non sufficientemente specifi- 20 ca, nel senso che dall'atto di appello e dalle sue con- con chiarezza e clusioni non sia possibile individuare, senza incertezza, l'oggetto e l'ambito del riesame, E cioè «i punti e le questioni» su cui il giudice di ap- pello viene chiamato ad esercitare la sua potestas de- cidendi;
che in ogni caso, nell'individuare il tipo di censura mosso nei confronti della sentenza di 1° grado (costituito dal capo di pronuncia con cui il diritto azionato in causa era stato ritenuto estinto per inter- venuta prescrizione) l'appellante aveva ad ogni buon fine richiamato specificamente le argomentazioni propo- ste nella comparsa conclusionale di prime cure, cosic- ché non soltanto era stato soddisfatto l'onere di spe- cificare il motivo di doglianza proposto nei confronti della decisione impugnata, ma erano state anche richia- sia pure in via di semplice relazione, le ragioni. mate, invocate per dimostrare l'erroneità in punto della de- cisione di prime cure;
che la regola attinente ai cosiddetti effetti de- volutivi dell'appello riguarda i singoli capi di pro- nuncia e non le argomentazioni su cui essi sono fonda- ti.
6. La censura è infondata, alla luce di una giuri- sprudenza, più che consolidata, costante nell'affermare 21 che le deduzioni contenute citazionenella di cui all'art. 342 c.p.c., istitutiva del giudizio di appello possono essere ritenute suscettibili di integrare vali- do motivo di gravame solo quando contengano, insieme con l'indicazione delle statuizioni contestate e, quin- vertenza che il giudice dei punti della di, dell'impugnazione è chiamato a riesaminare, la enuncia- zione concreta e precisa delle ragioni in base alle quali viene denunciata l'erroneità e l'ingiustizia del- la pronuncia di primo grado (Da ultimo, in questo sen- SO, Cass. 28 agosto 1998 n. 8553, specie in motivazio- 1994 7688n. e Cass. 28 ne, nonché Cass.8 settembre e la recentissima sentenza resa da questa agosto 1994 terza sezione in ricorso 2403/97, vertente tra Lagioia e RA e altro, deciso nel corso dell'udienza del 22 settembre 1998). Pacifico quanto sopra si osserva che nel caso con- creto il terzo motivo dell'atto di appello della A- RIO non era conforme al delineato modello normativo. In particolare il terzo motivo dell'atto di appel- esame consentito in questa sede lo, il cui diretto denunciandosi un error in procedendo che sarebbe stato TWT per quanto ri- compiuto dai giudici di secondo grado levante al fine del decidere era così formulato: ha errato tra l'altro il tribunale nel disattendere gli 22 effetti del riconoscimento del diritto ai fini inter- ruttivi della prescrizione, omettendo di disporre la ispezione contabile richiesta dalla ND IO da cui sarebbe risultato l'inserimento dei propri crediti nelle scritture contabili avversarie con le conseguenze di legge». È palese che con la deduzione in questione la MER- ZARIO, ben lungi dal denunciare, come ora si assume, la sentenza di primo grado nella parte in cui questa aveva ritenuto la inidoneità a costituire atti interruttivi della prescrizione i documenti descritti nel ricorso (e analiticamente esaminati dal primo giudice), aveva li- mitato le proprie doglianze alla mancata ispezione con- tabile (e che, pertanto, i giudici di appello, allorché hanno affermato che esulava dal thema decidendi l'esame dei documenti sopra ricordati, lungi dal porsi in con- trasto con i precedenti giurisprudenziali richiamati in ricorso, vi si sono puntualmente adeguati). - in qualche modo rilevante, al fine Né ancora è del decidere, la circostanza ma[affermata, non dimo- strata con indicazione della pagina precisa dell'atto di appello contenente una simile proposizione] che appello l'appellante avrebbe richiamato nell'atto di specificamente le argomentazione proposte nella com- parsa conclusionale di prime cure». 23 Ciò tenuto presente: - da una parte, che si è a fronte ad una mera clau- sola di stile, improduttiva di effetti di sorta;
dall'altra, che non è sufficiente il mero richia- per relationem agli atti del precedente grado del mo giudizio, per ritenere, automaticamente, che gli stessi facciano parte anche del nuovo giudizio;
da ultimo, che come sopra esaminato in tanto un motivo di appello è validamente proposto in quanto la parte interessata espliciti i motivi del proprio dissenso rispetto alla pronuncia del primo giudice (motivi di dissenso che certamente non possono ricer- carsi nelle considerazioni svolte nella conclusionale di primo grado la quale, come si ricava dall'art. 190 c.p.c., è redatta, prima ancora che la parte poi soc- combente conosca l'esito del giudizio di primo grado e gli argomenti addotti dal giudice per pervenire ad una certa conclusione della lite).
7. Con il quarto motivo la ricorrente denunziando violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 210 c.p.c. ed agli artt. 2709, 2710 e 2214 c.c.). Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.) » censura la sentenza gravata nella parte in cui 24 la stessa non ha emesso ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. della contabilità delle contropar- ti, almeno limitatamente ai riconoscimenti di debito in favore della attuale ricorrente, né ha dato ingresso ad una consulenza sulle scritture delle società convenute.
8. Al pari dei precedenti il motivo non può trovare accoglimento. Sotto nessuno dei prospettati profili.
8.1. Quanto, in particolare, al rigetto dell'istanza di esibizione, in primis, deve ribadirsi al riguardo in conformità ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, e dalle cui conclusione prescinde totalmente parte ricorrente che l'ordine di esibizione di un documento è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, non sinda- caso di esercizio cabile in sede di legittimità né in positivo, né in quello di esercizio negativo (Cass. 16 maggio 1997 n. 4363; Cass. 27 dicembre 1996, n. 11535). Né, ancora, può per ipotesi - invocarsi che l'istanza de qua è stata disattesa con motivazione non o logici (cfr. adeguata 0 affetta da vizi di diritto Cass. 6 marzo 1996, n. 1784), apparendo le considera- zioni svolte al riguardo dal giudice del merito confor- in particolare, mi a diritto e logica («la esibizione hanno evidenziato i giudici di secondo grado non può 25 essere sollecitata e disposta con un generico riferi- mento alla contabilità delle controparti, come è avve- nuto nella specie, essendo invece indispensabile la specifica indicazione del documento da esibire, indica- presenza di soggetti zione del tutto necessaria in stranieri i quali sono assoggettati in tema di scrittu- re contabili a una normativa diversa da quella italia- na>). 8. 2. Quanto alla mancata ammissione della consu- lenza tecnica si osserva, da una parte, che rientra nel potere discrezionale del giudice del merito non sin- - accogliere o rigetta- dacabile in sede di legittimità re 1'istanza di unaammissione di consulenza tecnica (in questo senso, tra le tantissime, ad esempio, Cass. 24 gennaio 1997 n. 722, nonché Cass.recentemente, 3 aprile 1998 n. 3423), dall'altra, che nella specie, in sono i principi generali in violazione di quelli che materia (Cfr. Cass. 5 maggio 1997 n. 3910; Cass. 15 11. 342; Cass. 13 marzo 1996 2205) n. la gennaio 1997 IO sollecitava l'ammissione di una consulenza avente, da una parte, una funzione meramente esplorati- va (in pratica ricercare nell'ambito dei libri contabi- li delle controparti elementi a sostegno dei propri as- diretta - in buona sostanza sunti), dall'altro, ad esonerare, in violazione dell'art.. 2697 C.C. essa 26 concludente dall'onere della prova, circa i fatti CO- stitutivi della domanda azionata (cfr. Cass. 16 marzo 1996 n. 2205, nonché Cass. 14 febbraio 1994 n. 1467).
9. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c. in relazione ai principi genera- li di diritto in materia di concorrenza). Omessa, in- sufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un controversia (art. 360, n. 5, punto decisivo della c.p.c.)». Si osserva in particolare che i giudici del me- rito hanno ipotizzato che il solo fatto di avere svolto una attività vettoriale marittima sulla stessa rotta servita dalle Compagnie conferenziate, sia pure nel suo esclusivo interesse, integrasse violazione del patto di non concorrenza», attraverso una illogica, illegittima e non motivata estensione del concetto di attività concorrenziale» molto al di la dei limiti che gli sono propri e in base ai quali può parlarsi di attività con- correnziale solo quando due imprese operino nello stes- so luogo e nello stesso ambito imprenditoriale, presup- posto evidentemente inesistente nella specie. La Corte prosegue la ricorrente ha ritenuto del tutto irrilevante la circostanza (su cui era stata de- dotta specifica prova) secondo cui l'inserimento di una 27 nave IO sulla linea di traffico servita dalle na- vi conferenziate era diretto a soddisfare le esigenze merce containerizzata, affermando che di trasporto di la containerizzazione costituisce semplice modalità tecnica per il trasporto di merci in colli», senza ren- dersi conto che la mancata utilizzazione da parte delle compagnie conferenziate di navi specializzate nel tra- sporto di containers costringeva inevitabilmente i sog- getti che svolgono attività di trasporto a mezzo di containers ad utilizzare navi diverse da quelle confe- renziate, escludendo conseguentemente che in tale si- tuazione possa ravvisarsi sia attività in concorrenza, sia violazione del patto di fedeltà. La Corte infine - non avrebbe dato rilievo al fatto che l'ingiustificato mancato accoglimento della IO all'interno della Conference implicava la ne- cessita di considerarla, a questi fini alla pari di una compagnia conferenziata, 1'inefficacia della quindi sanzione. 10. Il motivo non può trovare accoglimento. Come pacifico in causa i ristorni differiti erano esigibili alla scadenza dei sei successivi mesi alla fine del semestre di riferimento ed erano, altresì, condizionati, sino alla data stabilita per il pagamen- to, all'obbligo di fedeltà (cioè all'obbligo di utiliz- 28 zare per i propri trasporti soltanto navi appartenenti alle compagnie conferenziate). Al riguardo i giudici del merito hanno accertato, da un lato, che i diritti di ristorno differiti relati- vi al secondo semestre del 1981 (divenuti esigibili nel luglio 1982) erano prescritti, ex art. 438 c. nav. per- ché fatti valere della IO esclusivamente nel no- vembre 1983, dall'altro, che quanto ai ristorni relati- vi al primo semestre 1982 (divenuti esigibili nel gen- naio 1983) la IO non aveva titolo per ottenerli perché aveva violato l'obbligo di fedeltà. precisa la sentenza in questaTale violazione sede gravata - è indubbiamente sussistente come ri- sulta dalle ammissioni delle stessa società IO la quale con i capitoli 4 e 5 della prova testimoniale de- dotta in sede di gravame riconosce di avere svolto nel maggio 1982 attività di vettore sulla stessa linea ser- vita dalla EN Centro America pur sottolineando di aver trasportato soltanto merci containerizzate di cui essa appellante era caricatrice>. Contemporaneamente la sentenza di appello 1 sulla base delle risultanze di causa dà ampia e analitica motivazione del proprio convincimento, sottolineando come le previsioni dell'avviso ai caricatori, circa la portata dell'obbligo di fedeltà erano tante ampie da 29 2 'non consentire alla IO, come caricatore, di affi- dare i trasporti a se stessa, o a vettori terzi non ap- partenenti alla EN Centro America, neppure at- traverso la containerizzazione della merce. Non controverso quanto precede è palese come an- ticipato che la deduzione non può trovare accoglimen- to. La ricorrente infatti pur denunziando, nella intitolazione del motivo, la violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in realtà non lamenta la violazione, da parte del giudice di merito, di una norma specifica, né deduce alcun vizio della mo tivazione della sentenza impugnata, rilevante sotto il profilo di cui all'art. : 360 n. 5 c.p.c., ma ancora una volta - contrappone, alla interpretazione dei fatti di causa come operata dal giudice di secondo grado, la propria lettura di quegli stessi elementi di fatto. Infatti: accertato che l'«avviso ai carica tori» faceva d 035880 viate a questi ultimi, al fine di beneficiare degli storni di cui si discute, di utilizzare per i propri trasporti soltanto navi appartenenti alle Compagnie conferenziate, e pacifico che la IO aveva la qua- lità di caricatore che si servita per sua stessa ammissione per la rotta in esame di navi non apparte- 30 nenti alle Compagnie conferenziate, sono palesemente irrilevanti i richiami, contenu nel motivo di ricorso in esame, a quella che sono i principi regolatori della materia della concorrenza (artt. 2598 ss. c.c.); implica un tipico accertamento in fatto non legittimità sindacabile in questa sede di l'accertamento se il divieto (come logica e buon senso inducono a ritenere) di cui si discute si estendesse ai trasporti containerizzati, e non colgono pertanto nel segno i diversi rilievi svolti dalla ricorrente;
- irrilevante - al fine del decidere è la circo- stanza che in tesi sussistevano tutte le condizioni per cui la IO fosse ammessa alla EN Centro America e, pertanto, il compimento di viaggi sulle rot- te in questione, da parte di sue navi non costituiva violazione dell'obbligo di fedeltà di cui si discute, tenuto presente che è assolutamente pacifico, in causa, che la IO non faceva parte all'epoca (né per vo- lontà della EN medesima, né, per ipotesi, in forza di un provvedimento giurisdizionale) della Confe- renza Centro America. Quanto alla eccepita [anche in questa sede, come già, inutilmente innanzi alla corte di appello di Geno- val nullità degli obblighi di fedeltà di cui si discute 31 (e di cui alla lett. d) del quinto motivo) la deduzione è inammissibile per la sua estrema genericità. La ricorrente, infatti, in violazione del principio della autosufficienza del ricorso per cassazione, pur addotta dai giudici di denunciando che la motivazione merito al fine di dimostrare l'infondatezza della pro- pria eccezione non avrebbe tenuto «in alcuna conside- razione le plurime argomentazioni svolte dall'attuale ricorrente nelle sue difese di merito» e che la senten- za «appare del tutto apodittica e illogicamente motiva- ta nei punti in cui invece si è soffermata a contestare alcune delle argomentazioni proposte dalla attuale ri- e quale sia corrente», omette totalmente di riferire stata la motivazione [erronea] fatta propria dai giudi- ci di merito, e quali, invece, gli argomenti [esatti] da essa concludente sviluppati in sede di merito a giu- stificazione dei propri assunti, così impedendo a que- sta Corte di valutare se i vizi denunziati sussistono realmente. 11. Pregiudiziale, rispetto all'esame del sesto e ultimo motivo, appare verificare il contenuto della me- moria ex art. 378 c.p.c., prodotta dalla ricorrente. Al riguardo non può in limine non ribadirsi che con le memorie di cui al- nel giudizio di legittimità, esclusivamente ad illu- l'art. 378 c.p.c., destinate 32 strare ed a chiarire i motivi della impugnazione ovvero alla tesi avversarie, non possono confutazione delle essere censurededotte nuove né venire sollevate que- stioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio, e neppure può venire specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari del ricorso (Cass. sez. un.. 19 maggio 1997, n. 4445, nonché Cass. 2 settembre 1997 n. 8333). Nella specie peraltro la ricorrente nella memo- ria de qua oltre a prospettare inammissibilmente nuo- vi profili di censura della sentenza impugnata, profili che non possono neppure essere presi in esame, lamenta come tale rileva- la violazione del giudicato interno, bile d'ufficio. Assume in particolare la ricorrente IO che a pag. 20 della propria sentenza la Corte di appel- lo di Genova ha espressamente negato qualifica di tra- sporto al rapporto giuridico relativo al pagamento dei c.d. ristorni differiti», avendo espressamente affer- mato che il fondamento delle pretese della IO era costituito dall' «avviso ai caricatori> e più precisa- mente dall'art. 9 di tale avviso. Poiché la sentenza, con statuizione coperta da giu- dicato ha riconosciuto la titolarità della IO in ordine al rapporto giuridico relativo ai c.d. ristorni 33 non contratto di tra- differiti i quali derivano dal sporto, ne conclude la ricorrente,segue, che erronea- mente è stato applicato in altra parte della stessa - sentenza, quanto al termine di prescrizione del diritto ai ristorni oggetto di causa l'art. 438 c.c. 12. La denunciata violazione del giudicato interno non sussiste. Come riferito sopra, in sede di esame del primo mo- tivo di ricorso, la sentenza impugnata ha espressamente qualificato ai fini della ricerca della norma appli- - cabile ai fini della prescrizione del diritto agli or- dinari ristorni 1 l'avviso ai caricatori «una semplice integrazione dei singoli contratti di trasporto», né in prosieguo ha in qualche modo qualificato questo diversamente. Né esiste contrasto tra tale punto della motiva- zione e quanto precisato successivamente allorché la affermato che l'avviso ai caricatori stessa ha il fondamento della pretesa» ai ristorni costituisce differiti. Conferma quanto sopra, del resto, la circostanza assolutamente pacifica in causa - che anche in ordine ai ristorni differiti la corte di appello di Genova ha fatto applicazione (per i trasporti eseguiti nel secon- 34 do semestre 1981, e divenuti esigibili nel luglio 1982) alla prescrizione di cui all'art. 438 c. nav. la ricorrente 13. Con il e ultimo motivo, sesto, denunciando «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, relazione all'art. 91 c.p.c.). Omessa, insufficiente e/o contraddittoria mo- tivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 51 c.p.c.) » si duole che siano state po- ste a suo carico le spese di lite. Si osserva, infatti, che parzialmente la sentenza dei primi giudici è stata riformata, essendo state ac- 1 colti i propri motivi di appello relativi alla ricono- scimento della legitimatio ad processum della Conferen- : za Centro America, e alla titolarità della società MER- ZARIO in ordine al rapporto giuridico relativo ai c.d. ristorni differiti. 14. La deduzione per un verso è inammissibile, per altro, infondata. 14. 1. Quanto al primo profilo, non può non riba- dirsi, in una con una giurisprudenza più che consolida- ta di questa Corte regolatrice, che il criterio della soccombenza impedisce la condanna alle spese della par- non preclude la possibili- te totalmente vittoriosa, ma ° in parte, in presenza di tà di compensarle, in tutto giusti motivi, anche attinenti al merito della causa, 35 secondo una valutazione affidata al potere discreziona- le del giudice del merito. La valutazione espressa, al riguardo, dal giudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità, salvo che tale giudice (il quale, peraltro, non è tenu- to ad una specifica motivazione) abbia indicato motivi illogici o erronei (Cass. 6 giugno 1996 n. 5275), tali da inficiare, stante la loro inconsistenza, lo stesso processo formativo decisionaledella volontà espressa sul punto (Cass. 9 novembre 1996 r. 199802; Cass. no- vembre 1996 n. 10100; Cass. 23 giugno 1997 n. 5607; Cass. 8 ottobre 1997 n. 9762; Cass. 27 novembre 1997 n. 11997). In altri termini, in tema di spese processuali, la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall'art. 91 c.p.c., di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa ° nel caso di compensazione delle spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea, mentre in ogni altro caso e in particolare ove il giudice, pur se in assenza di qualsiasi motivazione, abbia compensato le spese o al contrario le abbia poste a carico del soccombente, anche disattendendone l'espressa sollecitazione a disporne la compensazione, 36 ra statuizione è insindacabile in sede di legittimità, stante l'assenza di un dovere del giudice di motivare senza che al riguardo siano il provvedimento adottato, configurabili dubbi di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 111 Cost (Cass. 10 giugno 1997 m. 5174). Non controverso quanto precede e pacifico che la IO non è risultata totalmente vittoriosa, in esi- to al giudizio di merito, è palese che è incensurabile, in questa sede, il provvedimento che ha disposto la condanna della stessa IO al pagamento delle spese di lite. 14. 2. Anche a prescindere da quanto precede, CO- munque, non può non evidenziarsi che la censura in esa- me è infondata, certo essendo che la IO in esito al giudizio di secondo grado non ha conseguito, neppure in minima parte, i beni della vita per i quali aveva proposto domanda giudiziaria (il diritto a conseguire il pagamento di vari tipi di ristorni per ingenti som- me), nonostante la Corte di appello di Genova abbia ri- conosciuto da un lato la legitimatio ad processum della EN Centro America, dall'altro, la titola- rità della società IO in ordine al rapporto giu- ridico relativo ai c.d. ristorni differiti. 37 Poiché, in buona sostanza, la IO, anche se con differente motivazione, non ha visto accogliere la propria domanda né in primo grado né in appello, cor- rettamente i giudici d'appello hanno ritenuto la sua 110T «sostanziale soccombenza» condannandola al pagamento 107T delle spese di entrambi i gradi del giudizio. 109T 250000 731T 15. Risultato totalmente infondato il proposto ri- 456T 20.00.00.... 1 deve rigettarsi, con condanna TOTALE 450.000 corso - in conclusione pagamento delle del della parte ricorrente al spese giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
SUC 677 La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorren- te al pagamento delle spese di questa fase, liquidate, in favore della D'AMICO Società di Navigazione s.p.a. ป in Lit. +31000# di cui Lit. 10.000.000 per onora- ri, in dellafavore HU s.r.l.,UM in Lit. onorari#131-0004 di cui Lit. 10.000.000 per in favore della ITALIA di navigazione s.p.a., liquidate in Lit.$131.0004 di cui Lit. 10.000.000 per ono- rari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III sezione civile della Corte di cassazione il a d giorno 15 ottobre 1998. btly fade from il Consigliere relatore est. lifeino DEPOSITATO IN CANCELLERIA X COLLABORATORE DI CANCELLERIA - 8 GEN. 1999 Battista Innocenzo OGGI 38 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Innocenze Battista